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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca PESCOLLA Parte_1
OPPONENTE
E
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._1
MARCARI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Campobasso, alla Via Monte
Sabotino n. 7
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 14.10.2024, rappresentava di aver Controparte_1 prestato la propria attività lavorativa presso la Società dal 14.01.2020, in Parte_1 virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, part – time di 24 settimanali, trasformato in full time a far data dal 17.02.2022; di aver dato le dimissioni in data 8.05.24; di non aver ricevuto, nel corso del rapporto di lavoro, la consegna delle buste paga relative alle mensilità di pagina 1 di 5 gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 2024; di aver trasmesso alla Società, per tale motivo, formale diffida e messa in mora alla consegna delle menzionate buste paga;
di avere interesse alla consegna delle buste paga sopra specificate, nonché alla consegna del libro unico lavoro.
Con Decreto ingiuntivo n. 296/2024 del 16.10.2024, iscritto al n. R.G. 899/2024, questo
Tribunale ingiungeva alla Società di consegnare al ricorrente, entro 40 giorni, i Parte_1 prospetti paga da gennaio a maggio 2024, condannando l'ingiunta al pagamento delle spese della procedura.
La società ha proposto opposizione, assumendo, al di là delle varie Parte_1 sollecitazioni effettuate dall'odierno opposto a mezzo del suo difensore, di essersi sempre tempestivamente premurata di mettere a disposizione dei propri dipendenti i prospetti paga, inclusi quelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 e che, tuttavia,
l'opposto non si era mai curato di ritirare le buste paga citate, lasciandole nella disponibilità della datrice di lavoro e, nello specifico, sulla sua postazione lavorativa, non mostrando il benché minimo interesse a trattenere la sua copia;
deduceva che anche al termine del rapporto di lavoro la società si era mostrata disponibile nel far avere al sig. copia dei CP_1 documenti in questione, pur non ricevendo alcun riscontro da quest'ultimo.
Chiedeva la revoca del D.I. e il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva evidenziando di non aver mai ricevuto la consegna delle Controparte_1 buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, nonostante l'obbligo di legge del datore di lavoro di fornirle in modo tempestivo;
ricordava che, per tale motivo, con nota di diffida e messa in mora del 26.07.2024 richiedeva, tra l'altro, la consegna delle buste paga dei mesi di gennaio 2024 – febbraio 2024 – marzo 2024 – aprile 2024 – maggio 2024, richiesta reiterata con successiva nota pec del 21.09.2024 (cfr. allegati nn.2 e 4 al ricorso monitorio) ma, tuttavia, tali richieste erano rimaste inevase, costringendo parte opposta a proporre il presente giudizio monitorio.
Osservava che la società , nel proporre la presente opposizione Parte_1 provvedeva per la prima volta a depositare le busta paga richieste.
Chiedeva quindi di rigettare l'opposizione proposta e di condannare l'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria, quantificati in € 2.000,00, ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia.
___
Risulta cessata la materia del contendere. pagina 2 di 5 Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il
Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame. La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha, quindi, per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 -
01).
Nel caso in esame, è incontestato tra le parti -e risulta dai documenti depositati da parte opponente- che la società abbia ottemperato al deposito delle buste paga da gennaio 2024 a maggio 2024, relative al lavoratore nella presente sede processuale Controparte_1
e, quindi, si è configurata la cessazione della materia del contendere, cui segue la revoca del
D.I. 296/2024.
Quanto al regime delle spese processuali, posto che le parti non hanno trovato un accordo sul punto, ritiene il Tribunale che esse, da disciplinarsi in base al principio di soccombenza virtuale, debbano essere nel caso in esame poste a carico dell'opponente, in ragione del principio di soccombenza virtuale.
Invero, è opportuno rammentare che, secondo consolidato orientamento di legittimità (tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001; 1150/1994), “è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal pagina 3 di 5 prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento".
Pertanto, grava sul datore di lavoro l'obbligo imposto dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n.
4 di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima
(Cass. ord. n. 27749 del 3.12.2020).
Inoltre, non vi è dubbio che, secondo il principio generale di ripartizione dell'onere della prova, spetta al debitore, convenuto per l'adempimento, fornire la prova del fatto estintivo del diritto
(v. Cass. S.U. n. 13533 del 2001).
Tanto premesso, si osserva che il datore di lavoro, odierno opponente, su cui gravava l'obbligo di consegnare le buste paga e, nel presente processo, l'onere di dimostrare di aver tempestivamente adempiuto a tale incombenza, non ha provato di aver effettuato la consegna delle buste paga al lavoratore al momento del pagamento della retribuzione e/o, comunque, prima della proposizione del presente processo (si ricorda, introdotto in data
14.10.2024 con deposito del ricorso monitorio).
Anche i capitoli di prova formulati apparivano generici sul punto;
peraltro, nella ipotesi, da ultimo menzionata dall'opponente nelle note conclusive ex art. 127 c.p.c., in cui il lavoratore fosse stato assente per malattia o ferie, il datore ben poteva farsi parte diligente, inoltrando le buste paga via mail o via posta ordinaria.
A ciò si aggiunga che le pregresse diffide e richieste del lavoratore sono risultate inevase e non ottemperate e non si vede il motivo per il quale il datore, sebbene formalmente richiesto della consegna delle buste paga, non le abbia -neppure allora- consegnate e, sotto altro profilo, non si comprenderebbe la ragione per la quale il lavoratore avrebbe dovuto effettuare diffide volte alla consegna delle buste paga, ove le avesse già effettivamente ricevute.
Non sussistono i presupposti di condanna per lite temeraria, come richiesto dall'opposto, dato che parte opponente risulta essersi costituita in giudizio depositando la documentazione richiesta, così tenendo una condotta improntata a correttezza processuale, determinando la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali seguono quindi la soccombenza virtuale dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI:
1.Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 296/2024;
2.Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto,
spese che liquida in euro 900,00 per compensi professionali, oltre iva, Parte_2 cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 24.10.2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca PESCOLLA Parte_1
OPPONENTE
E
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._1
MARCARI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Campobasso, alla Via Monte
Sabotino n. 7
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 14.10.2024, rappresentava di aver Controparte_1 prestato la propria attività lavorativa presso la Società dal 14.01.2020, in Parte_1 virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, part – time di 24 settimanali, trasformato in full time a far data dal 17.02.2022; di aver dato le dimissioni in data 8.05.24; di non aver ricevuto, nel corso del rapporto di lavoro, la consegna delle buste paga relative alle mensilità di pagina 1 di 5 gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 2024; di aver trasmesso alla Società, per tale motivo, formale diffida e messa in mora alla consegna delle menzionate buste paga;
di avere interesse alla consegna delle buste paga sopra specificate, nonché alla consegna del libro unico lavoro.
Con Decreto ingiuntivo n. 296/2024 del 16.10.2024, iscritto al n. R.G. 899/2024, questo
Tribunale ingiungeva alla Società di consegnare al ricorrente, entro 40 giorni, i Parte_1 prospetti paga da gennaio a maggio 2024, condannando l'ingiunta al pagamento delle spese della procedura.
La società ha proposto opposizione, assumendo, al di là delle varie Parte_1 sollecitazioni effettuate dall'odierno opposto a mezzo del suo difensore, di essersi sempre tempestivamente premurata di mettere a disposizione dei propri dipendenti i prospetti paga, inclusi quelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 e che, tuttavia,
l'opposto non si era mai curato di ritirare le buste paga citate, lasciandole nella disponibilità della datrice di lavoro e, nello specifico, sulla sua postazione lavorativa, non mostrando il benché minimo interesse a trattenere la sua copia;
deduceva che anche al termine del rapporto di lavoro la società si era mostrata disponibile nel far avere al sig. copia dei CP_1 documenti in questione, pur non ricevendo alcun riscontro da quest'ultimo.
Chiedeva la revoca del D.I. e il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva evidenziando di non aver mai ricevuto la consegna delle Controparte_1 buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, nonostante l'obbligo di legge del datore di lavoro di fornirle in modo tempestivo;
ricordava che, per tale motivo, con nota di diffida e messa in mora del 26.07.2024 richiedeva, tra l'altro, la consegna delle buste paga dei mesi di gennaio 2024 – febbraio 2024 – marzo 2024 – aprile 2024 – maggio 2024, richiesta reiterata con successiva nota pec del 21.09.2024 (cfr. allegati nn.2 e 4 al ricorso monitorio) ma, tuttavia, tali richieste erano rimaste inevase, costringendo parte opposta a proporre il presente giudizio monitorio.
Osservava che la società , nel proporre la presente opposizione Parte_1 provvedeva per la prima volta a depositare le busta paga richieste.
Chiedeva quindi di rigettare l'opposizione proposta e di condannare l'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria, quantificati in € 2.000,00, ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia.
___
Risulta cessata la materia del contendere. pagina 2 di 5 Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il
Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame. La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha, quindi, per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 -
01).
Nel caso in esame, è incontestato tra le parti -e risulta dai documenti depositati da parte opponente- che la società abbia ottemperato al deposito delle buste paga da gennaio 2024 a maggio 2024, relative al lavoratore nella presente sede processuale Controparte_1
e, quindi, si è configurata la cessazione della materia del contendere, cui segue la revoca del
D.I. 296/2024.
Quanto al regime delle spese processuali, posto che le parti non hanno trovato un accordo sul punto, ritiene il Tribunale che esse, da disciplinarsi in base al principio di soccombenza virtuale, debbano essere nel caso in esame poste a carico dell'opponente, in ragione del principio di soccombenza virtuale.
Invero, è opportuno rammentare che, secondo consolidato orientamento di legittimità (tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001; 1150/1994), “è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal pagina 3 di 5 prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento".
Pertanto, grava sul datore di lavoro l'obbligo imposto dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n.
4 di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima
(Cass. ord. n. 27749 del 3.12.2020).
Inoltre, non vi è dubbio che, secondo il principio generale di ripartizione dell'onere della prova, spetta al debitore, convenuto per l'adempimento, fornire la prova del fatto estintivo del diritto
(v. Cass. S.U. n. 13533 del 2001).
Tanto premesso, si osserva che il datore di lavoro, odierno opponente, su cui gravava l'obbligo di consegnare le buste paga e, nel presente processo, l'onere di dimostrare di aver tempestivamente adempiuto a tale incombenza, non ha provato di aver effettuato la consegna delle buste paga al lavoratore al momento del pagamento della retribuzione e/o, comunque, prima della proposizione del presente processo (si ricorda, introdotto in data
14.10.2024 con deposito del ricorso monitorio).
Anche i capitoli di prova formulati apparivano generici sul punto;
peraltro, nella ipotesi, da ultimo menzionata dall'opponente nelle note conclusive ex art. 127 c.p.c., in cui il lavoratore fosse stato assente per malattia o ferie, il datore ben poteva farsi parte diligente, inoltrando le buste paga via mail o via posta ordinaria.
A ciò si aggiunga che le pregresse diffide e richieste del lavoratore sono risultate inevase e non ottemperate e non si vede il motivo per il quale il datore, sebbene formalmente richiesto della consegna delle buste paga, non le abbia -neppure allora- consegnate e, sotto altro profilo, non si comprenderebbe la ragione per la quale il lavoratore avrebbe dovuto effettuare diffide volte alla consegna delle buste paga, ove le avesse già effettivamente ricevute.
Non sussistono i presupposti di condanna per lite temeraria, come richiesto dall'opposto, dato che parte opponente risulta essersi costituita in giudizio depositando la documentazione richiesta, così tenendo una condotta improntata a correttezza processuale, determinando la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali seguono quindi la soccombenza virtuale dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI:
1.Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 296/2024;
2.Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto,
spese che liquida in euro 900,00 per compensi professionali, oltre iva, Parte_2 cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 24.10.2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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