CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1662/2021 depositato il 15/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 56/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 14/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO RETTIFIC n. 29237 DOGANE DAZI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di Ricorrente_1 S.p.A., di un avviso di accertamento relativo ai dazi di salvaguardia 2019 su importazioni di acciaio dalla Cina, fondato sui regolamenti UE in materia di misure di salvaguardia sull'acciaio, in particolare il Reg. di esecuzione (UE) 2019/159. La Commissione tributaria di primo grado ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittimo sia l'atto impositivo sia il quadro regolamentare unionale e nazionale richiamato.Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato avanti alla Commissione tributaria l'avviso di accertamento n. 29237/RU relativo a IVA e dazi di salvaguardia per il 2019, su importazioni di acciaio zincato di origine cinese rientranti nella categoria 4B (prodotti per l'industria automobilistica).
L'accertamento discende dall'applicazione delle misure di salvaguardia definitive introdotte dal Reg. di esecuzione (UE) 2019/159, che prevedono contingenti tariffari per categorie di prodotti siderurgici e l'applicazione di un dazio del 25% oltre sogliaLa società ha chiesto, in via preliminare, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per contestare la legittimità del Reg. 2019/159, denunciando errori nei regolamenti UE e un conseguente stato di incertezza normativa. Nel merito, Ricorrente_1 S.p.A. ha dedotto: a) presunti errori di calcolo della Commissione nella determinazione del contingente tariffario della categoria 4B per la Cina, ritenuto sottostimato rispetto alla media delle importazioni storiche e comunque esauritosi in un solo giorno
(1° luglio 2019), con applicazione del dazio del 25% anche a merci che, secondo la società, avrebbero dovuto beneficiare dell'esenzione; b) violazioni di norme e principi (Legge 241/1990, difetto di contraddittorio, principio di proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento, non discriminazione) e conseguente invalidità del Reg. 2019/159; c) richiesta di rimborso dei dazi ritenuti pagati in eccesso per errore dell'Autorità.
L'Agenzia delle Dogane si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento n. 29237/RU. L'Amministrazione ha sottolineato la natura discrezionale delle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione UE, specie in contesti di urgenza e tutela del mercato dell'acciaio, richiamando il sistema dei contingenti tariffari e dei dazi fuori contingente previsto dal Reg. 2019/159. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 S.p.A. e confermato integralmente l'avviso di rettifica n. 29237/RU, rigettando sia le eccezioni preliminari sia quelle di merito.La sentenza oggetto della presente impugnazione, RG n. 56/2021, ha ritenuto valida la delega del funzionario che ha sottoscritto l'atto, precisando l'appartenenza alla terza Area Funzionale, equiparata alla carriera direttiva, e la riferibilità dell'atto all'Amministrazione. Ha escluso la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, rilevando che la società era pienamente a conoscenza dei presupposti dell'accertamento e aveva potuto interloquire prima dell'azione giudiziaria. La Commissione tributaria ha affermato che la Commissione UE ha agito entro i propri poteri discrezionali, fissando contingenti tariffari differenziati in funzione della tutela del mercato siderurgico europeo, come previsto dalla disciplina delle misure di salvaguardia. In relazione alla categoria 4B, ai prodotti siderurgici dalla Cina, i primi giudici non hanno condiviso la tesi del calcolo erroneo del contingente escludendo, in tal modo, i paventati errori materiali o la disparità di trattamento. La Corte di primo grado ha rilevato che il Reg. 2019/159 consente di discostarsi dalla media delle importazioni degli ultimi tre anni, in presenza di esigenze di difesa commerciale e riequilibrio del mercato imputando l'esaurimento in un solo giorno del contingente per la Cina a fattori commerciali (concentrazione delle importazioni) e non a vizi del regolamento. In sinstesi a startegie e scelte commerciali. Nell'ambito del processo e svolgimento delle argomentazioni a sostegno della domanda, Ricorrente_1 S.p.A. ha richiamato il successivo Reg. (UE) 2019/1590, con cui la Commissione ha modificato i criteri di ripartizione tra sottocategorie 4A e 4B, addebitando a queste scelte una perturbazione dei flussi commerciali e ampliando taluni contingenti. Le variazioni e i rovvedimenti adottati, sono stati interpretati come espressione ( libera) del potere di riesame e adeguamento delle misure di salvaguardia e non come , ha sostenuto la società, riconoscimento di errori originari. A sostegno dell'orientamento interpretativo che ha portato ad un rigetto della domanda da parte del Collegio di primo grado, l'ulteriore considerzione dell'efficacia retroattiva delle variazioni nel quadro della disciplina unionale applicabile, come manifestazione di valutazioni che rispondevano ad una valutazione complessiva del mercato, senza che ciò compromettesse o comportasse invalidità delle disposizioni originarie. Queste le valutazioni , motivate della Commissione tributaria di primo grado che si è orientata a favore della tesi prospettata dall' Ufficio respingendo la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Considerazioni che questa Corte condivide ritenendole valutazioni che rientrano nella discrezionalità dell'organismo unionale. Di qui la convinzione che non sussistano seri dubbi circa la validità del Reg.
2019/159 e sulla sua interpretazione, che condivide. La sentenza di primo grado,la RG 56/2021 viene confermata respingendo le argomentazione della società ricorrente. Ne consegue che i motivi di impugnazione della sentenza gravata, la RG n. 56/2021, che l'appellante ha riassunto nei successivi tre punti declinati nell'atto di appello: 1) presunti errori nell'applicazione dei regolamenti UE n.
2018/1013 (misure provvisorie) e n. 2019/159 (misure definitive), con particolare riguardo alla suddivisione della categoria 4 in 4A e 4B e al contingente 4B Cina;
2) violazione dell'art. 15 del Reg. UE 2015/478 e del
Reg. 2019/159, assumendo che il contingente annuale per la Cina, esaurito il 1° luglio 2019, fosse stato calcolato in misura inferiore ai flussi storici, con conseguente applicazione ingiustificata del dazio del 25% anche a merce che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto godere dell'esenzione; questi motivi per le ragioni indicate non sono accolti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di secondo grado, respinge l'appello della Ricorrente_1 S.p.A. , conferma la sentenza impugnata. A corredo dell'orientamento assunto in sede collegiale , a seguito dell'esame degli atti di appello e valuazione dei motivi di impugnazione, si aggiunga che le misure di salvaguardia sull'acciaio introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e successivamente modificate dal Reg. 2019/1590, non rientrano nella sfera di questo giudice che non è obbligato a disporre il rinvio alla il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia. A quanto osservato , si aggiunga infine, l'ulteriore considerazione che le misure di salvaguardia previste dal Reg. 2019/159 sono state adottate per proteggere l'industria siderurgica europea da flussi anomali di importazioni, introducendo contingenti tariffari per 26 categorie di prodotti. Tali contingenti, suddivisi per categoria e spesso per Paese, consentono l'importazione senza dazio fino a una soglia prestabilita;
oltre tale limite, si applica un dazio addizionale del 25%. La categoria 4, relativa ai prodotti per l'auto, è stata ulteriormente suddivisa nei sotto-contingenti 4A (prodotti standard) e 4B (prodotti specifici per l'automotive), con adeguamenti e proroghe periodiche fino al 2026. IL contingente tariffario 4B (prodotti per l'industria automobilistica provenienti dalla Cina) e i presunti errori di calcolo che avrebbero causato l'esaurimento immediato del contingente, con conseguente applicazione del dazio del 25%, rientrano nell'ambito della ampia discrezionalità di cui dispone la Commissione UE nell'adozione e modifica di queste misure, purché siano rispettati i principi di proporzionalità, parità di trattamento e certezza del diritto. La giurisprudenza europea limita il controllo del giudice agli errori manifesti, allo sviamento di potere e alle violazioni di norme superiori, senza sostituirsi alla valutazione tecnica della Commissione. Le modifiche regolamentari successive sono considerate adeguamenti tecnici e non riconoscimenti di illegittimità. Il rimborso dei dazi è ammesso solo in presenza di errore giuridico o materiale imputabile all'amministrazione, non per la mera severità dell'effetto economico o per cambiamenti normativi successivi. Si ricorda che Il
Reg. di esecuzione (UE) 2019/159 ha introdotto una misura di salvaguardia definitiva su 26 categorie di prodotti siderurgici, basata su contingenti tariffari (per categoria e spesso per paese) che preservano i flussi commerciali “tradizionali” e applicano un dazio del 25% solo sulle quantità eccedenti tali contingenti. Il Reg.
2019/159 distingue le diverse categorie, tra cui la categoria 4, poi articolata nei sottocontingenti 4A (prodotti standard) e 4B (prodotti per l'industria automobilistica), ed è stato più volte oggetto di adeguamenti e proroghe
(ad esempio Reg. 2019/1590 e successivi regolamenti di modifica e proroga fino al 2026). Questi regolamenti sono espressione tipica di potere e politica commerciale comune, certamente sottoposto ai limiti dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, certezza del diritto e tutela dell'affidamento, ma con un contenuto fortemente discrezionale. La giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di misure di politica commerciale (dazi antidumping, misure antisovvenzione e misure di salvaguardia), riconosce alla Commissione (e al Consiglio) un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della situazione del mercato e nella scelta degli strumenti, con sindacato del giudice limitato all'errore manifesto di valutazione, allo sviamento di potere e alla violazione di norme o principi superiori. Le Corti nazionali tendono a ritenere che non spetti al giudice tributario sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione, ma solo verificare: a) la corretta applicazione del regolamento al caso concreto;
b) l'inesistenza di contrasto manifesto del regolamento con il diritto primario UE (nel qual caso, se il dubbio non è manifestamente infondato, nasce l'obbligo/necessità di rinvio pregiudiziale). La sentenza di primo grado si colloca chiaramente in questa linea: valorizza la discrezionalità della Commissione, esclude che la rapida saturazione del contingente 4B costituisca la prova di errore manifesto e qualifica le successive modifiche (Reg. 2019/1590) come esercizio del potere di revisione in itinere, non come ammissione di errore. Il meccanismo della salvaguardia sull'acciaio è disegnato in modo da “congelare” i flussi storici e da applicare il dazio del 25% solo oltre una certa soglia, con un tasso di liberalizzazione annuale (inizialmente intorno al 3– 4%, poi variato nelle successive modifiche). Ne consegue che la tesi della società appellante che si riassume nei seguenti punti : a) contingente 4B per la Cina sottostimato rispetto alla media delle importazioni;
b) esaurimento in un giorno;
c) violazione dell'art. 15 del Reg. 2015/478; d) disparità rispetto ad altri sotto contingenti e successiva “correzione” col Reg. 1590/2019) non assume un valore dirimente e non può - ad avviso di questo giudice - trasformare un effetto economico sfavorevole (flusso intenso in apertura del periodo, con saturazione immediata) in prova di errore materiale o di misura sproporzionata. Il fatto che una misura abbia effetti molto severi per alcuni operatori non è sufficiente, di per sé, a dimostrare sproporzionalità, se la misura persegue legittimamente la tutela dell'industria UE e si basa su un'analisi globale, salvo errori manifesti o discriminazioni ingiustificate. Da un esame della giurisprudenza unionale, anche la piu recente, non sembrerebbe emergere orientamenti e pronuncie specifiche della Corte di giustizia o della Cassazione italiana che abbiano annullato o disapplicato il Reg. 2019/159 (o 1590/2019) per errori di calcolo del contingente della categoria 4B o per l'esaurimento “in un giorno” dello stesso.Le successive modifiche, alle disposizioni normative, sono presentate e adottate quali "adeguamenti tecnici e proroghe", ma non risultano che siano state modificate o qualificate come correzione di errori illegittimi. Indubbiamente la giurisprudenza
UE ammette che una successiva modifica di un regolamento possa essere letta come indice di un aggiustamento del quadro, ma non automaticamente come riconoscimento di illegittimità della disciplina originaria, salvo che la stessa modifica o atti correlati lo esplicitino. L'orientamento dei giudici di primo grado – secondo cui il Reg. 1590/2019 rappresenta esercizio del potere di riesame e non implica l'illegittimità del 2019/159, con conseguente inutilità del rinvio – è in linea con questo approccio prudente: per sostenere in appello l'obbligo o l'opportunità di rinvio, l'appellante dovrebbe argomentare in modo molto puntuale l'esistenza di un errore manifesto di valutazione o di una discriminazione oggettivamente ingiustificata rispetto ad altri operatori/paesi. di qui l'ulteriore considerazione , generale, che il rimborso dei dazi doganali è ammesso solo in presenza di pagamento indebito: ad esempio, errore dell'autorità nell'applicazione del regolamento (errore di classificazione, calcolo, origine, contingente, ecc.) o illegittimità sopravvenuta/ disapplicazione della norma a monte;
non è di per sé sufficiente un mutamento successivo del quadro normativo o una scelta discrezionale poi “corretta” dal legislatore/Commissione. Quanto all'IVA, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito la sua natura distinta rispetto ai dazi, ma spesso collegata, con conseguenze di rimborso correlate all'eventuale annullamento o riduzione dell'obbligazione doganale;
tuttavia non risulta che, nel caso delle misure di salvaguardia sull'acciaio, siano stati accolti, in via generale, rimedi restitutori legati al solo esaurimento anomalo del contingente.Anche su questo punto, la sentenza di primo grado – che nega il rimborso per “equità” o per presunto “errore dell'Autorità”, ritenendo corretta l'applicazione dei regolamenti e legittimo il quadro UE – si colloca nell'alveo dell'orientamento restrittivo che condiziona il rimborso alla dimostrazione concreta di un errore giuridico o materiale imputabile all'amministrazione, non alla mera severità dell'effetto economico.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, respinge l'appello proposto da Ricorrente_1 S.p.a. avverso la sentenza n. 56/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA , che conferma. Liquida le spese a carico della parte soccombente a favore dell'Ufficio che definisce in €1500, oltre oneri fiscali
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1662/2021 depositato il 15/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 56/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 14/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO RETTIFIC n. 29237 DOGANE DAZI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di Ricorrente_1 S.p.A., di un avviso di accertamento relativo ai dazi di salvaguardia 2019 su importazioni di acciaio dalla Cina, fondato sui regolamenti UE in materia di misure di salvaguardia sull'acciaio, in particolare il Reg. di esecuzione (UE) 2019/159. La Commissione tributaria di primo grado ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittimo sia l'atto impositivo sia il quadro regolamentare unionale e nazionale richiamato.Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato avanti alla Commissione tributaria l'avviso di accertamento n. 29237/RU relativo a IVA e dazi di salvaguardia per il 2019, su importazioni di acciaio zincato di origine cinese rientranti nella categoria 4B (prodotti per l'industria automobilistica).
L'accertamento discende dall'applicazione delle misure di salvaguardia definitive introdotte dal Reg. di esecuzione (UE) 2019/159, che prevedono contingenti tariffari per categorie di prodotti siderurgici e l'applicazione di un dazio del 25% oltre sogliaLa società ha chiesto, in via preliminare, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per contestare la legittimità del Reg. 2019/159, denunciando errori nei regolamenti UE e un conseguente stato di incertezza normativa. Nel merito, Ricorrente_1 S.p.A. ha dedotto: a) presunti errori di calcolo della Commissione nella determinazione del contingente tariffario della categoria 4B per la Cina, ritenuto sottostimato rispetto alla media delle importazioni storiche e comunque esauritosi in un solo giorno
(1° luglio 2019), con applicazione del dazio del 25% anche a merci che, secondo la società, avrebbero dovuto beneficiare dell'esenzione; b) violazioni di norme e principi (Legge 241/1990, difetto di contraddittorio, principio di proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento, non discriminazione) e conseguente invalidità del Reg. 2019/159; c) richiesta di rimborso dei dazi ritenuti pagati in eccesso per errore dell'Autorità.
L'Agenzia delle Dogane si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento n. 29237/RU. L'Amministrazione ha sottolineato la natura discrezionale delle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione UE, specie in contesti di urgenza e tutela del mercato dell'acciaio, richiamando il sistema dei contingenti tariffari e dei dazi fuori contingente previsto dal Reg. 2019/159. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 S.p.A. e confermato integralmente l'avviso di rettifica n. 29237/RU, rigettando sia le eccezioni preliminari sia quelle di merito.La sentenza oggetto della presente impugnazione, RG n. 56/2021, ha ritenuto valida la delega del funzionario che ha sottoscritto l'atto, precisando l'appartenenza alla terza Area Funzionale, equiparata alla carriera direttiva, e la riferibilità dell'atto all'Amministrazione. Ha escluso la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, rilevando che la società era pienamente a conoscenza dei presupposti dell'accertamento e aveva potuto interloquire prima dell'azione giudiziaria. La Commissione tributaria ha affermato che la Commissione UE ha agito entro i propri poteri discrezionali, fissando contingenti tariffari differenziati in funzione della tutela del mercato siderurgico europeo, come previsto dalla disciplina delle misure di salvaguardia. In relazione alla categoria 4B, ai prodotti siderurgici dalla Cina, i primi giudici non hanno condiviso la tesi del calcolo erroneo del contingente escludendo, in tal modo, i paventati errori materiali o la disparità di trattamento. La Corte di primo grado ha rilevato che il Reg. 2019/159 consente di discostarsi dalla media delle importazioni degli ultimi tre anni, in presenza di esigenze di difesa commerciale e riequilibrio del mercato imputando l'esaurimento in un solo giorno del contingente per la Cina a fattori commerciali (concentrazione delle importazioni) e non a vizi del regolamento. In sinstesi a startegie e scelte commerciali. Nell'ambito del processo e svolgimento delle argomentazioni a sostegno della domanda, Ricorrente_1 S.p.A. ha richiamato il successivo Reg. (UE) 2019/1590, con cui la Commissione ha modificato i criteri di ripartizione tra sottocategorie 4A e 4B, addebitando a queste scelte una perturbazione dei flussi commerciali e ampliando taluni contingenti. Le variazioni e i rovvedimenti adottati, sono stati interpretati come espressione ( libera) del potere di riesame e adeguamento delle misure di salvaguardia e non come , ha sostenuto la società, riconoscimento di errori originari. A sostegno dell'orientamento interpretativo che ha portato ad un rigetto della domanda da parte del Collegio di primo grado, l'ulteriore considerzione dell'efficacia retroattiva delle variazioni nel quadro della disciplina unionale applicabile, come manifestazione di valutazioni che rispondevano ad una valutazione complessiva del mercato, senza che ciò compromettesse o comportasse invalidità delle disposizioni originarie. Queste le valutazioni , motivate della Commissione tributaria di primo grado che si è orientata a favore della tesi prospettata dall' Ufficio respingendo la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Considerazioni che questa Corte condivide ritenendole valutazioni che rientrano nella discrezionalità dell'organismo unionale. Di qui la convinzione che non sussistano seri dubbi circa la validità del Reg.
2019/159 e sulla sua interpretazione, che condivide. La sentenza di primo grado,la RG 56/2021 viene confermata respingendo le argomentazione della società ricorrente. Ne consegue che i motivi di impugnazione della sentenza gravata, la RG n. 56/2021, che l'appellante ha riassunto nei successivi tre punti declinati nell'atto di appello: 1) presunti errori nell'applicazione dei regolamenti UE n.
2018/1013 (misure provvisorie) e n. 2019/159 (misure definitive), con particolare riguardo alla suddivisione della categoria 4 in 4A e 4B e al contingente 4B Cina;
2) violazione dell'art. 15 del Reg. UE 2015/478 e del
Reg. 2019/159, assumendo che il contingente annuale per la Cina, esaurito il 1° luglio 2019, fosse stato calcolato in misura inferiore ai flussi storici, con conseguente applicazione ingiustificata del dazio del 25% anche a merce che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto godere dell'esenzione; questi motivi per le ragioni indicate non sono accolti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di secondo grado, respinge l'appello della Ricorrente_1 S.p.A. , conferma la sentenza impugnata. A corredo dell'orientamento assunto in sede collegiale , a seguito dell'esame degli atti di appello e valuazione dei motivi di impugnazione, si aggiunga che le misure di salvaguardia sull'acciaio introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e successivamente modificate dal Reg. 2019/1590, non rientrano nella sfera di questo giudice che non è obbligato a disporre il rinvio alla il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia. A quanto osservato , si aggiunga infine, l'ulteriore considerazione che le misure di salvaguardia previste dal Reg. 2019/159 sono state adottate per proteggere l'industria siderurgica europea da flussi anomali di importazioni, introducendo contingenti tariffari per 26 categorie di prodotti. Tali contingenti, suddivisi per categoria e spesso per Paese, consentono l'importazione senza dazio fino a una soglia prestabilita;
oltre tale limite, si applica un dazio addizionale del 25%. La categoria 4, relativa ai prodotti per l'auto, è stata ulteriormente suddivisa nei sotto-contingenti 4A (prodotti standard) e 4B (prodotti specifici per l'automotive), con adeguamenti e proroghe periodiche fino al 2026. IL contingente tariffario 4B (prodotti per l'industria automobilistica provenienti dalla Cina) e i presunti errori di calcolo che avrebbero causato l'esaurimento immediato del contingente, con conseguente applicazione del dazio del 25%, rientrano nell'ambito della ampia discrezionalità di cui dispone la Commissione UE nell'adozione e modifica di queste misure, purché siano rispettati i principi di proporzionalità, parità di trattamento e certezza del diritto. La giurisprudenza europea limita il controllo del giudice agli errori manifesti, allo sviamento di potere e alle violazioni di norme superiori, senza sostituirsi alla valutazione tecnica della Commissione. Le modifiche regolamentari successive sono considerate adeguamenti tecnici e non riconoscimenti di illegittimità. Il rimborso dei dazi è ammesso solo in presenza di errore giuridico o materiale imputabile all'amministrazione, non per la mera severità dell'effetto economico o per cambiamenti normativi successivi. Si ricorda che Il
Reg. di esecuzione (UE) 2019/159 ha introdotto una misura di salvaguardia definitiva su 26 categorie di prodotti siderurgici, basata su contingenti tariffari (per categoria e spesso per paese) che preservano i flussi commerciali “tradizionali” e applicano un dazio del 25% solo sulle quantità eccedenti tali contingenti. Il Reg.
2019/159 distingue le diverse categorie, tra cui la categoria 4, poi articolata nei sottocontingenti 4A (prodotti standard) e 4B (prodotti per l'industria automobilistica), ed è stato più volte oggetto di adeguamenti e proroghe
(ad esempio Reg. 2019/1590 e successivi regolamenti di modifica e proroga fino al 2026). Questi regolamenti sono espressione tipica di potere e politica commerciale comune, certamente sottoposto ai limiti dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, certezza del diritto e tutela dell'affidamento, ma con un contenuto fortemente discrezionale. La giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di misure di politica commerciale (dazi antidumping, misure antisovvenzione e misure di salvaguardia), riconosce alla Commissione (e al Consiglio) un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della situazione del mercato e nella scelta degli strumenti, con sindacato del giudice limitato all'errore manifesto di valutazione, allo sviamento di potere e alla violazione di norme o principi superiori. Le Corti nazionali tendono a ritenere che non spetti al giudice tributario sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione, ma solo verificare: a) la corretta applicazione del regolamento al caso concreto;
b) l'inesistenza di contrasto manifesto del regolamento con il diritto primario UE (nel qual caso, se il dubbio non è manifestamente infondato, nasce l'obbligo/necessità di rinvio pregiudiziale). La sentenza di primo grado si colloca chiaramente in questa linea: valorizza la discrezionalità della Commissione, esclude che la rapida saturazione del contingente 4B costituisca la prova di errore manifesto e qualifica le successive modifiche (Reg. 2019/1590) come esercizio del potere di revisione in itinere, non come ammissione di errore. Il meccanismo della salvaguardia sull'acciaio è disegnato in modo da “congelare” i flussi storici e da applicare il dazio del 25% solo oltre una certa soglia, con un tasso di liberalizzazione annuale (inizialmente intorno al 3– 4%, poi variato nelle successive modifiche). Ne consegue che la tesi della società appellante che si riassume nei seguenti punti : a) contingente 4B per la Cina sottostimato rispetto alla media delle importazioni;
b) esaurimento in un giorno;
c) violazione dell'art. 15 del Reg. 2015/478; d) disparità rispetto ad altri sotto contingenti e successiva “correzione” col Reg. 1590/2019) non assume un valore dirimente e non può - ad avviso di questo giudice - trasformare un effetto economico sfavorevole (flusso intenso in apertura del periodo, con saturazione immediata) in prova di errore materiale o di misura sproporzionata. Il fatto che una misura abbia effetti molto severi per alcuni operatori non è sufficiente, di per sé, a dimostrare sproporzionalità, se la misura persegue legittimamente la tutela dell'industria UE e si basa su un'analisi globale, salvo errori manifesti o discriminazioni ingiustificate. Da un esame della giurisprudenza unionale, anche la piu recente, non sembrerebbe emergere orientamenti e pronuncie specifiche della Corte di giustizia o della Cassazione italiana che abbiano annullato o disapplicato il Reg. 2019/159 (o 1590/2019) per errori di calcolo del contingente della categoria 4B o per l'esaurimento “in un giorno” dello stesso.Le successive modifiche, alle disposizioni normative, sono presentate e adottate quali "adeguamenti tecnici e proroghe", ma non risultano che siano state modificate o qualificate come correzione di errori illegittimi. Indubbiamente la giurisprudenza
UE ammette che una successiva modifica di un regolamento possa essere letta come indice di un aggiustamento del quadro, ma non automaticamente come riconoscimento di illegittimità della disciplina originaria, salvo che la stessa modifica o atti correlati lo esplicitino. L'orientamento dei giudici di primo grado – secondo cui il Reg. 1590/2019 rappresenta esercizio del potere di riesame e non implica l'illegittimità del 2019/159, con conseguente inutilità del rinvio – è in linea con questo approccio prudente: per sostenere in appello l'obbligo o l'opportunità di rinvio, l'appellante dovrebbe argomentare in modo molto puntuale l'esistenza di un errore manifesto di valutazione o di una discriminazione oggettivamente ingiustificata rispetto ad altri operatori/paesi. di qui l'ulteriore considerazione , generale, che il rimborso dei dazi doganali è ammesso solo in presenza di pagamento indebito: ad esempio, errore dell'autorità nell'applicazione del regolamento (errore di classificazione, calcolo, origine, contingente, ecc.) o illegittimità sopravvenuta/ disapplicazione della norma a monte;
non è di per sé sufficiente un mutamento successivo del quadro normativo o una scelta discrezionale poi “corretta” dal legislatore/Commissione. Quanto all'IVA, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito la sua natura distinta rispetto ai dazi, ma spesso collegata, con conseguenze di rimborso correlate all'eventuale annullamento o riduzione dell'obbligazione doganale;
tuttavia non risulta che, nel caso delle misure di salvaguardia sull'acciaio, siano stati accolti, in via generale, rimedi restitutori legati al solo esaurimento anomalo del contingente.Anche su questo punto, la sentenza di primo grado – che nega il rimborso per “equità” o per presunto “errore dell'Autorità”, ritenendo corretta l'applicazione dei regolamenti e legittimo il quadro UE – si colloca nell'alveo dell'orientamento restrittivo che condiziona il rimborso alla dimostrazione concreta di un errore giuridico o materiale imputabile all'amministrazione, non alla mera severità dell'effetto economico.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, respinge l'appello proposto da Ricorrente_1 S.p.a. avverso la sentenza n. 56/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA , che conferma. Liquida le spese a carico della parte soccombente a favore dell'Ufficio che definisce in €1500, oltre oneri fiscali