Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/11/2025, n. 21114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21114 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21114/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03726/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3726 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Codastefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 24.01.2025, notificato in pari data, con il quale veniva revocato il nulla osta e rigettata la domanda di autorizzazione all’ingresso presentata da -OMISSIS- a favore di -OMISSIS- - protocollo decreto M_IT PR_RMSUI 00011798-Rif. Pratica P-RM/L/Q/2022/100550RM5607463355;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 il dott. AN IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In data 27.01.2022 il sig. -OMISSIS-, rappresentante dell’azienda Edil Costruzioni S.r.l.s., ha presentato richiesta n. RM 5607463355 di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato in favore del lavoratore -OMISSIS- -OMISSIS-. Con decreto della Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 24.01.2025 e notificato in pari data, veniva revocato il nulla osta già rilasciato e rigettata la domanda di autorizzazione all’ingresso presentata da -OMISSIS- a favore di -OMISSIS- per la mancanza della dimostrata capacità economica dell’impresa richiedente e della relativa asseverazione compilata in ogni sua parte secondo il modello ministeriale.
Il sig. -OMISSIS- ricorre per l’annullamento degli atti in epigrafe deducendo:
- nullità dell’atto amministrativo per erronea ed insufficiente motivazione, ex art. 3, comma 1, legge 241/90; eccesso di potere nell’adozione del provvedimento;
- eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità, del principio di affidamento dell’istante circa i requisiti per la titolarità del permesso di soggiorno; violazione dell’art. 2 Cost.;
- difetto di motivazione, contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifesta. Difetto di istruttoria.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 2121/2025, è stata respinta la domanda cautelare che il Consiglio di Stato, sez. III, con ord. n. 2262/2025 ha riformato, accogliendo l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato e ordinando, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cpa, la fissazione dell’udienza pubblica per la definizione del merito.
In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata discussa all’udienza del 28 ottobre 2025 ed è passata in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti che si espongono.
Il provvedimento impugnato recita: “ le osservazioni rese in risposta al suddetto preavviso di revoca, non ritenute idonee al superamento dei motivi ostativi sopra rappresentati, in quanto l’asseverazione pervenuta (peraltro senza data) risulta essere la medesima di quella già depositata in sede di convocazione, non conforme al modello indicato dall’Ispettorato del lavoro con circolare 3/2022 del 05.07.2022, giacché priva di compilazione in ogni sua parte e quindi carente delle indicazioni circa la capacità economica dell’impresa, di un dettaglio analitico circa la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico finanziario, il numero di dipendenti già impiegati ed il tipo di attività svolta, determinando la revoca del nulla osta concesso secondo quanto prescritto dall’art.22 c.5 quater T.U; RITENUTO che sussistono i presupposti di legge per rigettare l’istanza di cui al primo capoverso e, per effetto, non procedere al rilascio della richiesta del permesso di soggiorno al lavoratore, in quanto in seguito al rilascio automatico dell’autorizzazione all’ingresso, le parti non hanno dimostrato il requisito economico, determinando la revoca del Nulla Osta, ai sensi dell’art. 22 c. 5quater T.U. Immigrazione, nonché la carenza del requisito prescritto dall’art 22 c.5 ter e 6 T. U. Immigrazione e dell’art. 35D.P.R. 394/99; ”.
Risulta in atti, dalla documentazione allegata dal ricorrente, una capacità economica della Edil costruzioni srl, impresa presso cui lavora il ricorrente con regolare busta paga, in ordine alla quale non vi sono evidenze nella motivazione del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione è tenuta a superare i difetti formali della documentazione allegata dalle parti con uno sforzo istruttorio che consenta l’accertamento dei requisiti di legge sul piano sostanziale, pur nelle gravi difficoltà organizzative derivanti dalla massa di istruttorie che, è noto, gli Sportelli SUI sono chiamati a svolgere quotidianamente.
Non sono state d’altro canto rilevate contestazioni sul fatto che l’odierno appellante abbia inizialmente instaurato un rapporto di lavoro con l’azienda Edil Costruzioni S.r.l.s. e disponga di un’adeguata sistemazione alloggiativa, né sono emerse controindicazioni sotto il profilo dell’ordine pubblico (cfr. ordinanza cautelare Cons. Stato, sez. III, n.2262/2025).
Il ricorso in definitiva, assorbita ogni altra censura, deve essere accolto, essendo fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
Per l’effetto, il provvedimento gravato va annullato, salvi i provvedimenti che l’Amministrazione potrà assumere in sede di riedizione del procedimento in causa.
Le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda e la sua evoluzione processuale, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
AN IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | AN NG |
IL SEGRETARIO