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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15824 dell'anno 2015
Tra
) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Longo ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Opponenti
Contro
Controparte_1
) in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Barone ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.10.2015, la società Parte_4
e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 3733/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data
21.09.2015 con il quale si ingiungeva, su istanza della il Controparte_1
pagamento della somma di € 11.904,54 oltre interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti eccepivano in via preliminare la nullità della procura ad litem e la mancanza di ius postulandi in capo al difensore della Banca opposta nonché
l'inammissibilità della domanda creditoria per essere il rapporto contrattuale ancora in corso al momento della proposizione della domanda.
Nel merito, contestavano gli estratti conto ed il saldo debitore nonché l'illegittima applicazione di spese ed interessi.
Si costituiva in giudizio la Banca opposta che contestava tutte le avverse richieste e deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 10.03.2016, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. Parte_4
Con atto del 22.04.2016 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
depositavano ricorso in riassunzione.
Assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione che sortiva esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie.
Pag. 2 di 7 Con ordinanza del 26.04.2018 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.10.2018.
Disposti una serie di rinvii, all'udienza del 24.09.2020 il Giudice rilevava d'ufficio la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina anti-trust e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 01.04.2021.
All'udienza del 28.04.2021 il Giudice disponeva con ordinanza una CTU contabile e rinviava la causa all'udienza del 19.05.2021 per il giuramento del consulente.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 13.06.2023 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo per l'integrazione della CTU e fissava la nuova udienza del 20.09.2023 per la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazione.
Avendo sortito esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.10.2024
il Giudice disponeva l'integrazione dell'elaborato peritale al CTU dr. e Persona_1
rinviava la causa al 25.11.2024.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 04.12.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.12.2024, emessa all'esito dell'udienza svoltasi con trattazione scritta, il Giudice si riservava per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
La Banca opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma di €
11.904,54 per il saldo a debito del conto corrente intestato alla società Parte_4
[... alla data del 30.06.2015. Rapporto passato a sofferenza in data 08.07.2015.
Pag. 3 di 7 Sono stati prodotti tutti gli estratti conto del periodo dalla data di apertura del
15.11.2000 alla data di chiusura del 30.06.2015, tranne pochi periodi facilmente ricostruibili.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3
febbraio 2006 n. 2421).
Per l'accertamento del saldo dare/avere tra le parti è stata ammessa ed espletata CTU
contabile.
Il CTU nella prima relazione ha ricostruito il rapporto di conto corrente con due ipotesi di calcolo.
Pag. 4 di 7 Una prima ipotesi in cui non viene riconosciuto alcun valore all'allegato all'apertura di credito e alle condizioni economiche determinate. In questo ricalcolo vengo applicati i tassi sostitutivi BOT di cui all'art.117 del T.U.B. Vengono anche escluse le CMS.
Nella seconda ipotesi, il CTU ha tenuto in considerazione l'allegato sottoscritto dalle parti in causa. Le CMS sono state comunque escluse poiché erano indicate solo le aliquote senza alcun criterio di calcolo.
Il ricalcolo della prima ipotesi determina un saldo a credito del correntista di €
50.757,36.
Il ricalcolo della seconda ipotesi determina un saldo a credito del correntista per €
3.860,28.
Per entrambi i conteggi il CTU ha escluso il superamento del tasso soglia usura.
Con ordinanza del 22.10.2024 il Giudice assegnava al CTU i quesiti integrativi con cui si è chiesto di tenere conto delle modifiche unilaterali successivamente intervenute.
Il CTU al riguardo, con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, ha
Contr affermato che “si consta che le condizioni economiche del periodo applicate dalla sono in linea con le variazioni unilaterali comunicate al cliente di cui CP_1
all'art.13”.
Con il contratto di conto corrente del 05.01.2001 il cliente sottoscriveva, tra l'altro, di approvare specificamente l'art. 13 in esso contenuto sulle modifiche delle condizioni economiche. Ha affermato ancora il CTU che le comunicazioni di variazione delle condizioni economiche da parte della al cliente sono comunque avvenute e CP_1
pervenute al correntista tramite gli estratti conto bancari.
Pag. 5 di 7 Il CTU ha, quindi, applicato le variazioni delle condizioni economiche ad eccezione delle commissioni di massimo scoperto per essere queste indeterminate.
È infatti nulla la c.m.s. indicata solo in percentuale.
Viene affermato in giurisprudenza che nel contratto di conto corrente bancario la c.m.s.
è una condizione economica, per cui devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ossia la percentuale, la periodicità del calcolo degli addebiti e la sua base di calcolo. In mancanza, la conseguenza è la nullità
della clausola per indeterminatezza dell'oggetto se la pattuizione stabilisce la commissione solo in misura percentuale, senza alcuna altra indicazione del valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Corte appello sez. I - Ancona, 17/06/2024,
n. 940).
Il valore espunto dal CTU delle commissioni di massimo scoperto ammonta ad €
8.215,16 e le C.I.V. ammontano ad € 199,80.
Il CTU conclude calcolando il saldo del c/c oggetto di causa pari a € 3.817,38 a credito del correntista.
Quanto alla nullità della fideiussione si osserva che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (Cassazione civile sez.
III - 13/03/2024, n. 6685).
Pag. 6 di 7 L'opposizione è, quindi, fondata per quanto di ragione e il decreto ingiuntivo revocato integralmente. Ogni altro motivo di opposizione viene assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della Banca opposta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n.
3733/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data 21.09.2015;
2) Condanna la opposta, verso gli opponenti, al pagamento delle spese del CP_1
giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 5.077,00 per compensi, in euro 145,50 per esborsi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge da distrarsi in favore del difensore;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della opposta. CP_1
Così deciso in Bari il 05.12.2025
Il Giudice
Savino ES
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15824 dell'anno 2015
Tra
) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Longo ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Opponenti
Contro
Controparte_1
) in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Barone ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.10.2015, la società Parte_4
e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 3733/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data
21.09.2015 con il quale si ingiungeva, su istanza della il Controparte_1
pagamento della somma di € 11.904,54 oltre interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti eccepivano in via preliminare la nullità della procura ad litem e la mancanza di ius postulandi in capo al difensore della Banca opposta nonché
l'inammissibilità della domanda creditoria per essere il rapporto contrattuale ancora in corso al momento della proposizione della domanda.
Nel merito, contestavano gli estratti conto ed il saldo debitore nonché l'illegittima applicazione di spese ed interessi.
Si costituiva in giudizio la Banca opposta che contestava tutte le avverse richieste e deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 10.03.2016, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. Parte_4
Con atto del 22.04.2016 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
depositavano ricorso in riassunzione.
Assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione che sortiva esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie.
Pag. 2 di 7 Con ordinanza del 26.04.2018 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.10.2018.
Disposti una serie di rinvii, all'udienza del 24.09.2020 il Giudice rilevava d'ufficio la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina anti-trust e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 01.04.2021.
All'udienza del 28.04.2021 il Giudice disponeva con ordinanza una CTU contabile e rinviava la causa all'udienza del 19.05.2021 per il giuramento del consulente.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 13.06.2023 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo per l'integrazione della CTU e fissava la nuova udienza del 20.09.2023 per la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazione.
Avendo sortito esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.10.2024
il Giudice disponeva l'integrazione dell'elaborato peritale al CTU dr. e Persona_1
rinviava la causa al 25.11.2024.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 04.12.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.12.2024, emessa all'esito dell'udienza svoltasi con trattazione scritta, il Giudice si riservava per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
La Banca opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma di €
11.904,54 per il saldo a debito del conto corrente intestato alla società Parte_4
[... alla data del 30.06.2015. Rapporto passato a sofferenza in data 08.07.2015.
Pag. 3 di 7 Sono stati prodotti tutti gli estratti conto del periodo dalla data di apertura del
15.11.2000 alla data di chiusura del 30.06.2015, tranne pochi periodi facilmente ricostruibili.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3
febbraio 2006 n. 2421).
Per l'accertamento del saldo dare/avere tra le parti è stata ammessa ed espletata CTU
contabile.
Il CTU nella prima relazione ha ricostruito il rapporto di conto corrente con due ipotesi di calcolo.
Pag. 4 di 7 Una prima ipotesi in cui non viene riconosciuto alcun valore all'allegato all'apertura di credito e alle condizioni economiche determinate. In questo ricalcolo vengo applicati i tassi sostitutivi BOT di cui all'art.117 del T.U.B. Vengono anche escluse le CMS.
Nella seconda ipotesi, il CTU ha tenuto in considerazione l'allegato sottoscritto dalle parti in causa. Le CMS sono state comunque escluse poiché erano indicate solo le aliquote senza alcun criterio di calcolo.
Il ricalcolo della prima ipotesi determina un saldo a credito del correntista di €
50.757,36.
Il ricalcolo della seconda ipotesi determina un saldo a credito del correntista per €
3.860,28.
Per entrambi i conteggi il CTU ha escluso il superamento del tasso soglia usura.
Con ordinanza del 22.10.2024 il Giudice assegnava al CTU i quesiti integrativi con cui si è chiesto di tenere conto delle modifiche unilaterali successivamente intervenute.
Il CTU al riguardo, con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, ha
Contr affermato che “si consta che le condizioni economiche del periodo applicate dalla sono in linea con le variazioni unilaterali comunicate al cliente di cui CP_1
all'art.13”.
Con il contratto di conto corrente del 05.01.2001 il cliente sottoscriveva, tra l'altro, di approvare specificamente l'art. 13 in esso contenuto sulle modifiche delle condizioni economiche. Ha affermato ancora il CTU che le comunicazioni di variazione delle condizioni economiche da parte della al cliente sono comunque avvenute e CP_1
pervenute al correntista tramite gli estratti conto bancari.
Pag. 5 di 7 Il CTU ha, quindi, applicato le variazioni delle condizioni economiche ad eccezione delle commissioni di massimo scoperto per essere queste indeterminate.
È infatti nulla la c.m.s. indicata solo in percentuale.
Viene affermato in giurisprudenza che nel contratto di conto corrente bancario la c.m.s.
è una condizione economica, per cui devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ossia la percentuale, la periodicità del calcolo degli addebiti e la sua base di calcolo. In mancanza, la conseguenza è la nullità
della clausola per indeterminatezza dell'oggetto se la pattuizione stabilisce la commissione solo in misura percentuale, senza alcuna altra indicazione del valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Corte appello sez. I - Ancona, 17/06/2024,
n. 940).
Il valore espunto dal CTU delle commissioni di massimo scoperto ammonta ad €
8.215,16 e le C.I.V. ammontano ad € 199,80.
Il CTU conclude calcolando il saldo del c/c oggetto di causa pari a € 3.817,38 a credito del correntista.
Quanto alla nullità della fideiussione si osserva che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (Cassazione civile sez.
III - 13/03/2024, n. 6685).
Pag. 6 di 7 L'opposizione è, quindi, fondata per quanto di ragione e il decreto ingiuntivo revocato integralmente. Ogni altro motivo di opposizione viene assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della Banca opposta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n.
3733/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data 21.09.2015;
2) Condanna la opposta, verso gli opponenti, al pagamento delle spese del CP_1
giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 5.077,00 per compensi, in euro 145,50 per esborsi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge da distrarsi in favore del difensore;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della opposta. CP_1
Così deciso in Bari il 05.12.2025
Il Giudice
Savino ES
Pag. 7 di 7