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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR NN, in persona del G.M., Dott.ssa NA Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6243 /2019 del R.G.A.C., pendente
TRA
c.f. società tornata in bonis a seguito della chiu- Parte_1 P.IVA_1 sura della procedura fallimentare n. 2/2017 del Tribunale di OR NN in persona del legale rapp.te p.t. dott. rappresentata e Parte_2 difesa,rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Zicchiero, come in atti;
ATTORE
E rapp.to e difeso dall' Avv. to Vincenzo Vitale come in atti. Controparte_1
NONCHE'
rapp.ta e difesa dall'Avv.to Anna Dello Iacono come in atti;
Controparte_2
CONVENUTI
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3 conveniva in giudizio, e chiedendo di : - Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia e l'inopponibilità alla
Curatela del fallimento , dell'atto di donazione dell' 8.8.2017, per Parte_1 notar (rep. 34267, racc. 15368), avente ad oggetto la donazione del Persona_1 sig. alla moglie, , della piena proprietà…” delle Controparte_1 Controparte_2 unità immobiliari meglio descritte in citazione e - in caso di sopravvenuta cessione e/o indisponibilità di restituzione del predetto compendio immobiliare, la condanna,
1 eventualmente anche a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., della sig.ra Controparte_2 al pagamento in favore della curatela del fallimento del valore Parte_1 dello stesso quantificato, quanto meno in euro 52.000,00 ovvero in quel diverso o maggiore importo da determinarsi, se del caso, a mezzo CTU.
A sostegno della spiegata domanda deduceva, in sintesi che: - socio, Controparte_1 per una quota pari al 15% del capitale sociale della fallita aveva Parte_1 compiuto, unitamente agli ex amministratori e sindaci, condotte di mala gestio in danno della società, per le quali le socie Anna e sporgevano denuncia Parte_4 cui seguiva un procedimento penale e l'avviso ex art. 415 bis c.p.c. con il quale si contestava, altresì al convenuto, la commissione dei reati di cui agli artt. 416, 646, 624,
61n.
7-11 c.p. nonché degli artt. 2621 e 2622 c.c.; - per le medesime condotte, la società in bonis, in data 7.3.2016, promuoveva innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli
l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci, introduttiva del giudizio rubricato al n. 7852/2016, nell'ambito del quale il veniva CP_1 chiamato in causa dai convenuti, quale corresponsabile in solido ed il 30.11.2016, autonoma azione di risarcitoria e/o di restitutoria nei confronti del socio CP_1
(introduttiva del giudizio rg. 36914/16); - in pendenza di tali giudizi, il Tribunale di
OR NN dichiarava il fallimento della società e la Curatela veniva autorizzata alla relativa prosecuzione;
- la Curatela appurava che negli anni 2016 e 2017, il aveva posto in essere vari atti, tra cui quello in tale sede impugnato, mediante CP_1
i quali aveva dismesso parte del proprio patrimonio, residuando, in sua titolarità solo quote di immobili del valore di circa 250 mila euro.
L'originaria attrice assumeva la sussistenza dei presupposti della promossa azione ex art. 2901 c.c. ossia: - la ragione di credito, sebbene eventuale e sub iudice, derivante dall'azione di responsabilità intentata dalla società per ottenere il ristoro dei danni quantificati in euro 1.150.000,00 e/o la ripetizione degli importi indebitamente versati dalla società al per euro 658.000,00; - l'anteriorità del credito rispetto al CP_1 compimento dell'atto impugnato, avendo il convenuto posto in essere le condotte di mala gestio nel corso degli anni 2007-2008, mentre l'atto era stato concluso nel 2016;
- la gratuità dell'atto, trattandosi di donazione in favore del coniuge;
- l'eventus damni avendo l'atto determinato una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del proprio credito ed apportato variazioni quantificative e qualitative peggiorative al patrimonio del debitore e determinato il pericolo di una possibile infruttuosità
2 dell'azione esecutiva;
- la consapevolezza, in capo al debitore, del credito risarcitorio e del pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori con il compimento dell'atto a titolo gratuito, non rilevando invece la partecipatio fraudis del terzo.
In basi a tali presupposti la Curatela chiedeva la revoca dell'atto ai sensi dell' articolo
2901 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo: Controparte_1
- la carenza di legittimazione della curatela per la genericità e l'inesistenza della pretesa creditoria, sia pure eventuale, avendo la società in bonis proposto l'azione di responsabilità nei confronti dei soli ex amministratori e sindaci e non già del CP_1 chiamato come terzo dai convenuti;
anche nel secondo giudizio, non sarebbe individuabile una ragione di credito idonea a legittimare la curatela alla proposizione dell'azione; - l'incompetenza di questo Tribunale trattandosi di domanda afferente, sia pure incidentalmente, ai sottesi rapporti societari e, in quanto tale, rientrante nella competenza funzionale e per materia del Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia d'impresa; - la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità -dipendenza tra il presente giudizio e quello pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese, con conseguente sussistenza dei presupposti per la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
- la sussistenza dei presupposti per la riunione del presente giudizio a quello n.
6243/2019 pendente tra le medesime parti;
- l'infondatezza delle azioni intentate dalla società e proseguite dal fallimento, non avendo il convenuto mai rivestito la carica di amministratore o sindaco, essendo solo azionista della società poi fallita, alla cui gestione non aveva mai partecipato;
- l'insussistenza dell'eventus damni attesa l'inesistenza del credito allegato dalla curatela e la capienza del residuo patrimonio del convenuto a soddisfare eventuali ragioni di credito;
- l'insussistenza della scientia damni in capo al convenuto.
In giudizio si costituiva, altresì, contestando gli assunti avversi e, nel Controparte_2 merito, la fondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza resa in data
1.12.2020 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e quella di riunione dei giudizi nonchè le istanze istruttorie formulate dalle parti.
In accoglimento della richiesta formulata dalla curatela veniva nominato un consulente con l'incarico di stimare il valore del diritto oggetto di rinuncia nonchè il patrimonio residuo del convenuto.
3 Espletata ed integrata la consulenza tecnica a seguito dei rilievi mossi dalle parti la causa veniva rinviata prima per chiarimenti al CTU e poi per la proposta transattiva formulata dal convenuto.
Alla udienza tenutasi in data. 29.4.2025 la curatela attrice ed il procuratore costituito hanno dichiarato la chiusura del fallimento.
In data 21.7.2025 la società in bonis si è costituita riportandosi agli atti già prodotti in giudizio concludendo per il loro accoglimento.
Il convenuto ha eccepito l'intervenuta estinzione del giudizio assumendo CP_1 che la chiusura del fallimento così come la sua apertura determina ipso iure l'interruzione dei giudizi in corso con conseguente decorrenza del termine per la riassunzione dalla data della chiusura e non già dalla dichiarazione della parte interessata, chiedendo termine per controdedurre.
In considerazione delle richieste formulate dalla società tornata in bonis e del convenuto la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta (30+20) attesa la sopravvenuta eccezione di estinzione del giudizio ed al fine di consentire alle parti di dedurre in merito.
Tanto premesso rileva il giudicante occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di intervenuta estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge.
Sul punto la società tornata in bonis ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione in quanto la società non aveva conoscenza delle liti pendenti e, peraltro, in virtù del principio consolidato secondo cui “l'evento interruttivo del processo, quale la dichiarazione di fallimento o la sua chiusura, non produce effetti ipso iure sull'andamento del giudizio, ma necessita di una formale dichiarazione in udienza da parte del procuratore della parte colpita dall'evento o della sua notificazione alle altre parti” e solo a partire da tale dichiarazione o notificazione si verifica l'interruzione del processo e decorrono i termini per la sua eventuale riassunzione, mentre, un assenza di tale adempimento, il processo prosegue validamente tra le parti originarie, e il difensore della parte colpita dall'evento conserva la sua legitimatio ad processum, con la conseguenza che tutti gli atti compiuti sono pienamente validi ed efficaci, senza che l'evento interruttivo si verifichi.
Per cui, in mancanza di valida interruzione del processo, non è mai iniziato a decorrere alcun termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., con conseguente tempestività della costituzione in giudizio della tornata in bonis. Parte_1
4 A fronte di tale difesa il convenuto ha controdedotto che: - il decreto di chiusura del fallimento 2/2017 ai sensi degli artt. 118 e 119 l. fall., reso in data 10 aprile 2025, era fin dall'inizio conosciuto dalla società tornata in bonis, essendo Parte_1 stato comunicato ai creditori e legalmente conosciuto da tutte le parti, a seguito della sua iscrizione al Registro delle Imprese, avvenuta in data 18 aprile 2025 (cfr. visura
CCIAA società depositata al n. 56 prod.);- al caso in esame va Parte_1 applicato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di apertura di procedura concorsuale o di sua chiusura, l'interruzione del processo è automatica e il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all' art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione sia portata a conoscenza della parte (cfr. Cassazione civile, Sez. III, 28/12/2024, n. 34785;
Cassazione civile, Sez. I, 08/07/2024, n. 18580; Cassazione civile, Sez. III,
05/01/2024, n. 322); - il decreto di chiusura del fallimento del 10 aprile 2025 già disponeva espressamente l'interruzione di ogni giudizio pendente;
- l'interruzione operante ipso iure, per effetto del decreto di chiusura del fallimento, era stata già affermata dalla Corte d'Appello di Napoli, in altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale l'avv. avendovi interesse, aveva depositato, pur in assenza di una formale CP_1 dichiarazione d'interruzione, istanza di riassunzione nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.;
- nel presente processo, a seguito del detto decreto, erano stati richiesti rinvii in attesa della sua definitività, ma non era stata proposta alcuna istanza di prosecuzione o riassunzione nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., con conseguente decorso del termine di legge in data 10 luglio 2025, ovvero, al più tardi, in data 18 luglio 2025, per cui la costituzione della società tornata in bonis, avvenuta in data 21 luglio 2025, peraltro con una mera “comparsa di costituzione e risposta” senza richiesta di prosecuzione, dovrebbe considerarsi tardiva, con conseguente estinzione del giudizio per inutile decorso del termine ex art. 305 c.p.c.; - neppure risponde che la società non era a conoscenza delle liti pendenti, essendo quest'ultima subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale del suo fallimento, di cui non poteva non conoscere le liti pendenti, evincibile, peraltro, dalle stesse allegazioni della società che ha ammesso tale conoscenza mediante l'espresso richiamo al decreto di chiusura.
Reputa il giudicante che l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio è fondata.
Occorre ricordare che ai sensi dell'art. 43 L.F. l'apertura del fallimento determina ipso iure l'interruzione dei giudizi in corso, sebbene per il decorso del termine della
5 riassunzione occorra la conoscenza legale dell'evento interruttivo ossia acquisita non in via di mero fatto ma tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l' interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
Reputa il giudicante che la suddetta norma debba applicarsi anche, nell'inverso caso, in cui l'evento interruttivo del processo discenda dal venir meno della capacità processuale del curatore, conseguente alla revoca o alla chiusura del fallimento, stante l'identità di ratio, dovendo al riguardo richiamarsi il principio sancito dalla S.C. ai sensi del quale “ l'art. 43, comma 3, l.fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina
"ipso iure" l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stante l'"eadem ratio" che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca del fallimento l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla "restitutio in pristinum" prevista dall'art. 18, comma 15, l.fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno”.
In ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, può affermarsi che ai fini della decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio, deve aversi riguardo al momento in cui la parte interessata alla prosecuzione del processo abbia avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, rappresentata, nella specie, dal decreto di chiusura del fallimento, che rappresenta, dunque, il diaes a quo da cui far decorrere il termine per la riassunzione.
Come statuito anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Napoli n. 1922/2021), in caso di chiusura della procedura fallimento, in base al combinato disposto degli artt.
119 e 17 L.F., entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di chiusura del fallimento deve essere notificato, a cura della Cancelleria, al debitore e, ai fini dell'annotazione, deve essere trasmesso telematicamente presso l'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha la propria sede.
Ciò posto, nel caso in esame, è incontestato che il Tribunale di OR NN ha dichiarato la chiusura del fallimento della società in data Parte_1
10.4.2025, tant'è che la stessa Curatela attrice ha dichiarato tale evento, producendo, poi, in allegato alle note depositate in vista dell'udienza del 5.6. 2025, copia del provvedimento, da cui è possibile evincere che, con tale decreto di chiusura, è stata
6 autorizzata altresì la riconsegna dei residui attivi in favore dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Napoli Nord, sez. Imprese, e è stata disposta l'interruzione di ogni giudizio pendente, stante la distribuzione di tutto il ricavato con soddisfacimento integrale del ceto creditorio.
Come risulta dalla visura camerale prodotta dal convenuto tale decreto è CP_1 stato inserito nel registro delle imprese in data 16.4.2025.
Ne consegue che la società tornata in bonis, per effetto degli artt. 119 e 17 L.F., era a conoscenza – o avrebbe dovuto fin da tale data del decreto di chiusura al CP_3 registro imprese e del relativo contenuto, ossia della disposta interruzione di tutti i giudizi in corso.
Da quanto innanzi esposto conseguente che la comparsa di costituzione depositata in data 21.7.2025 dalla società in bonis, pur volendo considerarla quale istanza di riassunzione va considerata tardiva siccome depositata oltre i termini di legge e, peraltro, neppure può ritenersi che la società non abbia avuto notizia del presente giudizio in quanto dall'esame del fascicolo telematico risulta depositata in data
16.7.2025 una mera “istanza di visibilità” corredata, altresì, da procura alle liti, ciò che dimostra ulteriormente che la società aveva avuto, prima della scadenza dei termini di legge, conoscenza della pendenza del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il
D.M. 147/22 valore indeterminabile, complessità media in favore delle parti convenute, da intendersi come parte unica, sebbene difesa da due diversi difensori, attesa la definizione in rito del giudizio e l'identità delle difese al riguardo svolte.
Le spese, anche di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR NN, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1.dichiara l'estinzione del giudizio;
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre 15% su compensi per spese generali, piu'
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in OR NN il 9 novembre 2025 Il Giudice
7 Dott. NA Vitulano
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