Articolo 26 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 25Articolo 27
Versione
14 maggio 1967
Art. 26.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1967, e' stabilito in 100.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967