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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8113 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1978, con il patrocinio dell'avv. OLIVERIO VANIA SERENA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] C.F._2
ROMA (RM) il 12/07/1974, con il patrocinio dell'avv. SANFILIPPO
GIOVANNA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/06/2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1
pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 11.07.2009, che dall'unione erano nate le figlie
(Roma, 26.03.2006), (Roma, 16.09.2007) e (Beirut (LBN), Per_1 Per_2 Per_3
24.06.2014), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) l'affidamento delle figlie minori sarà condiviso a favore di entrambi i genitori che dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulle minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le figlie minori, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle medesime in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) la collocazione prevalente delle tre figlie rimarrà presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare sita in Roma, Via Paolo Medolaghi, 13 censita al N.C.E.U. del
Comune di Roma al foglio 341, con la particella 946, che ha accorpato le particelle
935, 569 e 936 del foglio 341, avente accesso da Via Paolo Medolaghi fino al momento in cui l'ultima delle figlie vi abiterà; 4) il Sig. Controparte_1
verserà a titolo di contributo per il mantenimento per le due figlie minori, e Per_2
e per la figlia che, seppur maggiorenne, è ancora studente e non Per_3 Per_1 autosufficiente economicamente, un importo pari ad € 1.500,00 mensili (cioè €
500,00 per ogni figlia) con rivalutazione annuale da calcolare secondo l'indice
Istat; 5) il Sig. concorrerà nella misura del 50% al Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie delle figlie, come determinate e previste dal
Protocollo di Intesa del 17/12/2024 tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate dalle parti e potranno essere rimborsate previa presentazione della documentazione giustificativa;
6) il Sig. corrisponderà Controparte_1 alla Sig.ra un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili con Parte_1 rivalutazione annuale da calcolare secondo l'indice Istat;
7) l'assegno unico per le figlie verrà percepito al 100% dalla madre, Sig.ra la quale utilizzerà Parte_1 anche la somma pari ad € 325,00 versata mensilmente dall'INPS sul libretto di risparmio postale n. 52475755 rilasciato da Poste Italiane il 17/09/2022 ed intestato a quale indennità di frequenza per la minore. Tale somma Controparte_2
verrà utilizzata dalla sig.ra per il pagamento della logopedia necessaria Pt_1
alla minore 8) le detrazioni fiscali relativi alla prole saranno al Controparte_2
100% a favore del Sig. 9) nei periodi in cui il Sig. Controparte_1 avorerà all'estero, qualora avesse la possibilità di tornare in Italia soltanto CP_1
una volta al mese, potrà tenere con sé, anche con pernottamento, le figlie minori per tutto il periodo di soggiorno in Italia, previo accordo con la madre;
nel periodo in cui il padre dovesse invece lavorare a Roma, i genitori regolamenteranno le frequentazioni del padre con le figlie minori, come segue:
9.a) il padre, potrà tenere con sé le figlie un giorno infrasettimanale da concordarsi, dall'uscita di scuola, con pernotto ed accompagnamento a scuola il giorno successivo ed un weekend alternato dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00 o secondo l'orario che verrà concordato dai genitori di volta in volta, secondo le esigenze delle figlie;
9.b) nelle festività natalizie, le figlie trascorreranno con ognuno dei genitori metà dei giorni festivi, previo accordo tra i genitori e così per il periodo pasquale, quando le figlie trascorreranno ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le ragazze trascorreranno il proprio compleanno con i genitori ad anni alterni, ove non si decida congiuntamente di festeggiarlo con entrambi i genitori. Le figlie trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori insieme al genitore che compie gli anni a prescindere dalla previa collocazione. Ulteriori festività e ponti, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, verranno suddivisi secondo il principio dell'alternanza;
9.c) per quanto riguarda il periodo estivo il padre potrà tenere con sé le figlie due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
- ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI: le attribuzioni patrimoniali di seguito previste, sono funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale: 10) con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano, che la proprietà della casa familiare di Via Paolo Medolaghi, 13 sita in Roma (unitamente agli accessori: posto auto e posto moto), nel rispetto degli accordi già intercorsi dalle parti al momento dell'acquisto dell'immobile, è in capo ai coniugi nella percentuale del 50% cadauno. I coniugi si impegneranno a vendere l'immobile al miglior prezzo di mercato, quando l'ultima figlia avrà lasciato la casa familiare, ed il ricavato della vendita andrà diviso al 50% tra di loro;
11) le spese condominiali ordinarie relative all'immobile sito in Roma, Via Paolo
Medolaghi, 13 saranno sostenute interamente dalla sig.ra mentre le Parte_1
spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i comproprietari;
12) il mutuo residuo gravante sulla casa di Paolo Medolaghi, 13 verrà estinto dai coniugi, utilizzando una parte del denaro depositato sul conto corrente cointestato c/c n. 12095 acceso presso l'Istituto di credito Intesa San Paolo. Le residue somme, ivi presenti, si intenderanno donate dai coniugi alle tre figlie, con il vincolo di acquistare un appartamento, che sarà a queste intestato, con diritto di usufrutto al
Sig. il quale si farà carico di pagare la somma Controparte_1 aggiuntiva necessaria all'acquisto dell'immobile, accendendo eventualmente un mutuo intestato esclusivamente al sig. 13) le somme depositate sul conto CP_1
corrente cointestato n. 1023 acceso presso l'Istituto bancario B.C.C. saranno divise equamente a metà tra le parti;
14) il sig. che attualmente lavora CP_1 all'estero, lascerà la casa familiare di Roma, Via Paolo Medolaghi, 13 entro il
01/10/2024, portando con sé i propri effetti personali, gli oggetti di sua proprietà, nonché quelli concordati con la sig.ra 15) il sig. si impegna a Pt_1 CP_1 chiedere la migrazione sul proprio conto personale della rata mensile pari ad €
237,75 relativa al finanziamento per l'acquisto della moto Ducati V2 con scadenza marzo 2026; 16) la sig.ra si impegna, altresì, a chiedere la migrazione sul Pt_1 proprio conto personale della rata mensile pari ad € 125,12 relativa al motociclo
SYM 125cc con scadenza marzo 2025; I coniugi prestano il proprio reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei loro rispettivi passaporti senza necessità di ulteriore e successivo consenso, rinunciando reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, nonchè al rilascio del documento valido per l'espatrio e/o del passaporto per le figlie minori. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento delle figlie minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa, per le quali la presente sentenza non costituisce titolo.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
8113/2024: - dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 11.07.2009;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00628, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi