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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1629 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Parte_1
Vicari in virtù di procura alle liti, elettivamente domiciliato preso il suo studio in Roma, Via
Cola di Rienzo n. 28
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Angelo BELLAROBA per procura alle liti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in Roma, via Cesare Beccaria, 29 CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 16.07.2025 il ricorrente in epigrafe, ha contestato l'esisto dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71 nonché all'esenzione alla partecipazione della spesa sanitaria.
Premesso di aver esperito la procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. e di aver contestato tempestivamente l'esito negativo della consulenza tecnica d'ufficio, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa richiesta di una nuova valutazione del quadro clinico, di TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
accertare e dichiarare le condizioni sanitarie al fine di vedersi riconoscere il diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71 e all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ex art. 5, comma
4, L. 407/90 e art. 6, D.M. 01.02.91, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
16.10.2023 ovvero dalla diversa che sarà ritenuta di giustizia, con condanna di a provvedere al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite, da distrarsi, o che queste ultime siano compensate in caso di soccombenza.
L' si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità del ricorso per mancata prova del CP_1 deposito dell'atto di dissenso nel termine di trenta giorni ex art. 445 bis comma 3 c.p.c.
l'inammissibilità dell'opposizione per la genericità dei motivi di contestazione e, nel merito, il rigetto della domanda per carenza dei requisiti amministrativi richiesti dalla legge per le prestazioni rivendicate.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, viene decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Preliminarmente deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP, la dichiarazione di dissenso risulta depositata ritualmente il 16 giugno 2025, entro il termine disposto con provvedimento del 24 febbraio 2025, cui è seguita l'introduzione, nel successivo termine di trenta giorni, del presente giudizio.
Passando al merito, con riferimento alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71 e all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ex art. 5, comma 4, L. 407/90 e art. 6, D.M. 01.02.91, questo Tribunale ritiene che le contestazioni espresse nel ricorso non consentano di disattendere la valutazione del CTU e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita né avendo prodotto, unitamente al ricorso, documentazione medica di formazione successiva.
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma 5° c.p.c. “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. È opportuno rilevare che il ricorso si configura come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di
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inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione. Ciò significa che non è sufficiente enunciare le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente e specificare i motivi per i quali si reputa insufficiente l'indagine peritale.
Nel caso in esame la difesa, a ben vedere, oltre a non soffermarsi sulle singole patologie del ricorrente, non muove censure specifiche e motivate, lamentando solo che il CTU avrebbe svolto un'erronea e riduttiva valutazione del quadro patologico, esaminando solo le singole patologie che, ove considerate nella loro globalità e complessità, avrebbero avuto un impatto diverso sull'autonomia del ricorrente, tale da comportare una invalidità in misura pari o superiore al 74%, sin dalla domanda amministrativa.
Ritiene il giudice che la critica mossa circa il non aver considerato le malattie nella loro globalità non appare circostanziata in quanto, dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ricava che il perito è pervenuto al giudizio finale prendendo in considerazione tutte le patologie documentate dalle certificazioni in atti – circostanza, questa, riconosciuta dal ricorrente stesso –, ma non ritenendole, nel loro complesso e sulla base della condizione obiettiva verificata, di gravità tale da soddisfare la percentuale di invalidità per il riconoscimento delle prestazioni richieste, così confermando il parere espresso dalla commissione medica.
I motivi di contestazione non consentono, dunque, di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali, ritenendo il giudice di recepire integralmente le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto coerenti e compatibili con l'esame obiettivo e con la documentazione prodotta. Esse inducono alla conclusione che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici invocati.
Deve, pertanto, essere respinta la richiesta di accertamento in capo a Parte_1 dei requisiti sanitari previsti per godere del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L.
[...]
118/71 e dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ex art. 5, comma 4, L. 407/90 e art. 6,
D.M. 01.02.91. A fronte del rigetto di tale domanda, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio devono essere compensate alla luce del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Civitavecchia, 02/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Soro
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1629 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Parte_1
Vicari in virtù di procura alle liti, elettivamente domiciliato preso il suo studio in Roma, Via
Cola di Rienzo n. 28
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Angelo BELLAROBA per procura alle liti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in Roma, via Cesare Beccaria, 29 CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 16.07.2025 il ricorrente in epigrafe, ha contestato l'esisto dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71 nonché all'esenzione alla partecipazione della spesa sanitaria.
Premesso di aver esperito la procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. e di aver contestato tempestivamente l'esito negativo della consulenza tecnica d'ufficio, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa richiesta di una nuova valutazione del quadro clinico, di TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
accertare e dichiarare le condizioni sanitarie al fine di vedersi riconoscere il diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71 e all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ex art. 5, comma
4, L. 407/90 e art. 6, D.M. 01.02.91, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
16.10.2023 ovvero dalla diversa che sarà ritenuta di giustizia, con condanna di a provvedere al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite, da distrarsi, o che queste ultime siano compensate in caso di soccombenza.
L' si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità del ricorso per mancata prova del CP_1 deposito dell'atto di dissenso nel termine di trenta giorni ex art. 445 bis comma 3 c.p.c.
l'inammissibilità dell'opposizione per la genericità dei motivi di contestazione e, nel merito, il rigetto della domanda per carenza dei requisiti amministrativi richiesti dalla legge per le prestazioni rivendicate.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, viene decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Preliminarmente deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP, la dichiarazione di dissenso risulta depositata ritualmente il 16 giugno 2025, entro il termine disposto con provvedimento del 24 febbraio 2025, cui è seguita l'introduzione, nel successivo termine di trenta giorni, del presente giudizio.
Passando al merito, con riferimento alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71 e all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ex art. 5, comma 4, L. 407/90 e art. 6, D.M. 01.02.91, questo Tribunale ritiene che le contestazioni espresse nel ricorso non consentano di disattendere la valutazione del CTU e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita né avendo prodotto, unitamente al ricorso, documentazione medica di formazione successiva.
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma 5° c.p.c. “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. È opportuno rilevare che il ricorso si configura come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione. Ciò significa che non è sufficiente enunciare le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente e specificare i motivi per i quali si reputa insufficiente l'indagine peritale.
Nel caso in esame la difesa, a ben vedere, oltre a non soffermarsi sulle singole patologie del ricorrente, non muove censure specifiche e motivate, lamentando solo che il CTU avrebbe svolto un'erronea e riduttiva valutazione del quadro patologico, esaminando solo le singole patologie che, ove considerate nella loro globalità e complessità, avrebbero avuto un impatto diverso sull'autonomia del ricorrente, tale da comportare una invalidità in misura pari o superiore al 74%, sin dalla domanda amministrativa.
Ritiene il giudice che la critica mossa circa il non aver considerato le malattie nella loro globalità non appare circostanziata in quanto, dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ricava che il perito è pervenuto al giudizio finale prendendo in considerazione tutte le patologie documentate dalle certificazioni in atti – circostanza, questa, riconosciuta dal ricorrente stesso –, ma non ritenendole, nel loro complesso e sulla base della condizione obiettiva verificata, di gravità tale da soddisfare la percentuale di invalidità per il riconoscimento delle prestazioni richieste, così confermando il parere espresso dalla commissione medica.
I motivi di contestazione non consentono, dunque, di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali, ritenendo il giudice di recepire integralmente le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto coerenti e compatibili con l'esame obiettivo e con la documentazione prodotta. Esse inducono alla conclusione che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici invocati.
Deve, pertanto, essere respinta la richiesta di accertamento in capo a Parte_1 dei requisiti sanitari previsti per godere del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L.
[...]
118/71 e dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ex art. 5, comma 4, L. 407/90 e art. 6,
D.M. 01.02.91. A fronte del rigetto di tale domanda, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio devono essere compensate alla luce del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Civitavecchia, 02/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Soro
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