Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1063
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'Agenzia intimante

    La Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione sia per intempestività della sollevazione in primo grado, sia per infondatezza in diritto, dato che il debitore principale ha sede legale in altra provincia, rendendo corretta l'individuazione dell'ufficio territoriale di Casoria.

  • Rigettato
    Ritualità delle notifiche delle cartelle presupposte

    La Corte rileva che la mancata opposizione da parte del debitore principale alle cartelle entro i termini di legge stabilizza il titolo esecutivo. Inoltre, la notifica a mezzo PEC alla società scissa ha prodotto effetti anche sulla coobbligata, escludendo la decadenza. Viene anche evidenziato che la richiesta di rateizzo da parte dell'appellante ha interrotto i termini di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1063
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1063
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo