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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1063/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, OR
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3308/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 Influenza - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco,20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2192/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025455515000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 339/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPOPRTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello telematico ritualmente notificato presso il difensore domiciliatario della resistente ADER, depositato presso la segreteria della CGT di secondo grado il 5 maggio 2025, la Ricorrente_1 sas appella, a mezzo del procuratore già costituito, la sentenza n° 2192/2015, depositata in data 10/2/2025 dalla CGT di primo grado di Napoli, che aveva rigettato il ricorso prodotto dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento notificata il 18 gennaio 2024, incorporante i crediti esigibili.
Avverso la decisione insorge la contribuente, che reitera le ragioni di censura sulla competenza per territorio e sulla ritualità delle notifiche delle cartelle presupposto della intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi con atto di controdeduzioni del 26 giugno 2025 insiste per la mancata manifesta infondatezza in diritto delle avverse ragioni, che riproducono alla lettera quelle che componevano il ricorso introduttivo del giudizio.
All'udienza del 19 gennaio 2026, presenti entrambi i rappresentanti delle parti, la Corte, udita la esposizione del relatore ed i rappresentanti presenti, riservava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio la contribuente si opponeva all'intimazione di pagamento n.
07120249025455515/000 e ad ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, relativamente alle cartelle nn. 07120190030503183501, 07120190071092734501,
07120190128453720501, 07120200039948532501, 07120200051277245501, 07120210043137708501, relative a Irap, Ires e Iva, per gli anni 2015 e 2016.
Avverso la decisone di primo grado, che stimava intempestiva la dedotta questione di competenza per territorio e rigettava nel merito la domanda, attesa la prova della rituale notificazione delle cartelle presupposto della intimazione, ha proposto appello la società contribuente, che ha riproposto i motivi di censura spesi con il ricorso introduttivo del giudizio.
La Ricorrente_1 s.a.s. è la società beneficiaria della scissione della società Società_1 s.r.l., pertanto è obbligata in solido con essa al pagamento dei debiti della società madre.
Quanto alla incompetenza per territorio dell'Agenzia intimante, oltre alla intempestività della eccezione sollevata in primo grado e rilevata già in quella sede, si deve rilevare la infondatezza in diritto della detta eccezione, in quanto il debitore principale è la società Società_1 s.r.l., con indirizzo sede legale in Indirizzo_1, provincia di Luogo_1. Pertanto, l'Ente Impositore è correttamente individuato, nella Agenzia delle Entrate -DP I di Napoli- ufficio territoriale di Casoria.
La mancata opposizione da parte del debitore principale, Società_1 s.r.l., alle cartelle sottese entro il termine perentorio di legge, stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito.
Come riconosciuto in sentenza la documentata notifica a mezzo pec alla società scissa, debitrice per così dire principale, delle sei cartelle presupposte alle date riportate anche nell'intimazione impugnata ha espanso i propri effetti alla coobbligata, beneficiaria della scissione parziale del 2017, escludendo la maturazione dell'eccepita decadenza, di modo che da quel momento è iniziato a decorrere, anche per la coobbligata, il termine prescrizionale applicabile.
Peraltro, come evidenziato in primo grado, la richiesta di istanza di rateizzo, in parte accordata e prodotta agli atti dalla odierna appellante, interrompe i termini di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, senza alcuna maggiorazione, in ragione della natura pubblicistica dell'Agenzia appellata, la cui libera scelta di farsi difendere e rappresentare in giudizio da un avvocato del libero foro non può ridondare a danno del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere ad ER le spese del grado che liquida in euro
8.000,00, senza alcuna altra maggiorazione.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, OR
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3308/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 Influenza - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco,20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2192/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025455515000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 339/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPOPRTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello telematico ritualmente notificato presso il difensore domiciliatario della resistente ADER, depositato presso la segreteria della CGT di secondo grado il 5 maggio 2025, la Ricorrente_1 sas appella, a mezzo del procuratore già costituito, la sentenza n° 2192/2015, depositata in data 10/2/2025 dalla CGT di primo grado di Napoli, che aveva rigettato il ricorso prodotto dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento notificata il 18 gennaio 2024, incorporante i crediti esigibili.
Avverso la decisione insorge la contribuente, che reitera le ragioni di censura sulla competenza per territorio e sulla ritualità delle notifiche delle cartelle presupposto della intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi con atto di controdeduzioni del 26 giugno 2025 insiste per la mancata manifesta infondatezza in diritto delle avverse ragioni, che riproducono alla lettera quelle che componevano il ricorso introduttivo del giudizio.
All'udienza del 19 gennaio 2026, presenti entrambi i rappresentanti delle parti, la Corte, udita la esposizione del relatore ed i rappresentanti presenti, riservava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio la contribuente si opponeva all'intimazione di pagamento n.
07120249025455515/000 e ad ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, relativamente alle cartelle nn. 07120190030503183501, 07120190071092734501,
07120190128453720501, 07120200039948532501, 07120200051277245501, 07120210043137708501, relative a Irap, Ires e Iva, per gli anni 2015 e 2016.
Avverso la decisone di primo grado, che stimava intempestiva la dedotta questione di competenza per territorio e rigettava nel merito la domanda, attesa la prova della rituale notificazione delle cartelle presupposto della intimazione, ha proposto appello la società contribuente, che ha riproposto i motivi di censura spesi con il ricorso introduttivo del giudizio.
La Ricorrente_1 s.a.s. è la società beneficiaria della scissione della società Società_1 s.r.l., pertanto è obbligata in solido con essa al pagamento dei debiti della società madre.
Quanto alla incompetenza per territorio dell'Agenzia intimante, oltre alla intempestività della eccezione sollevata in primo grado e rilevata già in quella sede, si deve rilevare la infondatezza in diritto della detta eccezione, in quanto il debitore principale è la società Società_1 s.r.l., con indirizzo sede legale in Indirizzo_1, provincia di Luogo_1. Pertanto, l'Ente Impositore è correttamente individuato, nella Agenzia delle Entrate -DP I di Napoli- ufficio territoriale di Casoria.
La mancata opposizione da parte del debitore principale, Società_1 s.r.l., alle cartelle sottese entro il termine perentorio di legge, stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito.
Come riconosciuto in sentenza la documentata notifica a mezzo pec alla società scissa, debitrice per così dire principale, delle sei cartelle presupposte alle date riportate anche nell'intimazione impugnata ha espanso i propri effetti alla coobbligata, beneficiaria della scissione parziale del 2017, escludendo la maturazione dell'eccepita decadenza, di modo che da quel momento è iniziato a decorrere, anche per la coobbligata, il termine prescrizionale applicabile.
Peraltro, come evidenziato in primo grado, la richiesta di istanza di rateizzo, in parte accordata e prodotta agli atti dalla odierna appellante, interrompe i termini di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, senza alcuna maggiorazione, in ragione della natura pubblicistica dell'Agenzia appellata, la cui libera scelta di farsi difendere e rappresentare in giudizio da un avvocato del libero foro non può ridondare a danno del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere ad ER le spese del grado che liquida in euro
8.000,00, senza alcuna altra maggiorazione.