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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9738 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31124/2024 promossa da:
(P.I. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio ELAvv. GIANCARLO RUCCIA (p.e.c.
Email_1
-attrice-
contro
(C.F. ), con il patrocinio ELAvv. MARIO del CP_1 P.IVA_2
IO (p.e.c. ) e ELAvv. Email_2
IM LA (p.e.c. Email_3
-convenuta-
e
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
-terzo pignorato- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“venga accertata e dichiarata l'efficacia del pignoramento eseguita su tutte le somme rimaste estranee all'accordo transattivo, ovvero tutte quelle rinvenute sui conti correnti intestati all'operazione FW2 e quelle rinvenute sui conti correnti intestati all'operazione FW1 aventi per oggetto le attività di gestione della ” CP_1
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità integrale del pignoramento presso terzi promosso da , nei confronti di somme costituenti patrimonio separato e segregato nell'ambito CP_3 di operazioni di cartolarizzazione, e per l'effetto ordinare la restituzione in favore di CP_1 ELimporto di euro 542.044,17 ancora trattenuto da a seguito della procedura esecutiva in CP_3 epigrafe;
- in subordine, laddove non si ritenga fondata l'opposizione nella sua interezza, accertare e dichiarare comunque la nullità del pignoramento per la parte concernente i rapporti bancari connessi all'operazione di cartolarizzazione Fairway 1 non ricompresi nella transazione sottoscritta in data 9 giugno 2025, con conseguente condanna di alla restituzione delle relative somme, CP_3 pari a euro 107.045,60;
- in ogni caso, condannare al pagamento in favore di degli interessi legali sulle CP_3 CP_1 somme già restituite, maturati fino alla data ELeffettivo riaccredito, come espressamente previsto nell'accordo transattivo sopra richiamato, e a tutt'oggi non corrisposti;
- Tutto con integrale condanna ELopposta alle spese e competenze del presente giudizio”
pagina 2 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di merito incardinato a seguito ELopposizione all'esecuzione proposta dalla vverso l'atto di pignoramento presso terzi CP_1 notificato dall' (per brevità: , per il Parte_1 CP_3 mancato pagamento della cartella esattoriale n. 06820230096786223000, notificata il
23.11.2023.
Al fine di una migliore comprensione della vicenda, è qui opportuno riepilogarne i passaggi più rilevanti.
L'opposta società per la cartolarizzazione di crediti regolata dalla CP_1 legge n. 130/1999, ha realizzato due distinte operazioni di cartolarizzazione denominate
“FW1” ed “FW2”, ciascuna finanziata tramite l'emissione di specifici titoli e gestita mediante apertura di conti correnti presso . Controparte_2
In data 21.03.2024, l'odierna attrice ha notificato a un atto di CP_3 CP_1 pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, con cui ha pignorato i predetti conti correnti presso , per una somma pari ad € 3.368.958,15. Controparte_2
In data 18.05.2024 a proposto ricorso in opposizione all'esecuzione CP_1 con relativa istanza di sospensione cautelare, invocando i principi di impignorabilità e di segregazione patrimoniale cui sarebbero stati sottoposti i conti correnti relativi ad entrambe le operazioni di cartolarizzazione di cui sopra.
Con ordinanza n. R.G.E. 4269/2024, depositata in data 19.07.2024, il Giudice ELEsecuzione ha ritenuto ammissibile l'opposizione spiegata e confermato la sospensione ELesecuzione già disposta con decreto inaudita altera parte pronunciato in data 30.05.2024. Tuttavia, la sospensiva è risultata priva di effetti, perché nelle more ELopposizione la – in data 21.05.2024 – aveva già provveduto ad effettuare il Pt_2 pagamento di € 1.421.448,62 in favore EL CP_3
Con atto di citazione del 04.09.2024, regolarmente notificato, ha introdotto il CP_3 giudizio di merito, chiedendo l'accertamento ELefficacia ELatto di pignoramento opposto ed il rigetto della domanda avversa. Parte attrice nel proprio atto introduttivo ha dedotto, in sintesi: (i) l'esigibilità del credito, divenuto irretrattabile stante la mancata opposizione alla cartella di pagamento notificata alla società opponente;
(ii) l'infondatezza della asserita violazione della normativa di cui alla legge n. 130/1999, non applicabile in caso di somme dovute all'Amministrazione Finanziaria;
(iii) la pretestuosità ELeccezione di omessa allegazione della delega conferita al dipendente EL che ha sottoscritto CP_3
l'atto opposto, non sussistendo alcun obbligo normativo.
pagina 3 di 9 Si è costituita in giudizio la mediante deposito di comparsa, CP_1 chiedendo preliminarmente l'eventuale autorizzazione alla chiamata in causa ELAgenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma, quale Ente Impositore, per ottenere da essa la restituzione di quanto pagato da parte del terzo pignorato. Nel merito, la convenuta ha ribadito le proprie eccezioni, già svolte nel ricorso introduttivo, in punto di:
(i) illegittimità ed improcedibilità del pignoramento per violazione della legge n. 130/1999;
(ii) infondatezza della presunta deroga al “principio di segregazione patrimoniale” delle società veicolo asserita da (iii) illegittimità ed improcedibilità del pignoramento per CP_3 omessa allegazione della delega conferita al soggetto firmatario ELatto.
Solo con la comparsa di risposta per la prima volta – ha affermato CP_1 altresì che il pignoramento opposto si riferirebbe ad un credito d'imposta della società
NT S.P.A. (pari a circa € 3.079.070,00), che la convenuta avrebbe acquistato nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione denominata “FW2”. Questa affermazione è stata ribadita e approfondita in occasione della prima udienza del
18.02.2025, allorché la difesa di ha precisato l'estraneità dalla vicenda CP_1 ELoperazione di cartolarizzazione “FW1”, affermando – di contro – che i crediti erariali vantati dall riguarderebbero, semmai, solo ed esclusivamente l'operazione CP_3 denominata “FW2”.
Poiché questa circostanza non era contestata, questo Giudice, ai sensi ELart. 185-bis
c.p.c. ha invitato le “a valutare l'opportunità di un accordo quantomeno parziale che preveda la restituzione ELimporto di € 986.450,05 in quanto impignorabile”: importo corrispondente al saldo dei conti correnti pignorati afferenti all'operazione “FW1”, pagato da
[...]
all' La proposta è stata accolta in larga parte e la controversia è stata CP_2 CP_3 quindi parzialmente definita in via transattiva, mediante il versamento da parte di CP_3 della complessiva somma di € 879.404,45, corrispondente ad una parte della giacenza complessiva dei conti correnti ascrivibili all'operazione di cartolarizzazione denominata
“FW1”.
All'esito ELudienza del 17.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2.- Impignorabilità dei conti correnti della società di cartolarizzazione: in particolare, i conti relativi all'operazione “FW1”
Il tema decisivo per soluzione della controversia attiene al giudizio sulla pignorabilità dei conti intestati all'odierna convenuta, alla luce delle limitazioni contenute nella legislazione speciale (legge 130/1999). Le altre contestazioni minori relative ai poteri del soggetto firmatario del pignoramento restano invece assorbite.
pagina 4 di 9 La questione va affrontata mediante una trattazione separata delle singole operazioni di cartolarizzazione. Come si è detto, infatti, dalla documentazione versata in atti, nonché da quanto dichiarato a verbale dalle parti, risulta pacifico che l'operazione “FW1” sia estranea alle vicende esecutive di cui all'azione promossa da i cui crediti sarebbero CP_3
– semmai – solo riferibili al patrimonio della cartolarizzazione denominata “FW2” (cfr. ad esempio comparsa conclusionale pag. 4: “la pretesa fiscale oggetto ELazione esecutiva CP_3 di rientra certamente tra i costi ELoperazione FW2”). CP_3
Orbene, con riferimento all'operazione denominata “FW1”, parte convenuta nelle memorie conclusionali ha evidenziato che l in sede di accordo transattivo ha CP_3 restituito i soli importi corrispondenti al saldo dei conti correnti con IBAN n.
[...] (saldo di € 818.086,30) e n. [...]
(saldo di € 61.318,15), escludendo – di contro – € 107.045,6, pari alla somma dei saldi dei seguenti conti correnti:
- c/c avente IBAN [...], con saldo di € 32,95 al 22 marzo
2025, destinato all'accantonamento della riserva di cassa per il pagamento di taluni costi ELoperazione FW1;
- c/c avente IBAN [...], con saldo di € 52.148,01 alla stessa data, destinato alla copertura di spese e costi di mantenimento della SPV;
- c/c avente IBAN [...], con saldo di € 54.864,64, sul quale viene accantonata una riserva di cassa funzionale alla gestione dei crediti acquistati nell'ambito di FW1.
Le doglianze mosse sul punto da risultano fondate e meritevoli di CP_1 accoglimento. Difatti, se è vero che il credito portato dalla cartella esattoriale afferisce all'operazione “FW2”, allora il principio di segregazione patrimoniale sancito dalla Legge
130/1999 impone che il patrimonio della prima operazione di cartolarizzazione resti del tutto separato e insensibile rispetto alle vicende afferenti alla seconda operazione.
In ogni caso, non si ritiene corretto introdurre distinzioni rispetto alla destinazione dei singoli conti. I conti correnti di cui sopra sono da considerarsi intangibili al pari di quelli riservati al pagamento degli investitori ed i cui saldi sono stati reintegrati dall in CP_3 sede transattiva. Infatti, ai sensi e per gli effetti ELart. 3 c. 2 della legge n. 130/1999, risulterebbe del tutto illogico limitare il principio di impignorabilità ad una parte del patrimonio, escludendone le somme necessarie alla copertura dei costi di gestione. In buona sostanza, ad avviso di questo Giudice, il patrimonio è da considerarsi separato in tutti i suoi elementi, costituendo una massa autonoma, comprensiva sia delle somme destinate agli investitori che degli importi destinati alla gestione e sostentamento del medesimo fondo.
pagina 5 di 9 Pertanto, l'attrice è tenuta alla restituzione a favore ELopposta anche CP_3 ELulteriore importo di € 107.045,6 e relativo alle somme accantonate per i costi di gestione ELoperazione di cartolarizzazione denominata “FW1”.
3.- Impignorabilità dei conti correnti della società di cartolarizzazione: in particolare, i conti relativi all'operazione “FW2”
Per quanto riguarda le somme riferibili alla cartolarizzazione “FW2”, l non ha CP_3 inteso accordare alcuna restituzione di somme a favore della CP_1
Sul punto, osserviamo preliminarmente che, dalla documentazione versata in atti da parte opposta (doc.
7-8 comparsa costituzione), questa seconda operazione di cartolarizzazione appare del tutto similare alla prima, stante: (i) la tipologia di operazione e di accordo utilizzato, sostanzialmente identici e muniti delle medesime clausole contrattuali;
(ii) la natura dei conti correnti, alcuni destinati alla soddisfazione degli investitori ed altri alla gestione del patrimonio;
(iii) l'identità EListituto bancario titolare dei conti correnti.
Come detto, però, è pacifico tra le parti che il credito di oltre 3 milioni di euro portato dalla cartella esattoriale riguardi il patrimonio separato “FW2”. A dire il vero, le parti non hanno fornito quasi nessun dettaglio, ma incrociando le allegazioni difensive e il contenuto dei documenti si riesce a ricostruire che il credito erariale ha per oggetto il
“Recupero del rimborso erogato … a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado n. 6253/2022 sez 11 dep. 27/12/2022 favorevole all'ufficio” (doc. 10 convenuta). Questo rimborso, secondo quanto affermato dalla convenuta e non contestato, si riferiva a “un credito d'imposta di Redenta S.p.A., pari a € 3.079.070,00, acquistato da nell'ambito della CP_1 seconda operazione di cartolarizzazione, da Redenta S.p.A., in data 21 giugno 2018”. (cfr. comparsa di risposta pag. 3 e docc. 5-6).
In sintesi, dunque, sembra essere avvenuto questo: la società di cartolarizzazione
(creditore cessionario) ha acquistato dal terzo NT (creditore cedente) CP_1 un credito d'imposta nei confronti ELRA (debitore ceduto). Il credito d'imposta è stato effettivamente rimborsato, ma in seguito l è riuscita ad Parte_1 ottenere una sentenza favorevole dal giudice tributario, con conseguente diritto alla restituzione. La pretesa restitutoria è stata quindi azionata contro tramite gli CP_1 strumenti della riscossione coattiva esattoriale.
Ai nostri fini, la questione deve essere coordinata con le previsioni normative in materia di limitazioni alla pignorabilità dei conti correnti delle società di cartolarizzazione.
In particolare, l'art. 3 della Legge 130/1999, oltre a sancire il principio della separazione patrimoniale in relazione a ciascuna operazione di cartolarizzazione, aggiunge una fortissima restrizione alla possibilità di azioni esecutive su tali patrimoni. Si prevede, in pagina 6 di 9 particolare, che solamente i portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti cartolarizzati hanno diritto di agire giudizialmente sui conti “aperti presso la banca depositaria … dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti, nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti ELoperazione”.
Nel nostro caso, invece, chi agisce esecutivamente è il debitore ceduto (l'RA), per la restituzione da parte della cessionaria ( di quanto ingiustamente pagato in CP_1 relazione al presunto credito ceduto e cartolarizzato. Sennonché, in virtù dei suddetti limiti legali, il debitore ceduto non ha diritto di agire contro la cessionaria. Sul punto, valga l'insegnamento della Suprema Corte:
Trattandosi di operazione di cartolarizzazione dei crediti, si prevede la costituzione di società veicolo, le quali provvedono all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi.
Si tratta, dunque, di un vero e proprio patrimonio distinto rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo alle altre operazioni di cartolarizzazione.
Detto patrimonio ha un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti in blocco, oltre che al pagamento dei costi ELoperazione.
Pertanto, non si consente di ritenere ascrivibili al patrimonio separato, facente capo alle società-veicolo, le conseguenze economiche di accertate passività discendenti dall'accoglimento giudiziale di eccezioni sollevate o domande proposte del debitore ceduto rispetto al rapporto giuridico intervenuto con il cedente.
I possessori di titoli emessi dalla società veicolo possono essere esposti al solo pericolo del mancato incasso dei crediti cartolarizzati, ma non anche a quello che sul medesimo patrimonio, a destinazione vincolata, possono essere soddisfatti altri creditori, e segnatamente i debitori ceduti in forza delle eccezioni opponibili al cedente che determinino condanna al pagamento di cui debba rispondere il cessionario.
II cessionario ex lege n. 130 del 1993 subentra «nelle sole situazioni giuridiche attive discendenti da rapporto ceduto già facenti capo al cedente, ovvero nei soli crediti derivanti dal medesimo rapporto, con esclusione radicale della pretesa successione anche delle passività».
(Cassazione civile sez. I, 05/07/2024, n. 18454)
pagina 7 di 9 A ciò si aggiunge che, sulla scorta dei medesimi motivi di cui sopra, anche l'operazione “FW2” soggiace integralmente ai vincoli di cui alla legge n. 130/1999, sia con riferimento agli importi dovuti a favore degli investitori che alle somme previste a titolo di spese di gestione.
Per tali motivi, anche le somme relative alla cartolarizzazione denominata “FW2” devono essere restituite da L'importo totale della restituzione, quindi, è pari a CP_3 complessivi € 542.044,17 così composto: (i) quanto ad € 107.045,6 a titolo di somme accantonate per i costi di gestione ELoperazione di cartolarizzazione denominata “FW1”;
(ii) quanto ad € 434.998,57 a titolo di somme accantonate sia per la soddisfazione degli investitori che per la gestione patrimoniale ELoperazione di cartolarizzazione “FW2”.
5.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. L'intervenuta transazione tra le parti in una fase processuale successiva all'udienza di prima comparizione impone di liquidare le spese tenendo conto di valori di causa differenti: perciò, con riferimento alla fase di studio ed introduttiva si farà riferimento allo scaglione di valore entro € 2.000.000,00; per la fase istruttoria e decisionale allo scaglione di valore entro € 1.000.000,00.
Per tutte le fasi i compensi sono liquidati in misura compresa tra i minimi e medi tariffari, stante la relativa limitatezza delle difese scritte, consistenti in due brevi atti in buona parte ripetitivi delle difese già svolte nella fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA parzialmente cessata la materia del contendere, con riferimento al pignoramento dei crediti di verso di cui CP_1 Controparte_2 all'accordo transattivo del 9/6/2025 in atti;
2) NN l' in relazione ai Parte_1 predetti crediti oggetto ELaccordo transattivo, al pagamento dei soli interessi legali, calcolati sul capitale di € 879.404,45 a decorrere dal 21.05.2024 e fino alla data di riaccredito del predetto capitale;
3) ACCOGLIE per il resto l'opposizione all'esecuzione presentata da CP_1 contro l' ; Parte_1
4) NN l alla restituzione a Parte_1 favore di della complessiva somma di € 542.044,17 oltre interessi CP_1 legali a decorrere dal 21.05.2024;
pagina 8 di 9 5) NN l a rifondere le spese Parte_1 legali liquidate in € 20.000,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31124/2024 promossa da:
(P.I. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio ELAvv. GIANCARLO RUCCIA (p.e.c.
Email_1
-attrice-
contro
(C.F. ), con il patrocinio ELAvv. MARIO del CP_1 P.IVA_2
IO (p.e.c. ) e ELAvv. Email_2
IM LA (p.e.c. Email_3
-convenuta-
e
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
-terzo pignorato- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“venga accertata e dichiarata l'efficacia del pignoramento eseguita su tutte le somme rimaste estranee all'accordo transattivo, ovvero tutte quelle rinvenute sui conti correnti intestati all'operazione FW2 e quelle rinvenute sui conti correnti intestati all'operazione FW1 aventi per oggetto le attività di gestione della ” CP_1
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità integrale del pignoramento presso terzi promosso da , nei confronti di somme costituenti patrimonio separato e segregato nell'ambito CP_3 di operazioni di cartolarizzazione, e per l'effetto ordinare la restituzione in favore di CP_1 ELimporto di euro 542.044,17 ancora trattenuto da a seguito della procedura esecutiva in CP_3 epigrafe;
- in subordine, laddove non si ritenga fondata l'opposizione nella sua interezza, accertare e dichiarare comunque la nullità del pignoramento per la parte concernente i rapporti bancari connessi all'operazione di cartolarizzazione Fairway 1 non ricompresi nella transazione sottoscritta in data 9 giugno 2025, con conseguente condanna di alla restituzione delle relative somme, CP_3 pari a euro 107.045,60;
- in ogni caso, condannare al pagamento in favore di degli interessi legali sulle CP_3 CP_1 somme già restituite, maturati fino alla data ELeffettivo riaccredito, come espressamente previsto nell'accordo transattivo sopra richiamato, e a tutt'oggi non corrisposti;
- Tutto con integrale condanna ELopposta alle spese e competenze del presente giudizio”
pagina 2 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di merito incardinato a seguito ELopposizione all'esecuzione proposta dalla vverso l'atto di pignoramento presso terzi CP_1 notificato dall' (per brevità: , per il Parte_1 CP_3 mancato pagamento della cartella esattoriale n. 06820230096786223000, notificata il
23.11.2023.
Al fine di una migliore comprensione della vicenda, è qui opportuno riepilogarne i passaggi più rilevanti.
L'opposta società per la cartolarizzazione di crediti regolata dalla CP_1 legge n. 130/1999, ha realizzato due distinte operazioni di cartolarizzazione denominate
“FW1” ed “FW2”, ciascuna finanziata tramite l'emissione di specifici titoli e gestita mediante apertura di conti correnti presso . Controparte_2
In data 21.03.2024, l'odierna attrice ha notificato a un atto di CP_3 CP_1 pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, con cui ha pignorato i predetti conti correnti presso , per una somma pari ad € 3.368.958,15. Controparte_2
In data 18.05.2024 a proposto ricorso in opposizione all'esecuzione CP_1 con relativa istanza di sospensione cautelare, invocando i principi di impignorabilità e di segregazione patrimoniale cui sarebbero stati sottoposti i conti correnti relativi ad entrambe le operazioni di cartolarizzazione di cui sopra.
Con ordinanza n. R.G.E. 4269/2024, depositata in data 19.07.2024, il Giudice ELEsecuzione ha ritenuto ammissibile l'opposizione spiegata e confermato la sospensione ELesecuzione già disposta con decreto inaudita altera parte pronunciato in data 30.05.2024. Tuttavia, la sospensiva è risultata priva di effetti, perché nelle more ELopposizione la – in data 21.05.2024 – aveva già provveduto ad effettuare il Pt_2 pagamento di € 1.421.448,62 in favore EL CP_3
Con atto di citazione del 04.09.2024, regolarmente notificato, ha introdotto il CP_3 giudizio di merito, chiedendo l'accertamento ELefficacia ELatto di pignoramento opposto ed il rigetto della domanda avversa. Parte attrice nel proprio atto introduttivo ha dedotto, in sintesi: (i) l'esigibilità del credito, divenuto irretrattabile stante la mancata opposizione alla cartella di pagamento notificata alla società opponente;
(ii) l'infondatezza della asserita violazione della normativa di cui alla legge n. 130/1999, non applicabile in caso di somme dovute all'Amministrazione Finanziaria;
(iii) la pretestuosità ELeccezione di omessa allegazione della delega conferita al dipendente EL che ha sottoscritto CP_3
l'atto opposto, non sussistendo alcun obbligo normativo.
pagina 3 di 9 Si è costituita in giudizio la mediante deposito di comparsa, CP_1 chiedendo preliminarmente l'eventuale autorizzazione alla chiamata in causa ELAgenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma, quale Ente Impositore, per ottenere da essa la restituzione di quanto pagato da parte del terzo pignorato. Nel merito, la convenuta ha ribadito le proprie eccezioni, già svolte nel ricorso introduttivo, in punto di:
(i) illegittimità ed improcedibilità del pignoramento per violazione della legge n. 130/1999;
(ii) infondatezza della presunta deroga al “principio di segregazione patrimoniale” delle società veicolo asserita da (iii) illegittimità ed improcedibilità del pignoramento per CP_3 omessa allegazione della delega conferita al soggetto firmatario ELatto.
Solo con la comparsa di risposta per la prima volta – ha affermato CP_1 altresì che il pignoramento opposto si riferirebbe ad un credito d'imposta della società
NT S.P.A. (pari a circa € 3.079.070,00), che la convenuta avrebbe acquistato nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione denominata “FW2”. Questa affermazione è stata ribadita e approfondita in occasione della prima udienza del
18.02.2025, allorché la difesa di ha precisato l'estraneità dalla vicenda CP_1 ELoperazione di cartolarizzazione “FW1”, affermando – di contro – che i crediti erariali vantati dall riguarderebbero, semmai, solo ed esclusivamente l'operazione CP_3 denominata “FW2”.
Poiché questa circostanza non era contestata, questo Giudice, ai sensi ELart. 185-bis
c.p.c. ha invitato le “a valutare l'opportunità di un accordo quantomeno parziale che preveda la restituzione ELimporto di € 986.450,05 in quanto impignorabile”: importo corrispondente al saldo dei conti correnti pignorati afferenti all'operazione “FW1”, pagato da
[...]
all' La proposta è stata accolta in larga parte e la controversia è stata CP_2 CP_3 quindi parzialmente definita in via transattiva, mediante il versamento da parte di CP_3 della complessiva somma di € 879.404,45, corrispondente ad una parte della giacenza complessiva dei conti correnti ascrivibili all'operazione di cartolarizzazione denominata
“FW1”.
All'esito ELudienza del 17.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2.- Impignorabilità dei conti correnti della società di cartolarizzazione: in particolare, i conti relativi all'operazione “FW1”
Il tema decisivo per soluzione della controversia attiene al giudizio sulla pignorabilità dei conti intestati all'odierna convenuta, alla luce delle limitazioni contenute nella legislazione speciale (legge 130/1999). Le altre contestazioni minori relative ai poteri del soggetto firmatario del pignoramento restano invece assorbite.
pagina 4 di 9 La questione va affrontata mediante una trattazione separata delle singole operazioni di cartolarizzazione. Come si è detto, infatti, dalla documentazione versata in atti, nonché da quanto dichiarato a verbale dalle parti, risulta pacifico che l'operazione “FW1” sia estranea alle vicende esecutive di cui all'azione promossa da i cui crediti sarebbero CP_3
– semmai – solo riferibili al patrimonio della cartolarizzazione denominata “FW2” (cfr. ad esempio comparsa conclusionale pag. 4: “la pretesa fiscale oggetto ELazione esecutiva CP_3 di rientra certamente tra i costi ELoperazione FW2”). CP_3
Orbene, con riferimento all'operazione denominata “FW1”, parte convenuta nelle memorie conclusionali ha evidenziato che l in sede di accordo transattivo ha CP_3 restituito i soli importi corrispondenti al saldo dei conti correnti con IBAN n.
[...] (saldo di € 818.086,30) e n. [...]
(saldo di € 61.318,15), escludendo – di contro – € 107.045,6, pari alla somma dei saldi dei seguenti conti correnti:
- c/c avente IBAN [...], con saldo di € 32,95 al 22 marzo
2025, destinato all'accantonamento della riserva di cassa per il pagamento di taluni costi ELoperazione FW1;
- c/c avente IBAN [...], con saldo di € 52.148,01 alla stessa data, destinato alla copertura di spese e costi di mantenimento della SPV;
- c/c avente IBAN [...], con saldo di € 54.864,64, sul quale viene accantonata una riserva di cassa funzionale alla gestione dei crediti acquistati nell'ambito di FW1.
Le doglianze mosse sul punto da risultano fondate e meritevoli di CP_1 accoglimento. Difatti, se è vero che il credito portato dalla cartella esattoriale afferisce all'operazione “FW2”, allora il principio di segregazione patrimoniale sancito dalla Legge
130/1999 impone che il patrimonio della prima operazione di cartolarizzazione resti del tutto separato e insensibile rispetto alle vicende afferenti alla seconda operazione.
In ogni caso, non si ritiene corretto introdurre distinzioni rispetto alla destinazione dei singoli conti. I conti correnti di cui sopra sono da considerarsi intangibili al pari di quelli riservati al pagamento degli investitori ed i cui saldi sono stati reintegrati dall in CP_3 sede transattiva. Infatti, ai sensi e per gli effetti ELart. 3 c. 2 della legge n. 130/1999, risulterebbe del tutto illogico limitare il principio di impignorabilità ad una parte del patrimonio, escludendone le somme necessarie alla copertura dei costi di gestione. In buona sostanza, ad avviso di questo Giudice, il patrimonio è da considerarsi separato in tutti i suoi elementi, costituendo una massa autonoma, comprensiva sia delle somme destinate agli investitori che degli importi destinati alla gestione e sostentamento del medesimo fondo.
pagina 5 di 9 Pertanto, l'attrice è tenuta alla restituzione a favore ELopposta anche CP_3 ELulteriore importo di € 107.045,6 e relativo alle somme accantonate per i costi di gestione ELoperazione di cartolarizzazione denominata “FW1”.
3.- Impignorabilità dei conti correnti della società di cartolarizzazione: in particolare, i conti relativi all'operazione “FW2”
Per quanto riguarda le somme riferibili alla cartolarizzazione “FW2”, l non ha CP_3 inteso accordare alcuna restituzione di somme a favore della CP_1
Sul punto, osserviamo preliminarmente che, dalla documentazione versata in atti da parte opposta (doc.
7-8 comparsa costituzione), questa seconda operazione di cartolarizzazione appare del tutto similare alla prima, stante: (i) la tipologia di operazione e di accordo utilizzato, sostanzialmente identici e muniti delle medesime clausole contrattuali;
(ii) la natura dei conti correnti, alcuni destinati alla soddisfazione degli investitori ed altri alla gestione del patrimonio;
(iii) l'identità EListituto bancario titolare dei conti correnti.
Come detto, però, è pacifico tra le parti che il credito di oltre 3 milioni di euro portato dalla cartella esattoriale riguardi il patrimonio separato “FW2”. A dire il vero, le parti non hanno fornito quasi nessun dettaglio, ma incrociando le allegazioni difensive e il contenuto dei documenti si riesce a ricostruire che il credito erariale ha per oggetto il
“Recupero del rimborso erogato … a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado n. 6253/2022 sez 11 dep. 27/12/2022 favorevole all'ufficio” (doc. 10 convenuta). Questo rimborso, secondo quanto affermato dalla convenuta e non contestato, si riferiva a “un credito d'imposta di Redenta S.p.A., pari a € 3.079.070,00, acquistato da nell'ambito della CP_1 seconda operazione di cartolarizzazione, da Redenta S.p.A., in data 21 giugno 2018”. (cfr. comparsa di risposta pag. 3 e docc. 5-6).
In sintesi, dunque, sembra essere avvenuto questo: la società di cartolarizzazione
(creditore cessionario) ha acquistato dal terzo NT (creditore cedente) CP_1 un credito d'imposta nei confronti ELRA (debitore ceduto). Il credito d'imposta è stato effettivamente rimborsato, ma in seguito l è riuscita ad Parte_1 ottenere una sentenza favorevole dal giudice tributario, con conseguente diritto alla restituzione. La pretesa restitutoria è stata quindi azionata contro tramite gli CP_1 strumenti della riscossione coattiva esattoriale.
Ai nostri fini, la questione deve essere coordinata con le previsioni normative in materia di limitazioni alla pignorabilità dei conti correnti delle società di cartolarizzazione.
In particolare, l'art. 3 della Legge 130/1999, oltre a sancire il principio della separazione patrimoniale in relazione a ciascuna operazione di cartolarizzazione, aggiunge una fortissima restrizione alla possibilità di azioni esecutive su tali patrimoni. Si prevede, in pagina 6 di 9 particolare, che solamente i portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti cartolarizzati hanno diritto di agire giudizialmente sui conti “aperti presso la banca depositaria … dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti, nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti ELoperazione”.
Nel nostro caso, invece, chi agisce esecutivamente è il debitore ceduto (l'RA), per la restituzione da parte della cessionaria ( di quanto ingiustamente pagato in CP_1 relazione al presunto credito ceduto e cartolarizzato. Sennonché, in virtù dei suddetti limiti legali, il debitore ceduto non ha diritto di agire contro la cessionaria. Sul punto, valga l'insegnamento della Suprema Corte:
Trattandosi di operazione di cartolarizzazione dei crediti, si prevede la costituzione di società veicolo, le quali provvedono all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi.
Si tratta, dunque, di un vero e proprio patrimonio distinto rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo alle altre operazioni di cartolarizzazione.
Detto patrimonio ha un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti in blocco, oltre che al pagamento dei costi ELoperazione.
Pertanto, non si consente di ritenere ascrivibili al patrimonio separato, facente capo alle società-veicolo, le conseguenze economiche di accertate passività discendenti dall'accoglimento giudiziale di eccezioni sollevate o domande proposte del debitore ceduto rispetto al rapporto giuridico intervenuto con il cedente.
I possessori di titoli emessi dalla società veicolo possono essere esposti al solo pericolo del mancato incasso dei crediti cartolarizzati, ma non anche a quello che sul medesimo patrimonio, a destinazione vincolata, possono essere soddisfatti altri creditori, e segnatamente i debitori ceduti in forza delle eccezioni opponibili al cedente che determinino condanna al pagamento di cui debba rispondere il cessionario.
II cessionario ex lege n. 130 del 1993 subentra «nelle sole situazioni giuridiche attive discendenti da rapporto ceduto già facenti capo al cedente, ovvero nei soli crediti derivanti dal medesimo rapporto, con esclusione radicale della pretesa successione anche delle passività».
(Cassazione civile sez. I, 05/07/2024, n. 18454)
pagina 7 di 9 A ciò si aggiunge che, sulla scorta dei medesimi motivi di cui sopra, anche l'operazione “FW2” soggiace integralmente ai vincoli di cui alla legge n. 130/1999, sia con riferimento agli importi dovuti a favore degli investitori che alle somme previste a titolo di spese di gestione.
Per tali motivi, anche le somme relative alla cartolarizzazione denominata “FW2” devono essere restituite da L'importo totale della restituzione, quindi, è pari a CP_3 complessivi € 542.044,17 così composto: (i) quanto ad € 107.045,6 a titolo di somme accantonate per i costi di gestione ELoperazione di cartolarizzazione denominata “FW1”;
(ii) quanto ad € 434.998,57 a titolo di somme accantonate sia per la soddisfazione degli investitori che per la gestione patrimoniale ELoperazione di cartolarizzazione “FW2”.
5.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. L'intervenuta transazione tra le parti in una fase processuale successiva all'udienza di prima comparizione impone di liquidare le spese tenendo conto di valori di causa differenti: perciò, con riferimento alla fase di studio ed introduttiva si farà riferimento allo scaglione di valore entro € 2.000.000,00; per la fase istruttoria e decisionale allo scaglione di valore entro € 1.000.000,00.
Per tutte le fasi i compensi sono liquidati in misura compresa tra i minimi e medi tariffari, stante la relativa limitatezza delle difese scritte, consistenti in due brevi atti in buona parte ripetitivi delle difese già svolte nella fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA parzialmente cessata la materia del contendere, con riferimento al pignoramento dei crediti di verso di cui CP_1 Controparte_2 all'accordo transattivo del 9/6/2025 in atti;
2) NN l' in relazione ai Parte_1 predetti crediti oggetto ELaccordo transattivo, al pagamento dei soli interessi legali, calcolati sul capitale di € 879.404,45 a decorrere dal 21.05.2024 e fino alla data di riaccredito del predetto capitale;
3) ACCOGLIE per il resto l'opposizione all'esecuzione presentata da CP_1 contro l' ; Parte_1
4) NN l alla restituzione a Parte_1 favore di della complessiva somma di € 542.044,17 oltre interessi CP_1 legali a decorrere dal 21.05.2024;
pagina 8 di 9 5) NN l a rifondere le spese Parte_1 legali liquidate in € 20.000,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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