Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Prefetto di Torino del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-/D notificato in data 21.3.2025 che ha vietato al signor -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni;
di tutti gli atti presupposti, preordinati e consequenziali e comunque connessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.8.2025:
del decreto della Questura di Torino del 26.5.2025 Cat. -OMISSIS- notificato in data 4.7.2025 che ha revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia al signor -OMISSIS-;
del decreto del Questore di Torino del-OMISSIS- Cat. -OMISSIS- notificato in data 4.7.2025 che ha revocato la carta europea d’arma da fuoco del signor -OMISSIS-;
del decreto del Prefetto di Torino del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-/D notificato in data 21.3.2025 che ha vietato al signor -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni;
di tutti gli atti presupposti, preordinati e consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NZ RI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS- impugnava l’atto, meglio indicato in epigrafe, con cui gli veniva vietata la detenzione di armi e munizioni.
Il giudizio di inaffidabilità nella detenzione di armi e munizioni veniva formulato dall’amministrazione sulla base della circostanza per cui il ricorrente, che si trovava in Svezia per motivi di lavoro, si era allontanato dalle proprie armi (ivi legittimamente trasportate e detenute) tornando in Italia per alcuni giorni, lasciando le stesse nella disponibilità di terze persone.
Inoltre, a supporto del giudizio di inaffidabilità l’amministrazione poneva l’esistenza di dissidi condominiali non risolti che avevano coinvolto il ricorrente, relativi alla gestione dei cani da caccia del sig. -OMISSIS-.
Il provvedimento veniva impugnato per il seguente motivo, così formulato nel ricorso: Violazione di legge in relazione all’art. 39 r.d. 18.10.1931 n. 773. Violazione del principio di ragionevolezza-proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte il ricorrente impugnava i sopravvenuti atti, meglio indicati in epigrafe, mediante i quali, in conseguenze del divieto di detenzione armi, venivano revocati la licenza di porto di fucile ad uso caccia e la carta europea d’arma da fuoco del sig. -OMISSIS-.
Gli atti venivano impugnati per invalidità derivata rispetto all’illegittimità dell’atto impugnato con ricorso principale.
Le parti depositavano memorie a norma dell’art. 73 c.p.a.
All’odierna udienza il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti e il Collegio, preso atto del deposito, ad opera di parte resistente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Con l’unico motivo di impugnazione formulato nel ricorso principale il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, meglio indicato in epigrafe, viene censurato in quanto le ragioni addotte dall’amministrazione a fondamento del giudizio di inaffidabilità del ricorrente non sarebbero idonee a supportare tale esito, atteso che:
- non esiste alcun effettivo conflitto con il vicinato in relazione alle modalità di custodia dei cani da caccia;
- le armi sono state lasciate in Svezia, dove erano regolarmente detenute e adeguatamente custodite, in ragione dell’esigenza del ricorrente di tornare per qualche giorno in Italia per motivi personali e non può ritenersi che, nel contesto di un regolare trasporto fuori dall’Italia delle armi da caccia, il ricorrente fosse obbligato a viaggiare portando costantemente con sé le armi.
Il motivo di ricorso è fondato.
Preliminarmente, è opportuno delineare, pur sinteticamente, la disciplina applicabile al caso di specie.
La materia della detenzione e del porto di armi è disciplinata, per quanto di interesse ai fini della presente causa, dagli articoli 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
L’art. 11 dispone che « Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ».
L’art. 39 dispone che « Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
L’art. 43 dispone che “ oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ».
Dal quadro normativo così delineato emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui essa è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e degli articoli 39 e 43, secondo comma).
In relazione all’esercizio dei poteri di natura discrezionale, l’art. 39 attribuisce all’Autorità il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”, mentre l’art. 43 consente alla competente Autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti (pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti) che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (in questo senso, vedi Cons. Stato, Sez. III, 5.9.2016, n. 3879).
Nella materia in esame l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità.
Ciò si giustifica, in primo luogo, sulla base della considerazione per cui non è configurabile, nel nostro ordinamento, una posizione di diritto soggettivo avente ad oggetto la detenzione ed il porto di armi, trattandosi di situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati, delineato dagli articoli 699 c.p. e 4, comma 1, L. n. 110 del 1975.
Inoltre, l’ampiezza della discrezionalità riservata all’Amministrazione si spiega alla luce della natura non sanzionatoria, bensì meramente cautelare e preventiva, dei provvedimenti in esame, finalizzati a prevenire abusi nell’uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza di questo Tribunale, a cui in questa sede ritiene il Collegio di dover dare continuità, afferma che « il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi postula un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili » (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21.11.2022, n. 990, che richiama, in motivazione Cons. Stato, Sez. III, 29.10.2020, n. 6614).
Nella stessa direzione, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 27.3.2023, n. 263 afferma la sussistenza di un’ampia discrezionalità in capo all’Autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità della persona nell’uso delle armi, aderendo all’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui « i provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano che il beneficiario di essa sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati » (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 7.4.2014, n. 911; T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, 3.6.2014, n. 247; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 2.2.2018, n. 118).
Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha dimostrato di condividere tali principi, laddove afferma che « in materia di rilascio del porto d’armi, il giudizio prognostico che deve effettuare l’Autorità di pubblica sicurezza, improntato alla massima cautela e al massimo rigore, deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto - riferibili anche a vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare e scongiurare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute » (Cons. Stato, Sez. III, 29.1.2020, n. 715).
La valutazione riservata all’Amministrazione, comunque, non può prescindere dal riferimento a specifici elementi di fatto che, singolarmente e cumulativamente apprezzati nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, consentano di formulare una prognosi negativa circa l’affidabilità del soggetto in relazione all’utilizzo di armi (anche in via indiziaria, mediante un’operazione inferenziale che trovi “copertura” in massime di esperienza).
Facendo applicazione di tali coordinate interpretative al caso di specie deve ritenersi che l’amministrazione non abbia adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza dei presupposti, richiesti dalla legge, per l’adozione del divieto di detenzione di armi impugnato.
Infatti, quanto ai dissidi condominiali, è dirimente la considerazione per cui non risulta che il ricorrente abbia tenuto condotte aggressive, tali da far ritenere possibile un abuso delle armi dallo stesso detenute, atteso che gli esposti e le integrazioni di querela indicati nel provvedimento impugnato sono stati avanzati dai condomini e pertanto non sono idonei ad essere posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità del ricorrente, non potendo una simile valutazione dedursi da condotte unilaterali si soggetti terzi. A tal fine l’amministrazione avrebbe dovuto, quindi, indicare condotte positive del ricorrente sintomatiche anche solo di inimicizia o di rancore nei confronti dei condomini, fondando su di esse una valutazione indiziaria e cautelativa circa il rischio di abuso delle armi.
Una tale motivazione, nel caso di specie, è mancata, dovendosi pertanto ritenere fondato in parte qua il motivo di ricorso.
Quanto alle modalità di custodia delle armi in occasione del rientro, per alcuni giorni, in Italia del ricorrente, ritiene il Collegio che la valutazione di inaffidabilità del ricorrente formulata (pur nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale) non sia fondata su adeguati elementi di fatto, atteso che, come risulta dalla documentazione di cui è causa (vedi doc. 19 di parte ricorrente, la cui traduzione dalla lingua svedese, operata dal ricorrente, non è contestata dal convenuto), la detenzione delle armi era stata autorizzata dall’autorità svedese, la quale era a conoscenza che le stesse si trovavano in un immobile di proprietà di un terzo, il sig. -OMISSIS-, con la conseguenza che nei confronti del ricorrente non può formularsi alcun rimprovero, in termini di negligenza, quanto alle modalità di custodia delle armi.
Né può ritenersi negligente la condotta del ricorrente consistita nel non aver portato con sé le armi in occasione del rientro, per qualche giorno, in Italia.
Infatti, alla luce della circostanza per cui le modalità di custodia delle armi adottate dal ricorrente non si pongono in contrasto con il canone della diligenza, va ritenuta del tutto ragionevole la decisione di non far “rientrare” le armi in Italia, anche tenuto conto della breve durata del soggiorno (dal 1.9.2024 al 11.9.2024, vedi biglietti aerei allegati alle osservazioni procedimentali prodotte sub doc. 9 di parte ricorrente) e del perdurare delle esigenze (esercizio dell’attività venatoria) per le quali era stato autorizzato il trasporto all’estero delle armi.
Il motivo di ricorso, dunque, va accolto anche in relazione al profilo relativo alle modalità di custodia delle armi.
Dall’accoglimento del ricorso principale discende anche l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, atteso che gli atti conseguenziali impugnati trovano esclusivo fondamento sull’illegittimo provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali soggetti terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
NZ RI IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ RI IC | SA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.