Art. 16.
L' articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione privilegiata per gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, ivi compresi i Corpi organizzati militarmente, e per i graduati e militi (esclusi gli allievi) dei carabinieri, della guardia di finanza e dei Corpi predetti, e' liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio o paga, oltre gli eventuali assegni utili a pensione goduti dal militare all'atto della cessazione dal servizio quando l'infermita' o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla 1a
categoria, e nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di 1a categoria per le infermita' o lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª".
L' articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione privilegiata per gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, ivi compresi i Corpi organizzati militarmente, e per i graduati e militi (esclusi gli allievi) dei carabinieri, della guardia di finanza e dei Corpi predetti, e' liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio o paga, oltre gli eventuali assegni utili a pensione goduti dal militare all'atto della cessazione dal servizio quando l'infermita' o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla 1a
categoria, e nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di 1a categoria per le infermita' o lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª".