Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 28/04/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
in composizione monocratica, in persona del cons. RO D’IA, ha pronunciato la seguente
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24393 del registro di Segreteria
proposto da
M. A. (cod. fisc.: omissis), nato a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, rappresentato e difeso come da procura in atti dall’avv. Giuseppe Martino (cod. fisc.: [...]), con studio in Archi (RC) via Vecchia provinciale n. 26), con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.giuseppemartino@pecstudio.it;
contro
1) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 5, in persona del Direttore generale pro tempore, con sede in Reggio Calabria via S. Anna II, Tronco n. 18/D;
- non costituita in giudizio -
2) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZIA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura generale ad lites versata in atti, dagli avvocati Caterina Battaglia (cod. fisc.: [...]), p.e.c.: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e Silvia Parisi (cod. fisc.: [...]), p.e.c.: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, con domicilio fisico eletto in Catanzaro via Tommaso Campanella n. 11 presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS.
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente alla ulteriore concessione dell’assegno di incollocabilità ai sensi dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, previo accertamento medico collegiale presso l’ASP di Reggio Calabria o l’istituto ritenuto competente.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
visti gli altri atti e documenti di causa;
visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;
uditi, nella pubblica udienza del 27 aprile 2026, l’avv. Maria Luisa Muscarà, per delega dell’avv. Giuseppe Martino, per il ricorrente, e l’avv. Caterina Battaglia, per l’INPS. Nessuno è comparso per l’ASP n. 5 di Reggio Calabria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 28 agosto 2025, il signor A. M. ha rivendicato il diritto alla ulteriore concessione dell’assegno di incollocabilità ex art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, previo accertamento medico collegiale presso l’ASP n. 5 di Reggio Calabria, o altro istituto ritenuto competente, e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. Il ricorrente ha premesso di essere titolare di pensione privilegiata diretta di 2^ categoria Tab. A, a vita, perché affetto da “Disturbo mentale organico con alterazioni comportamentali in soggetto con encefalopatia post-traumatica, bradicinesia ed ipostemia emisoma dx Esiti di frattura femore dx trauma braccio dx”; di essere stato, infatti, sottoposto a visita medico collegiale dall’ASP di Reggio Calabria il 9 aprile 2015 e di essere stato, all’esito della stessa, destinatario dell’assegno di incollocabilità per anni 4, a decorrere da tale data fino al 31 marzo 2018; di avere ottenuto la pensione privilegiata da parte dell’INPS di Reggio Calabria; di essere stato destinatario del rinnovo del menzionato assegno da parte dell’ASP di Reggio Calabria per il successivo quadriennio 1° aprile 2018 – 31 marzo 2022, con conseguente trattamento previdenziale privilegiato da parte dell’INPS di Reggio Calabria. Ha aggiunto che, a decorrere dal 1° aprile 2022, l’assegno di incollocabilità gli è stato sospeso perché non è stato avviato d’ufficio a visita medico collegiale da parte dell’ASP n. 5, territorialmente competente, nei sei mesi antecedenti alla scadenza del menzionato assegno. Ha sottolineato che l’ASP n. 5, nonostante le ripetute richieste e diffide da parte del suo legale di fiducia, non ha provveduto a convocarlo per la prescritta visita medico legale. Analogo comportamento inerte ha tenuto l’amministrazione sanitaria nonostante sia stata direttamente interpellata dall’INPS di Reggio Calabria. All’esito di ulteriore diffida del ricorrente, l’ASP di Reggio Calabria, con p.e.c. del 14 ottobre 2024, ha comunicato che “l’organismo sanitario competente all’accertamento in oggetto, è rappresentato dal Collegio Medico Legale del Comune di residenza del pensionato.”. In ragione di tale elusiva risposta dell’amministrazione, il ricorrente ha nuovamente (per ben due volte) diffidato l’ASP n. 5 al fine di essere sottoposto a visita medico collegiale, senza ottenere alcun riscontro. A fronte della ingiustificata inerzia dell’amministrazione (id est: silenzio rifiuto), che ha privato il ricorrente del suo diritto alla percezione del menzionato assegno di incollocabilità, disciplinato dall’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, ha, pertanto, adito questo giudice delle pensioni.
2. Con decreto del 1° settembre 2025, ritualmente notificato unitamente al ricorso introduttivo alle amministrazioni resistenti, è stata fissata l’udienza del 26 gennaio 2026.
3. Con memoria, depositata il 12 gennaio 2026, si è costituito in giudizio l’INPS ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. In particolare, ha sottolineato che “L’invocato diritto all’assegno d’incollocabilità, attiene a valutazioni mediche sulle quali l’Istituto non ha alcuna competenza essendo il compito dell’Ente limitato a rendere esecutivi (senza compiere alcuna valutazione discrezionale sugli stessi) i provvedimenti endoprocedimentali adottati in piena autonomia dagli organi istituzionalmente preposti alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge, per come chiaramente disposto dalla normativa di riferimento sopra richiamata.”.
4. All’esito dell’udienza del 26 gennaio 2026, con ordinanza n. 2/2026, è stato disposto che l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, e per essa il Direttore Generale pro tempore, provvedesse al deposito di tutta la documentazione amministrativa e medico legale del ricorrente e di documentati chiarimenti in ordine alla mancata sottoposizione a visita medico legale del signor A. M., entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, onerando a tale scopo la Guardia di Finanza. È stata, quindi, fissata l’udienza del 23 marzo 2026 per la prosecuzione del giudicio, successivamente rinviata al 25 marzo 2026. All’esito di tale ultima udienza, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata all’udienza del 27 aprile 2026 per l’esame della documentazione depositata dalla Guardia di Finanza, con note del 13 e del 23 marzo 2026.
5. Con p.e.c. del 24 marzo 2026 è stato, inoltre, depositato da parte dell’ASP n. 5 di Reggio Calabria il verbale di visita medico-legale collegiale n. 1/2026 del 16 marzo 2026, alla quale è stato sottoposto il ricorrente, che ha concluso che “Sulla base dei dati clinico documentali avuti in visione, il signor M. A. è affetto da “Disturbo mentale organico con alterazioni comportamentali in soggetto con encefalopatia post-traumatica, limitazione funzionale arto superiore destro e arto inferiore destro da pregresso sinistro stradale con trauma cranico commotivo e frattura femorale destra trattata mediante osteosintesi chirurgica”” e che “Il succitato quadro menomativo, per natura ed il grado dell’invalidità di servizio, può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni lavoro od alla sicurezza degli impianti, pertanto rende il soggetto incollocabile per anni quattro”.
6. Con note autorizzate, depositate il 16 aprile 2026, il difensore del ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, in considerazione della visita medico legale che ha accertato il diritto del signor M. alla corresponsione per un ulteriore quadriennio, e con decorrenza 1° aprile 2022, dell’assegno di incollocabilità.
7. All’udienza pubblica del 27 aprile 2026 i difensori delle parti costituite si sono riportarti alle domande, eccezioni e difese contenute negli scritti difensivi. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell’ASP n. 5 di Reggio Calabria, la quale, nonostante sia stata regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
9. Il ricorso è fondato. Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dal verbale di visita medico-legale collegiale del 16 marzo 2026, che il ricorrente ha diritto alla percezione dell’assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973. Risulta, infatti, dalle conclusioni medico legali rassegnate, ancorché tardivamente, dall’amministrazione sanitaria che le infermità dalle quali risulta affetto il ricorrente non solo limitano la funzionalità lavorativa ma comportano anche un effettivo pericolo per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro o per la sicurezza degli impianti. L’accertamento medico legale dimostra, altresì, che la natura e il grado dell'invalidità di servizio creano una situazione di pericolo reale e non meramente ipotetica (cfr. in termini, da ultimo, Sez. giur. Veneto, sentenza n. 1/2026). Ne deriva che il signor A. M. ha diritto alla percezione dell’assegno di incollocabilità per un ulteriore quadriennio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, e che, pertanto, l’istituto previdenziale è tenuto al pagamento di quanto dovuto con la menzionata decorrenza e con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino al soddisfo, ai sensi dell’art. 167, c. 3, c.g.c..
10. Le spese e gli onorari di difesa seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31, primo comma, c.g.c., e si liquidano in favore della parte ricorrente nell’importo di euro 2.000,00, oltre Spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le stesse sono poste a carico esclusivo dell’Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria, considerato che il mancato tempestivo riconoscimento del diritto del ricorrente è imputabile in via esclusiva alla colpevole inerzia dell’amministrazione sanitaria.
11. Questo GUP dispone, infine, che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurate, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, e che, a tale fine, la Segreteria della Sezione giurisdizionale applicherà la disposizione di cui all’art. 52, terzo comma, del d.lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia dell’Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria;
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
- condanna l’Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di difesa, che liquida nell’importo di euro 2.000,00, oltre alle Spese generali, all’IVA e al CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese tra la parte ricorrente e l’INPS;
- dispone, infine, che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 27 aprile 2026.
Il Giudice delle pensioni RO D’IA
Firmato digitalmente
Depositata in data 27.04.2026 Il responsabile della Segreteria pensioni Dott.ssa Francesca Deni
Firmato digitalmente
In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Catanzaro, (data della firma digitale).
Il responsabile della Segreteria pensioni Dott.ssa Francesca Deni
Firmato digitalmente