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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 27/02/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 447/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1561/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Societa' Di Fatto - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1116/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05152-2014 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05135-2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05135-2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05135-2014 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05140-2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05140-2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05140-2014 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05531-2012 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05571-2012 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05571-2012 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05571-2012 IRAP 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05557-2012 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05557-2012 IRAP 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05565-2012 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05565-2012 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05573-2012 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05573-2012 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2634/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: -riformare l'impugnata sentenza n. 1116/08/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Milano per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, confermare integralmente la legittimità degli impugnati avvisi accertamento. -condannare parte appellata alla rifusione di oneri e spese legali.
Appellato: Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere il proposto appello, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per le ragione esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio, nonché spese generali al 15%, I.V.A., C.P.A., da distrarsi in favore dello scrivente difensore il quale se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 ha presentato tre ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
II di Milano ai fini IRPEF per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Resistente_2, Nominativo_1 e Resistente_1 hanno presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Milano ai fini IRAP e IVA per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 nei confronti della S.
d.f. Resistente_2. La vertenza riguarda la contabilizzazione da parte di Società_1 S.r.l. di fatture per operazioni inesistenti, formalmente emesse da Società_2 S.r.l. in relazione agli anni dal 2004 al 2007 e dalla ditta individuale Società_3 di Nominativo_2 per gli anni dal 2003 al 2006, ma ritenute materialmente realizzate da Resistente_2, Nominativo_1 e Resistente_1, rispettivamente legale rappresentante, socio e general manager di Società_1 S.r.l. che avrebbero agito in concorso tra loro. L'Ufficio ne desumeva l'esistenza di una società di fatto, cui veniva imputato il profitto derivante dalla frode compiuta tramite Società_1 S.r.l., con conseguente imposizione per trasparenza ai soci del reddito di impresa accertato.
I ricorsi dei contribuenti, volti a sostenere l'inesistenza di una società di fatto, venivano tutti accolti sia in primo, sia in secondo grado. La Corte di Cassazione, peraltro, annullava le sentenze ravvisando un'ipotesi di litisconsorzio originario, per il quale in tutti i giudizi dovevano essere parte sia la società, sia tutti i soci. Nelle more, succedeva al defunto Nominativo_1 l'unico erede Resistente_1.
I giudizi venivano riassunti avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e in quella sede riuniti. Il primo giudice ha accolto i ricorsi riuniti e ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati, condannando parte soccombente a rifondere le spese di lite per Euro 7.200,00, comprensive di quelle relative ai giudizi di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza rileva che l'Ufficio non ha dimostrato l'esistenza di una società di fatto tra Resistente_2, Resistente_1 e Nominativo_1, non essendovi prova che il vantaggio fiscale conseguito da Società_1 srl - costituito dal provento dell'utilizzo di fatture false - sia stato effettivamente attribuito e diviso tra i ricorrenti. Nominativo_3 era l'assunto che le fatture contabilizzate da Società_1 S.r.l. fossero “falsi documentali, non attribuibili a soggetti che sulla carta apparivano quali emittenti”. Il giudice di primo grado richiamava altresì la sentenza penale che ha assolto Resistente_1 per le responsabilità assunte quale amministratore di fatto di Società_2 S.r.l., quella che ha ritenuto che Società_1 S.r.l. non fosse una cartiera e quella che ha concluso che detta società aveva svolto effettivamente operazioni.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano premettendo che per gli anni 2003 e 2004 sono divenuti definitivi gli accertamenti relativi alla posizione personale di Resistente_2, i recuperi per le imposte personali a carico di Resistente_1 e gli accertamenti emessi nei confronti di Società_1 S.r.l. per gli anni 2003, 2004 e 2005. Eccepisce la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, laddove si è limitata a ritenere non provata l'esistenza della società di fatto, laddove proprio l'attuazione del consorzio criminoso tra gli autori delle violazioni contestate ha fatto desumere “facta concludentia” l'esistenza della società. Nel merito, rileva di avere operato tramite accertamento induttivo, con conseguente inversione dell'onere probatorio, ponendosi a carico di parte contribuente dimostrare l'effettività delle prestazioni ritenute inesistenti e comunque l'infondatezza della ricostruzione dei fatti offerta dall'Ufficio. Del resto l'esistenza di una società di fatto, basata per sua natura su atteggiamenti concludenti, non può essere dimostrata dal Fisco attraverso prove dirette. L'importo accertato è invece quantificato nel risparmio fiscale procurato alla società utilizzatrice, ottenuto moltiplicando l'ammontare delle fatture fittizie emesse per ciascun anno per il 57,25% (sommatoria delle aliquote fiscali medie vigenti nel 2007). Ritiene irrilevanti le sentenze penali che hanno escluso che Società_1 S.r.l. fosse una società "cartiera", trattandosi di rilievo mai formulato dall'Ufficio, e comunque in virtù del principio del doppio binario e dell'autonomia del giudizio tributario. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato integralmente il proprio operato, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituiscono in giudizio con unico atto Resistente_2 e Resistente_1, anche in qualità di asseriti legali rappresentanti di “Società di Fatto Resistente_2 & C.” eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di specifici motivi di impugnazione. In ogni caso l'Ufficio non ha specificamente contestato – con conseguente formazione del giudicato interno - l'affermazione della sentenza per la quale non vi è certezza che il vantaggio fiscale conseguito da Società_1 S.r.l., costituito dal provento dell'utilizzo di fatture false, sia stato effettivamente attribuito e diviso tra i soci. Dall'inesistenza della s.d.f. consegue l'impossibilità di procedere con accertamento induttivo. Quanto alle sentenze penali, il richiamo effettuato dal primo giudice sarebbe meramente a titolo di "obiter dictum", ferma restando la validità del principio della circolarità delle prove. Chiedono la conferma della sentenza impugnata, con rifusione di spese.
Con memoria del 11.09.2024 l'Agenzia delle Entrate rileva di avere dedotto specifici motivi di impugnazione della sentenza di primo grado e di averla contestata in ogni suo punto.
Il 01.12.2025 i contribuenti presentano memoria illustrativa ribadendo l'inammissibilità dell'appello per carenza di specifici motivi di impugnazione e per il giudicato interno formatosi sulla mancata prova del riparto degli utili di Società_1. Aggiungono che la definitività dell'accertamento nei confronti di Società_1 S.r.l. non determina di per sè l'esistenza della società di fatto, che è onere dell'Ufficio dimostrare.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte contribuente, volta a sostenere l'inammissibilità dell'appello in quanto non conterrebbe specifici motivi di impugnazione della sentenza.
L'eccezione deve essere respinta. L'Ufficio non si è limitato alla mera riproposizione delle argomentazioni esposte in primo grado, ma – come richiesto dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992 – ha formulato specifiche contestazioni al provvedimento impugnato. Ha eccepito in primis il vizio della motivazione (“meramente apparente”) della sentenza e nel merito ha criticato il provvedimento “sul riparto ed assolvimento dell'onere probatorio”, che ritiene sia da porsi a carico di parte contribuente e non dell'Ufficio, cui è consentito avvalersi della prova presuntiva. Ha altresì specificamente contestato la rilevanza delle sentenze penali richiamate dal giudice di primo grado.
Pur ammissibile, l'appello deve essere respinto. La sentenza di primo grado deve essere confermata in punto di merito, non risultando sufficientemente provata l'esistenza di una società di fatto distinta ed autonoma rispetto a Società_1 S.r.l.
Va premesso che non è contestata la falsità oggettiva delle fatture contabilizzate da Società_1 S.r.l., tanto che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società sono ormai divenuti definitivi. Tale circostanza, peraltro, non è sufficiente per concludere che la responsabilità dell'illecito non sia imputabile alla società stessa e debba invece essere attribuita ad una società di fatto, che si assume essere stata posta in essere da Resistente_2, Nominativo_1 e Resistente_1.
L'Ufficio, pur essendo gravato dell'onere di dimostrare la fondatezza della propria ricostruzione, non dimostra che le irregolarità contabili e le condotte illecite riscontrate in capo a Società_1 S.r.l. siano riferibili ad una entità diversa dalla società stessa. Resistente_2, Nominativo_1 e Resistente_1 erano rispettivamente legale rappresentante, socio e general manager di Società_1 S. r.l., quindi tutti in grado di operare all'interno della società e di amministrarla e gestirla in modo illecito ai fini di evadere le imposte dalla stessa dovute, senza che questo presupponga da parte degli amministratori – di diritto e di fatto – la creazione di una entità diversa nella forma della società di fatto.
Del resto, è circostanza documentata – e nemmeno contestata dall'Ufficio – che Società_1 S.r.l. non fosse una società di mera “facciata”, risultando anzi essere effettivamente operativa, così come emerso anche dalle pronunce emesse in sede penale da distinti Tribunali. In particolare, il Tribunale di
Genova ha accertato che la società ha effettivamente svolto operazioni commerciali ed il Tribunale di Milano ne ha escluso la natura di “cartiera”. Va altresì precisato che, in base al principio del “doppio binario” - che statuisce l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale - le sentenze penali non assumono efficacia vincolante nel giudizio tributario;
d'altra parte, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, “la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell'ambito del contenzioso tributario” (Cass. Civ., Sez. Trib., 1144/2025), considerato che il giudice tributario
“è tenuto a valutare per proprio conto il complessivo materiale probatorio acquisito” ma del quale anche le sentenze penali fanno parte. Di conseguenza, se non è possibile “attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata”, il giudice tributario può comunque legittimamente “trarre elementi di convincimento dai fatti materiali accertati nel giudizio penale” (Cass. Civ., Sez. Trib., 25962/2022); comunque, tra gli elementi presuntivi da valutare rientrano le sentenze stesse che definiscono il procedimento penale.
Non vi è dunque la prova che la società abbia rappresentato uno “schermo” volto a nascondere l'attività di altra società - di fatto - corrente tra Resistente_2 , Nominativo_1 e Resistente_1 , idonea a rappresentare un autonomo e distinto centro di interessi. Si deve invece ritenere, anche alla luce dei ruoli ricoperti in Società_1 S.r.l. (nella cui struttura erano tutti inseriti), che i tre abbiano agito nell'ambito della società stessa e non quali componenti di un sodalizio differente.
Analogamente, non vi sono elementi sufficienti per ritenere provato che il vantaggio fiscale derivante dall'illecito utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti accertato in capo a Società_1 S. r.l. sia stato conseguito da un altro soggetto ed altresì che sia stato effettivamente ripartito (e come) tra coloro che di detta società a diverso titolo facevano parte.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dei contribuenti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione di spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Milano, 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LU Vicini GI ZZ
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1561/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Societa' Di Fatto - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1116/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05152-2014 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05135-2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05135-2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05135-2014 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05140-2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05140-2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013D05140-2014 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05531-2012 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05571-2012 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05571-2012 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05571-2012 IRAP 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05557-2012 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05557-2012 IRAP 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05565-2012 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05565-2012 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05573-2012 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D022E05573-2012 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2634/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: -riformare l'impugnata sentenza n. 1116/08/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Milano per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, confermare integralmente la legittimità degli impugnati avvisi accertamento. -condannare parte appellata alla rifusione di oneri e spese legali.
Appellato: Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere il proposto appello, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per le ragione esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio, nonché spese generali al 15%, I.V.A., C.P.A., da distrarsi in favore dello scrivente difensore il quale se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 ha presentato tre ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
II di Milano ai fini IRPEF per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Resistente_2, Nominativo_1 e Resistente_1 hanno presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Milano ai fini IRAP e IVA per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 nei confronti della S.
d.f. Resistente_2. La vertenza riguarda la contabilizzazione da parte di Società_1 S.r.l. di fatture per operazioni inesistenti, formalmente emesse da Società_2 S.r.l. in relazione agli anni dal 2004 al 2007 e dalla ditta individuale Società_3 di Nominativo_2 per gli anni dal 2003 al 2006, ma ritenute materialmente realizzate da Resistente_2, Nominativo_1 e Resistente_1, rispettivamente legale rappresentante, socio e general manager di Società_1 S.r.l. che avrebbero agito in concorso tra loro. L'Ufficio ne desumeva l'esistenza di una società di fatto, cui veniva imputato il profitto derivante dalla frode compiuta tramite Società_1 S.r.l., con conseguente imposizione per trasparenza ai soci del reddito di impresa accertato.
I ricorsi dei contribuenti, volti a sostenere l'inesistenza di una società di fatto, venivano tutti accolti sia in primo, sia in secondo grado. La Corte di Cassazione, peraltro, annullava le sentenze ravvisando un'ipotesi di litisconsorzio originario, per il quale in tutti i giudizi dovevano essere parte sia la società, sia tutti i soci. Nelle more, succedeva al defunto Nominativo_1 l'unico erede Resistente_1.
I giudizi venivano riassunti avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e in quella sede riuniti. Il primo giudice ha accolto i ricorsi riuniti e ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati, condannando parte soccombente a rifondere le spese di lite per Euro 7.200,00, comprensive di quelle relative ai giudizi di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza rileva che l'Ufficio non ha dimostrato l'esistenza di una società di fatto tra Resistente_2, Resistente_1 e Nominativo_1, non essendovi prova che il vantaggio fiscale conseguito da Società_1 srl - costituito dal provento dell'utilizzo di fatture false - sia stato effettivamente attribuito e diviso tra i ricorrenti. Nominativo_3 era l'assunto che le fatture contabilizzate da Società_1 S.r.l. fossero “falsi documentali, non attribuibili a soggetti che sulla carta apparivano quali emittenti”. Il giudice di primo grado richiamava altresì la sentenza penale che ha assolto Resistente_1 per le responsabilità assunte quale amministratore di fatto di Società_2 S.r.l., quella che ha ritenuto che Società_1 S.r.l. non fosse una cartiera e quella che ha concluso che detta società aveva svolto effettivamente operazioni.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano premettendo che per gli anni 2003 e 2004 sono divenuti definitivi gli accertamenti relativi alla posizione personale di Resistente_2, i recuperi per le imposte personali a carico di Resistente_1 e gli accertamenti emessi nei confronti di Società_1 S.r.l. per gli anni 2003, 2004 e 2005. Eccepisce la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, laddove si è limitata a ritenere non provata l'esistenza della società di fatto, laddove proprio l'attuazione del consorzio criminoso tra gli autori delle violazioni contestate ha fatto desumere “facta concludentia” l'esistenza della società. Nel merito, rileva di avere operato tramite accertamento induttivo, con conseguente inversione dell'onere probatorio, ponendosi a carico di parte contribuente dimostrare l'effettività delle prestazioni ritenute inesistenti e comunque l'infondatezza della ricostruzione dei fatti offerta dall'Ufficio. Del resto l'esistenza di una società di fatto, basata per sua natura su atteggiamenti concludenti, non può essere dimostrata dal Fisco attraverso prove dirette. L'importo accertato è invece quantificato nel risparmio fiscale procurato alla società utilizzatrice, ottenuto moltiplicando l'ammontare delle fatture fittizie emesse per ciascun anno per il 57,25% (sommatoria delle aliquote fiscali medie vigenti nel 2007). Ritiene irrilevanti le sentenze penali che hanno escluso che Società_1 S.r.l. fosse una società "cartiera", trattandosi di rilievo mai formulato dall'Ufficio, e comunque in virtù del principio del doppio binario e dell'autonomia del giudizio tributario. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato integralmente il proprio operato, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituiscono in giudizio con unico atto Resistente_2 e Resistente_1, anche in qualità di asseriti legali rappresentanti di “Società di Fatto Resistente_2 & C.” eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di specifici motivi di impugnazione. In ogni caso l'Ufficio non ha specificamente contestato – con conseguente formazione del giudicato interno - l'affermazione della sentenza per la quale non vi è certezza che il vantaggio fiscale conseguito da Società_1 S.r.l., costituito dal provento dell'utilizzo di fatture false, sia stato effettivamente attribuito e diviso tra i soci. Dall'inesistenza della s.d.f. consegue l'impossibilità di procedere con accertamento induttivo. Quanto alle sentenze penali, il richiamo effettuato dal primo giudice sarebbe meramente a titolo di "obiter dictum", ferma restando la validità del principio della circolarità delle prove. Chiedono la conferma della sentenza impugnata, con rifusione di spese.
Con memoria del 11.09.2024 l'Agenzia delle Entrate rileva di avere dedotto specifici motivi di impugnazione della sentenza di primo grado e di averla contestata in ogni suo punto.
Il 01.12.2025 i contribuenti presentano memoria illustrativa ribadendo l'inammissibilità dell'appello per carenza di specifici motivi di impugnazione e per il giudicato interno formatosi sulla mancata prova del riparto degli utili di Società_1. Aggiungono che la definitività dell'accertamento nei confronti di Società_1 S.r.l. non determina di per sè l'esistenza della società di fatto, che è onere dell'Ufficio dimostrare.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte contribuente, volta a sostenere l'inammissibilità dell'appello in quanto non conterrebbe specifici motivi di impugnazione della sentenza.
L'eccezione deve essere respinta. L'Ufficio non si è limitato alla mera riproposizione delle argomentazioni esposte in primo grado, ma – come richiesto dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992 – ha formulato specifiche contestazioni al provvedimento impugnato. Ha eccepito in primis il vizio della motivazione (“meramente apparente”) della sentenza e nel merito ha criticato il provvedimento “sul riparto ed assolvimento dell'onere probatorio”, che ritiene sia da porsi a carico di parte contribuente e non dell'Ufficio, cui è consentito avvalersi della prova presuntiva. Ha altresì specificamente contestato la rilevanza delle sentenze penali richiamate dal giudice di primo grado.
Pur ammissibile, l'appello deve essere respinto. La sentenza di primo grado deve essere confermata in punto di merito, non risultando sufficientemente provata l'esistenza di una società di fatto distinta ed autonoma rispetto a Società_1 S.r.l.
Va premesso che non è contestata la falsità oggettiva delle fatture contabilizzate da Società_1 S.r.l., tanto che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società sono ormai divenuti definitivi. Tale circostanza, peraltro, non è sufficiente per concludere che la responsabilità dell'illecito non sia imputabile alla società stessa e debba invece essere attribuita ad una società di fatto, che si assume essere stata posta in essere da Resistente_2, Nominativo_1 e Resistente_1.
L'Ufficio, pur essendo gravato dell'onere di dimostrare la fondatezza della propria ricostruzione, non dimostra che le irregolarità contabili e le condotte illecite riscontrate in capo a Società_1 S.r.l. siano riferibili ad una entità diversa dalla società stessa. Resistente_2, Nominativo_1 e Resistente_1 erano rispettivamente legale rappresentante, socio e general manager di Società_1 S. r.l., quindi tutti in grado di operare all'interno della società e di amministrarla e gestirla in modo illecito ai fini di evadere le imposte dalla stessa dovute, senza che questo presupponga da parte degli amministratori – di diritto e di fatto – la creazione di una entità diversa nella forma della società di fatto.
Del resto, è circostanza documentata – e nemmeno contestata dall'Ufficio – che Società_1 S.r.l. non fosse una società di mera “facciata”, risultando anzi essere effettivamente operativa, così come emerso anche dalle pronunce emesse in sede penale da distinti Tribunali. In particolare, il Tribunale di
Genova ha accertato che la società ha effettivamente svolto operazioni commerciali ed il Tribunale di Milano ne ha escluso la natura di “cartiera”. Va altresì precisato che, in base al principio del “doppio binario” - che statuisce l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale - le sentenze penali non assumono efficacia vincolante nel giudizio tributario;
d'altra parte, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, “la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell'ambito del contenzioso tributario” (Cass. Civ., Sez. Trib., 1144/2025), considerato che il giudice tributario
“è tenuto a valutare per proprio conto il complessivo materiale probatorio acquisito” ma del quale anche le sentenze penali fanno parte. Di conseguenza, se non è possibile “attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata”, il giudice tributario può comunque legittimamente “trarre elementi di convincimento dai fatti materiali accertati nel giudizio penale” (Cass. Civ., Sez. Trib., 25962/2022); comunque, tra gli elementi presuntivi da valutare rientrano le sentenze stesse che definiscono il procedimento penale.
Non vi è dunque la prova che la società abbia rappresentato uno “schermo” volto a nascondere l'attività di altra società - di fatto - corrente tra Resistente_2 , Nominativo_1 e Resistente_1 , idonea a rappresentare un autonomo e distinto centro di interessi. Si deve invece ritenere, anche alla luce dei ruoli ricoperti in Società_1 S.r.l. (nella cui struttura erano tutti inseriti), che i tre abbiano agito nell'ambito della società stessa e non quali componenti di un sodalizio differente.
Analogamente, non vi sono elementi sufficienti per ritenere provato che il vantaggio fiscale derivante dall'illecito utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti accertato in capo a Società_1 S. r.l. sia stato conseguito da un altro soggetto ed altresì che sia stato effettivamente ripartito (e come) tra coloro che di detta società a diverso titolo facevano parte.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dei contribuenti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione di spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Milano, 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LU Vicini GI ZZ