TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/11/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2206/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.6.2025 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ; Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. POLESEL SILVIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Principe Eugenio n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AGRIGENTO, in data 21/06/2021,
(atto n. 33, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
separati consensualmente con sentenza n. 432/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.5.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“I. I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. I ricorrenti pag. 1 di 6 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, nonché delle rispettive inclinazioni naturali e personali aspirazioni;
II. Tenuto conto della tenerissima età dei minori ( nato il [...] e Per_1 Per_2 nata il [...]), il padre potrà vedere i bambini e tenerli con sé, compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e ludico/sportive dei medesimi – allorquando in età scolare -, previo accordo diretto con la madre e secondo le seguenti modalità:
Fino al compimento del 4^ anno di età Per entrambi i minori, almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore 20.30, prelevandoli direttamente dall'asilo e riaccompagnandoli presso la casa materna;
i pomeriggi di competenza paterna verranno individuati settimanalmente, in considerazione dei turni di lavoro di entrambi i genitori.
Per entrambi i minori: salvo diverso accordo tra le parti 2 finesettimana al mese senza pernottamento presso l'abitazione paterna, prelevandoli direttamente dalla casa materna il sabato e la domenica mattina alle ore 9 e ivi riaccompagnandoli quanto il sabato alle ore 22 e quanto la domenica sera alle ore 20.30, salvo impossibilità per comprovate esigenze lavorative.
Quanto alle Festività di calendario, alternativamente ogni anno, i bambini trascorreranno rispettivamente con ciascun genitore le seguenti singole giornate: 24.12, 25.12, 26.12,
31.12, 1.1, 6.1, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, 25.4, 1.5 e i compleanni, dividendosi i genitori rispettivamente i pranzi e le cene;
nelle giornate di competenza paterna i bambini verranno prelevati dall'abitazione materna alle ore 9 e ivi ricondotti alle ore 22.
Tenuto conto di quanto sopra disciplinato in ragione della tenera età dei bambini, i ricorrenti si impegnano comunque ad individuare di comune accordo e di anno in anno e compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative un periodo di vacanza estivo che il Sig. possa trascorrere con i bambini. CP_1
Quanto sopra salvo ogni miglior accordo tra i coniugi, anche tenuto conto delle esigenze individuali manifestate da entrambi i bambini.
Dal compimento del 4^ anno di età dei minori, in aggiunta a quanto già sopra pag. 2 di 6 disciplinato: Durante le sospensioni scolastiche per festività natalizie, pasquali, di carnevale e altri ponti per feste nazionali, i bambini trascorreranno alternativamente con i genitori, da concordare direttamente tra i ricorrenti: le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12 e dal
31.12 al 06.1, alternativamente ogni anno;
le vacanze pasquali come individuate annualmente dal calendario.
Durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane anche non consecutive che coincideranno con le settimane di competenza dei genitori come descritte nella superiore narrativa, da concordare rispettivamente tra le parti con la madre entro il 30 aprile/30 maggio di ogni anno.
I coniugi concordemente si impegnano a favorire il legame dei minori con le rispettive famiglie di appartenenza.
III. Il Sig. si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 minori la somma mensile di € 350,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, alle coordinate Iban già note del conto corrente intestato a e tratto su Banca Hype, con rivalutazione annuale Istat costo Parte_1 vita unitamente all'assegno unico ora di importo pari ad € 450,00, che verrà devoluto integralmente alla Sig.ra Il Sig. e la Sig.ra si impegna a Parte_1 CP_1 Pt_1 contribuire al 50% delle restanti spese straordinarie (cancelleria, gite, etc.), delle spese mediche non mutuabili, da versarsi dietro presentazione delle relative pezze giustificative in favore del coniuge che ha anticipato la spesa;
il tutto come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Pavia che, già conosciuto dai ricorrenti, viene qui integralmente richiamato nonché si da per ritrascritto.
IV. La casa coniugale, sita in Trivolzio (PV), Via Papa Giovanni Paolo II, 4/c, di proprietà del Sig. , è stata già al predetto assegnata, con tutto quanto Controparte_1
l'arreda; il Sig. CP_1 continuerà a pagare il mutuo gravante sull'immobile ed a sostenerne le relative spese condominiali ordinarie e straordinarie che graveranno esclusivamente su di esso proprietario.
pag. 3 di 6 V. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
VI. Le spese del presente procedimento sono compensate”.
pag. 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20.6.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito di parte della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III
c.p.c., rinunciando al deposito della restante parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (sentenza di separazione n. 432/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.5.2025, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
pag. 5 di 6
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in AGRIGENTO in AGRIGENTO, in data Pt_1 Controparte_1
21/06/2021, (atto n. 33, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2206/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.6.2025 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ; Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. POLESEL SILVIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Principe Eugenio n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AGRIGENTO, in data 21/06/2021,
(atto n. 33, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
separati consensualmente con sentenza n. 432/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.5.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“I. I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. I ricorrenti pag. 1 di 6 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, nonché delle rispettive inclinazioni naturali e personali aspirazioni;
II. Tenuto conto della tenerissima età dei minori ( nato il [...] e Per_1 Per_2 nata il [...]), il padre potrà vedere i bambini e tenerli con sé, compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e ludico/sportive dei medesimi – allorquando in età scolare -, previo accordo diretto con la madre e secondo le seguenti modalità:
Fino al compimento del 4^ anno di età Per entrambi i minori, almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore 20.30, prelevandoli direttamente dall'asilo e riaccompagnandoli presso la casa materna;
i pomeriggi di competenza paterna verranno individuati settimanalmente, in considerazione dei turni di lavoro di entrambi i genitori.
Per entrambi i minori: salvo diverso accordo tra le parti 2 finesettimana al mese senza pernottamento presso l'abitazione paterna, prelevandoli direttamente dalla casa materna il sabato e la domenica mattina alle ore 9 e ivi riaccompagnandoli quanto il sabato alle ore 22 e quanto la domenica sera alle ore 20.30, salvo impossibilità per comprovate esigenze lavorative.
Quanto alle Festività di calendario, alternativamente ogni anno, i bambini trascorreranno rispettivamente con ciascun genitore le seguenti singole giornate: 24.12, 25.12, 26.12,
31.12, 1.1, 6.1, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, 25.4, 1.5 e i compleanni, dividendosi i genitori rispettivamente i pranzi e le cene;
nelle giornate di competenza paterna i bambini verranno prelevati dall'abitazione materna alle ore 9 e ivi ricondotti alle ore 22.
Tenuto conto di quanto sopra disciplinato in ragione della tenera età dei bambini, i ricorrenti si impegnano comunque ad individuare di comune accordo e di anno in anno e compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative un periodo di vacanza estivo che il Sig. possa trascorrere con i bambini. CP_1
Quanto sopra salvo ogni miglior accordo tra i coniugi, anche tenuto conto delle esigenze individuali manifestate da entrambi i bambini.
Dal compimento del 4^ anno di età dei minori, in aggiunta a quanto già sopra pag. 2 di 6 disciplinato: Durante le sospensioni scolastiche per festività natalizie, pasquali, di carnevale e altri ponti per feste nazionali, i bambini trascorreranno alternativamente con i genitori, da concordare direttamente tra i ricorrenti: le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12 e dal
31.12 al 06.1, alternativamente ogni anno;
le vacanze pasquali come individuate annualmente dal calendario.
Durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane anche non consecutive che coincideranno con le settimane di competenza dei genitori come descritte nella superiore narrativa, da concordare rispettivamente tra le parti con la madre entro il 30 aprile/30 maggio di ogni anno.
I coniugi concordemente si impegnano a favorire il legame dei minori con le rispettive famiglie di appartenenza.
III. Il Sig. si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 minori la somma mensile di € 350,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, alle coordinate Iban già note del conto corrente intestato a e tratto su Banca Hype, con rivalutazione annuale Istat costo Parte_1 vita unitamente all'assegno unico ora di importo pari ad € 450,00, che verrà devoluto integralmente alla Sig.ra Il Sig. e la Sig.ra si impegna a Parte_1 CP_1 Pt_1 contribuire al 50% delle restanti spese straordinarie (cancelleria, gite, etc.), delle spese mediche non mutuabili, da versarsi dietro presentazione delle relative pezze giustificative in favore del coniuge che ha anticipato la spesa;
il tutto come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Pavia che, già conosciuto dai ricorrenti, viene qui integralmente richiamato nonché si da per ritrascritto.
IV. La casa coniugale, sita in Trivolzio (PV), Via Papa Giovanni Paolo II, 4/c, di proprietà del Sig. , è stata già al predetto assegnata, con tutto quanto Controparte_1
l'arreda; il Sig. CP_1 continuerà a pagare il mutuo gravante sull'immobile ed a sostenerne le relative spese condominiali ordinarie e straordinarie che graveranno esclusivamente su di esso proprietario.
pag. 3 di 6 V. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
VI. Le spese del presente procedimento sono compensate”.
pag. 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20.6.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito di parte della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III
c.p.c., rinunciando al deposito della restante parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (sentenza di separazione n. 432/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.5.2025, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
pag. 5 di 6
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in AGRIGENTO in AGRIGENTO, in data Pt_1 Controparte_1
21/06/2021, (atto n. 33, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6