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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/12/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4029/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4029/2018 promossa da:
(C.F. , con sede in in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Vincenzo Pt_1 Irelli, n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Del Torto, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Bosco, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro ( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, ( ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in alla
[...] Pt_1 Via Giannina Milli, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Alessia Cognitti e tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Cognitti e dall'Avv. Antonio Lessiani, giuste procure conferite su foglio separato allegato alla comparsa di risposta e trasmesse nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenute -
, Controparte_5
-altra convenuta, contumace –
Controparte_6
-convenuti in riassunzione, contumaci-
OGGETTO: azione in materia di occupazione senza titolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Attrice: "Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: Nel merito ed in via principale, a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia delle scritture sottoscritte in data 27.03.07 e 30.03.07 dai convenuti e da funzionari della
(e non dal Direttore Generale della stessa); b) accertare e dichiarare che ciascun convenuto Pt_2 occupa senza titolo il rispettivo box realizzato da , di proprietà della Controparte_7 Pt_3
e, per l'effetto, ordinare a ciascuno l'immediata restituzione di tutti i box rispettivamente
[...] detenuti;
c) accertare e dichiarare che ciascun box è stato occupato senza titolo e, per l'effetto, previa determinazione del quantum anche a mezzo di CTU ovvero in via equitativa, condannare i convenuti al pagamento, ciascuno per quanto di propria competenza, della relativa indennità a far tempo dal settembre 2008 ovvero, in subordine, dal 01.09.2010 o, in ulteriore subordine, dal 01.05.12; d) accertare e dichiarare l'obbligo di ciascun convenuto di rimborsare alla anche a titolo di Pt_2 indebito arricchimento, i costi relativi alle somministrazioni erogate in favore di ciascun box commerciale a far tempo dal 01.09.2008 ovvero, in subordine, dal 01.09.2010 o, in ulteriore subordine, dal 01.05.12. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Convenute costituite, “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis : 1) accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, di tutte le domande attrici e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
2) accertare e dichiarare comunque la prescrizione del diritto della di richiedere ai Parte_3 concludenti il pagamento di qualsiasi somma a titolo di occupazione di suolo pubblico o per il pagamento delle utenze di energia elettrica ed acqua per tutto il periodo anteriore al 27.11.2013; 3) con vittoria di spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2018, la conveniva in giudizio innanzi a Parte_3 codesto Tribunale i soggetti suintestati al fine di ivi sentire accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia delle scritture sottoscritte in data in data 27.03.2007 e 30.03.2007 dai convenuti e da funzionari della e, pertanto, veder accertare e dichiarare che ciascun convenuto occupa Pt_2 senza titolo il rispettivo box realizzato da di proprietà della Controparte_7 Pt_3
e, per l'effetto, ordinare a ciascuno l'immediata restituzione di tutti i box rispettivamente
[...] detenuti e al pagamento della relativa indennità a far tempo da settembre 2008 ovvero, in subordine, dal
01.09.2010 o, in ulteriore subordine, dal 01.05.2012 come in atti descritto.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, che gli odierni convenuti occupanti dei box commerciali - realizzati appositamente per allocare le proprie attività durate la realizzazione del parcheggio multipiano e servizi annessi c/o l'Ospedale Civile di - di Pt_1 proprietà, realizzati su aree che parimenti sono di proprietà della sono privi di qualsivoglia Pt_2 titolo concessorio o contrattuale che li legittimi all'utilizzo dei predetti beni ed alla permanenza, non essendo intervenuto nelle forme previste per legge alcun contratto di locazione e/o di comodato d'uso
(gratuito o oneroso che sia). Costituitesi in giudizio, le convenute, hanno eccepito e dedotto, in estrema sintesi e per quanto qui di interesse, la sussistenza di precisi accordi intercorsi tra la ed i convenuti, per come Pt_3 Pt_1 dettagliato in atti. Concludevano invocando per l'accertarsi l'infondatezza, in fatto e diritto, di tutte le domande attrici e, per l'effetto, il loro rigetto, formulando, in via riconvenzionale, l'accertarsi e dichiarare la responsabilità diretta della per violazione dell'art. 1337 c.c. e/o del Parte_3 principio del neminem laedere ed ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e che saranno subiti, ognuna convenuta per quanto di competenza e per le ragioni dettagliate in atti.
Istruita la causa a mezzo documentali e prove orali, dichiarata la contumacia Controparte_5
- nelle qualità in atti - ad onta delle regolari notifiche - e dichiarata la parziale estinzione del
[...]
Giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. nei confronti della sola convenuta – Controparte_8 disponendone l'estromissione dal Giudizio nei suoi confronti, come da verbale di udienza del
30.1.2024, il Giudicante, previa riassunzione ex art. 303 c.p.c. in seguito a dichiarazione di interruzione dichiarata per decesso del convenuto , nell'assenza di costituzione Controparte_6 degli eredi di costui, riprendeva l'istruttoria e, all'esito, rigettando le reciproche richieste di CTU, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
----------
Preliminarmente, si rileva che effettivamente va dichiarata la contumacia degli eredi CP_6
, ai quali è stato regolarmente notificato l'atto riassuntivo e che non si sono costituiti in
[...] giudizio.
Nel merito, la domanda di parte attrice nei confronti di ognuno dei convenuti è infondata e pertanto va rigettata, nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per fare applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente di pervenire alla declaratoria di infondatezza per le ragioni che verranno di seguito esposte. Infatti, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014).
Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014). Occorre inoltre chiarire che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attore, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare all'interno della generale disciplina dell'azione in materia di falsus procurator in ordine ai provvedimenti stipulati di concessione di box di nuova costruzione provvisori, realizzati appositamente per allocare le attività commerciali dei convenuti durate la realizzazione del parcheggio multipiano e servizi annessi c/o l'Ospedale Civile di
Pt_1
Giova osservare, per l'invocata ragione più liquida, che in tema di eventuale, questione della ammissibilità di una "ratifica implicita" del contratto stipulato dal "falsus procurator" di una
Amministrazione pubblica, la questione deve essere esaminata avuto riguardo al necessario coordinamento con il principio della forma scritta "ad essentiam" degli atti "jure privatorum" compiuti dalla Pubblica Amministrazione come nella fattispecie;
al riguardo, sostiene la Suprema Corte che a differenza della convalida ex art. 1444, comma 1, c.c. volta a sanare e stabilizzare gli effetti negoziali prodotti dall'atto invalido, affetto da vizi meramente formali o inerenti la formazione della volontà, la ratifica mira a rimuovere l'ostacolo alla produzione degli effetti negoziali dell'atto (concluso dal "falsus procurator") nella sfera giuridica del ratificante (falsamente rappresentato), consentendo a quest'ultimo di avvalersi, ora per allora, della sequenza degli atti già compiuti nel procedimento diretto alla manifestazione esterna della volontà negoziale dell'ente pubblico (atti interni preparatori;
delibera consiliare a contrarre o, nella specie, transigere;
intervento "esterno" dell'organo rappresentativo alla stipula dell'atto negoziale di transazione di diritto privato;
produzione degli effetti giuridici dell'atto negoziale nella sfera giuridica dell'ente pubblico). Ne segue che, in quanto atto di manifestazione della volontà della PA, anche l'atto di ratifica deve rivestire il requisito di forma scritta analogamente al negozio di diritto privato da ratificare. La giurisprudenza di legittimità ritiene assolto l'elemento di validità formale, qualora il negozio unilaterale recettizio di ratifica venga a mutuare il requisito formale da un atto, successivamente adottato, che lo presupponga: in tal modo è ritenuto valido (quanto alla forma scritta) un atto di ratifica che risulti "implicitamente presupposto" in un diverso atto dotato del requisito formale. La natura pubblica del soggetto, implica tuttavia che il diverso atto dotato del requisito formale che presuppone implicitamente la ratifica, sia adottato dallo stesso organo rappresentativo dell'ente cui competeva stipulare l'atto negoziale -da ratificare- e dunque legittimato a compiere la ratifica e che risulti inequivocabilmente adottato sul presupposto implicito della volontà di ratifica del negozio inefficace stipulato dal "falsus procurator"( cfr. Cass. civ. 31.1.2017 n. 2320 in motivazione). Nella fattispecie, l' attrice invoca la inesistenza, nullità e/o inefficacia degli Parte_1 accordi intercorsi tra due dirigenti ed i convenuti, di cui ai verbali del 27.3.2007 e 30.03.2007, sottoscritti dalle parti e richiamati nella racc. a mano del 28.04.2007 a firma del Direttore Generale dell'epoca della sottoscritta per accettazione dalle parti interessate, asserendo una invalidità Pt_2 connessa al difetto di legittimazione dei propri dirigenti ed alla mancanza quindi dei requisiti di validità degli atti in quanto provenienti da Ente Pubblico.
Orbene, la comunicazione del 28.4.2008 sottoscritta dal direttore generale della Parte_3
(soggetto al quale è attribuita la legale rappresentanza dell'ente medesimo) e sottoscritta per ricevuta da ciascuno dei convenuti, con la quale si invitava gli odierni convenuti al trasferimento dell'attività commerciale ognuno di proprietà presso il box di nuova costruzione, pur nella sua ibrida formulazione, si ritiene sia comunque idonea a costituire l'atto scritto ad sustantiam di ratifica, atteso l'esplicito riferimento ai precedenti accordi del 27 e 30 marzo e l'invito ad attivarsi per la celere esecuzione degli stessi, con ciò ribadendosi la ferma volontà dell'Ente, sottoscritta dal suo rappresentante, di fare propri quegli accordi.
Si tratterebbe in ogni caso di azione in tema di rappresentanza, per la quale possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo dello stesso, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Infatti, ai sensi dell'art. 1399 c.c., il rappresentato, con l'osservanza delle forme prescritte per il contratto (forma per relationem), può ratificare appropriandosi degli effetti giuridici del negozio ex tunc.
Secondo consolidata giurisprudenza, “la ratifica dell'attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, che deve essere portata a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti”(testualmente, Cass. Civ., Sentenza n. 2153/2014).
La giurisprudenza di legittimità (tra le tante, cfr. Cass., 17 marzo 1975, n. 1020; Cass., 8 marzo 1990,
n. 1841; Cass., 14 luglio 2004, n. 13084; Cass., 13 agosto 2004, n. 15743; Cass., 8 febbraio 2007, n.
2725; Cass., 9 marzo 2012, n. 3787) è ferma nel ritenere che il principio dell'apparenza del diritto, che poggia su quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, in tema di rappresentanza negoziale nei confronti dell'apparente rappresentato (in guisa da far gravare in capo a quest'ultimo le obbligazioni derivanti dal negozio concluso dal rappresentante senza poteri), a determinate condizioni, le quali, nel loro concorso, vengono a configurare il fenomeno della c.d. “apparenza colpevole”, espressione del principio di autoresponsabilità, che si coniuga ad esigenze di certezza dei traffici commerciali ed impone una verifica sotto la lente dei principi di buona fede e correttezza, nonché, come già detto, dell'affidamento. Condizioni, queste, che, in particolare, si concretano nell'esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nella sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché nella sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Dunque, anche a voler attribuire rilevanza in astratto agli elementi connotanti il fenomeno della
“apparenza colpevole” e valutando in concreto i fatti esposti e l'istruttoria orale ove gli interrogati si sono limitati a confermare i capitoli di prova ai quali sono stati sottoposti, e non contestati con rilievo ex art. 115 c.p.c., si ritiene siano pienamente integrati gli anzidetti elementi che, nella fattispecie, hanno comportato l'insorgenza in capo ai convenuti, in possesso peraltro tutti di valide concessioni amministrative, della esistenza di un legittimo titolo contrattuale abilitativo alla occupazione dei box temporanei, senza oneri di pagamento e con spese delle utenze a carico della nelle more della Pt_2 consegna dei nuovi box.
Tanto si evince dai verbali sottoscritti e provenienti dalla stessa con i quali veniva autorizzato Pt_2
l'utilizzo dell'area e delle strutture sovrastanti, in particolare dal verbale in data 27 marzo 2007 (doc. all.) – sottoscritti dagli odierni convenuti in giudizio e dalla Dr.ssa quale Controparte_9
“Responsabile della Gestione Complessiva ” e dal quale Parte_4 Persona_1
“Collaboratore amministrativo Dipartimento Attività Tecniche , tenuto conto, anche Parte_3 in virtù del principio di preponderanza civilistica che è a dir poco complesso ritenere che la Dr.ssa ed il Sig. intervenissero agli atti per scopi estranei all'ente al quale appartenevano ed al CP_9 Per_1 quale venivano ricondotti gli interessi negli atti stessi regolati;
in detto verbale l'odierna attrice si impegnava, “a sostegno del lamentato disagio che la fase di costruzione del parcheggio potrà comportare”, a non richiedere alcun pagamento per l'occupazione del suolo pubblico destinato alla sistemazione temporanea dei box commerciali ed inoltre si impegnava “a garantire, per tutto il periodo necessario, fino al trasferimento all'interno del nuovo parcheggio, le forniture di energia elettrica ed acqua, senza richiedere alcun rimborso”. La durata di tale accordo è ripetutamente specificata negli atti intercorsi tra le parti, e si riferisce, in maniera non contestabile, a tutto il periodo temporale “fino al trasferimento all'interno del nuovo parcheggio”. Nei verbali sottoscritti, l'inciso relativo alla prevista ultimazione dei lavori (due anni) è sintomaticamente preceduto dalla chiara volontà della Pt_3 di “tutela” dei commercianti “nell'arco di tempo necessario per la realizzazione del
[...] parcheggio”, non potendosi ritenere questo il limite di validità dell'accordo e non potendo far ricadere sugli incolpevoli convenuti tutte le annose vicende intercorse tra la ed i soggetti intervenuti per la Pt_3 realizzazione del parcheggio, come dettagliatamente riportato da parte attrice;
infine, la legittimità della posizione delle parti convenute, la si evince per quanto e come corroborato dalla nota sopra richiamata a firma del Direttore Generale del 28 aprile 2008 nella quale si fa esplicito richiamo agli accordi di cui ai pregressi verbali;
accordi per inciso, ai quali i convenuti si sono subito attenuti, rinunciando a proprie legittime posizioni, con ciò garantendosi anche il sinallagma contrattuale. D'altro canto è la stessa ancora, che nella nota dell'11.5.2017, sottoscritta tra gli altri Parte_5 dal Direttore generale e dal direttore amministrativo, richiamava espressamente quegli stessi accordi dei quali oggi chiede la nullità, inesistenza e/o invalidità, scrivendo che “veniva convenuto tra la scrivente Azienda ed i titolari degli esercizi commerciali che avevano sede nelle predette aree il trasferimento provvisorio delle relative attività in box temporanei concessi a titolo gratuito, con l'ulteriore agevolazione che i costi di erogazione delle forniture di energia elettrica ed acqua sarebbero rimasti a carico della .………, benchè con il diverso fine di chiedere rimborsi per le Pt_2 somministrazioni e l'occupazione sul presupposto della durata biennale dell'accordo e dell'impossibilità di sostenere ulteriormente i costi ivi previsti.
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda di parte attrice è meritevole di integrale rigetto.
Dal rigetto della domanda principale deriva anche quello della domanda riconvenzionale avanzata da alcuni dei convenuti in via subordinata ed in solo caso di accoglimento delle pretese attoree, non senza rilevare che, laddove l'occupazione degli stessi fosse stata ritenuta senza titolo come pretendeva l'ente, vi sarebbe stato senz'altro margine per il riconoscimento delle indennità richieste, non giustificandosi altrimenti il sacrificio dei locali detenuti e poi sgombrati, la collocazione in aree diverse e la provvisorietà di detta collocazione per così lungo tempo, in assenza di provvedimenti di revoca delle concessioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione indeterminabile - bassa) con l'aumento di cui all'art.
4. c. 2, per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti, per le ragioni illustrate;
3) Rigetta ogni altra domanda;
4) Condanna alla rifusione delle spese di Parte_1 lite, in favore degli attori, liquidate in euro 12185,60 per compenso professionale al difensore, oltre
I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge;
Teramo, il 17.12.2025
IL GOT
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4029/2018 promossa da:
(C.F. , con sede in in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Vincenzo Pt_1 Irelli, n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Del Torto, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Bosco, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro ( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, ( ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in alla
[...] Pt_1 Via Giannina Milli, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Alessia Cognitti e tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Cognitti e dall'Avv. Antonio Lessiani, giuste procure conferite su foglio separato allegato alla comparsa di risposta e trasmesse nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenute -
, Controparte_5
-altra convenuta, contumace –
Controparte_6
-convenuti in riassunzione, contumaci-
OGGETTO: azione in materia di occupazione senza titolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Attrice: "Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: Nel merito ed in via principale, a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia delle scritture sottoscritte in data 27.03.07 e 30.03.07 dai convenuti e da funzionari della
(e non dal Direttore Generale della stessa); b) accertare e dichiarare che ciascun convenuto Pt_2 occupa senza titolo il rispettivo box realizzato da , di proprietà della Controparte_7 Pt_3
e, per l'effetto, ordinare a ciascuno l'immediata restituzione di tutti i box rispettivamente
[...] detenuti;
c) accertare e dichiarare che ciascun box è stato occupato senza titolo e, per l'effetto, previa determinazione del quantum anche a mezzo di CTU ovvero in via equitativa, condannare i convenuti al pagamento, ciascuno per quanto di propria competenza, della relativa indennità a far tempo dal settembre 2008 ovvero, in subordine, dal 01.09.2010 o, in ulteriore subordine, dal 01.05.12; d) accertare e dichiarare l'obbligo di ciascun convenuto di rimborsare alla anche a titolo di Pt_2 indebito arricchimento, i costi relativi alle somministrazioni erogate in favore di ciascun box commerciale a far tempo dal 01.09.2008 ovvero, in subordine, dal 01.09.2010 o, in ulteriore subordine, dal 01.05.12. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Convenute costituite, “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis : 1) accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, di tutte le domande attrici e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
2) accertare e dichiarare comunque la prescrizione del diritto della di richiedere ai Parte_3 concludenti il pagamento di qualsiasi somma a titolo di occupazione di suolo pubblico o per il pagamento delle utenze di energia elettrica ed acqua per tutto il periodo anteriore al 27.11.2013; 3) con vittoria di spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2018, la conveniva in giudizio innanzi a Parte_3 codesto Tribunale i soggetti suintestati al fine di ivi sentire accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia delle scritture sottoscritte in data in data 27.03.2007 e 30.03.2007 dai convenuti e da funzionari della e, pertanto, veder accertare e dichiarare che ciascun convenuto occupa Pt_2 senza titolo il rispettivo box realizzato da di proprietà della Controparte_7 Pt_3
e, per l'effetto, ordinare a ciascuno l'immediata restituzione di tutti i box rispettivamente
[...] detenuti e al pagamento della relativa indennità a far tempo da settembre 2008 ovvero, in subordine, dal
01.09.2010 o, in ulteriore subordine, dal 01.05.2012 come in atti descritto.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, che gli odierni convenuti occupanti dei box commerciali - realizzati appositamente per allocare le proprie attività durate la realizzazione del parcheggio multipiano e servizi annessi c/o l'Ospedale Civile di - di Pt_1 proprietà, realizzati su aree che parimenti sono di proprietà della sono privi di qualsivoglia Pt_2 titolo concessorio o contrattuale che li legittimi all'utilizzo dei predetti beni ed alla permanenza, non essendo intervenuto nelle forme previste per legge alcun contratto di locazione e/o di comodato d'uso
(gratuito o oneroso che sia). Costituitesi in giudizio, le convenute, hanno eccepito e dedotto, in estrema sintesi e per quanto qui di interesse, la sussistenza di precisi accordi intercorsi tra la ed i convenuti, per come Pt_3 Pt_1 dettagliato in atti. Concludevano invocando per l'accertarsi l'infondatezza, in fatto e diritto, di tutte le domande attrici e, per l'effetto, il loro rigetto, formulando, in via riconvenzionale, l'accertarsi e dichiarare la responsabilità diretta della per violazione dell'art. 1337 c.c. e/o del Parte_3 principio del neminem laedere ed ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e che saranno subiti, ognuna convenuta per quanto di competenza e per le ragioni dettagliate in atti.
Istruita la causa a mezzo documentali e prove orali, dichiarata la contumacia Controparte_5
- nelle qualità in atti - ad onta delle regolari notifiche - e dichiarata la parziale estinzione del
[...]
Giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. nei confronti della sola convenuta – Controparte_8 disponendone l'estromissione dal Giudizio nei suoi confronti, come da verbale di udienza del
30.1.2024, il Giudicante, previa riassunzione ex art. 303 c.p.c. in seguito a dichiarazione di interruzione dichiarata per decesso del convenuto , nell'assenza di costituzione Controparte_6 degli eredi di costui, riprendeva l'istruttoria e, all'esito, rigettando le reciproche richieste di CTU, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
----------
Preliminarmente, si rileva che effettivamente va dichiarata la contumacia degli eredi CP_6
, ai quali è stato regolarmente notificato l'atto riassuntivo e che non si sono costituiti in
[...] giudizio.
Nel merito, la domanda di parte attrice nei confronti di ognuno dei convenuti è infondata e pertanto va rigettata, nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per fare applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente di pervenire alla declaratoria di infondatezza per le ragioni che verranno di seguito esposte. Infatti, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014).
Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014). Occorre inoltre chiarire che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attore, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare all'interno della generale disciplina dell'azione in materia di falsus procurator in ordine ai provvedimenti stipulati di concessione di box di nuova costruzione provvisori, realizzati appositamente per allocare le attività commerciali dei convenuti durate la realizzazione del parcheggio multipiano e servizi annessi c/o l'Ospedale Civile di
Pt_1
Giova osservare, per l'invocata ragione più liquida, che in tema di eventuale, questione della ammissibilità di una "ratifica implicita" del contratto stipulato dal "falsus procurator" di una
Amministrazione pubblica, la questione deve essere esaminata avuto riguardo al necessario coordinamento con il principio della forma scritta "ad essentiam" degli atti "jure privatorum" compiuti dalla Pubblica Amministrazione come nella fattispecie;
al riguardo, sostiene la Suprema Corte che a differenza della convalida ex art. 1444, comma 1, c.c. volta a sanare e stabilizzare gli effetti negoziali prodotti dall'atto invalido, affetto da vizi meramente formali o inerenti la formazione della volontà, la ratifica mira a rimuovere l'ostacolo alla produzione degli effetti negoziali dell'atto (concluso dal "falsus procurator") nella sfera giuridica del ratificante (falsamente rappresentato), consentendo a quest'ultimo di avvalersi, ora per allora, della sequenza degli atti già compiuti nel procedimento diretto alla manifestazione esterna della volontà negoziale dell'ente pubblico (atti interni preparatori;
delibera consiliare a contrarre o, nella specie, transigere;
intervento "esterno" dell'organo rappresentativo alla stipula dell'atto negoziale di transazione di diritto privato;
produzione degli effetti giuridici dell'atto negoziale nella sfera giuridica dell'ente pubblico). Ne segue che, in quanto atto di manifestazione della volontà della PA, anche l'atto di ratifica deve rivestire il requisito di forma scritta analogamente al negozio di diritto privato da ratificare. La giurisprudenza di legittimità ritiene assolto l'elemento di validità formale, qualora il negozio unilaterale recettizio di ratifica venga a mutuare il requisito formale da un atto, successivamente adottato, che lo presupponga: in tal modo è ritenuto valido (quanto alla forma scritta) un atto di ratifica che risulti "implicitamente presupposto" in un diverso atto dotato del requisito formale. La natura pubblica del soggetto, implica tuttavia che il diverso atto dotato del requisito formale che presuppone implicitamente la ratifica, sia adottato dallo stesso organo rappresentativo dell'ente cui competeva stipulare l'atto negoziale -da ratificare- e dunque legittimato a compiere la ratifica e che risulti inequivocabilmente adottato sul presupposto implicito della volontà di ratifica del negozio inefficace stipulato dal "falsus procurator"( cfr. Cass. civ. 31.1.2017 n. 2320 in motivazione). Nella fattispecie, l' attrice invoca la inesistenza, nullità e/o inefficacia degli Parte_1 accordi intercorsi tra due dirigenti ed i convenuti, di cui ai verbali del 27.3.2007 e 30.03.2007, sottoscritti dalle parti e richiamati nella racc. a mano del 28.04.2007 a firma del Direttore Generale dell'epoca della sottoscritta per accettazione dalle parti interessate, asserendo una invalidità Pt_2 connessa al difetto di legittimazione dei propri dirigenti ed alla mancanza quindi dei requisiti di validità degli atti in quanto provenienti da Ente Pubblico.
Orbene, la comunicazione del 28.4.2008 sottoscritta dal direttore generale della Parte_3
(soggetto al quale è attribuita la legale rappresentanza dell'ente medesimo) e sottoscritta per ricevuta da ciascuno dei convenuti, con la quale si invitava gli odierni convenuti al trasferimento dell'attività commerciale ognuno di proprietà presso il box di nuova costruzione, pur nella sua ibrida formulazione, si ritiene sia comunque idonea a costituire l'atto scritto ad sustantiam di ratifica, atteso l'esplicito riferimento ai precedenti accordi del 27 e 30 marzo e l'invito ad attivarsi per la celere esecuzione degli stessi, con ciò ribadendosi la ferma volontà dell'Ente, sottoscritta dal suo rappresentante, di fare propri quegli accordi.
Si tratterebbe in ogni caso di azione in tema di rappresentanza, per la quale possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo dello stesso, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Infatti, ai sensi dell'art. 1399 c.c., il rappresentato, con l'osservanza delle forme prescritte per il contratto (forma per relationem), può ratificare appropriandosi degli effetti giuridici del negozio ex tunc.
Secondo consolidata giurisprudenza, “la ratifica dell'attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, che deve essere portata a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti”(testualmente, Cass. Civ., Sentenza n. 2153/2014).
La giurisprudenza di legittimità (tra le tante, cfr. Cass., 17 marzo 1975, n. 1020; Cass., 8 marzo 1990,
n. 1841; Cass., 14 luglio 2004, n. 13084; Cass., 13 agosto 2004, n. 15743; Cass., 8 febbraio 2007, n.
2725; Cass., 9 marzo 2012, n. 3787) è ferma nel ritenere che il principio dell'apparenza del diritto, che poggia su quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, in tema di rappresentanza negoziale nei confronti dell'apparente rappresentato (in guisa da far gravare in capo a quest'ultimo le obbligazioni derivanti dal negozio concluso dal rappresentante senza poteri), a determinate condizioni, le quali, nel loro concorso, vengono a configurare il fenomeno della c.d. “apparenza colpevole”, espressione del principio di autoresponsabilità, che si coniuga ad esigenze di certezza dei traffici commerciali ed impone una verifica sotto la lente dei principi di buona fede e correttezza, nonché, come già detto, dell'affidamento. Condizioni, queste, che, in particolare, si concretano nell'esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nella sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché nella sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Dunque, anche a voler attribuire rilevanza in astratto agli elementi connotanti il fenomeno della
“apparenza colpevole” e valutando in concreto i fatti esposti e l'istruttoria orale ove gli interrogati si sono limitati a confermare i capitoli di prova ai quali sono stati sottoposti, e non contestati con rilievo ex art. 115 c.p.c., si ritiene siano pienamente integrati gli anzidetti elementi che, nella fattispecie, hanno comportato l'insorgenza in capo ai convenuti, in possesso peraltro tutti di valide concessioni amministrative, della esistenza di un legittimo titolo contrattuale abilitativo alla occupazione dei box temporanei, senza oneri di pagamento e con spese delle utenze a carico della nelle more della Pt_2 consegna dei nuovi box.
Tanto si evince dai verbali sottoscritti e provenienti dalla stessa con i quali veniva autorizzato Pt_2
l'utilizzo dell'area e delle strutture sovrastanti, in particolare dal verbale in data 27 marzo 2007 (doc. all.) – sottoscritti dagli odierni convenuti in giudizio e dalla Dr.ssa quale Controparte_9
“Responsabile della Gestione Complessiva ” e dal quale Parte_4 Persona_1
“Collaboratore amministrativo Dipartimento Attività Tecniche , tenuto conto, anche Parte_3 in virtù del principio di preponderanza civilistica che è a dir poco complesso ritenere che la Dr.ssa ed il Sig. intervenissero agli atti per scopi estranei all'ente al quale appartenevano ed al CP_9 Per_1 quale venivano ricondotti gli interessi negli atti stessi regolati;
in detto verbale l'odierna attrice si impegnava, “a sostegno del lamentato disagio che la fase di costruzione del parcheggio potrà comportare”, a non richiedere alcun pagamento per l'occupazione del suolo pubblico destinato alla sistemazione temporanea dei box commerciali ed inoltre si impegnava “a garantire, per tutto il periodo necessario, fino al trasferimento all'interno del nuovo parcheggio, le forniture di energia elettrica ed acqua, senza richiedere alcun rimborso”. La durata di tale accordo è ripetutamente specificata negli atti intercorsi tra le parti, e si riferisce, in maniera non contestabile, a tutto il periodo temporale “fino al trasferimento all'interno del nuovo parcheggio”. Nei verbali sottoscritti, l'inciso relativo alla prevista ultimazione dei lavori (due anni) è sintomaticamente preceduto dalla chiara volontà della Pt_3 di “tutela” dei commercianti “nell'arco di tempo necessario per la realizzazione del
[...] parcheggio”, non potendosi ritenere questo il limite di validità dell'accordo e non potendo far ricadere sugli incolpevoli convenuti tutte le annose vicende intercorse tra la ed i soggetti intervenuti per la Pt_3 realizzazione del parcheggio, come dettagliatamente riportato da parte attrice;
infine, la legittimità della posizione delle parti convenute, la si evince per quanto e come corroborato dalla nota sopra richiamata a firma del Direttore Generale del 28 aprile 2008 nella quale si fa esplicito richiamo agli accordi di cui ai pregressi verbali;
accordi per inciso, ai quali i convenuti si sono subito attenuti, rinunciando a proprie legittime posizioni, con ciò garantendosi anche il sinallagma contrattuale. D'altro canto è la stessa ancora, che nella nota dell'11.5.2017, sottoscritta tra gli altri Parte_5 dal Direttore generale e dal direttore amministrativo, richiamava espressamente quegli stessi accordi dei quali oggi chiede la nullità, inesistenza e/o invalidità, scrivendo che “veniva convenuto tra la scrivente Azienda ed i titolari degli esercizi commerciali che avevano sede nelle predette aree il trasferimento provvisorio delle relative attività in box temporanei concessi a titolo gratuito, con l'ulteriore agevolazione che i costi di erogazione delle forniture di energia elettrica ed acqua sarebbero rimasti a carico della .………, benchè con il diverso fine di chiedere rimborsi per le Pt_2 somministrazioni e l'occupazione sul presupposto della durata biennale dell'accordo e dell'impossibilità di sostenere ulteriormente i costi ivi previsti.
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda di parte attrice è meritevole di integrale rigetto.
Dal rigetto della domanda principale deriva anche quello della domanda riconvenzionale avanzata da alcuni dei convenuti in via subordinata ed in solo caso di accoglimento delle pretese attoree, non senza rilevare che, laddove l'occupazione degli stessi fosse stata ritenuta senza titolo come pretendeva l'ente, vi sarebbe stato senz'altro margine per il riconoscimento delle indennità richieste, non giustificandosi altrimenti il sacrificio dei locali detenuti e poi sgombrati, la collocazione in aree diverse e la provvisorietà di detta collocazione per così lungo tempo, in assenza di provvedimenti di revoca delle concessioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione indeterminabile - bassa) con l'aumento di cui all'art.
4. c. 2, per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti, per le ragioni illustrate;
3) Rigetta ogni altra domanda;
4) Condanna alla rifusione delle spese di Parte_1 lite, in favore degli attori, liquidate in euro 12185,60 per compenso professionale al difensore, oltre
I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge;
Teramo, il 17.12.2025
IL GOT
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)