Articolo 33 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 novembre 1986
Art. 33. 1. Il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha conseguito, con decorrenza dal 1 gennaio 1982, l'avanzamento al grado di vice brigadiere, e' ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986