Art. 33. 1. Il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha conseguito, con decorrenza dal 1 gennaio 1982, l'avanzamento al grado di vice brigadiere, e' ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita.
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1 novembre 1986
1 novembre 1986