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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2490/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NICASTRO PE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471597 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1750/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401471597 per gli anni dal 2020 (dal 01/02/2020) al 2022, notificatogli il 11/11/2024, con il quale
Roma Capitale ha accertato l'omessa dichiarazione ai fini della TARI e della TEFA con riguardo all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, della superficie di mq. 78 e tre occupanti, determinando un'imposta dovuta e non versata di € 976,30, importo comprensivo degli interessi, oltre alla sanzione di
€ 631,74, per un importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di € 1.616,00.
Dopo avere premesso di condurre in locazione l'immobile oggetto di accertamento unitamente a Nominativo_1 sulla base del contratto di locazione del 01/02/2020 da essi concluso con il proprietario dell'immobile Nominativo_2, il ricorrente deduce:
1) l'erronea determinazione del numero degli occupanti, essendo essi due, come risulta dal menzionato contratto di locazione, e non tre, come indicato nell'avviso di accertamento esecutivo impugnato;
2) l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa tributaria per avere regolarmente provveduto a pagare quanto dovuto, ancorché i relativi bollettini avessero continuato a essere intestati a Nominativo_3 (in realtà, Nominativo_4), dante causa dell'attuale proprietario dell'immobile;
3) «Abbattimento, rideterminazione e/o riduzione degli importi eventualmente dovuti anche a titolo di sanzioni, interessi ed altri oneri di riscossione».
Per tali ragioni, il ricorrente chiede alla Corte, in via principale, di dichiarare nullo o di annullare l'impugnato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio e, in via subordinata, di «ridurre la pretesa tributaria ai soli importi non contestati, e dunque, esclusivamente e limitatamente al primo semestre dell'annualità 2021».
Roma Capitale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato.
Dal contratto di locazione del 01/02/2020, risulta che l'immobile di Indirizzo_1, è stato concesso in locazione a due persone, specificamente, al ricorrente Ricorrente_1 e a Nominativo_1.
A fronte di ciò, in assenza di elementi d segno contrario, si deve ritenere che gli occupanti dello stesso immobile siano due e non tre come indicato nell'avviso di accertamento esecutivo impugnato.
Il secondo e il terzo motivo – i quali, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono parzialmente fondati.
Il ricorrente, infatti: 1) ha fornito la prova del pagamento dei tributi per il 2020 (ancorché i relativi bollettini fossero intestati a Nominativo_3; Allegato 5 al ricorso), per il secondo semestre del 2021 (ancorché i relativi bollettini fossero intestati a Nominativo_3; Allegato 6 al ricorso) e per il 2022 (Allegati 7 e 8 al ricorso); 2) non ha fornito la prova del pagamento dei tributi per il primo semestre del 2021, avendo del resto egli stesso ammesso di «non esse[re] in possesso unicamente della documentazione volta a provare l'intervenuto pagamento del tributo relativo al primo semestre dell'annualità 2021»; secondo capoverso della pag. 8 del ricorso).
Pertanto, l'impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio deve essere annullato limitatamente alla parte di esso relativa all'anno 2020, al secondo semestre dell'anno 2021 e all'anno 2022, mentre deve essere confermato per la parte di esso relativa al primo semestre dell'anno 2021, con la rideterminazione dei tributi e delle sanzioni dovuti per tale primo semestre dell'anno 2021 considerando due e non tre occupanti.
Dalla soccombenza reciproca, consegue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso: a) annulla l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio impugnato limitatamente alla parte di esso relativa all'anno 2020, al secondo semestre dell'anno 2021 e all'anno
2022; b) dispone la rideterminazione dei tributi e delle sanzioni dovuti per il primo semestre dell'anno
2021 considerando due e non tre occupanti. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NICASTRO PE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471597 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1750/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401471597 per gli anni dal 2020 (dal 01/02/2020) al 2022, notificatogli il 11/11/2024, con il quale
Roma Capitale ha accertato l'omessa dichiarazione ai fini della TARI e della TEFA con riguardo all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, della superficie di mq. 78 e tre occupanti, determinando un'imposta dovuta e non versata di € 976,30, importo comprensivo degli interessi, oltre alla sanzione di
€ 631,74, per un importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di € 1.616,00.
Dopo avere premesso di condurre in locazione l'immobile oggetto di accertamento unitamente a Nominativo_1 sulla base del contratto di locazione del 01/02/2020 da essi concluso con il proprietario dell'immobile Nominativo_2, il ricorrente deduce:
1) l'erronea determinazione del numero degli occupanti, essendo essi due, come risulta dal menzionato contratto di locazione, e non tre, come indicato nell'avviso di accertamento esecutivo impugnato;
2) l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa tributaria per avere regolarmente provveduto a pagare quanto dovuto, ancorché i relativi bollettini avessero continuato a essere intestati a Nominativo_3 (in realtà, Nominativo_4), dante causa dell'attuale proprietario dell'immobile;
3) «Abbattimento, rideterminazione e/o riduzione degli importi eventualmente dovuti anche a titolo di sanzioni, interessi ed altri oneri di riscossione».
Per tali ragioni, il ricorrente chiede alla Corte, in via principale, di dichiarare nullo o di annullare l'impugnato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio e, in via subordinata, di «ridurre la pretesa tributaria ai soli importi non contestati, e dunque, esclusivamente e limitatamente al primo semestre dell'annualità 2021».
Roma Capitale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato.
Dal contratto di locazione del 01/02/2020, risulta che l'immobile di Indirizzo_1, è stato concesso in locazione a due persone, specificamente, al ricorrente Ricorrente_1 e a Nominativo_1.
A fronte di ciò, in assenza di elementi d segno contrario, si deve ritenere che gli occupanti dello stesso immobile siano due e non tre come indicato nell'avviso di accertamento esecutivo impugnato.
Il secondo e il terzo motivo – i quali, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono parzialmente fondati.
Il ricorrente, infatti: 1) ha fornito la prova del pagamento dei tributi per il 2020 (ancorché i relativi bollettini fossero intestati a Nominativo_3; Allegato 5 al ricorso), per il secondo semestre del 2021 (ancorché i relativi bollettini fossero intestati a Nominativo_3; Allegato 6 al ricorso) e per il 2022 (Allegati 7 e 8 al ricorso); 2) non ha fornito la prova del pagamento dei tributi per il primo semestre del 2021, avendo del resto egli stesso ammesso di «non esse[re] in possesso unicamente della documentazione volta a provare l'intervenuto pagamento del tributo relativo al primo semestre dell'annualità 2021»; secondo capoverso della pag. 8 del ricorso).
Pertanto, l'impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio deve essere annullato limitatamente alla parte di esso relativa all'anno 2020, al secondo semestre dell'anno 2021 e all'anno 2022, mentre deve essere confermato per la parte di esso relativa al primo semestre dell'anno 2021, con la rideterminazione dei tributi e delle sanzioni dovuti per tale primo semestre dell'anno 2021 considerando due e non tre occupanti.
Dalla soccombenza reciproca, consegue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso: a) annulla l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio impugnato limitatamente alla parte di esso relativa all'anno 2020, al secondo semestre dell'anno 2021 e all'anno
2022; b) dispone la rideterminazione dei tributi e delle sanzioni dovuti per il primo semestre dell'anno
2021 considerando due e non tre occupanti. Spese compensate.