TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1244/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di ER
Oggi 05/12/2025, ad ore 9,39, innanzi al got RA DA sono comparsi: per parte attrice l'avv. ALESSANDRO TRAINI, per parte convenuta l'avv. GIAMPAOLO ANTONELLI, con il sig. CP_1 per la terza chiamata l'avv. RENATO COLA, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2 Maria Laura Sommese
Parte attrice precisa le conclusioni come segue:
l'Ill.mo Tribunale voglia:
– accertare e dichiarare la piena spettanza del compenso professionale maturato, come rideterminato dalla CTU in € 21.374,30 oltre CPA, IVA e interessi di legge;
– rigettare integralmente la domanda riconvenzionale del convenuto per totale infondatezza in fatto e in diritto ed in difetto di prova sia del dedotto inadempimento, sia del danno e del relativo nesso causale;
– condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite, delle spese generali e accessorie, nonché delle spese di CTU.
– nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto anche in via parziale condannare ex art. 1917 co. 1° c.c. l'assicurazione a tenere indenne l'assicurato-professionista di quanto questi debba pagare al convenuto ivi incluse le spese di lite;
– condannare altresì l'assicurazione, per la detta non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria del convenuto in riconvenzionale, alle spese di lite in favore del professionista ex art. 1917 co. 3° c.c. per resistere all'azione del convenuto.
Lo scrivente legale si dichiara antistatario e quindi chiede la distrazione delle spese direttamente in suo favore ex art. 93 c.p.c.
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte, in via preliminare rimettere la causa in istruttoria affinché sia svolta una nuova consulenza tecnica ovvero il nominato CTU risponda compiutamente alle osservazioni già formulate nelle note di udienza del 04.07.2025 e nelle presenti memorie in via principale, accertare e dichiarare, che nulla è dovuto da parte del sig. al geom. Controparte_3
per le prestazioni professionali da questo rese in relazione alla pratica di Controparte_4 parziale cambio di destinazione d'uso da superficie non residenziale a residenziale e contestuale ampliamento di fabbricato residenziale ritenendosi satisfattivi gli acconti già corrisposti.
Accertare e dichiarare altresì che il geom. è inadempiente rispetto agli Controparte_4 obblighi assunti con il contratto professionale concluso in data 27.12.2017 e per l'effetto condannarlo a risarcire tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti dal convenuto che si indicano in € 18.323,00 (diciottomilatrecentoventire/00) o in quella minore o maggiore somma che al Giudice adito apparirà di pagina 1 di 20 legge e di giustizia.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito accerti il diritto del geom. al CP_4 riconoscimento di compensi professionali per l'opera prestata, disporre la compensazione delle rispettive ragioni creditorie accertando e dichiarando che nulla deve il sig. al sig. Controparte_3
. Controparte_4
In ogni caso con condanna alla refusione delle spese e compensi di causa e distrazione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
parte terza chiamata precisa:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, domanda o eccezione:
- respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto il tutto con ogni idonea e conseguente statuizione in ordine alla richiesta di manleva e garanzia formulata dall'attore geom. verso (quale incorporante Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5[...
) in forza della polizza assicurativa inter partes citata in narrativa;
- in subordine, per il denegato caso di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria di parte convenuta nei confronti dell'attore geom. voglia accertare e dichiarare Controparte_4 l'inoperatività della polizza assicurativa azionata per i motivi enunciati nella superiore narrativa relativamente alle ragioni risarcitorie estranee al rischio assicurato respingendo per l'effetto ogni domanda di manleva e/o garanzia formulata dal convenuto nei confronti di per tali Controparte_2 ragioni risarcitorie e limitando, in ogni caso, la misura della garanzia assicurativa dovuta al solo danno direttamente conseguente al rischio assicurato, il tutto tenendo conto della franchigia contrattuale di Euro 1.500,00 applicabile a carico della parte assicurata e della esistenza del massimale di polizza pari ad
Euro 2.000.000,00 per sinistro, il tutto sempre con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali per l'assistenza in giudizio.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti ripercorrono i punti principali delle rispettive difese, cui si riportano, alle ore 9,50, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo di oggi e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ER
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA DA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2023 promossa da:
Controparte_4 C.F._1 con l'avv. ALESSANDRO TRAINI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE contro
Controparte_3 C.F._2 con l'avv. GIAMPAOLO ANTONELLI e l'avv. MARIO CHARINI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_2
Email_3
CONVENUTO
, Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. RENATO COLA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_4
TE HI
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il geom. ha convenuto in giudizio per ottenerne la Controparte_4 Controparte_3 condanna al pagamento del compenso maturato per l'attività professionale svolta in suo favore nel periodo 2018-2021, previo accertamento della relativa entità.
L'attore ha dedotto:
- di aver in data 22/12/2017 ricevuto dal sig. l'incarico di progettazione e Controparte_6
pagina 3 di 20 direzione architettonica, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CSP/CSE e contabilità (ad esclusione di relazione geologica, calcolo e collaudo strutturale) relativamente alla richiesta di permesso di costruire per “Parziale cambio di destinazione d'uso del piano terra da superficie non residenziale a residenziale e contestuale ampliamento di fabbricato residenziale” su fabbricato sito nel Comune di Falerone in Via Gagarin n. 19 (doc. 1 – convenzione per conferimento di incarico professionale del 22.12.2017) e censito – al tempo degli interventi – al Catasto Fabbricati dello stesso Comune, Fg. 23 – P.lla 374 – Subb. 6 e 7; Fg. 23 – P.lle 822 e 616;
- di aver predisposto varie e diverse soluzioni progettuali, con tipologia e metratura differente, seguendo le richieste ed i vari ripensamenti del committente, prima di presentare la pratica definitiva mediante richiesta di permesso di costruire per “parziale cambio di destinazione d'uso da superficie non residenziale a residenziale e contestuale ampliamento di fabbricato residenziale” prot. 3827 del 08/05/2018, sull'immobile su descritto
- che in data 31/08/2018 era stato rilasciato il relativo Permesso di Costruire n. 06/18;
- di aver svolto le prestazioni di seguito descritte, precisando che tutta la documentazione sotto risulta allegata al presente atto (doc.
2.X – elenco lavori e relative pratiche [nn. da 1 a 5] CP_1 Y – elenco lavori e relative pratiche [n. 6 sicurezza cantiere – parte 1] || doc.
2.Z Controparte_7 CP_1
– elenco lavori e relative pratiche [n. 6 sicurezza cantiere – parte 2]): CP_1
1 – SOLUZIONI VARIE OG
• Redazione di varie soluzioni di progetto con tipologia e metratura differente su richiesta del cliente, prima della presentazione della pratica definitiva
2 – OG PRESENTATO
2a - OG RC
RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER “PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA SUPERFICIE NON RESIDENZIALE A RESIDENZIALE E CONTESTUALE AMPLIAMENTO DI FABBRICATO RESIDENZIALE” PROT. 3827 DEL 08/05/2018, su immobile sito nel Comune di Falerone in Via Gagarin n.19 e censito al Fg.23 - P.lla 374 Sub. 6 e 7, P.lla 822 e P.lla 616;
• Permesso di Costruire n. 06/18 rilasciato in data 31/08/2018
• Richiesta di integrazione dell'UTC Comune di Falerone prot. 5822 del 04/08/2018, relativa agli oneri di urbanizzazione, contributo costo di costruzione e diritti di segreteria
• Istanza per rateizzazione contributo costo di costruzione firmata dal sig. e Controparte_3 trasmessa a mezzo PEC il 05/07/2018
• Integrazione ai fini del rilascio del Permesso di Costruire trasmessa a mezzo PEC il 29/08/2018, con la quale sono stati inviate le ricevute di pagamento relative agli importi richiesti per diritti segreteria e oneri concessori
• Comunicazione di Inizio lavori trasmessa a mezzo PEC il 28/05/2018, con la quale si comunicavano le imprese esecutrici e come data di inizio il 03/06/2019
2b – PRATICA STRUTTURALE (Arch. ) Controparte_8
• Denuncia lavori depositata alla Parte_1
– P.F. tutela del di ER, assunta al n. 1159171 del 15/10/2018 ed acquisita
[...] Parte_1 agli atti con numero pratica 5069
• Relazione a struttura ultimata e di conformità pervenuta tramite PEC alla
[...]
– P.F. tutela del territorio di ER, in data Parte_1 03/07/2020 e registrata al protocollo n. 711182 del 03/07/2020
3 – COMPUTI METRICI
• Redazione di computo metrico dei lavori (n.1) per un totale di € 128.236,39 (computo definitivo fornito anche alla banca per la richiesta di mutuo fondiario- ipotecario), comprensivo di:
- struttura
- finiture interne pagina 4 di 20 - finiture esterne
- impianti
- sistemazione esterna
- spese tecniche
• Redazione di computo metrico dei lavori (n.2) per un totale di € 84.461,51 su lavori eseguiti fino al 13/10/2021 e quindi fino alla totale revoca dell'incarico; sulla base di tale computo è stata calcolata la parcella del geometra (escludendo gli importi della voce “struttura”)
4 – CONTABILITA' LAVORI DITTA CP_9
• Redazione dei seguenti STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) relativi a quanto realizzato solamente dall'impresa “ ”, per un importo totale di € 57.379,78 fino alla data del CP_9 06/05/2021:
- SAL 1° al 24/07/2020 per un importo di € 25.381,08
- SAL 2° al 16/12/2020 per un importo di € 16.361,66
- SAL 3° al 15/04/2021 per un importo di € 12.997,04
- Lavori non previsti – fuori computo per un importo di € 2.640,00
5 – CONTRATTI APPALTO IMPRESE
Si precisa che il contratto d'appalto è stato stipulato dallo Studio Tecnico solamente CP_4 con la ditta “ ”, in quanto con le altre imprese (elettricista, idraulico, imbianchino, CP_9 infissi interni ed esterni) aveva preso accordi direttamente il proprietario sig. Controparte_3
• Redazione di CONTRATTO DI APPALTO tra il proprietario sig. e l'impresa Controparte_3 esecutrice “ ” in data 20/10/2018 CP_9 6 – SICUREZZA CANTIERE
• Verifica della documentazione richiesta e fornita dalle varie imprese esecutrici
• Redazione della documentazione relativa alla sicurezza del cantiere, e precisamente:
- notifiche preliminari iniziali inviate sul portale il 28/05/2019 Pt_1 Pt_1
- notifiche preliminari ad integrazione inviate sul portale Regione il 03/02/2020 Pt_1
- notifiche preliminari ad integrazione inviate sul portale il 05/05/2020 Parte_1
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) iniziale del 02/12/2019
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) aggiornato del 05/05/2020 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera del 02/12/2019
- Piano di Contenimento COVID 19 del 05/05/2020
• Sopralluoghi in cantiere per la verifica dell'attuazione da parte delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC e delle procedure di lavoro ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lett. e) - D.Lgs. 81/2008;
- che ad oggi, così come da visura catastale effettuata in data 14/02/2023, che allega, i subb. 6 e 7 della P.lla 374 risultano soppressi e sostituiti con il sub. 9 (della stessa P.lla 374) graffato a sua volta con il Sub. 1 della P.lla 822, mediante VARIAZIONE del 28/09/2022 Pratica n. AP0102214 in atti dal 28/09/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.6875127.28/09/2022 FUSIONE- AMPLIAMENTO- RISTRUTTURAZIONE n. 102214.1/2022 (doc. 3 – visura catastale del 14.02.2023), sicché la corretta e attuale identificazione dei beni immobili oggetto di causa risulta: Catasto Fabbricati del Comune di Falerone: Fg. 23 – P.lla 374 – Sub. 9 (graffato con Fg. 23, P.lla 822, Sub. 1) (classamento: cat. A/2 - Classe: 05 - Consistenza: 6 vani - Rendita: € 371,85) Proprietà: 1/1 – (c.f.: Controparte_3 ; C.F._2
- che sull'immobile grava un mutuo fondiario di € 90.000,00 concesso alla parte mutuataria sig.
da Banca Intesa SanPaolo S.p.a., già erogato a saldo, così come risultante da Controparte_3
“Atto di erogazione e quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata - consegna di capitale a saldo del mutuo ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 trattamento tributario D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
pagina 5 di 20 (MUTUO N. 0E55018154162) del 24/11/2022, Repertorio n. 5057 - Raccolta n. 3614 – Notaio Dott. (doc. 4 – visure ipotecarie del 30.03.2023); Persona_1
- di aver in data 05/10/2021, dopo aver svolto la maggior parte delle mansioni relative all'incarico affidatogli, comunicato a mezzo pec al sig. al Comune di Falerone, Controparte_3 all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno e all'ASUR di ER, le sue formali dimissioni dall'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE), specificando di non poter proseguire il rapporto professionale in seguito al venir meno delle basi dell'incarico fiduciario, nonché dei requisiti essenziali di lealtà, correttezza e chiarezza fra le parti, sospendendo di fatto il cantiere sino a comunicazione della nomina della nuova figura di CSP e CSE da parte del committente (doc. 5 – lettera di formali dimissioni da CSP e CSE);
- di essersi determinato alle dette dimissioni a causa ed a seguito di gravi condotte e inadempienze unilateralmente tenute dal committente, nonostante i ripetuti contrari ammonimenti verbali del geometra a tutela della sicurezza del proprio cantiere, quali:
A) la illecita sovrapposizione di fatto da parte del sig. fratello del committente Parte_2
, di un proprio cantiere adiacente e sprovvisto peraltro di qualsivoglia documentazione CP_3 sulla sicurezza (Pos, Pimus, Psc, etc.) a quello già esistente e regolare da lui stesso coordinato su committenza di;
di averlo appreso a seguito di un sopralluogo sul posto – Controparte_3 documentato fotograficamente (doc. 6) - effettuato in data 28/09/2021, e cioè pochi giorni prima delle suddette dimissioni, mediante il quale veniva riscontrato il montaggio di impalcatura/ponteggio non autorizzato e senza alcuna segnaletica di cantiere;
ne era seguito un primo e duro confronto telefonico direttamente con il quale poi in una Parte_2 successiva telefonata si scusava ammettendo l'irregolarità tenuta da lui e dal fratello assicurando che avrebbero regolarizzato la situazione evidenziata dal geometra;
- che tuttavia in difesa del fratello, si era presentato di lì a poco presso il proprio Controparte_3 studio tecnico, rivolgendosi a lui addirittura con gravi ed ingiustificati improperi, che ovviamente lo avevano determinato alle dimissioni;
B) la presenza di lavoratori autonomi non autorizzati (e dunque non in regola) sia nel cantiere illecitamente sovrapposto che all'interno del cantiere da lui coordinato, voluti con insistenza da quale conditio sine qua non alla prosecuzione dei lavori;
Controparte_3
- di esser quindi, dopo le dimissioni, rimasto in carica solo come OG Architettonico e Direttore dei Lavori del cantiere;
- che, nelle successive comunicazioni via pec intercorse con quest'ultimo Controparte_3 procedeva a formalizzare di suo pugno la revoca anche dall'incarico di OG Architettonico e Direttore dei Lavori a far data dal 20/10/2021, interrompendo quindi, per intero, il rapporto professionale (doc.
7 - revoca incarico OG e DDL);
- di aver fatto seguito alla revoca dell'incarico:
1) inviando in data 25/01/2022 la parcella con gli importi calcolati in via bonaria per i lavori svolti sino a quel momento sulla base del “computo metrico dei lavori n. 2”, con l'indicazione di un importo totale dovuto pari ad € 20.659,51 + spese imponibili e forfettarie, IVA e Cassa Naz. geom., precisando che l'importo della parcella per le spese tecniche spettanti veniva calcolato ex D.M. 140/2012 sulla somma di € 65.483,94, quest'ultima risultante dal totale di € 84.461,51 del “computo metrico n. 2” detratto l'importo relativo alla parte “strutturale” pari ad € 18.977,57 (vd. Doc 15 citato a pag. 10 della citazione) anziché sul “computo metrico n. 1” (presentato dal convenuto per ottenere il mutuo fondiario), che prevedeva la detta parte strutturale ed un importo per spese tecniche pari ad € 30.599,06 su lavori ultimati;
2) consegnando, presso il proprio studio tecnico, tutta la documentazione cartacea inerente al cantiere nelle mani dell'avv. Giampaolo Antonelli, legale ed interlocutore al tempo di CP_3 ;
[...] 3) consegnando telematicamente la documentazione sulla sicurezza al nuovo tecnico incaricato come CSP e CSE, geom. (già tecnico di fiducia di fratello di Testimone_1 Parte_2
), mediante file digitali editabili (anche se non necessariamente dovuti in tale formato, a CP_3 dimostrare la propria volontà di bonaria conclusione della vicenda) per consentire il prosieguo pagina 6 di 20 della pratica facilitandogli fortemente l'operato (doc. 8 – elenco documentazione consegnata brevi manu e via mail);
- che il credito da lui vantato era stato più volte riconosciuto da anche nelle Controparte_3 comunicazioni intercorse fra gli stessi e di cui si riportano, quale esempio, brevi estratti:
“ - PEC del 14/10/2021: <Nel caso in cui le nuove figure preposte come CSE/CSP e Controparte_3 Prog. Arch. e D.D.L., riscontrino delle difformità imputabili unicamente al suo operato, ovviamente l'importo da lei richiesto, altrimenti dovuto per un lavoro svolto a regola d'arte, dovrà necessariamente essere ritoccato a ribasso (previo accordo) non avendo adempiuto a pieno al suo incarico, diversamente a tale ipotesi le sarà riconosciuto quanto richiesto.>> e ancora, “ - PEC del Controparte_3 22/10/2021: <Preciso altresì che potrà trattenere ovviamente la copia di tutta la documentazione in suo possesso onde tutelare i suoi diritti secondo le norme professionali, in primo luogo il diritto al compenso per le prestazioni effettivamente eseguite.>>”.
- che poi, con racc. a/r 3/01/22, l'avv. Giampaolo Antonelli, legale a suo tempo di CP_3
gli aveva inviato, riconoscendo sebbene per un minore importo le spettanze per l'attività
[...] e le opere svolte, lettera di formale contestazione delle ritenute inadempienze sui lavori effettuati ed, al fine di addivenire ad un componimento bonario della vicenda e in considerazione dei due acconti di € 2.500,00 cad. già versati a novembre 2018 dal committente per un importo totale pari ad € 5.000,00 escluse IVA e Cassa Naz. geom., proponeva un'offerta a saldo mediante assegno circolare di € 5.000,00, incluse IVA e Cassa Naz. geom. (doc. 9);
- che, in precedenza, l'avv. Antonelli aveva proposto verbalmente una definizione bonaria tramite la corresponsione, sempre a saldo, del maggior importo di € 10.000,00 ulteriori rispetto ai € 5.000,00 previamente corrisposti (acconti 2018), ma tale proposta non era però mai stata formalizzata e dunque la questione rimaneva irrisolta/sospesa;
- di aver riscontrato tale pec dell'avv. Antonelli a mezzo pec 25/01/22 del proprio legale, contestandone in replica e in toto il contenuto punto per punto, da considerarsi parte integrante della citazione, precisando che al fine di giungere ad una soluzione bonaria e transattiva della controversia, in considerazione di quanto già versato a titolo di acconto dal committente, era disponibile sempre in via transattiva a trattenere, previa autorizzazione, la somma di € 5.000,00 proposta con assegno circolare Intesa SanPaolo consegnato solo ed unicamente a titolo di terzo acconto, al quale sarebbe dovuto seguirne uno ulteriore di € 10.000,00 a titolo di saldo, arrivando dunque alla corresponsione della complessiva somma di € 20.000,00 e così tacitando ogni possibile e reciproca pretesa in relazione ai lavori in oggetto (doc. 10);
- che tale controproposta veniva rifiutata dal committente talché l'assegno circolare di € 5.000,00 del sig. veniva riconsegnato in originale nelle mani dell'avv. Giampaolo Controparte_3 Antonelli in rappresentanza del suo cliente, in data 10/03/22 (doc. 11);
- che alcune ditte fornitrici si rifiutavano di ultimare l'opera stante il mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente così determinando un ritardo Controparte_3 nell'esecuzione dei lavori nel cantiere;
- di aver tentato più volte il sollecito dei lavori, in specie alla ditta appaltatrice principale “ CP_9
, invitandola al prosieguo, ma quest'ultima, nella persona del titolare ,
[...] CP_9 sempre aveva ribadito di non poter continuare i lavori non avendo ricevuto i dovuti e regolari pagamenti;
- di esser stato impossibilitato ad ultimare le sue prestazioni a seguito ed a causa della revoca da parte del committente, che ha comunque utilizzato, per completare la pratica edilizia, tutta la documentazione che egli aveva predisposto;
- di aver in data 6/422 (doc. 12) dato corso ad una procedura di negoziazione assistita mediante la quale, a seguito di adesione da controparte (doc. 13 – convenzione di negoziazione assistita del 16/5/22), non risultava possibile addivenire ad un accordo transattivo per il componimento bonario della lite (esito negativo), così come da verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti in data 16/6/22 (doc. 14);
- che in tale verbale di mancato accordo le parti avevano concordato esclusivamente di rinunciare ad avvalersi della clausola inserita nella convenzione per conferimento di incarico pagina 7 di 20 professionale sottoscritta bilateralmente in data 22/12/17 e denominata “Art. 8 – Arbitrato”;
- di esser, quindi, ad oggi creditore della somma maturata ed ancora dovuta per le prestazioni professionali svolte nei confronti di di € 20.659,51 + spese imponibili e forfettarie, Controparte_3 IVA e Cassa Naz. geom., così come indicato nella parcella che produce, oltre alle ulteriori somme per interessi maturati e maturandi (doc. 15 – parcella geom. del Controparte_4 20/01/2022);
- che, rimasti senza effetti i tentativi di ottenere in via bonaria il pagamento del compenso, si rende necessario introdurre il giudizio.
Si è costituito in giudizio impugnando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_3 eccepito, siccome palesemente infondato in fatto ed in diritto, proponendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere ristoro dei danni subiti dalla negligente prestazione svolta dal professionista, che ha comportato soprattutto un ingiustificato dilatamento dei tempi di esecuzione dei lavori e conseguentemente maggiori oneri per la committenza. ha dedotto: Controparte_3
- che la ricostruzione operata dall'attore è del tutto fuorviante e omissiva delle vere ragioni per cui il rapporto professionale è stato interrotto;
- di aver in data 22/12/17 affidato al geom. l'incarico professionale di Controparte_4 cui all'allegato atto (cfr all. 1: lettera di conferimento di incarico professionale del 22.12.2017) comprensivo della progettazione e direzione lavori architettonica, della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della redazione della contabilità periodica e finale;
- che tuttavia non era stato rispettato l'obbligo di redazione del preventivo di massima di cui all'art. 9/4, terzo periodo, DL 24.1.12, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L 27/12, con ogni conseguenza prevista dalla legge in ordine alla liquidazione del compenso;
- che il geom. aveva predisposto e presentato in data 8/5/18 (prot. 3827) la Controparte_4 pratica di permesso di costruire per “parziale cambio di destinazione d'uso da superficie non residenziale a residenziale e contestuale ampliamento di fabbricato residenziale” senza che vi fossero, come invece riporta l'attore, particolari richieste o ripensamenti del committente;
- che in data 31/8/18 era stato rilasciato il relativo Permesso di Costruire n. 06/18 (all. 2 di controparte);
- che, conclusa la pratica di mutuo e reperita l'impresa da parte della committenza, in data 15.10.18 era stata depositata presso il Servizio tutela e Assetto del Territorio della Regione e presso l'ufficio tecnico del Comune di Falerone la denuncia dei lavori strutturali (all. 2 Pt_1 di controparte);
- di aver in data 20.10.18 sottoscritto con l'impresa il contratto di appalto CP_9 predisposto dallo studio del geom. per la realizzazione delle opere di parziale cambio CP_4 di destinazione d'uso e contestuale ampliamento dell'immobile, con allegata l'offerta economica della impresa edile, predisposta sulla falsa riga del computo metrico redatto in precedenza dal geom. con l'indicazione dei prezzi ribassati che sarebbero stati concretamente CP_4 applicati dall'impresa (cfr allegato 2 contratto appalto) e prevedente la data del 5.11.18 come inizio dei lavori e il termine utile di 18 mesi per il loro completamento;
- di aver versato al geom. come da sua richiesta, nei primi giorni di novembre 2018 la CP_4 somma di € 5.000,00 in contanti in due trance precisamente il 3 ed il 10 novembre 2018 (all. 3 ricevute pagamenti) chiedendo espressamente e con messaggio whatsapp che il DL stabilisse con l'impresa il giorno preciso per iniziare i lavori;
- che solo il 28.5.19, ovvero sei mesi più tardi, e dopo numerosi suoi solleciti, il geom. CP_4 comunicava alle Autorità competenti l'inizio lavori (All. 2 di controparte);
- che la causa del ritardo iniziale è imputabile esclusivamente al direttore dei lavori che, malgrado le sollecitazioni dell'odierno convenuto, pur essendo a conoscenza dei termini e delle scadenze contrattuali assunte, non ha esercitato quei poteri di direzione e controllo sull'appalto che gli competevano, sollecitando la ditta appaltatrice nell'inizio dell'esecuzione dei lavori ed anzi non mettendo la stessa in condizione di iniziarli, avendo procrastinato la comunicazione di pagina 8 di 20 legge sino a fine maggio 2019, per cui già all'epoca pertanto emersero i primi dissapori, poi sopiti anche in ragione del fatto che i lavori di ampliamento iniziarono ad ottobre 2019;
- che i lavori, tuttavia, procedevano a rilento (furono sospesi dal 20 marzo al 30 aprile causa covid), malgrado le sollecitazioni del committente (cfr. all. 4 messaggio whatsapp del 9.6.20), tanto che solo nel luglio 2020 veniva redatto il primo stato di avanzamento relativo ai lavori di ampliamento eseguiti dall'impresa CP_9
- d aver più volte dovuto chiedere al DL di sollecitare con le ditte l'esecuzione dei lavori e finanche di predisporre una crono tabella in modo da dare indicazioni certe alle imprese che si sarebbero dovute alternare sul cantiere: ne sono prova i messaggi scambiati via chat con il DL, dai quali risulta per l'appunto che già dal giugno 2020 avesse lamentato per iscritto, oltre che verbalmente, la lentezza dei lavori (cfr: all. 4) “….. i lavori in cantiere non scorrono per niente, dopo 35 giorni dalla ripartenza è stato messo solo l'isolante ….. vedi se puoi sollecitare, grazie”) lamentele reiterate a ottobre 2020 (“…. non sono a conoscenza di una tabella tempi di lavoro chiesta da me al vostro studio ……. Se voi siete la direzione dei lavori, secondo me dovreste contattare voi l'idraulico ed elettricista, indicargli delle tempistiche …. altrimenti loro hanno i loro cantieri che portano tranquillamente avanti ….”);
- di aver ancora a dicembre 2020 sollecitato e rappresentato la necessità di chiudere il cantiere entro l'agosto 2021 come da impegni assunti con l'istituto mutuante (All. 4);
- d aver lamentato in data 6.4.21 che alcuni materiali si trovavano in cantiere da tre settimane senza esser montati;
- che nel frattempo, in data 16/12/20, veniva redatto il secondo SAL relativo ad ampliamento e ristrutturazione e in data 15/4/21 il terzo ed ultimo SAL: la situazione del cantiere veniva quindi cristallizzata alla data del 6.5.21 così come risultante dai tre SAL e dal riepilogo di contabilità redatto dal direttore dei lavori (all. 2 di controparte – contabilità ; CP_9
- d aver al giugno 2021 - esasperato dalla situazione che si era venuta a creare, ascrivibile alla DL, documentando gli importi periodici che la banca tratteneva in attesa della chiusura dei lavori, lamentando pure l'aumento dei prezzi delle materie prime - invitato per l'ennesima volta il DL a “… combinare le fasi successive e nel caso di ulteriori ritardi risalire direttamente al responsabile … (cfr all. 4 chat del 30.6.21) e invitato espressamente il geom. a CP_4 fornirgli i nomi degli intonacatori per contattarli direttamente e supplire in tal modo alle mancanze del direttore dei lavori;
- che solo all'inizio del mese di settembre 2021 il geom. riusciva a redigere un CP_4 cronoprogramma dei lavori, prospettando la loro conclusione in circa 108 giornate lavorative dal 14.9 al 31.12.21 (cfr all. 5), ma in realtà si trattava di un palliativo del tutto inefficace a sanare la situazione venutasi a creare;
- che il rapporto fiduciario, già seriamente compromesso in ragione del ritardo che il committente ascriveva al DL, si incrinava definitivamente e l'occasione scaturì a causa delle interferenze con il cantiere adiacente di proprietà di che secondo l'assunto Parte_2 attoreo sarebbe stato sprovvisto della necessaria documentazione sulla sicurezza;
- di aver in realtà, proprio a seguito dell'apertura del cantiere adiacente di proprietà Pt_2
avuto modo di verificare e contestare verbalmente al geom. una serie di
[...] CP_4 negligenze, sia quale coordinatore della sicurezza che quale coordinatore dei lavori;
- che in data 5.10.21 arrivarono le dimissioni del geom. quale responsabile della CP_4 sicurezza e poi la propria revoca datata 14.10.21 (all. 6) dell'incarico, con conseguente interruzione del rapporto professionale;
- di aver con pec 10.10.21 (all. 7) contestato le motivazioni addotte dal DL per la rinuncia all'incarico e una serie di inadempimenti nella qualità di DL e responsabile della sicurezza;
- che alla revoca seguiva in data 26.10.21 la richiesta da parte dell'attore di compensi professionali quantificati nella misura di € 29.570,26 (all.8), richiesta che non teneva conto nemmeno degli acconti versati tre anni prima e a quanto risulta, mai fatturati, e che veniva immediatamente contestata;
- di aver, solo al fine di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda e senza nulla pagina 9 di 20 riconoscere in merito alle richieste del geom. ed ancora non completamente a CP_4 conoscenza dell'aumento dei prezzi delle materie a cui sarebbe andato incontro a causa dei ritardi accumulati, offerto a saldo di quanto preteso dal professionista la somma di € 5.000,00, somma che veniva rifiutata (all. 9 controparte);
- che il comportamento del professionista al momento del conferimento dell'incarico è stato contrario alla normativa di settore, secondo cui, al momento del conferimento d'incarico il professionista è tenuto a redigere un preventivo scritto nonché a fornire le informazioni di dettaglio relative alla complessità dell'incarico e agli oneri ipotizzabili dall'inizio alla conclusione dell'incarico;
- che l'art.1/6 D.M. n.140/2012, dispone che “L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”;
- di dover contestare la parcella del professionista sotto diversi profili:
1_ la parcella prodotta in giudizio datata 20.1.22 dell'importo complessivo di € 28.834,07, così come precisato nella nota stessa, risulta calcolata, secondo l'assunto attoreo su un importo di lavori pari ad € 84.461,51 che sarebbe corrispondente all'importo dei lavori eseguiti sul cantiere sino al 14.10.21 epoca della revoca dell'incarico (all. 9): sul principio nulla questio, giacché l'incarico professionale non è stato concluso e secondo il citato DL nonché secondo il DM 140/12 il “costo economico dell'opera”, parametro “V”, è individuato tenendo conto del consuntivo nel caso di opere o lavori eseguiti;
appare tuttavia curioso che la prima parcella (quella datata 26.10.21 dell'importo di € 29.570,26 – all. 8) che era calcolata erroneamente come da computo metrico preventivo del 17.10.18 sul totale dei lavori pari ad € 126.142,38 è di importo del tutto simile a quella prodotta in giudizio (€ 700,00 di differenza) benché quest'ultima sia calcolata su 40.000,00 euro in meno di lavori!!; a tale considerazione empirica si aggiunge che, se nella richiesta giudiziale i costi tecnici corrispondono al 35 % del valore dell'opera, quello che rileva è che l'importo dei lavori eseguiti al 14.10.21 era di gran lunga inferiore a quello ipotizzato dall'attore;
- che, stando alla contabilità dei lavori redatta il 5.6.21, l'importo di quanto realizzato era pari ad
€ 57.379,78 (cfr all. 2X controparte) e da giugno a ottobre 2021 nel cantiere furono realizzate solo una parte della predisposizione dell'impianto elettrico (posizionamento dei corrugati) e una modesta parte delle pareti divisorie in cartongesso;
non era stato realizzato l'impianto elettrico, non erano posati i pavimenti (salvo pochi metri quadri sul corridoio di ingresso), non era stato realizzato l'impianto idraulico, non erano stati posizionati gli infissi etc.;
- che ne consegue che il valore dei lavori realizzati al 14.10.21, valore che deve essere preso a riferimento per il calcolo della parcella, era pari ad € 60.000,00 circa.
2_ il coefficiente di complessità della prestazione, parametro «G», è applicato in misura massima (1.30 per opera A e 1.20 per Opera B) come se si fosse progettato e realizzato un grattacielo, mentre dovrebbe essere individuato a livello minimo trattandosi di opera di complessità ridotta al minimo, a prescindere del fatto che l'idea iniziale potesse essere di un tipo, ovvero quella di una villetta singola, mentre poi si è realizzato un ampliamento dell'unità abitativa già esistente;
3_ per la realizzazione dell'intervento non è stato necessario predisporre uno studio di fattibilità iniziale, né una progettazione preliminare per cui le relative competenze non sono dovute;
4_ parte delle competenze richieste in relazione all'opera B (struttura) non competono in quanto altro professionista (arch. ) ha provveduto ad eseguire la progettazione e la direzione CP_8 dei lavori (cfr fattura all. 10);
- che quindi l'importo effettivamente dovuto dall'odierno convenuto al geometra non appare superiore a quanto già versatogli, con la conseguenza che nulla è più dovuto a titolo di compensi professionali;
- che il geom. nell'esecuzione della propria prestazione professionale, si è reso CP_4 inoltre responsabile di alcuni inadempimenti gravi che gli sono stati contestati per la prima volta con pec 10.10.21 (cfr all. 7), negligenze rispetto agli obblighi assunti quale coordinatore alla pagina 10 di 20 sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
* per un periodo stimabile approssimativamente in 30 mesi, il professionista ha lasciato o quantomeno ha consentito che venisse lasciato, un terrazzo e la relativa scalinata esterna di accesso, priva di qualsiasi parapetto o precauzione per evitare il pericolo di caduta e quindi priva dei requisiti di protezione come invece indicato nel TUS. Solamente in epoca prossima alla fine di settembre 2021 è stata approntata una protezione posticcia sulla scalinata di accesso come si evince dalla foto allegate (all. 11 foto);
* La scalinata di accesso al piano seminterrato è stata lasciata sprovvista di parapetto e di una protezione alle cadute (all. 11);
* Il cantiere non è stato dotato dei requisiti descritti nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri, sicché risultava sprovvisto, sino a che non è stato nominato il nuovo responsabile della sicurezza in persona del geom. dei Tes_1 servizi igienici dedicati, differenziati tra dipendenti interni e fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, oltre alla cartellonistica e modulistica specifica ad avvisare il personale coinvolto nei lavori delle norme e azioni da intraprendere al fine di contenere la diffusione del virus (cfr foto allegate, all. 11);
- che si tratta di una serie di inadempienze che hanno esposto l'odierno convenuto a rischi gravissimi, quali la possibilità di subire pesanti sanzioni amministrative e finanche procedimenti penali per omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che pertanto legittimano un risarcimento dei danni, che si indicano equitativamente in € 3.000,00, ovvero una riduzione dei compensi previsti per le specifiche mansioni di coordinatore della sicurezza, indicate ex adverso in complessivi € 4.437,01;
- che inoltre è stata gravemente negligente la prestazione del DL sotto il profilo degli obblighi imposti dall'art. 92/1 par. C del capitolo IV del testi unico della sicurezza (“organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione”.) atteso che l'attore ha dapprima ritardato l'inizio dei lavori sino al giugno 2019, quando il permesso di costruire era stato rilasciato già dall'agosto precedente, ed ha poi omesso di curare, malgrado i numerosi solleciti che gli erano stati rivolti, l'organizzazione fra le varie ditte interessate delle attività sul cantiere: nel corso di tre anni solo due sono stati i verbali di sopralluogo redatti dal DL, in data 15.7.20 e 30.1.20 (all. 12);
- che tale inadempienza - imputabile in via esclusiva al DL, e non alle imprese interessate, che hanno sempre dato la disponibilità ad eseguire i lavori richiesti - ha fatto sì che il cantiere si sia protratto ben oltre i termini previsti e ben oltre il termine d'uso necessario alla realizzazione dei lavori;
- che tale colpevole ritardo, fatto salvo il periodo di fermo atto a contenere la diffusione della pandemia, ha comportato un aumento considerevole del costo delle materie prime ed un ingente esborso che ha dovuto sostenere nei confronti della banca erogatrice del mutuo;
- che quale prova del danno patrimoniale subito valgano gli oneri accessori addebitati dalla banca per il periodo eccedente i diciotto mesi previsti inizialmente per il compimento dell'opera (prorogati di due mesi per sospensione covid) pari complessivamente ad € 1.102,81 (all. 13) ed i maggiori costi subiti per realizzare taluni interventi, quali nella specie l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, gli infissi;
- che, riguardo all'impianto idraulico, il preventivo 022/2018 redatto il 14.10.2018 prevedeva un importo di € 10.615,00 mentre le fatture pagate all'esito dei lavori ammontano complessivamente ad € 12.900,00 (cfr all. 14), per cui un maggior costo/danno pari ad € 2.285,00;
- che, riguardo all'impianto elettrico, il preventivo stilato in data 13.06.2018 riportava un costo complessivo di € 4.850,00 oltre iva a fronte di una spesa effettivamente sostenuta come da fatture allegate pari ad € 10.000,00 oltre iva (cfr all. 15), per cui un maggior costo/danno pari ad
€ 5.150,00;
- che gli infissi, per i quali era stata preventivata una spesa di € 12.375,00 come da preventivo del 19.9.18, sono costati effettivamente, causa aumento delle materie prime, € 14.292,90,00 (importi al netto di iva) (cfr. all. 16) per cui un maggior costo/danno pari ad € 1.917,00;
pagina 11 di 20 - che per la tamponatura delle pareti e la realizzazione dei divisori era stata prevista una spesa complessiva di € 16.442,38 (cfr computo metrico all. 2 X controparte) mentre l'importo delle fatture relative ai lavori è pari ad € 21.312,20 al netto dell'iva (cfr all. 18), per cui un maggior costo/danno pari ad € 4.869,00;
- che complessivamente il danno da maggiorazione dei costi ammonta ad € 15.323,00;
- che per far fronte ai costi sopravvenuti ha dovuto contrarre un ulteriore finanziamento, e la situazione nel complesso è stata, ed è tuttora grande, fonte di stress e preoccupazione tanto da provocargli un serio disturbo ansioso che sarà all'occorrenza documentato, ed anche tali danni, eziologicamente riconducibili al protrarsi dei lavori e quindi all'inadempimento del direttore dei lavori odierno attore, dovranno essere risarciti previa liquidazione anche in via equitativa.
Con il decreto ex art. 171bs cpc il giudice designato ha delegato a questo got trattazione e decisione della causa.
Con la prima memora ex art. 171 ter cpc parte attrice ha contestato in toto quanto dedotto e richiesto con la domanda riconvenzionale, chiedendone l'integrale rigetto poiché manifestamente infondata in fatto e in diritto, motivata con una narrazione dei fatti capziosamente mistificatoria nonché omissiva delle vere ragioni di lite, e
contro
-dedotto:
- che - quanto all'ingiustificato dilatamento dei tempi di esecuzione dei lavori eccepito principalmente dal convenuto e da questi ritenuto motivo fondante della domanda di risarcimento danni richiesti in via riconvenzionale - non venne inserita nel contratto di conferimento di incarico professionale del 22/12/17 alcuna data di inizio e/o termine delle prestazioni da espletare in capo al professionista, fatto dal quale è possibile dedurre sia gli ottimi rapporti tra il committente e il geometra e la non urgenza dei lavori oggetto di disputa (vd. art. 3 dell'allegato 1 di parte convenuta: “Convenzione di incarico professionale”); il contratto di incarico professionale, non prevedente alcun termine, non va confuso con quelli stipulati tra il committente e le ditte esecutrici scelte dallo stesso;
- che i primi contatti con il convenuto sono avvenuti nel dicembre 2017 a mezzo whatsapp, e li produrrà in termini, per la richiesta di render;
- di aver, dopo qualche giorno lavorativo dalla firma dell'incarico (e cioè in data 8/1/18), inviato all altre n. 8 immagini render illustranti la soluzione prospettata;
CP_1
- di aver poi, sempre su richiesta dell inviato in data 17.2.18 ulteriori n. 4 nuove soluzioni CP_1 render;
ed ancora, in data 18.4.18 e 19.4.18 fornito rispettivamente n. 2 render + 1 bozza planimetrica e n. 2 bozze di planimetria con predisposizione degli spazi interni e degli arredi (per un totale di tre soluzioni), il tutto ampiamente apprezzato da parte dal Committente come provato da messaggistica;
- di aver inviato una quarta e alternativa soluzione planimetrica, a dimostranza dei ripensamenti del cliente e per contro della suddetta completa disponibilità del professionista, in data 25.6.18 (cfr. Allegato A [da depositarsi nei termini], pagine da 1 a 6);
- che l'elaborazione di render scaturisce dallo sviluppo progettuale su piante e prospetti studiati ad hoc e che dunque richiedono tempistiche non brevi di esecuzione;
- che quindi, trascorsi 6 mesi dal conferimento dell'incarico, le parti si trovavano ancora in una convenevole fase ideologica, con bozze e progettazioni preliminari per permettere al Committente di richiedere correttamente un mutuo alla banca, quest'ultimo finalizzato ad eseguire i lavori sulla base di una chiara e definita idea progettuale;
partiti da un'idea progettuale di villetta indipendente posta a circa 10 metri dal fabbricato poi oggetto di lavori, passando per altre soluzioni, che prevedevano una diminuzione della superficie da realizzare, fino ad arrivare al progetto poi effettivamente realizzato, prevedente un aumento minimo rispetto a quanto pensato inizialmente, ampliando esclusivamente una parte del fabbricato esistente;
- che questo iter fu dovuto al fatto che l' dopo aver valutato alcuni computi metrici CP_1 preventivati (di cui certi solo abbozzati), non era in grado di sopportare un esborso economico pagina 12 di 20 tale da consentirgli di realizzare quanto desiderato, considerando inoltre che la banca non era disposta a finanziargli importi elevati;
- di aver inviato quanto sopra descritto per le vie brevi (whatsapp) e che ciò rappresenta solo una irrilevante e minima parte delle prestazioni espletate;
- che allegherà nei termini processuali, ad integrazione di quanto già offerto in comunicazione Y e 2.Z” nell'atto di citazione, tutta la ulteriore e corposa Controparte_7 documentazione predisposta (ad eccezione dei file di disegno formato “dwg” non depositabili telematicamente) a prova dalla vasta mole di lavoro svolta dal professionista, a contestazione delle avverse deduzioni (cfr. pag. 8 comparsa di risposta “non fu necessario predisporre uno studio di fattibilità iniziale né una progettazione preliminare…”);
- che, semi-conclusa tale prima e preventiva fase di ideazione progettuale, solo a fine settembre del 2018 gli aveva comunicato le principali ditte - scelte dal convenuto in periodi Controparte_3 differenti e quindi non contemporaneamente - che avrebbero eseguito i lavori (e cioè: “Gs F.lli Giammaria” per gli infissi;
/ per lavori idraulici;
– CP_10 CP_11 CP_12CP_
“ +” / per lavori elettrici – “Impresa edile ” per lavori edili, CP_14 CP_9
“Metropolitan decor s.n.c. ” per lavori di tamponatura a Controparte_15 secco, divisori in cartongesso, etc.);
- che dai messaggi successivi dell' è già possibile desumere l'inizio dei primi “ritardi” CP_1 scaturiti dall'operato di alcune ditte esecutrici in quanto inadempienti nel fornire le informazioni e la necessaria documentazione al cliente nonché al geometra, che su tali fatti commentava col Committente in data 19/03/2019: < , l'elettricista e l'idraulico ancora non mi hanno CP_3 inviato nulla. Vedi se puoi sentirli tu perché non so più come dirglielo di inviarmi la documentazione sulla sicurezza>>...<Speriamo che a fare i lavori ci mettano meno tempo di quello che ci mettono a preparare le carte>> (vd. immagine n. 38, pagina 10 dell'Allegato A [da depositarsi nei termini]);
- di aver lamentato nella conversazione 9.1.20, ancora una volta, il mancato invio della necessaria e completa documentazione da parte della ditta esecutrice dei lavori elettrici nonostante i solleciti;
- di non aver potuto quindi comunicare l'inizio dei lavori prima di fine maggio 2019 perché le ditte esecutrici tardavano ad iniziare i lavori (cioè non avevano materialmente il tempo o l'intenzione di cominciarli, indipendentemente da qualsivoglia sollecito) ed, anzi, ad inviare la documentazione richiesta: prassi vuole che la comunicazione di inizio lavori venga presentata nel momento effettivo di inizio degli stessi da parte delle ditte esecutrici;
la comunicazione in questione veniva effettuata comunque nel rispetto dei termini di legge (ossia entro un anno dal rilascio del PdC dell'agosto 2018) e soprattutto nel momento in cui le ditte realmente si rendevano disponibili ad iniziare;
- che quindi non pare possibile contestare che il DL non abbia esercitato “quei poteri di direzione e controllo che gli competevano” ed anzi, per contro, egli ha tentato con numerosi solleciti di far proseguire e controllare pacificamente i lavori in cantiere, onere spettante - si ricorda - pure allo stesso Committente, il quale tra l'altro rivestiva il compito di Responsabile dei Lavori ex D.Lgs. 81/2008 come da documento da allegarsi nei termini di legge;
- che a causa dell'inaspettata e grave pandemia di Covid-19 tutte le attività edilizie venivano giocoforza interrotte e, nell'incertezza comune a tutti, aveva comunicato all' che purtroppo CP_1 i lavori sarebbero stati bloccati con ogni probabilità anche per il mese di aprile 2020;
- che, ripartita poi, lentamente, l'edilizia il mese successivo (maggio 2020), nei mesi seguenti ripartiva anche il cantiere in oggetto: chiaro che l'improvvisa interruzione di tutte le attività per le suddette cause di forza maggiore furono un motivo fondante dei ritardi lamentati;
ciò avvenne anche in relazione ad alcuni lavori che avrebbe dovuto svolgere il fratello del convenuto (“Metropolitan Decor s.n.c. di ST AB & LI AN) che a detta dell' Controparte_3 in quel periodo “era parecchio pieno” di lavoro (...e dunque con la piena consapevolezza del Committente sulla situazione di stallo per tutti!). (cfr. immagine n. 54, pagina 14 dell'Allegato A
[da depositarsi nei termini]);
- che i contatti fra le parti continuavano ancora nei mesi seguenti così come la comunicazione pagina 13 di 20 per le vie brevi: nel gennaio 2021 il Committente, che non aveva potuto far svolgere in casa alcun tipo di lavoro poiché affetto da coronavirus, gli comunicava quanto riferitogli dalla ditta esecutrice dei lavori elettrici in merito alla dichiarata irreperibilità della stessa da marzo 2021 a luglio 2021 a causa dello “sblocco” di altri cantieri del 2020, rimasti in sospeso sempre per lo stesso motivo pandemico (cfr. immagine n. 66, pagina 17 dell'Allegato A [da depositarsi nei termini]): ecco che, ancora una volta, l' dimostrava pienamente la consapevolezza nei CP_1 ritardi dei lavori - che avrebbe dovuto effettuare la suddetta ditta, tra l'altro in ottimi rapporti con lo stesso, in quanto i titolari risulterebbero suoi amici - in una situazione comunemente difficile per il settore edilizio;
- che, andata a buon fine la pratica di mutuo, l' veniva a conoscenza del fatto che la ditta CP_1 esecutrice dei lavori edili sarebbe stata disponibile a lavorare dai primi di maggio 2021; quest'ultima ditta non riusciva ad ogni modo a rispettare la tempistica pattuita talché il geometra, essendo il cantiere fermo nell'attesa di intonacare le pareti, prontamente si era attivato alla ricerca di altra ditta in subappalto alla prima, ma pure tale impresa in sostituzione, nonostante fosse stata contattata pure dal convenuto, risultava impossibilitata causa Covid-19 ad assumere l'impegno;
- di aver ricordato pertanto all di aver appaltato i lavori alla ditta “ ” e CP_1 CP_9 dunque, nel caso non fossero stati trovati ulteriori lavoratori disponibili legittimamente al subappalto, non sarebbe stato possibile fare altrimenti, facendogli chiaramente capire che purtroppo - nel rispetto della normativa - avrebbe dovuto ancora attendere e non per mancanze ascrivibili al DDL;
- che il Committente aveva comunicato allora in data 19.6.21 di aver personalmente
“parzialmente risolto” la questione (vd. immagini nn. 77/78/79/80/81/82, pagine 20/21 dell'Allegato A [da depositarsi nei termini]);
- che durante la vicenda il Committente (nonché anche responsabile dei lavori) non aveva affatto dovuto “supplire alle mancanze del DDL”, che per contro aveva dato sempre la massima disponibilità alla risoluzione di ogni “problematica”: ne è prova pure il fatto di aver impartito le istruzioni necessarie affinché l'opera venisse realizzata conformemente alle aspettative del Committente quando - ad esempio - la ditta “Metropolitan Decor s.n.c. di ST AB & LI AN” di propria iniziativa, aveva realizzato l'ingresso dell'abitazione in maniera totalmente difforme rispetto al progetto depositato al Comune, occasione in cui aveva dovuto, in ossequio al ruolo di DL, impartire la demolizione di una tamponatura a secco effettuata, con il conseguente ordine di rifarla conforme al progetto (ossia con una rientranza sull'ingresso che invece era stata omessa);
- di contestare specificatamente ed integralmente il contenuto dell'all. 4 di controparte, denominato “messaggi whatsapp”, privo di ordine e financo di indicazione cronologica- consequenziale, nonché decontestualizzato e pertanto incomprensibile e quindi inutilizzabile ai fini del decisum;
- che la ditta :
1. rimandava lo svolgimento dei lavori stante il mancato pagamento CP_9 dei corrispettivi dovutigli da parte del sig. ;
2. dichiarava al Geometra, presso il Controparte_3 suo studio, dove il venne convocato al fine di sollecitare il prosieguo dei lavori, che CP_9 avrebbe ripreso gli stessi solo una volta ricevuto il saldo di quanto ancora spettante fino a quel momento;
- che le comunicazioni via whatsapp erano terminate sostanzialmente in data 28.6.21, giorno nel quale aveva rilevato gravi e unilaterali inadempienze contestate al committente, che davano necessariamente il via all'incrinarsi del rapporto professionale;
- di aver inviato infatti per messaggio all' n. 3 fotografie mediante le quali contestava sia la CP_1 illegittima intersecazione del regolare cantiere da lui stesso diretto con un altro differente di
, fratello di (ancorché, si ripete, sprovvisto di documentazione sulla Parte_2 CP_3 sicurezza), che la presenza di lavoratori non autorizzati, il tutto come già descritto nel libello introduttivo (vd. immagini nn. 83/84/85, pagine 21/22 dell'Allegato A [da depositarsi nei termini]);
- che, a causa della frenetica necessità di proseguire i lavori, l' aveva chiamato, a totale CP_1 insaputa del DL, ad operare in cantiere soggetti estranei, non in regola (addirittura in pensione),
pagina 14 di 20 violando gli obblighi imposti allo stesso in qualità di committente e responsabile dei lavori, figura questa a cui l'art. 90 D.lgs. 81/08 impartisce precisi doveri fra cui: la valutazione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (specificati dall'art.15 D.Lgs. 81/2008), nella fase di progettazione dell'opera, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere;
verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, pena quanto previsto dall'art. 157 dello stesso D.lgs. Sul punto gli Parte_3
<Al committente e, se nominato, al Responsabile dei Lavori “non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo “formali”, bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia (Cass. pen. Sez.IV n.14407 del 15.4.2012, Rv.253294)”>>;
- di essersi dimesso, a seguito dei gravi anzidetti inadempimenti rilevati nelle vesti di CSP e CSE (coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) esclusivamente dai ruoli/incarichi appena descritti e non invece da direttore dei lavori, ruolo dal quale venne sollevato senza giusta causa tramite comunicazione pec del committente;
- che il committente può sempre provvedere alla revoca del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 2237 c.c., salvo però il pagamento del corrispettivo e delle spese fino ad allora dovuti per l'attività da espletata e la eventuale richiesta di risarcimento danni per mancato guadagno che peraltro non è stato richiesto dall'attore;
- che in ordine alle contestazioni effettuate relativamente all'assenza di misure di sicurezza in cantiere, depositerà documentazione fotografica, suddivisa per data, comprovante il proprio adempimento;
- di aver impartito le direttive in materia: il cantiere fu infatti dotato - subito dopo la realizzazione della scalinata di accesso al terrazzo e a differenza di quanto riportato da controparte - del parapetto nella scalinata e di apposita delimitazione (effettuata dalla ditta con CP_9
“recinzione cd. da cantiere”) dello spazio di lavoro utilizzabile nel terrazzo, con ampia distanza dal limite dello stesso al fine di adeguata protezione dei lavoratori dalla caduta dall'alto, come dimostrabile dalle fotografie che si allegheranno nei termini processuali con la memoria n. 2 ex 171 ter c.p.c. (vd. Allegato C – documentazione fotografica sopralluoghi da allegarsi);
- che attraverso l'esame delle foto allegate in ordine cronologico sarà possibile osservare come in base allo stato di avanzamento dei lavori mutasse lo stato dei luoghi: nello specifico, a totale sua insaputa, i soggetti lavoratori del suddetto illegittimo cantiere sovrapposto dell Pt_2
fratello del , avevano spostato le barriere adibite a delimitare lo spazio di
[...] CP_3 lavoro utilizzabile nella terrazza, depositato materiale edile utile al cantiere di e Parte_2 smontato parte del parapetto relativo alla scalinata, a loro comodità e senza avvertimento al DDL (e per contro, nella consapevolezza del committente), per depositare e trasportare materiale edilizio;
- che non può sussistere pertanto alcuna culpa in vigilando del professionista giustificante la somma richiesta a titolo di risarcimento per “mancata vigilanza” atteso che quest'ultimo, nelle vesti assunte, non era obbligato a sorvegliare sulle attività di ordinaria esecuzione così come non era investito dall'obbligo di presenziare, e dunque controllare costantemente, le vicende del cantiere tutti i giorni o comunque per un tempo minimo stabilito;
- che il convenuto aveva permesso contra legem tutto quanto appena descritto al fine di non interferire con i lavori adiacenti (ancorché relativi allo stesso immobile) del fratello, essendo chiaro che in concreto alcun danno è stato prodotto al convenuto dalla supposta e ritenuta inadempienza;
- che non è vero che non si fosse attivato all'attuazione del protocollo per il contenimento della diffusione del covid-19 nel cantiere: ne sono ulteriore prova, rispetto a quanto già prodotto in citazione, le email inviate alle imprese esecutrici nelle quali, in ottemperanza del detto protocollo, venivano alle stesse richieste le dichiarazioni di temperatura corporea ed i report delle operazioni di disinfezione e sanificazione (vd. Allegato D – email protocollo covid [da depositarsi nei termini]);
pagina 15 di 20 - che, quanto alla lamentata assenza di preventivo di massima da parte del geometra, vero è che il contratto di incarico professionale 22/12/2017, alla voce “Art. 4 – Compensi e rimborsi spese” difetta dell'indicazione in dettaglio dei costi delle prestazioni professionali del Geometra ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/2012 ma, per contro, appare concretamente impossibile ipotizzare che l non conoscesse perfettamente le spese da affrontare: basti consultare il contenuto CP_1 delle suddette chat whatsapp o anche di alcune mail (vd. Allegato E – email preventivi di varie ditte inviati da al Geom. che si allegheranno) per capire come il convenuto abbia sempre CP_1 avuto una certa scrupolosità nel conoscere i vari costi, anche chiedendo parecchi preventivi di diverso tipo a varie ditte: i costi tecnici del professionista erano comunque sempre indicati nei computi metrici consegnati all' pure in quello con cui richiese il CP_1 Controparte_3 finanziamento alla banca per svolgere i lavori;
- che l'obbligo di stilare il preventivo (in forma scritta o digitale) divenne operativo solamente dal 29.8. 17, data in cui entrò in vigore la modifica al D.L.1/2012 che sino a quel momento non prevedeva alcun obbligo di redazione scritta, dunque solo poco tempo prima della redazione del testo di conferimento dell'incarico;
- che la prassi, sino a qualche mese prima, era sempre stata quella di riferire verbalmente i costi al cliente (così come fu al tempo dell'incarico) e, visti gli ottimi rapporti intercorrenti fra le parti, nel contratto non era stato inserito un dettagliato preventivo, rimandando l'indicazione all'interno del computo metrico;
inoltre vanno considerati sul punto anche i continui cambiamenti dell'idea progettuale, che non consentivano al tempo di fare un preciso e dettagliato preventivo di massima;
- che, sulla questione relativa alla chiusura bonaria della vicenda, paradigmatico appare come la difesa di parte convenuta abbia affermato che nulla ad oggi risulti più dovuto a titolo di compenso professionale, nonostante le diverse proposte di saldo (pur se di basso importo) fatte dal convenuto e dal difensore stesso;
- che il Committente era perfettamente a conoscenza dell'aumento dei prezzi al momento della formulazione delle sue proposte per il saldo e stralcio della parcella, tant'è vero che scriveva via whatsapp il 18/06/2021: <<...Più mi becco gli aumenti, meno soldi per tutti anche perché non saprei dove rimediarli”>> ...
- che del resto gli aumenti erano già intervenuti tempo prima (vd. immagine n. 81, pagina 21 dell'Allegato A) e non possono giustificare la odierna negazione di ogni proposta di pagamento, a partire dai primi € 9000,00 offerti in via bonaria e fino ai € 5.000 in sede di negoziazione assistita, senza considerare quanto ammesso dal convenuto nei mesi precedenti via pec, confermando il diritto del professionista a ricevere il compenso per le prestazioni effettivamente eseguite;
- che le proprie due parcelle del geometra (una datata 26/10/2021 e l'altra 20/01/2022) - di cui la prima pacificamente dichiarata errata a causa di refusi di calcolo - sono state calcolate su importi di lavori eseguiti sino alla data dell'interruzione del rapporto professionale (rispettivamente su € 68.227,83 la prima e su € 65.483,94 la seconda, ossia su circa € 60.000,00 come asserito dalla controparte) e non sulla somma di € 128.236,39 riferibile invece a lavori terminati e per di più calcolata ordinariamente mediante prezziario regionale, che tiene conto di formati e materiali di media fattura;
- che dunque è errata la considerazione fattuale di controparte in ordine ad una differenza di circa € 40.000,00 sul calcolo del compenso;
- che il D.M. 140/2012, in forza del quale sono stati calcolati gli importi, non prevede percentuali minime o massime e dunque il corrispettivo è legittimamente il risultato dai parametri di calcolo imposti;
- di produrre - posto che il convenuto lamenta che nel cantiere, da giugno 2021 (periodo nel quale i rapporti iniziarono ad incrinarsi come sopra esposto) a ottobre 2021, non erano ancora stati realizzati l'impianto elettrico e idraulico, così come i pavimenti e la posa degli infissi - documentazione fotografica relativa ad un sopralluogo specifico del 28.9.21, e dunque precedente la revoca dell'incarico, da cui risulta che i pavimenti risultassero già posati su quasi tutto l'appartamento, così come l'impianto idraulico realizzato in gran parte e gli infissi pagina 16 di 20 posizionati, ad eccezione di una finestra e del portoncino di ingresso. (cfr. Allegato C, foto sopralluogo del 28/09/2021 [da depositarsi nei termini]);
- di contestare interamente tutti gli importi indicati a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali in via riconvenzionale, per un totale di € 18.323,00, poiché richiesti su presupposti totalmente infondati e non ascrivibili al professionista, di cui € 14.221,00 per i maggiori costi che ha dovuto affrontare a causa di incongruenze fra preventivi e CP_1 corrispettivi concretamente richiesti dalle ditte esecutrici, peraltro scelte dal committente e con le quali quest'ultimo curava personalmente i rapporti, compresi i prezzi ed i pagamenti (ad eccezione della ditta ); CP_9
- di non aver in concreto potuto far nulla come DL rispetto all'aumento dei prezzi delle materie prime, all'epidemia o ancor più al fatto che le ditte esecutrici, oggettivamente, non si applicavano nel concreto a proseguire i lavori per i motivi di cui sopra;
- di aver, dopo la denuncia dei danni formalmente richiesti in riconvenzionale, informato la propria compagnia assicuratrice " Agenzia Controparte_5 Controparte_2 Generale di ER (FM), Via Ottorino Respighi, 2, con cui ha stipulato la polizza per la copertura danni n. 730229024 (vecchio identificativo polizza n. 00023032300234), per cui, e nella denegata e non creduta ipotesi in cui le istanze in riconvenzionale di parte convenuta dovessero risultare anche parzialmente accolte nel presente giudizio, chiede di essere in toto manlevato e tenuto indenne dalla suddetta compagnia di assicurazioni " Controparte_5 Controparte_2
Ottenuto lo spostamento di udienza e l'autorizzazione a citare la compagnia assicuratrice, questa si è costituita per resistere alle domande formulate nei suoi confronti, associandosi alle condivisibili deduzioni dell'attore in ordine alla riconvenzionale osservando, più in particolare, come non vi sia evidenza alcuna della contestata responsabilità per il ritardo nell'avvio dei lavori e nella successiva conduzione del cantiere in capo al geom. e che non vi è Controparte_4 evidenza alcuna del dedotto inadempimento del professionista in relazione all'attuazione degli obblighi di sicurezza del cantiere ed all'applicazione dei protocolli di legge per il contenimento della diffusione del Covid-19.
, premesso che l'insussistenza di profili di responsabilità in capo al geom. Controparte_2 renderebbe superfluo ogni rilievo sulla quantificazione della pretesa risarcitoria Controparte_4 di parte attrice, per doveroso scrupolo difensivo ha precisato:
- che, anche sotto il profilo del quantum, la domanda riconvenzionale di parte convenuta meriterebbe di essere rigettata;
- che, quanto alle specifiche contestate negligenze rispetto agli obblighi assunti dal geom. quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Controparte_4 (aver lasciato privi di protezione un terrazzo e relativa scala esterna di accesso nonché la rampa di accesso al seminterrato) le stesse, in ogni caso e per esplicita ammissione della parte convenuta, non si sono declinate in alcun concreto pregiudizio economico per il committente suscettibile di essere risarcito;
- che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla contestata mancata dotazione nel cantiere durante la pandemia dei requisiti prescritti dai protocolli normativi introdotti per contenere la diffusione del Covid-19: nessuno risulta essersi fatto male o ammalato in ragione delle dedotte carenze dei presidi di sicurezza e dei protocolli anti-Covid, né il committente si è visto applicare sanzioni o multe in ragione di tali (presunte) irregolarità;
- che i maggiori costi di costruzione e degli oneri bancari supplementari che il convenuto afferma essersi visti applicare in ragione dei ritardi nell'avvio e nella conduzione dei lavori imputati al professionista non possono in alcun modo dirsi riconducibili alle conseguenze dirette dell'inadempimento contestato al geom. (dato sempre, ma non concesso, che Controparte_4 questo si configuri);
- di contestare in ogni caso la congruità della somma indicata nella misura di complessivi € 15.323,00 quale risarcimento spettante a tale titolo, difettando la prova concreta dei lamentati aggravi e della loro effettiva diretta relazione causale con i ritardi lamentati;
pagina 17 di 20 - di contestare infine la sussistenza del reclamato danno non patrimoniale subito dal convenuto derivante dallo stato d'ansia che l'insoddisfacente adempimento dell'incarico contestato al geom. gli avrebbe arrecato;
Controparte_4
- di eccepire, sotto il profilo assicurativo, che la copertura assicurativa apprestata da
[...]
(come detto nelle more incorporata in non è operativa per il Controparte_5 CP_2 lamentato danno non patrimoniale derivante dallo stato d'ansia insorto in capo al convenuto (la polizza azionata tiene indenne l'assicurato dei soli danni materiali e/o delle perdite patrimoniali cagionati a terzi);
- che la copertura assicurativa non si estende a pretese relative alla restituzione di onorari e compensi professionali corrisposti ovvero al diritto di percepire onorari e compensi professionali ancora da ricevere;
– che la polizza stipulata con il geom. prevede una franchigia di € 1.500,00 Controparte_4 che, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale e di riconoscimento del diritto alla copertura dovrà trovare applicazione, ed è soggetta ad un massimale di € 2.000.000,00 che costituisce il limite massimo di indennizzabilità.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'espletamento dell'interrogatorio formale di e delle prove orali tutte richieste Controparte_3 dalle parti;
infine, mediante l'espletamento di Ctu che determinasse il compenso dovuto al professionista per l'attività che questi ha provato di aver effettivamente svolto, affidata al geom.
CP_16 Depositata la relazione peritale e verbalizzate le contestazioni di parte convenuta, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale, con termine intermedio per note conclusive.
*
La domanda del geom. si è rivelata fondata e va accolta. Controparte_4
L'attore ha infatti provato documentalmente e per testi l'attività svolta in favore di Controparte_3 e sulla base dell'attività così provata il CTU – le cui conclusioni, in quanto basate su un attento esame degli atti e dei documenti prodotti, ampiamente e congruamente motivate, nonché immuni da vizi logici o metodologici e non contraddette da valide osservazioni di parte, sono pienamente condivise dal Tribunale - ha determinato ex DM 140/12 il compenso in € 21.374,30 oltre oneri previdenziali e fiscali.
Quanto alla riduzione del 20% invocata dal convenuto per la mancata precisa predisposizione del preventivo al momento del conferimento dell'incarico, mette conto osservare che l'attore ha dedotto e provato di aver redatto, anche dopo il conferimento dell'incarico, vari e diversi progetti e renders su incarico del committente, sino a che questi ha deciso che opera intendesse in concreto realizzare, il che rendeva impossibile formulare un preventivo preciso al momento dell'incarico e, ove fosse stato formulato, rispettarlo;
inoltre, ed in ogni caso, il contratto per prestazioni professionali faceva espresso riferimento ai criteri di cui al DM 140/12, che neppure contempla minimi o massimi, ma solo variazioni percentuali in relazione alla complessità dell'incarico, e non impone l'adozione esclusiva dei valori consuntivi, specie in caso di opere non ultimate. dovrà quindi esser condannato a versare all'attore l'importo di € 21.374,30, oltre Controparte_3 oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, con interessi legali dal giorno della messa in mora al giorno precedente la notifica della citazione (2.8.23) ed interessi legali ex art. 1284/4 cc dal giorno della notificazione della citazione (3.8.23) al saldo effettivo.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata da deve Controparte_3 concludersi che le dichiarazioni dei testi (ud. 12.9.2024), ed CP_9 Testimone_2 (ud. 17.10.2024) e (ud. 21.11.2024), considerate nel loro insieme, Testimone_1 Testimone_3 conducono a ritenere che il geom. sia stato correttamente diligente Controparte_4 nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli da e che le deduzioni di Controparte_3
pagina 18 di 20 inadempimento formulate dall' siano infondate, restando inoltre mancante la prova del CP_1 nesso causale fra l'operato del geometra e i pretesi danni lamentati.
Merita di essere osservato che l'affermato ritardo nell'avvio dei lavori e nel loro avanzare – che il convenuto attribuisce al geom. considerandolo causa diretta delle maggiori Controparte_4 spese per materie prime e degli oneri bancari che ha dovuto affrontare – è risultato dipendere piuttosto dai tempi imposti da (nel richiedere varie ipotesi di progetto fra cui Controparte_3 scegliere e decidere ciò che intendeva realizzare;
nel contattare imprese e artigiani di sua fiducia;
nel provvedere al versamento dei compensi pattuiti con le imprese – p.e. teste CP_9
titolare dell'omonima impresa edile incaricata dei lavori principali, sentito all'ud. 12.9.24)
[...] nonché dai tempi imposti dalle imprese scelte dal committente stesso e dalle difficoltà imposte, indipendentemente dalla volontà di e non suscettibili di incidenza alcuna da Controparte_4 parte di questi, dall'emergenza Covid 19, che ha determinato prima il blocco dei cantieri edili, poi la difficoltà di reperire le materie prime e di riavviare i cantieri, ed infine, notoriamente, l'aumento dei prezzi delle materie prime.
Anche rispetto alle lamentate inadempienze del geom. quale responsabile Controparte_4 della sicurezza (aver lasciato per quasi due anni mezzo privi di protezione un terrazzo e la relativa scalinata esterna di accesso nonché la scala di accesso al locale seminterrato) le dichiarazioni rese dai testi geom. collaboratrice di studio dell'attore (ud. Testimone_2 17.10.24) e del geom. (direttore lavori dell'adiacente cantiere di Testimone_1 Parte_2 fratello del convenuto e, in una fase successiva, incaricato della sicurezza Controparte_3 anche per il cantiere di questi), (stessa udienza) hanno consentito di accertare la diligenza dell'attore nel frequentare spesso in cantiere, peraltro assai vicino allo studio professionale, la regolare predisposizione dei presidi di sicurezza (parapetti, protezioni), i quali venivano talora rimossi da maestranze operanti nel cantiere adiacente, quello del fratello del convenuto sig.
, per depositare materiali o eseguire lavorazioni, senza che ciò venisse Parte_2 comunicato al direttore lavori CP_4
Quanto alla ulteriore lamentata inadempienza quale responsabile della sicurezza (non aver dotato il cantiere, al tempo della pandemia, dei requisiti stabiliti nei protocolli imposti dalla legge per il contenimento della diffusione da Covid 19) parte attrice ha depositato con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc (all. D) le email inviate alle imprese esecutrici per ottenerne, in ottemperanza a tale protocollo, le dichiarazioni di temperatura corporea ed i report delle operazioni di disinfezione e sanificazione, né è risultato che alcuno abbia contratto il covid 19 in quel cantiere.
Il reclamato danno non patrimoniale che il convenuto afferma di aver subito per lo stato d'ansia che l'insoddisfacente adempimento dell'incarico contestato al geom. gli Controparte_4 avrebbe arrecato è rimasto privo di un qualsiasi elemento probatorio.
La riconvenzionale va quindi rigettata.
Le spese legali e di CTU seguono la soccombenza, anche rispetto alla terza compagnia assicurativa, la cui chiamata deve ritenersi ammissibile e giustificata dalla proposizione della riconvenzionale, e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14, con l'aumento dovuto per la presenza di più parti, in favore dell'avv. Alessandro Traini, dichiaratosene antistatario, e della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda di condanna al Controparte_4 Controparte_3 versamento in favore dell'attore dell'importo di € 21.374,30, oltre oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, ed interessi come in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_3
3) condanna a rimborsare le spese di lite della parte attrice, che si liquidano in Controparte_3 favore dell'avv. Alessandro Traini, dichiaratosene antistatario, in € 264,00 per anticipazioni documentate, € 6.600,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
pagina 19 di 20 4) condanna a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in Controparte_3
€ 6.600,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
5) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con decreto 4.12.25.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 14,53, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
ER, 05/12/2025
Il got
RA DA
pagina 20 di 20
Tribunale Ordinario di ER
Oggi 05/12/2025, ad ore 9,39, innanzi al got RA DA sono comparsi: per parte attrice l'avv. ALESSANDRO TRAINI, per parte convenuta l'avv. GIAMPAOLO ANTONELLI, con il sig. CP_1 per la terza chiamata l'avv. RENATO COLA, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2 Maria Laura Sommese
Parte attrice precisa le conclusioni come segue:
l'Ill.mo Tribunale voglia:
– accertare e dichiarare la piena spettanza del compenso professionale maturato, come rideterminato dalla CTU in € 21.374,30 oltre CPA, IVA e interessi di legge;
– rigettare integralmente la domanda riconvenzionale del convenuto per totale infondatezza in fatto e in diritto ed in difetto di prova sia del dedotto inadempimento, sia del danno e del relativo nesso causale;
– condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite, delle spese generali e accessorie, nonché delle spese di CTU.
– nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto anche in via parziale condannare ex art. 1917 co. 1° c.c. l'assicurazione a tenere indenne l'assicurato-professionista di quanto questi debba pagare al convenuto ivi incluse le spese di lite;
– condannare altresì l'assicurazione, per la detta non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria del convenuto in riconvenzionale, alle spese di lite in favore del professionista ex art. 1917 co. 3° c.c. per resistere all'azione del convenuto.
Lo scrivente legale si dichiara antistatario e quindi chiede la distrazione delle spese direttamente in suo favore ex art. 93 c.p.c.
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte, in via preliminare rimettere la causa in istruttoria affinché sia svolta una nuova consulenza tecnica ovvero il nominato CTU risponda compiutamente alle osservazioni già formulate nelle note di udienza del 04.07.2025 e nelle presenti memorie in via principale, accertare e dichiarare, che nulla è dovuto da parte del sig. al geom. Controparte_3
per le prestazioni professionali da questo rese in relazione alla pratica di Controparte_4 parziale cambio di destinazione d'uso da superficie non residenziale a residenziale e contestuale ampliamento di fabbricato residenziale ritenendosi satisfattivi gli acconti già corrisposti.
Accertare e dichiarare altresì che il geom. è inadempiente rispetto agli Controparte_4 obblighi assunti con il contratto professionale concluso in data 27.12.2017 e per l'effetto condannarlo a risarcire tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti dal convenuto che si indicano in € 18.323,00 (diciottomilatrecentoventire/00) o in quella minore o maggiore somma che al Giudice adito apparirà di pagina 1 di 20 legge e di giustizia.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito accerti il diritto del geom. al CP_4 riconoscimento di compensi professionali per l'opera prestata, disporre la compensazione delle rispettive ragioni creditorie accertando e dichiarando che nulla deve il sig. al sig. Controparte_3
. Controparte_4
In ogni caso con condanna alla refusione delle spese e compensi di causa e distrazione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
parte terza chiamata precisa:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, domanda o eccezione:
- respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto il tutto con ogni idonea e conseguente statuizione in ordine alla richiesta di manleva e garanzia formulata dall'attore geom. verso (quale incorporante Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5[...
) in forza della polizza assicurativa inter partes citata in narrativa;
- in subordine, per il denegato caso di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria di parte convenuta nei confronti dell'attore geom. voglia accertare e dichiarare Controparte_4 l'inoperatività della polizza assicurativa azionata per i motivi enunciati nella superiore narrativa relativamente alle ragioni risarcitorie estranee al rischio assicurato respingendo per l'effetto ogni domanda di manleva e/o garanzia formulata dal convenuto nei confronti di per tali Controparte_2 ragioni risarcitorie e limitando, in ogni caso, la misura della garanzia assicurativa dovuta al solo danno direttamente conseguente al rischio assicurato, il tutto tenendo conto della franchigia contrattuale di Euro 1.500,00 applicabile a carico della parte assicurata e della esistenza del massimale di polizza pari ad
Euro 2.000.000,00 per sinistro, il tutto sempre con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali per l'assistenza in giudizio.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti ripercorrono i punti principali delle rispettive difese, cui si riportano, alle ore 9,50, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo di oggi e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ER
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA DA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2023 promossa da:
Controparte_4 C.F._1 con l'avv. ALESSANDRO TRAINI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE contro
Controparte_3 C.F._2 con l'avv. GIAMPAOLO ANTONELLI e l'avv. MARIO CHARINI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_2
Email_3
CONVENUTO
, Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. RENATO COLA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_4
TE HI
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il geom. ha convenuto in giudizio per ottenerne la Controparte_4 Controparte_3 condanna al pagamento del compenso maturato per l'attività professionale svolta in suo favore nel periodo 2018-2021, previo accertamento della relativa entità.
L'attore ha dedotto:
- di aver in data 22/12/2017 ricevuto dal sig. l'incarico di progettazione e Controparte_6
pagina 3 di 20 direzione architettonica, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CSP/CSE e contabilità (ad esclusione di relazione geologica, calcolo e collaudo strutturale) relativamente alla richiesta di permesso di costruire per “Parziale cambio di destinazione d'uso del piano terra da superficie non residenziale a residenziale e contestuale ampliamento di fabbricato residenziale” su fabbricato sito nel Comune di Falerone in Via Gagarin n. 19 (doc. 1 – convenzione per conferimento di incarico professionale del 22.12.2017) e censito – al tempo degli interventi – al Catasto Fabbricati dello stesso Comune, Fg. 23 – P.lla 374 – Subb. 6 e 7; Fg. 23 – P.lle 822 e 616;
- di aver predisposto varie e diverse soluzioni progettuali, con tipologia e metratura differente, seguendo le richieste ed i vari ripensamenti del committente, prima di presentare la pratica definitiva mediante richiesta di permesso di costruire per “parziale cambio di destinazione d'uso da superficie non residenziale a residenziale e contestuale ampliamento di fabbricato residenziale” prot. 3827 del 08/05/2018, sull'immobile su descritto
- che in data 31/08/2018 era stato rilasciato il relativo Permesso di Costruire n. 06/18;
- di aver svolto le prestazioni di seguito descritte, precisando che tutta la documentazione sotto risulta allegata al presente atto (doc.
2.X – elenco lavori e relative pratiche [nn. da 1 a 5] CP_1 Y – elenco lavori e relative pratiche [n. 6 sicurezza cantiere – parte 1] || doc.
2.Z Controparte_7 CP_1
– elenco lavori e relative pratiche [n. 6 sicurezza cantiere – parte 2]): CP_1
1 – SOLUZIONI VARIE OG
• Redazione di varie soluzioni di progetto con tipologia e metratura differente su richiesta del cliente, prima della presentazione della pratica definitiva
2 – OG PRESENTATO
2a - OG RC
RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER “PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA SUPERFICIE NON RESIDENZIALE A RESIDENZIALE E CONTESTUALE AMPLIAMENTO DI FABBRICATO RESIDENZIALE” PROT. 3827 DEL 08/05/2018, su immobile sito nel Comune di Falerone in Via Gagarin n.19 e censito al Fg.23 - P.lla 374 Sub. 6 e 7, P.lla 822 e P.lla 616;
• Permesso di Costruire n. 06/18 rilasciato in data 31/08/2018
• Richiesta di integrazione dell'UTC Comune di Falerone prot. 5822 del 04/08/2018, relativa agli oneri di urbanizzazione, contributo costo di costruzione e diritti di segreteria
• Istanza per rateizzazione contributo costo di costruzione firmata dal sig. e Controparte_3 trasmessa a mezzo PEC il 05/07/2018
• Integrazione ai fini del rilascio del Permesso di Costruire trasmessa a mezzo PEC il 29/08/2018, con la quale sono stati inviate le ricevute di pagamento relative agli importi richiesti per diritti segreteria e oneri concessori
• Comunicazione di Inizio lavori trasmessa a mezzo PEC il 28/05/2018, con la quale si comunicavano le imprese esecutrici e come data di inizio il 03/06/2019
2b – PRATICA STRUTTURALE (Arch. ) Controparte_8
• Denuncia lavori depositata alla Parte_1
– P.F. tutela del di ER, assunta al n. 1159171 del 15/10/2018 ed acquisita
[...] Parte_1 agli atti con numero pratica 5069
• Relazione a struttura ultimata e di conformità pervenuta tramite PEC alla
[...]
– P.F. tutela del territorio di ER, in data Parte_1 03/07/2020 e registrata al protocollo n. 711182 del 03/07/2020
3 – COMPUTI METRICI
• Redazione di computo metrico dei lavori (n.1) per un totale di € 128.236,39 (computo definitivo fornito anche alla banca per la richiesta di mutuo fondiario- ipotecario), comprensivo di:
- struttura
- finiture interne pagina 4 di 20 - finiture esterne
- impianti
- sistemazione esterna
- spese tecniche
• Redazione di computo metrico dei lavori (n.2) per un totale di € 84.461,51 su lavori eseguiti fino al 13/10/2021 e quindi fino alla totale revoca dell'incarico; sulla base di tale computo è stata calcolata la parcella del geometra (escludendo gli importi della voce “struttura”)
4 – CONTABILITA' LAVORI DITTA CP_9
• Redazione dei seguenti STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) relativi a quanto realizzato solamente dall'impresa “ ”, per un importo totale di € 57.379,78 fino alla data del CP_9 06/05/2021:
- SAL 1° al 24/07/2020 per un importo di € 25.381,08
- SAL 2° al 16/12/2020 per un importo di € 16.361,66
- SAL 3° al 15/04/2021 per un importo di € 12.997,04
- Lavori non previsti – fuori computo per un importo di € 2.640,00
5 – CONTRATTI APPALTO IMPRESE
Si precisa che il contratto d'appalto è stato stipulato dallo Studio Tecnico solamente CP_4 con la ditta “ ”, in quanto con le altre imprese (elettricista, idraulico, imbianchino, CP_9 infissi interni ed esterni) aveva preso accordi direttamente il proprietario sig. Controparte_3
• Redazione di CONTRATTO DI APPALTO tra il proprietario sig. e l'impresa Controparte_3 esecutrice “ ” in data 20/10/2018 CP_9 6 – SICUREZZA CANTIERE
• Verifica della documentazione richiesta e fornita dalle varie imprese esecutrici
• Redazione della documentazione relativa alla sicurezza del cantiere, e precisamente:
- notifiche preliminari iniziali inviate sul portale il 28/05/2019 Pt_1 Pt_1
- notifiche preliminari ad integrazione inviate sul portale Regione il 03/02/2020 Pt_1
- notifiche preliminari ad integrazione inviate sul portale il 05/05/2020 Parte_1
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) iniziale del 02/12/2019
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) aggiornato del 05/05/2020 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera del 02/12/2019
- Piano di Contenimento COVID 19 del 05/05/2020
• Sopralluoghi in cantiere per la verifica dell'attuazione da parte delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC e delle procedure di lavoro ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lett. e) - D.Lgs. 81/2008;
- che ad oggi, così come da visura catastale effettuata in data 14/02/2023, che allega, i subb. 6 e 7 della P.lla 374 risultano soppressi e sostituiti con il sub. 9 (della stessa P.lla 374) graffato a sua volta con il Sub. 1 della P.lla 822, mediante VARIAZIONE del 28/09/2022 Pratica n. AP0102214 in atti dal 28/09/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.6875127.28/09/2022 FUSIONE- AMPLIAMENTO- RISTRUTTURAZIONE n. 102214.1/2022 (doc. 3 – visura catastale del 14.02.2023), sicché la corretta e attuale identificazione dei beni immobili oggetto di causa risulta: Catasto Fabbricati del Comune di Falerone: Fg. 23 – P.lla 374 – Sub. 9 (graffato con Fg. 23, P.lla 822, Sub. 1) (classamento: cat. A/2 - Classe: 05 - Consistenza: 6 vani - Rendita: € 371,85) Proprietà: 1/1 – (c.f.: Controparte_3 ; C.F._2
- che sull'immobile grava un mutuo fondiario di € 90.000,00 concesso alla parte mutuataria sig.
da Banca Intesa SanPaolo S.p.a., già erogato a saldo, così come risultante da Controparte_3
“Atto di erogazione e quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata - consegna di capitale a saldo del mutuo ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 trattamento tributario D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
pagina 5 di 20 (MUTUO N. 0E55018154162) del 24/11/2022, Repertorio n. 5057 - Raccolta n. 3614 – Notaio Dott. (doc. 4 – visure ipotecarie del 30.03.2023); Persona_1
- di aver in data 05/10/2021, dopo aver svolto la maggior parte delle mansioni relative all'incarico affidatogli, comunicato a mezzo pec al sig. al Comune di Falerone, Controparte_3 all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno e all'ASUR di ER, le sue formali dimissioni dall'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE), specificando di non poter proseguire il rapporto professionale in seguito al venir meno delle basi dell'incarico fiduciario, nonché dei requisiti essenziali di lealtà, correttezza e chiarezza fra le parti, sospendendo di fatto il cantiere sino a comunicazione della nomina della nuova figura di CSP e CSE da parte del committente (doc. 5 – lettera di formali dimissioni da CSP e CSE);
- di essersi determinato alle dette dimissioni a causa ed a seguito di gravi condotte e inadempienze unilateralmente tenute dal committente, nonostante i ripetuti contrari ammonimenti verbali del geometra a tutela della sicurezza del proprio cantiere, quali:
A) la illecita sovrapposizione di fatto da parte del sig. fratello del committente Parte_2
, di un proprio cantiere adiacente e sprovvisto peraltro di qualsivoglia documentazione CP_3 sulla sicurezza (Pos, Pimus, Psc, etc.) a quello già esistente e regolare da lui stesso coordinato su committenza di;
di averlo appreso a seguito di un sopralluogo sul posto – Controparte_3 documentato fotograficamente (doc. 6) - effettuato in data 28/09/2021, e cioè pochi giorni prima delle suddette dimissioni, mediante il quale veniva riscontrato il montaggio di impalcatura/ponteggio non autorizzato e senza alcuna segnaletica di cantiere;
ne era seguito un primo e duro confronto telefonico direttamente con il quale poi in una Parte_2 successiva telefonata si scusava ammettendo l'irregolarità tenuta da lui e dal fratello assicurando che avrebbero regolarizzato la situazione evidenziata dal geometra;
- che tuttavia in difesa del fratello, si era presentato di lì a poco presso il proprio Controparte_3 studio tecnico, rivolgendosi a lui addirittura con gravi ed ingiustificati improperi, che ovviamente lo avevano determinato alle dimissioni;
B) la presenza di lavoratori autonomi non autorizzati (e dunque non in regola) sia nel cantiere illecitamente sovrapposto che all'interno del cantiere da lui coordinato, voluti con insistenza da quale conditio sine qua non alla prosecuzione dei lavori;
Controparte_3
- di esser quindi, dopo le dimissioni, rimasto in carica solo come OG Architettonico e Direttore dei Lavori del cantiere;
- che, nelle successive comunicazioni via pec intercorse con quest'ultimo Controparte_3 procedeva a formalizzare di suo pugno la revoca anche dall'incarico di OG Architettonico e Direttore dei Lavori a far data dal 20/10/2021, interrompendo quindi, per intero, il rapporto professionale (doc.
7 - revoca incarico OG e DDL);
- di aver fatto seguito alla revoca dell'incarico:
1) inviando in data 25/01/2022 la parcella con gli importi calcolati in via bonaria per i lavori svolti sino a quel momento sulla base del “computo metrico dei lavori n. 2”, con l'indicazione di un importo totale dovuto pari ad € 20.659,51 + spese imponibili e forfettarie, IVA e Cassa Naz. geom., precisando che l'importo della parcella per le spese tecniche spettanti veniva calcolato ex D.M. 140/2012 sulla somma di € 65.483,94, quest'ultima risultante dal totale di € 84.461,51 del “computo metrico n. 2” detratto l'importo relativo alla parte “strutturale” pari ad € 18.977,57 (vd. Doc 15 citato a pag. 10 della citazione) anziché sul “computo metrico n. 1” (presentato dal convenuto per ottenere il mutuo fondiario), che prevedeva la detta parte strutturale ed un importo per spese tecniche pari ad € 30.599,06 su lavori ultimati;
2) consegnando, presso il proprio studio tecnico, tutta la documentazione cartacea inerente al cantiere nelle mani dell'avv. Giampaolo Antonelli, legale ed interlocutore al tempo di CP_3 ;
[...] 3) consegnando telematicamente la documentazione sulla sicurezza al nuovo tecnico incaricato come CSP e CSE, geom. (già tecnico di fiducia di fratello di Testimone_1 Parte_2
), mediante file digitali editabili (anche se non necessariamente dovuti in tale formato, a CP_3 dimostrare la propria volontà di bonaria conclusione della vicenda) per consentire il prosieguo pagina 6 di 20 della pratica facilitandogli fortemente l'operato (doc. 8 – elenco documentazione consegnata brevi manu e via mail);
- che il credito da lui vantato era stato più volte riconosciuto da anche nelle Controparte_3 comunicazioni intercorse fra gli stessi e di cui si riportano, quale esempio, brevi estratti:
“ - PEC del 14/10/2021: <Nel caso in cui le nuove figure preposte come CSE/CSP e Controparte_3 Prog. Arch. e D.D.L., riscontrino delle difformità imputabili unicamente al suo operato, ovviamente l'importo da lei richiesto, altrimenti dovuto per un lavoro svolto a regola d'arte, dovrà necessariamente essere ritoccato a ribasso (previo accordo) non avendo adempiuto a pieno al suo incarico, diversamente a tale ipotesi le sarà riconosciuto quanto richiesto.>> e ancora, “ - PEC del Controparte_3 22/10/2021: <Preciso altresì che potrà trattenere ovviamente la copia di tutta la documentazione in suo possesso onde tutelare i suoi diritti secondo le norme professionali, in primo luogo il diritto al compenso per le prestazioni effettivamente eseguite.>>”.
- che poi, con racc. a/r 3/01/22, l'avv. Giampaolo Antonelli, legale a suo tempo di CP_3
gli aveva inviato, riconoscendo sebbene per un minore importo le spettanze per l'attività
[...] e le opere svolte, lettera di formale contestazione delle ritenute inadempienze sui lavori effettuati ed, al fine di addivenire ad un componimento bonario della vicenda e in considerazione dei due acconti di € 2.500,00 cad. già versati a novembre 2018 dal committente per un importo totale pari ad € 5.000,00 escluse IVA e Cassa Naz. geom., proponeva un'offerta a saldo mediante assegno circolare di € 5.000,00, incluse IVA e Cassa Naz. geom. (doc. 9);
- che, in precedenza, l'avv. Antonelli aveva proposto verbalmente una definizione bonaria tramite la corresponsione, sempre a saldo, del maggior importo di € 10.000,00 ulteriori rispetto ai € 5.000,00 previamente corrisposti (acconti 2018), ma tale proposta non era però mai stata formalizzata e dunque la questione rimaneva irrisolta/sospesa;
- di aver riscontrato tale pec dell'avv. Antonelli a mezzo pec 25/01/22 del proprio legale, contestandone in replica e in toto il contenuto punto per punto, da considerarsi parte integrante della citazione, precisando che al fine di giungere ad una soluzione bonaria e transattiva della controversia, in considerazione di quanto già versato a titolo di acconto dal committente, era disponibile sempre in via transattiva a trattenere, previa autorizzazione, la somma di € 5.000,00 proposta con assegno circolare Intesa SanPaolo consegnato solo ed unicamente a titolo di terzo acconto, al quale sarebbe dovuto seguirne uno ulteriore di € 10.000,00 a titolo di saldo, arrivando dunque alla corresponsione della complessiva somma di € 20.000,00 e così tacitando ogni possibile e reciproca pretesa in relazione ai lavori in oggetto (doc. 10);
- che tale controproposta veniva rifiutata dal committente talché l'assegno circolare di € 5.000,00 del sig. veniva riconsegnato in originale nelle mani dell'avv. Giampaolo Controparte_3 Antonelli in rappresentanza del suo cliente, in data 10/03/22 (doc. 11);
- che alcune ditte fornitrici si rifiutavano di ultimare l'opera stante il mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente così determinando un ritardo Controparte_3 nell'esecuzione dei lavori nel cantiere;
- di aver tentato più volte il sollecito dei lavori, in specie alla ditta appaltatrice principale “ CP_9
, invitandola al prosieguo, ma quest'ultima, nella persona del titolare ,
[...] CP_9 sempre aveva ribadito di non poter continuare i lavori non avendo ricevuto i dovuti e regolari pagamenti;
- di esser stato impossibilitato ad ultimare le sue prestazioni a seguito ed a causa della revoca da parte del committente, che ha comunque utilizzato, per completare la pratica edilizia, tutta la documentazione che egli aveva predisposto;
- di aver in data 6/422 (doc. 12) dato corso ad una procedura di negoziazione assistita mediante la quale, a seguito di adesione da controparte (doc. 13 – convenzione di negoziazione assistita del 16/5/22), non risultava possibile addivenire ad un accordo transattivo per il componimento bonario della lite (esito negativo), così come da verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti in data 16/6/22 (doc. 14);
- che in tale verbale di mancato accordo le parti avevano concordato esclusivamente di rinunciare ad avvalersi della clausola inserita nella convenzione per conferimento di incarico pagina 7 di 20 professionale sottoscritta bilateralmente in data 22/12/17 e denominata “Art. 8 – Arbitrato”;
- di esser, quindi, ad oggi creditore della somma maturata ed ancora dovuta per le prestazioni professionali svolte nei confronti di di € 20.659,51 + spese imponibili e forfettarie, Controparte_3 IVA e Cassa Naz. geom., così come indicato nella parcella che produce, oltre alle ulteriori somme per interessi maturati e maturandi (doc. 15 – parcella geom. del Controparte_4 20/01/2022);
- che, rimasti senza effetti i tentativi di ottenere in via bonaria il pagamento del compenso, si rende necessario introdurre il giudizio.
Si è costituito in giudizio impugnando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_3 eccepito, siccome palesemente infondato in fatto ed in diritto, proponendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere ristoro dei danni subiti dalla negligente prestazione svolta dal professionista, che ha comportato soprattutto un ingiustificato dilatamento dei tempi di esecuzione dei lavori e conseguentemente maggiori oneri per la committenza. ha dedotto: Controparte_3
- che la ricostruzione operata dall'attore è del tutto fuorviante e omissiva delle vere ragioni per cui il rapporto professionale è stato interrotto;
- di aver in data 22/12/17 affidato al geom. l'incarico professionale di Controparte_4 cui all'allegato atto (cfr all. 1: lettera di conferimento di incarico professionale del 22.12.2017) comprensivo della progettazione e direzione lavori architettonica, della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della redazione della contabilità periodica e finale;
- che tuttavia non era stato rispettato l'obbligo di redazione del preventivo di massima di cui all'art. 9/4, terzo periodo, DL 24.1.12, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L 27/12, con ogni conseguenza prevista dalla legge in ordine alla liquidazione del compenso;
- che il geom. aveva predisposto e presentato in data 8/5/18 (prot. 3827) la Controparte_4 pratica di permesso di costruire per “parziale cambio di destinazione d'uso da superficie non residenziale a residenziale e contestuale ampliamento di fabbricato residenziale” senza che vi fossero, come invece riporta l'attore, particolari richieste o ripensamenti del committente;
- che in data 31/8/18 era stato rilasciato il relativo Permesso di Costruire n. 06/18 (all. 2 di controparte);
- che, conclusa la pratica di mutuo e reperita l'impresa da parte della committenza, in data 15.10.18 era stata depositata presso il Servizio tutela e Assetto del Territorio della Regione e presso l'ufficio tecnico del Comune di Falerone la denuncia dei lavori strutturali (all. 2 Pt_1 di controparte);
- di aver in data 20.10.18 sottoscritto con l'impresa il contratto di appalto CP_9 predisposto dallo studio del geom. per la realizzazione delle opere di parziale cambio CP_4 di destinazione d'uso e contestuale ampliamento dell'immobile, con allegata l'offerta economica della impresa edile, predisposta sulla falsa riga del computo metrico redatto in precedenza dal geom. con l'indicazione dei prezzi ribassati che sarebbero stati concretamente CP_4 applicati dall'impresa (cfr allegato 2 contratto appalto) e prevedente la data del 5.11.18 come inizio dei lavori e il termine utile di 18 mesi per il loro completamento;
- di aver versato al geom. come da sua richiesta, nei primi giorni di novembre 2018 la CP_4 somma di € 5.000,00 in contanti in due trance precisamente il 3 ed il 10 novembre 2018 (all. 3 ricevute pagamenti) chiedendo espressamente e con messaggio whatsapp che il DL stabilisse con l'impresa il giorno preciso per iniziare i lavori;
- che solo il 28.5.19, ovvero sei mesi più tardi, e dopo numerosi suoi solleciti, il geom. CP_4 comunicava alle Autorità competenti l'inizio lavori (All. 2 di controparte);
- che la causa del ritardo iniziale è imputabile esclusivamente al direttore dei lavori che, malgrado le sollecitazioni dell'odierno convenuto, pur essendo a conoscenza dei termini e delle scadenze contrattuali assunte, non ha esercitato quei poteri di direzione e controllo sull'appalto che gli competevano, sollecitando la ditta appaltatrice nell'inizio dell'esecuzione dei lavori ed anzi non mettendo la stessa in condizione di iniziarli, avendo procrastinato la comunicazione di pagina 8 di 20 legge sino a fine maggio 2019, per cui già all'epoca pertanto emersero i primi dissapori, poi sopiti anche in ragione del fatto che i lavori di ampliamento iniziarono ad ottobre 2019;
- che i lavori, tuttavia, procedevano a rilento (furono sospesi dal 20 marzo al 30 aprile causa covid), malgrado le sollecitazioni del committente (cfr. all. 4 messaggio whatsapp del 9.6.20), tanto che solo nel luglio 2020 veniva redatto il primo stato di avanzamento relativo ai lavori di ampliamento eseguiti dall'impresa CP_9
- d aver più volte dovuto chiedere al DL di sollecitare con le ditte l'esecuzione dei lavori e finanche di predisporre una crono tabella in modo da dare indicazioni certe alle imprese che si sarebbero dovute alternare sul cantiere: ne sono prova i messaggi scambiati via chat con il DL, dai quali risulta per l'appunto che già dal giugno 2020 avesse lamentato per iscritto, oltre che verbalmente, la lentezza dei lavori (cfr: all. 4) “….. i lavori in cantiere non scorrono per niente, dopo 35 giorni dalla ripartenza è stato messo solo l'isolante ….. vedi se puoi sollecitare, grazie”) lamentele reiterate a ottobre 2020 (“…. non sono a conoscenza di una tabella tempi di lavoro chiesta da me al vostro studio ……. Se voi siete la direzione dei lavori, secondo me dovreste contattare voi l'idraulico ed elettricista, indicargli delle tempistiche …. altrimenti loro hanno i loro cantieri che portano tranquillamente avanti ….”);
- di aver ancora a dicembre 2020 sollecitato e rappresentato la necessità di chiudere il cantiere entro l'agosto 2021 come da impegni assunti con l'istituto mutuante (All. 4);
- d aver lamentato in data 6.4.21 che alcuni materiali si trovavano in cantiere da tre settimane senza esser montati;
- che nel frattempo, in data 16/12/20, veniva redatto il secondo SAL relativo ad ampliamento e ristrutturazione e in data 15/4/21 il terzo ed ultimo SAL: la situazione del cantiere veniva quindi cristallizzata alla data del 6.5.21 così come risultante dai tre SAL e dal riepilogo di contabilità redatto dal direttore dei lavori (all. 2 di controparte – contabilità ; CP_9
- d aver al giugno 2021 - esasperato dalla situazione che si era venuta a creare, ascrivibile alla DL, documentando gli importi periodici che la banca tratteneva in attesa della chiusura dei lavori, lamentando pure l'aumento dei prezzi delle materie prime - invitato per l'ennesima volta il DL a “… combinare le fasi successive e nel caso di ulteriori ritardi risalire direttamente al responsabile … (cfr all. 4 chat del 30.6.21) e invitato espressamente il geom. a CP_4 fornirgli i nomi degli intonacatori per contattarli direttamente e supplire in tal modo alle mancanze del direttore dei lavori;
- che solo all'inizio del mese di settembre 2021 il geom. riusciva a redigere un CP_4 cronoprogramma dei lavori, prospettando la loro conclusione in circa 108 giornate lavorative dal 14.9 al 31.12.21 (cfr all. 5), ma in realtà si trattava di un palliativo del tutto inefficace a sanare la situazione venutasi a creare;
- che il rapporto fiduciario, già seriamente compromesso in ragione del ritardo che il committente ascriveva al DL, si incrinava definitivamente e l'occasione scaturì a causa delle interferenze con il cantiere adiacente di proprietà di che secondo l'assunto Parte_2 attoreo sarebbe stato sprovvisto della necessaria documentazione sulla sicurezza;
- di aver in realtà, proprio a seguito dell'apertura del cantiere adiacente di proprietà Pt_2
avuto modo di verificare e contestare verbalmente al geom. una serie di
[...] CP_4 negligenze, sia quale coordinatore della sicurezza che quale coordinatore dei lavori;
- che in data 5.10.21 arrivarono le dimissioni del geom. quale responsabile della CP_4 sicurezza e poi la propria revoca datata 14.10.21 (all. 6) dell'incarico, con conseguente interruzione del rapporto professionale;
- di aver con pec 10.10.21 (all. 7) contestato le motivazioni addotte dal DL per la rinuncia all'incarico e una serie di inadempimenti nella qualità di DL e responsabile della sicurezza;
- che alla revoca seguiva in data 26.10.21 la richiesta da parte dell'attore di compensi professionali quantificati nella misura di € 29.570,26 (all.8), richiesta che non teneva conto nemmeno degli acconti versati tre anni prima e a quanto risulta, mai fatturati, e che veniva immediatamente contestata;
- di aver, solo al fine di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda e senza nulla pagina 9 di 20 riconoscere in merito alle richieste del geom. ed ancora non completamente a CP_4 conoscenza dell'aumento dei prezzi delle materie a cui sarebbe andato incontro a causa dei ritardi accumulati, offerto a saldo di quanto preteso dal professionista la somma di € 5.000,00, somma che veniva rifiutata (all. 9 controparte);
- che il comportamento del professionista al momento del conferimento dell'incarico è stato contrario alla normativa di settore, secondo cui, al momento del conferimento d'incarico il professionista è tenuto a redigere un preventivo scritto nonché a fornire le informazioni di dettaglio relative alla complessità dell'incarico e agli oneri ipotizzabili dall'inizio alla conclusione dell'incarico;
- che l'art.1/6 D.M. n.140/2012, dispone che “L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”;
- di dover contestare la parcella del professionista sotto diversi profili:
1_ la parcella prodotta in giudizio datata 20.1.22 dell'importo complessivo di € 28.834,07, così come precisato nella nota stessa, risulta calcolata, secondo l'assunto attoreo su un importo di lavori pari ad € 84.461,51 che sarebbe corrispondente all'importo dei lavori eseguiti sul cantiere sino al 14.10.21 epoca della revoca dell'incarico (all. 9): sul principio nulla questio, giacché l'incarico professionale non è stato concluso e secondo il citato DL nonché secondo il DM 140/12 il “costo economico dell'opera”, parametro “V”, è individuato tenendo conto del consuntivo nel caso di opere o lavori eseguiti;
appare tuttavia curioso che la prima parcella (quella datata 26.10.21 dell'importo di € 29.570,26 – all. 8) che era calcolata erroneamente come da computo metrico preventivo del 17.10.18 sul totale dei lavori pari ad € 126.142,38 è di importo del tutto simile a quella prodotta in giudizio (€ 700,00 di differenza) benché quest'ultima sia calcolata su 40.000,00 euro in meno di lavori!!; a tale considerazione empirica si aggiunge che, se nella richiesta giudiziale i costi tecnici corrispondono al 35 % del valore dell'opera, quello che rileva è che l'importo dei lavori eseguiti al 14.10.21 era di gran lunga inferiore a quello ipotizzato dall'attore;
- che, stando alla contabilità dei lavori redatta il 5.6.21, l'importo di quanto realizzato era pari ad
€ 57.379,78 (cfr all. 2X controparte) e da giugno a ottobre 2021 nel cantiere furono realizzate solo una parte della predisposizione dell'impianto elettrico (posizionamento dei corrugati) e una modesta parte delle pareti divisorie in cartongesso;
non era stato realizzato l'impianto elettrico, non erano posati i pavimenti (salvo pochi metri quadri sul corridoio di ingresso), non era stato realizzato l'impianto idraulico, non erano stati posizionati gli infissi etc.;
- che ne consegue che il valore dei lavori realizzati al 14.10.21, valore che deve essere preso a riferimento per il calcolo della parcella, era pari ad € 60.000,00 circa.
2_ il coefficiente di complessità della prestazione, parametro «G», è applicato in misura massima (1.30 per opera A e 1.20 per Opera B) come se si fosse progettato e realizzato un grattacielo, mentre dovrebbe essere individuato a livello minimo trattandosi di opera di complessità ridotta al minimo, a prescindere del fatto che l'idea iniziale potesse essere di un tipo, ovvero quella di una villetta singola, mentre poi si è realizzato un ampliamento dell'unità abitativa già esistente;
3_ per la realizzazione dell'intervento non è stato necessario predisporre uno studio di fattibilità iniziale, né una progettazione preliminare per cui le relative competenze non sono dovute;
4_ parte delle competenze richieste in relazione all'opera B (struttura) non competono in quanto altro professionista (arch. ) ha provveduto ad eseguire la progettazione e la direzione CP_8 dei lavori (cfr fattura all. 10);
- che quindi l'importo effettivamente dovuto dall'odierno convenuto al geometra non appare superiore a quanto già versatogli, con la conseguenza che nulla è più dovuto a titolo di compensi professionali;
- che il geom. nell'esecuzione della propria prestazione professionale, si è reso CP_4 inoltre responsabile di alcuni inadempimenti gravi che gli sono stati contestati per la prima volta con pec 10.10.21 (cfr all. 7), negligenze rispetto agli obblighi assunti quale coordinatore alla pagina 10 di 20 sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
* per un periodo stimabile approssimativamente in 30 mesi, il professionista ha lasciato o quantomeno ha consentito che venisse lasciato, un terrazzo e la relativa scalinata esterna di accesso, priva di qualsiasi parapetto o precauzione per evitare il pericolo di caduta e quindi priva dei requisiti di protezione come invece indicato nel TUS. Solamente in epoca prossima alla fine di settembre 2021 è stata approntata una protezione posticcia sulla scalinata di accesso come si evince dalla foto allegate (all. 11 foto);
* La scalinata di accesso al piano seminterrato è stata lasciata sprovvista di parapetto e di una protezione alle cadute (all. 11);
* Il cantiere non è stato dotato dei requisiti descritti nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri, sicché risultava sprovvisto, sino a che non è stato nominato il nuovo responsabile della sicurezza in persona del geom. dei Tes_1 servizi igienici dedicati, differenziati tra dipendenti interni e fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, oltre alla cartellonistica e modulistica specifica ad avvisare il personale coinvolto nei lavori delle norme e azioni da intraprendere al fine di contenere la diffusione del virus (cfr foto allegate, all. 11);
- che si tratta di una serie di inadempienze che hanno esposto l'odierno convenuto a rischi gravissimi, quali la possibilità di subire pesanti sanzioni amministrative e finanche procedimenti penali per omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che pertanto legittimano un risarcimento dei danni, che si indicano equitativamente in € 3.000,00, ovvero una riduzione dei compensi previsti per le specifiche mansioni di coordinatore della sicurezza, indicate ex adverso in complessivi € 4.437,01;
- che inoltre è stata gravemente negligente la prestazione del DL sotto il profilo degli obblighi imposti dall'art. 92/1 par. C del capitolo IV del testi unico della sicurezza (“organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione”.) atteso che l'attore ha dapprima ritardato l'inizio dei lavori sino al giugno 2019, quando il permesso di costruire era stato rilasciato già dall'agosto precedente, ed ha poi omesso di curare, malgrado i numerosi solleciti che gli erano stati rivolti, l'organizzazione fra le varie ditte interessate delle attività sul cantiere: nel corso di tre anni solo due sono stati i verbali di sopralluogo redatti dal DL, in data 15.7.20 e 30.1.20 (all. 12);
- che tale inadempienza - imputabile in via esclusiva al DL, e non alle imprese interessate, che hanno sempre dato la disponibilità ad eseguire i lavori richiesti - ha fatto sì che il cantiere si sia protratto ben oltre i termini previsti e ben oltre il termine d'uso necessario alla realizzazione dei lavori;
- che tale colpevole ritardo, fatto salvo il periodo di fermo atto a contenere la diffusione della pandemia, ha comportato un aumento considerevole del costo delle materie prime ed un ingente esborso che ha dovuto sostenere nei confronti della banca erogatrice del mutuo;
- che quale prova del danno patrimoniale subito valgano gli oneri accessori addebitati dalla banca per il periodo eccedente i diciotto mesi previsti inizialmente per il compimento dell'opera (prorogati di due mesi per sospensione covid) pari complessivamente ad € 1.102,81 (all. 13) ed i maggiori costi subiti per realizzare taluni interventi, quali nella specie l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, gli infissi;
- che, riguardo all'impianto idraulico, il preventivo 022/2018 redatto il 14.10.2018 prevedeva un importo di € 10.615,00 mentre le fatture pagate all'esito dei lavori ammontano complessivamente ad € 12.900,00 (cfr all. 14), per cui un maggior costo/danno pari ad € 2.285,00;
- che, riguardo all'impianto elettrico, il preventivo stilato in data 13.06.2018 riportava un costo complessivo di € 4.850,00 oltre iva a fronte di una spesa effettivamente sostenuta come da fatture allegate pari ad € 10.000,00 oltre iva (cfr all. 15), per cui un maggior costo/danno pari ad
€ 5.150,00;
- che gli infissi, per i quali era stata preventivata una spesa di € 12.375,00 come da preventivo del 19.9.18, sono costati effettivamente, causa aumento delle materie prime, € 14.292,90,00 (importi al netto di iva) (cfr. all. 16) per cui un maggior costo/danno pari ad € 1.917,00;
pagina 11 di 20 - che per la tamponatura delle pareti e la realizzazione dei divisori era stata prevista una spesa complessiva di € 16.442,38 (cfr computo metrico all. 2 X controparte) mentre l'importo delle fatture relative ai lavori è pari ad € 21.312,20 al netto dell'iva (cfr all. 18), per cui un maggior costo/danno pari ad € 4.869,00;
- che complessivamente il danno da maggiorazione dei costi ammonta ad € 15.323,00;
- che per far fronte ai costi sopravvenuti ha dovuto contrarre un ulteriore finanziamento, e la situazione nel complesso è stata, ed è tuttora grande, fonte di stress e preoccupazione tanto da provocargli un serio disturbo ansioso che sarà all'occorrenza documentato, ed anche tali danni, eziologicamente riconducibili al protrarsi dei lavori e quindi all'inadempimento del direttore dei lavori odierno attore, dovranno essere risarciti previa liquidazione anche in via equitativa.
Con il decreto ex art. 171bs cpc il giudice designato ha delegato a questo got trattazione e decisione della causa.
Con la prima memora ex art. 171 ter cpc parte attrice ha contestato in toto quanto dedotto e richiesto con la domanda riconvenzionale, chiedendone l'integrale rigetto poiché manifestamente infondata in fatto e in diritto, motivata con una narrazione dei fatti capziosamente mistificatoria nonché omissiva delle vere ragioni di lite, e
contro
-dedotto:
- che - quanto all'ingiustificato dilatamento dei tempi di esecuzione dei lavori eccepito principalmente dal convenuto e da questi ritenuto motivo fondante della domanda di risarcimento danni richiesti in via riconvenzionale - non venne inserita nel contratto di conferimento di incarico professionale del 22/12/17 alcuna data di inizio e/o termine delle prestazioni da espletare in capo al professionista, fatto dal quale è possibile dedurre sia gli ottimi rapporti tra il committente e il geometra e la non urgenza dei lavori oggetto di disputa (vd. art. 3 dell'allegato 1 di parte convenuta: “Convenzione di incarico professionale”); il contratto di incarico professionale, non prevedente alcun termine, non va confuso con quelli stipulati tra il committente e le ditte esecutrici scelte dallo stesso;
- che i primi contatti con il convenuto sono avvenuti nel dicembre 2017 a mezzo whatsapp, e li produrrà in termini, per la richiesta di render;
- di aver, dopo qualche giorno lavorativo dalla firma dell'incarico (e cioè in data 8/1/18), inviato all altre n. 8 immagini render illustranti la soluzione prospettata;
CP_1
- di aver poi, sempre su richiesta dell inviato in data 17.2.18 ulteriori n. 4 nuove soluzioni CP_1 render;
ed ancora, in data 18.4.18 e 19.4.18 fornito rispettivamente n. 2 render + 1 bozza planimetrica e n. 2 bozze di planimetria con predisposizione degli spazi interni e degli arredi (per un totale di tre soluzioni), il tutto ampiamente apprezzato da parte dal Committente come provato da messaggistica;
- di aver inviato una quarta e alternativa soluzione planimetrica, a dimostranza dei ripensamenti del cliente e per contro della suddetta completa disponibilità del professionista, in data 25.6.18 (cfr. Allegato A [da depositarsi nei termini], pagine da 1 a 6);
- che l'elaborazione di render scaturisce dallo sviluppo progettuale su piante e prospetti studiati ad hoc e che dunque richiedono tempistiche non brevi di esecuzione;
- che quindi, trascorsi 6 mesi dal conferimento dell'incarico, le parti si trovavano ancora in una convenevole fase ideologica, con bozze e progettazioni preliminari per permettere al Committente di richiedere correttamente un mutuo alla banca, quest'ultimo finalizzato ad eseguire i lavori sulla base di una chiara e definita idea progettuale;
partiti da un'idea progettuale di villetta indipendente posta a circa 10 metri dal fabbricato poi oggetto di lavori, passando per altre soluzioni, che prevedevano una diminuzione della superficie da realizzare, fino ad arrivare al progetto poi effettivamente realizzato, prevedente un aumento minimo rispetto a quanto pensato inizialmente, ampliando esclusivamente una parte del fabbricato esistente;
- che questo iter fu dovuto al fatto che l' dopo aver valutato alcuni computi metrici CP_1 preventivati (di cui certi solo abbozzati), non era in grado di sopportare un esborso economico pagina 12 di 20 tale da consentirgli di realizzare quanto desiderato, considerando inoltre che la banca non era disposta a finanziargli importi elevati;
- di aver inviato quanto sopra descritto per le vie brevi (whatsapp) e che ciò rappresenta solo una irrilevante e minima parte delle prestazioni espletate;
- che allegherà nei termini processuali, ad integrazione di quanto già offerto in comunicazione Y e 2.Z” nell'atto di citazione, tutta la ulteriore e corposa Controparte_7 documentazione predisposta (ad eccezione dei file di disegno formato “dwg” non depositabili telematicamente) a prova dalla vasta mole di lavoro svolta dal professionista, a contestazione delle avverse deduzioni (cfr. pag. 8 comparsa di risposta “non fu necessario predisporre uno studio di fattibilità iniziale né una progettazione preliminare…”);
- che, semi-conclusa tale prima e preventiva fase di ideazione progettuale, solo a fine settembre del 2018 gli aveva comunicato le principali ditte - scelte dal convenuto in periodi Controparte_3 differenti e quindi non contemporaneamente - che avrebbero eseguito i lavori (e cioè: “Gs F.lli Giammaria” per gli infissi;
/ per lavori idraulici;
– CP_10 CP_11 CP_12CP_
“ +” / per lavori elettrici – “Impresa edile ” per lavori edili, CP_14 CP_9
“Metropolitan decor s.n.c. ” per lavori di tamponatura a Controparte_15 secco, divisori in cartongesso, etc.);
- che dai messaggi successivi dell' è già possibile desumere l'inizio dei primi “ritardi” CP_1 scaturiti dall'operato di alcune ditte esecutrici in quanto inadempienti nel fornire le informazioni e la necessaria documentazione al cliente nonché al geometra, che su tali fatti commentava col Committente in data 19/03/2019: < , l'elettricista e l'idraulico ancora non mi hanno CP_3 inviato nulla. Vedi se puoi sentirli tu perché non so più come dirglielo di inviarmi la documentazione sulla sicurezza>>...<Speriamo che a fare i lavori ci mettano meno tempo di quello che ci mettono a preparare le carte>> (vd. immagine n. 38, pagina 10 dell'Allegato A [da depositarsi nei termini]);
- di aver lamentato nella conversazione 9.1.20, ancora una volta, il mancato invio della necessaria e completa documentazione da parte della ditta esecutrice dei lavori elettrici nonostante i solleciti;
- di non aver potuto quindi comunicare l'inizio dei lavori prima di fine maggio 2019 perché le ditte esecutrici tardavano ad iniziare i lavori (cioè non avevano materialmente il tempo o l'intenzione di cominciarli, indipendentemente da qualsivoglia sollecito) ed, anzi, ad inviare la documentazione richiesta: prassi vuole che la comunicazione di inizio lavori venga presentata nel momento effettivo di inizio degli stessi da parte delle ditte esecutrici;
la comunicazione in questione veniva effettuata comunque nel rispetto dei termini di legge (ossia entro un anno dal rilascio del PdC dell'agosto 2018) e soprattutto nel momento in cui le ditte realmente si rendevano disponibili ad iniziare;
- che quindi non pare possibile contestare che il DL non abbia esercitato “quei poteri di direzione e controllo che gli competevano” ed anzi, per contro, egli ha tentato con numerosi solleciti di far proseguire e controllare pacificamente i lavori in cantiere, onere spettante - si ricorda - pure allo stesso Committente, il quale tra l'altro rivestiva il compito di Responsabile dei Lavori ex D.Lgs. 81/2008 come da documento da allegarsi nei termini di legge;
- che a causa dell'inaspettata e grave pandemia di Covid-19 tutte le attività edilizie venivano giocoforza interrotte e, nell'incertezza comune a tutti, aveva comunicato all' che purtroppo CP_1 i lavori sarebbero stati bloccati con ogni probabilità anche per il mese di aprile 2020;
- che, ripartita poi, lentamente, l'edilizia il mese successivo (maggio 2020), nei mesi seguenti ripartiva anche il cantiere in oggetto: chiaro che l'improvvisa interruzione di tutte le attività per le suddette cause di forza maggiore furono un motivo fondante dei ritardi lamentati;
ciò avvenne anche in relazione ad alcuni lavori che avrebbe dovuto svolgere il fratello del convenuto (“Metropolitan Decor s.n.c. di ST AB & LI AN) che a detta dell' Controparte_3 in quel periodo “era parecchio pieno” di lavoro (...e dunque con la piena consapevolezza del Committente sulla situazione di stallo per tutti!). (cfr. immagine n. 54, pagina 14 dell'Allegato A
[da depositarsi nei termini]);
- che i contatti fra le parti continuavano ancora nei mesi seguenti così come la comunicazione pagina 13 di 20 per le vie brevi: nel gennaio 2021 il Committente, che non aveva potuto far svolgere in casa alcun tipo di lavoro poiché affetto da coronavirus, gli comunicava quanto riferitogli dalla ditta esecutrice dei lavori elettrici in merito alla dichiarata irreperibilità della stessa da marzo 2021 a luglio 2021 a causa dello “sblocco” di altri cantieri del 2020, rimasti in sospeso sempre per lo stesso motivo pandemico (cfr. immagine n. 66, pagina 17 dell'Allegato A [da depositarsi nei termini]): ecco che, ancora una volta, l' dimostrava pienamente la consapevolezza nei CP_1 ritardi dei lavori - che avrebbe dovuto effettuare la suddetta ditta, tra l'altro in ottimi rapporti con lo stesso, in quanto i titolari risulterebbero suoi amici - in una situazione comunemente difficile per il settore edilizio;
- che, andata a buon fine la pratica di mutuo, l' veniva a conoscenza del fatto che la ditta CP_1 esecutrice dei lavori edili sarebbe stata disponibile a lavorare dai primi di maggio 2021; quest'ultima ditta non riusciva ad ogni modo a rispettare la tempistica pattuita talché il geometra, essendo il cantiere fermo nell'attesa di intonacare le pareti, prontamente si era attivato alla ricerca di altra ditta in subappalto alla prima, ma pure tale impresa in sostituzione, nonostante fosse stata contattata pure dal convenuto, risultava impossibilitata causa Covid-19 ad assumere l'impegno;
- di aver ricordato pertanto all di aver appaltato i lavori alla ditta “ ” e CP_1 CP_9 dunque, nel caso non fossero stati trovati ulteriori lavoratori disponibili legittimamente al subappalto, non sarebbe stato possibile fare altrimenti, facendogli chiaramente capire che purtroppo - nel rispetto della normativa - avrebbe dovuto ancora attendere e non per mancanze ascrivibili al DDL;
- che il Committente aveva comunicato allora in data 19.6.21 di aver personalmente
“parzialmente risolto” la questione (vd. immagini nn. 77/78/79/80/81/82, pagine 20/21 dell'Allegato A [da depositarsi nei termini]);
- che durante la vicenda il Committente (nonché anche responsabile dei lavori) non aveva affatto dovuto “supplire alle mancanze del DDL”, che per contro aveva dato sempre la massima disponibilità alla risoluzione di ogni “problematica”: ne è prova pure il fatto di aver impartito le istruzioni necessarie affinché l'opera venisse realizzata conformemente alle aspettative del Committente quando - ad esempio - la ditta “Metropolitan Decor s.n.c. di ST AB & LI AN” di propria iniziativa, aveva realizzato l'ingresso dell'abitazione in maniera totalmente difforme rispetto al progetto depositato al Comune, occasione in cui aveva dovuto, in ossequio al ruolo di DL, impartire la demolizione di una tamponatura a secco effettuata, con il conseguente ordine di rifarla conforme al progetto (ossia con una rientranza sull'ingresso che invece era stata omessa);
- di contestare specificatamente ed integralmente il contenuto dell'all. 4 di controparte, denominato “messaggi whatsapp”, privo di ordine e financo di indicazione cronologica- consequenziale, nonché decontestualizzato e pertanto incomprensibile e quindi inutilizzabile ai fini del decisum;
- che la ditta :
1. rimandava lo svolgimento dei lavori stante il mancato pagamento CP_9 dei corrispettivi dovutigli da parte del sig. ;
2. dichiarava al Geometra, presso il Controparte_3 suo studio, dove il venne convocato al fine di sollecitare il prosieguo dei lavori, che CP_9 avrebbe ripreso gli stessi solo una volta ricevuto il saldo di quanto ancora spettante fino a quel momento;
- che le comunicazioni via whatsapp erano terminate sostanzialmente in data 28.6.21, giorno nel quale aveva rilevato gravi e unilaterali inadempienze contestate al committente, che davano necessariamente il via all'incrinarsi del rapporto professionale;
- di aver inviato infatti per messaggio all' n. 3 fotografie mediante le quali contestava sia la CP_1 illegittima intersecazione del regolare cantiere da lui stesso diretto con un altro differente di
, fratello di (ancorché, si ripete, sprovvisto di documentazione sulla Parte_2 CP_3 sicurezza), che la presenza di lavoratori non autorizzati, il tutto come già descritto nel libello introduttivo (vd. immagini nn. 83/84/85, pagine 21/22 dell'Allegato A [da depositarsi nei termini]);
- che, a causa della frenetica necessità di proseguire i lavori, l' aveva chiamato, a totale CP_1 insaputa del DL, ad operare in cantiere soggetti estranei, non in regola (addirittura in pensione),
pagina 14 di 20 violando gli obblighi imposti allo stesso in qualità di committente e responsabile dei lavori, figura questa a cui l'art. 90 D.lgs. 81/08 impartisce precisi doveri fra cui: la valutazione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (specificati dall'art.15 D.Lgs. 81/2008), nella fase di progettazione dell'opera, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere;
verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, pena quanto previsto dall'art. 157 dello stesso D.lgs. Sul punto gli Parte_3
<Al committente e, se nominato, al Responsabile dei Lavori “non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo “formali”, bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia (Cass. pen. Sez.IV n.14407 del 15.4.2012, Rv.253294)”>>;
- di essersi dimesso, a seguito dei gravi anzidetti inadempimenti rilevati nelle vesti di CSP e CSE (coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) esclusivamente dai ruoli/incarichi appena descritti e non invece da direttore dei lavori, ruolo dal quale venne sollevato senza giusta causa tramite comunicazione pec del committente;
- che il committente può sempre provvedere alla revoca del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 2237 c.c., salvo però il pagamento del corrispettivo e delle spese fino ad allora dovuti per l'attività da espletata e la eventuale richiesta di risarcimento danni per mancato guadagno che peraltro non è stato richiesto dall'attore;
- che in ordine alle contestazioni effettuate relativamente all'assenza di misure di sicurezza in cantiere, depositerà documentazione fotografica, suddivisa per data, comprovante il proprio adempimento;
- di aver impartito le direttive in materia: il cantiere fu infatti dotato - subito dopo la realizzazione della scalinata di accesso al terrazzo e a differenza di quanto riportato da controparte - del parapetto nella scalinata e di apposita delimitazione (effettuata dalla ditta con CP_9
“recinzione cd. da cantiere”) dello spazio di lavoro utilizzabile nel terrazzo, con ampia distanza dal limite dello stesso al fine di adeguata protezione dei lavoratori dalla caduta dall'alto, come dimostrabile dalle fotografie che si allegheranno nei termini processuali con la memoria n. 2 ex 171 ter c.p.c. (vd. Allegato C – documentazione fotografica sopralluoghi da allegarsi);
- che attraverso l'esame delle foto allegate in ordine cronologico sarà possibile osservare come in base allo stato di avanzamento dei lavori mutasse lo stato dei luoghi: nello specifico, a totale sua insaputa, i soggetti lavoratori del suddetto illegittimo cantiere sovrapposto dell Pt_2
fratello del , avevano spostato le barriere adibite a delimitare lo spazio di
[...] CP_3 lavoro utilizzabile nella terrazza, depositato materiale edile utile al cantiere di e Parte_2 smontato parte del parapetto relativo alla scalinata, a loro comodità e senza avvertimento al DDL (e per contro, nella consapevolezza del committente), per depositare e trasportare materiale edilizio;
- che non può sussistere pertanto alcuna culpa in vigilando del professionista giustificante la somma richiesta a titolo di risarcimento per “mancata vigilanza” atteso che quest'ultimo, nelle vesti assunte, non era obbligato a sorvegliare sulle attività di ordinaria esecuzione così come non era investito dall'obbligo di presenziare, e dunque controllare costantemente, le vicende del cantiere tutti i giorni o comunque per un tempo minimo stabilito;
- che il convenuto aveva permesso contra legem tutto quanto appena descritto al fine di non interferire con i lavori adiacenti (ancorché relativi allo stesso immobile) del fratello, essendo chiaro che in concreto alcun danno è stato prodotto al convenuto dalla supposta e ritenuta inadempienza;
- che non è vero che non si fosse attivato all'attuazione del protocollo per il contenimento della diffusione del covid-19 nel cantiere: ne sono ulteriore prova, rispetto a quanto già prodotto in citazione, le email inviate alle imprese esecutrici nelle quali, in ottemperanza del detto protocollo, venivano alle stesse richieste le dichiarazioni di temperatura corporea ed i report delle operazioni di disinfezione e sanificazione (vd. Allegato D – email protocollo covid [da depositarsi nei termini]);
pagina 15 di 20 - che, quanto alla lamentata assenza di preventivo di massima da parte del geometra, vero è che il contratto di incarico professionale 22/12/2017, alla voce “Art. 4 – Compensi e rimborsi spese” difetta dell'indicazione in dettaglio dei costi delle prestazioni professionali del Geometra ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/2012 ma, per contro, appare concretamente impossibile ipotizzare che l non conoscesse perfettamente le spese da affrontare: basti consultare il contenuto CP_1 delle suddette chat whatsapp o anche di alcune mail (vd. Allegato E – email preventivi di varie ditte inviati da al Geom. che si allegheranno) per capire come il convenuto abbia sempre CP_1 avuto una certa scrupolosità nel conoscere i vari costi, anche chiedendo parecchi preventivi di diverso tipo a varie ditte: i costi tecnici del professionista erano comunque sempre indicati nei computi metrici consegnati all' pure in quello con cui richiese il CP_1 Controparte_3 finanziamento alla banca per svolgere i lavori;
- che l'obbligo di stilare il preventivo (in forma scritta o digitale) divenne operativo solamente dal 29.8. 17, data in cui entrò in vigore la modifica al D.L.1/2012 che sino a quel momento non prevedeva alcun obbligo di redazione scritta, dunque solo poco tempo prima della redazione del testo di conferimento dell'incarico;
- che la prassi, sino a qualche mese prima, era sempre stata quella di riferire verbalmente i costi al cliente (così come fu al tempo dell'incarico) e, visti gli ottimi rapporti intercorrenti fra le parti, nel contratto non era stato inserito un dettagliato preventivo, rimandando l'indicazione all'interno del computo metrico;
inoltre vanno considerati sul punto anche i continui cambiamenti dell'idea progettuale, che non consentivano al tempo di fare un preciso e dettagliato preventivo di massima;
- che, sulla questione relativa alla chiusura bonaria della vicenda, paradigmatico appare come la difesa di parte convenuta abbia affermato che nulla ad oggi risulti più dovuto a titolo di compenso professionale, nonostante le diverse proposte di saldo (pur se di basso importo) fatte dal convenuto e dal difensore stesso;
- che il Committente era perfettamente a conoscenza dell'aumento dei prezzi al momento della formulazione delle sue proposte per il saldo e stralcio della parcella, tant'è vero che scriveva via whatsapp il 18/06/2021: <<...Più mi becco gli aumenti, meno soldi per tutti anche perché non saprei dove rimediarli”>> ...
- che del resto gli aumenti erano già intervenuti tempo prima (vd. immagine n. 81, pagina 21 dell'Allegato A) e non possono giustificare la odierna negazione di ogni proposta di pagamento, a partire dai primi € 9000,00 offerti in via bonaria e fino ai € 5.000 in sede di negoziazione assistita, senza considerare quanto ammesso dal convenuto nei mesi precedenti via pec, confermando il diritto del professionista a ricevere il compenso per le prestazioni effettivamente eseguite;
- che le proprie due parcelle del geometra (una datata 26/10/2021 e l'altra 20/01/2022) - di cui la prima pacificamente dichiarata errata a causa di refusi di calcolo - sono state calcolate su importi di lavori eseguiti sino alla data dell'interruzione del rapporto professionale (rispettivamente su € 68.227,83 la prima e su € 65.483,94 la seconda, ossia su circa € 60.000,00 come asserito dalla controparte) e non sulla somma di € 128.236,39 riferibile invece a lavori terminati e per di più calcolata ordinariamente mediante prezziario regionale, che tiene conto di formati e materiali di media fattura;
- che dunque è errata la considerazione fattuale di controparte in ordine ad una differenza di circa € 40.000,00 sul calcolo del compenso;
- che il D.M. 140/2012, in forza del quale sono stati calcolati gli importi, non prevede percentuali minime o massime e dunque il corrispettivo è legittimamente il risultato dai parametri di calcolo imposti;
- di produrre - posto che il convenuto lamenta che nel cantiere, da giugno 2021 (periodo nel quale i rapporti iniziarono ad incrinarsi come sopra esposto) a ottobre 2021, non erano ancora stati realizzati l'impianto elettrico e idraulico, così come i pavimenti e la posa degli infissi - documentazione fotografica relativa ad un sopralluogo specifico del 28.9.21, e dunque precedente la revoca dell'incarico, da cui risulta che i pavimenti risultassero già posati su quasi tutto l'appartamento, così come l'impianto idraulico realizzato in gran parte e gli infissi pagina 16 di 20 posizionati, ad eccezione di una finestra e del portoncino di ingresso. (cfr. Allegato C, foto sopralluogo del 28/09/2021 [da depositarsi nei termini]);
- di contestare interamente tutti gli importi indicati a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali in via riconvenzionale, per un totale di € 18.323,00, poiché richiesti su presupposti totalmente infondati e non ascrivibili al professionista, di cui € 14.221,00 per i maggiori costi che ha dovuto affrontare a causa di incongruenze fra preventivi e CP_1 corrispettivi concretamente richiesti dalle ditte esecutrici, peraltro scelte dal committente e con le quali quest'ultimo curava personalmente i rapporti, compresi i prezzi ed i pagamenti (ad eccezione della ditta ); CP_9
- di non aver in concreto potuto far nulla come DL rispetto all'aumento dei prezzi delle materie prime, all'epidemia o ancor più al fatto che le ditte esecutrici, oggettivamente, non si applicavano nel concreto a proseguire i lavori per i motivi di cui sopra;
- di aver, dopo la denuncia dei danni formalmente richiesti in riconvenzionale, informato la propria compagnia assicuratrice " Agenzia Controparte_5 Controparte_2 Generale di ER (FM), Via Ottorino Respighi, 2, con cui ha stipulato la polizza per la copertura danni n. 730229024 (vecchio identificativo polizza n. 00023032300234), per cui, e nella denegata e non creduta ipotesi in cui le istanze in riconvenzionale di parte convenuta dovessero risultare anche parzialmente accolte nel presente giudizio, chiede di essere in toto manlevato e tenuto indenne dalla suddetta compagnia di assicurazioni " Controparte_5 Controparte_2
Ottenuto lo spostamento di udienza e l'autorizzazione a citare la compagnia assicuratrice, questa si è costituita per resistere alle domande formulate nei suoi confronti, associandosi alle condivisibili deduzioni dell'attore in ordine alla riconvenzionale osservando, più in particolare, come non vi sia evidenza alcuna della contestata responsabilità per il ritardo nell'avvio dei lavori e nella successiva conduzione del cantiere in capo al geom. e che non vi è Controparte_4 evidenza alcuna del dedotto inadempimento del professionista in relazione all'attuazione degli obblighi di sicurezza del cantiere ed all'applicazione dei protocolli di legge per il contenimento della diffusione del Covid-19.
, premesso che l'insussistenza di profili di responsabilità in capo al geom. Controparte_2 renderebbe superfluo ogni rilievo sulla quantificazione della pretesa risarcitoria Controparte_4 di parte attrice, per doveroso scrupolo difensivo ha precisato:
- che, anche sotto il profilo del quantum, la domanda riconvenzionale di parte convenuta meriterebbe di essere rigettata;
- che, quanto alle specifiche contestate negligenze rispetto agli obblighi assunti dal geom. quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Controparte_4 (aver lasciato privi di protezione un terrazzo e relativa scala esterna di accesso nonché la rampa di accesso al seminterrato) le stesse, in ogni caso e per esplicita ammissione della parte convenuta, non si sono declinate in alcun concreto pregiudizio economico per il committente suscettibile di essere risarcito;
- che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla contestata mancata dotazione nel cantiere durante la pandemia dei requisiti prescritti dai protocolli normativi introdotti per contenere la diffusione del Covid-19: nessuno risulta essersi fatto male o ammalato in ragione delle dedotte carenze dei presidi di sicurezza e dei protocolli anti-Covid, né il committente si è visto applicare sanzioni o multe in ragione di tali (presunte) irregolarità;
- che i maggiori costi di costruzione e degli oneri bancari supplementari che il convenuto afferma essersi visti applicare in ragione dei ritardi nell'avvio e nella conduzione dei lavori imputati al professionista non possono in alcun modo dirsi riconducibili alle conseguenze dirette dell'inadempimento contestato al geom. (dato sempre, ma non concesso, che Controparte_4 questo si configuri);
- di contestare in ogni caso la congruità della somma indicata nella misura di complessivi € 15.323,00 quale risarcimento spettante a tale titolo, difettando la prova concreta dei lamentati aggravi e della loro effettiva diretta relazione causale con i ritardi lamentati;
pagina 17 di 20 - di contestare infine la sussistenza del reclamato danno non patrimoniale subito dal convenuto derivante dallo stato d'ansia che l'insoddisfacente adempimento dell'incarico contestato al geom. gli avrebbe arrecato;
Controparte_4
- di eccepire, sotto il profilo assicurativo, che la copertura assicurativa apprestata da
[...]
(come detto nelle more incorporata in non è operativa per il Controparte_5 CP_2 lamentato danno non patrimoniale derivante dallo stato d'ansia insorto in capo al convenuto (la polizza azionata tiene indenne l'assicurato dei soli danni materiali e/o delle perdite patrimoniali cagionati a terzi);
- che la copertura assicurativa non si estende a pretese relative alla restituzione di onorari e compensi professionali corrisposti ovvero al diritto di percepire onorari e compensi professionali ancora da ricevere;
– che la polizza stipulata con il geom. prevede una franchigia di € 1.500,00 Controparte_4 che, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale e di riconoscimento del diritto alla copertura dovrà trovare applicazione, ed è soggetta ad un massimale di € 2.000.000,00 che costituisce il limite massimo di indennizzabilità.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'espletamento dell'interrogatorio formale di e delle prove orali tutte richieste Controparte_3 dalle parti;
infine, mediante l'espletamento di Ctu che determinasse il compenso dovuto al professionista per l'attività che questi ha provato di aver effettivamente svolto, affidata al geom.
CP_16 Depositata la relazione peritale e verbalizzate le contestazioni di parte convenuta, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale, con termine intermedio per note conclusive.
*
La domanda del geom. si è rivelata fondata e va accolta. Controparte_4
L'attore ha infatti provato documentalmente e per testi l'attività svolta in favore di Controparte_3 e sulla base dell'attività così provata il CTU – le cui conclusioni, in quanto basate su un attento esame degli atti e dei documenti prodotti, ampiamente e congruamente motivate, nonché immuni da vizi logici o metodologici e non contraddette da valide osservazioni di parte, sono pienamente condivise dal Tribunale - ha determinato ex DM 140/12 il compenso in € 21.374,30 oltre oneri previdenziali e fiscali.
Quanto alla riduzione del 20% invocata dal convenuto per la mancata precisa predisposizione del preventivo al momento del conferimento dell'incarico, mette conto osservare che l'attore ha dedotto e provato di aver redatto, anche dopo il conferimento dell'incarico, vari e diversi progetti e renders su incarico del committente, sino a che questi ha deciso che opera intendesse in concreto realizzare, il che rendeva impossibile formulare un preventivo preciso al momento dell'incarico e, ove fosse stato formulato, rispettarlo;
inoltre, ed in ogni caso, il contratto per prestazioni professionali faceva espresso riferimento ai criteri di cui al DM 140/12, che neppure contempla minimi o massimi, ma solo variazioni percentuali in relazione alla complessità dell'incarico, e non impone l'adozione esclusiva dei valori consuntivi, specie in caso di opere non ultimate. dovrà quindi esser condannato a versare all'attore l'importo di € 21.374,30, oltre Controparte_3 oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, con interessi legali dal giorno della messa in mora al giorno precedente la notifica della citazione (2.8.23) ed interessi legali ex art. 1284/4 cc dal giorno della notificazione della citazione (3.8.23) al saldo effettivo.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata da deve Controparte_3 concludersi che le dichiarazioni dei testi (ud. 12.9.2024), ed CP_9 Testimone_2 (ud. 17.10.2024) e (ud. 21.11.2024), considerate nel loro insieme, Testimone_1 Testimone_3 conducono a ritenere che il geom. sia stato correttamente diligente Controparte_4 nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli da e che le deduzioni di Controparte_3
pagina 18 di 20 inadempimento formulate dall' siano infondate, restando inoltre mancante la prova del CP_1 nesso causale fra l'operato del geometra e i pretesi danni lamentati.
Merita di essere osservato che l'affermato ritardo nell'avvio dei lavori e nel loro avanzare – che il convenuto attribuisce al geom. considerandolo causa diretta delle maggiori Controparte_4 spese per materie prime e degli oneri bancari che ha dovuto affrontare – è risultato dipendere piuttosto dai tempi imposti da (nel richiedere varie ipotesi di progetto fra cui Controparte_3 scegliere e decidere ciò che intendeva realizzare;
nel contattare imprese e artigiani di sua fiducia;
nel provvedere al versamento dei compensi pattuiti con le imprese – p.e. teste CP_9
titolare dell'omonima impresa edile incaricata dei lavori principali, sentito all'ud. 12.9.24)
[...] nonché dai tempi imposti dalle imprese scelte dal committente stesso e dalle difficoltà imposte, indipendentemente dalla volontà di e non suscettibili di incidenza alcuna da Controparte_4 parte di questi, dall'emergenza Covid 19, che ha determinato prima il blocco dei cantieri edili, poi la difficoltà di reperire le materie prime e di riavviare i cantieri, ed infine, notoriamente, l'aumento dei prezzi delle materie prime.
Anche rispetto alle lamentate inadempienze del geom. quale responsabile Controparte_4 della sicurezza (aver lasciato per quasi due anni mezzo privi di protezione un terrazzo e la relativa scalinata esterna di accesso nonché la scala di accesso al locale seminterrato) le dichiarazioni rese dai testi geom. collaboratrice di studio dell'attore (ud. Testimone_2 17.10.24) e del geom. (direttore lavori dell'adiacente cantiere di Testimone_1 Parte_2 fratello del convenuto e, in una fase successiva, incaricato della sicurezza Controparte_3 anche per il cantiere di questi), (stessa udienza) hanno consentito di accertare la diligenza dell'attore nel frequentare spesso in cantiere, peraltro assai vicino allo studio professionale, la regolare predisposizione dei presidi di sicurezza (parapetti, protezioni), i quali venivano talora rimossi da maestranze operanti nel cantiere adiacente, quello del fratello del convenuto sig.
, per depositare materiali o eseguire lavorazioni, senza che ciò venisse Parte_2 comunicato al direttore lavori CP_4
Quanto alla ulteriore lamentata inadempienza quale responsabile della sicurezza (non aver dotato il cantiere, al tempo della pandemia, dei requisiti stabiliti nei protocolli imposti dalla legge per il contenimento della diffusione da Covid 19) parte attrice ha depositato con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc (all. D) le email inviate alle imprese esecutrici per ottenerne, in ottemperanza a tale protocollo, le dichiarazioni di temperatura corporea ed i report delle operazioni di disinfezione e sanificazione, né è risultato che alcuno abbia contratto il covid 19 in quel cantiere.
Il reclamato danno non patrimoniale che il convenuto afferma di aver subito per lo stato d'ansia che l'insoddisfacente adempimento dell'incarico contestato al geom. gli Controparte_4 avrebbe arrecato è rimasto privo di un qualsiasi elemento probatorio.
La riconvenzionale va quindi rigettata.
Le spese legali e di CTU seguono la soccombenza, anche rispetto alla terza compagnia assicurativa, la cui chiamata deve ritenersi ammissibile e giustificata dalla proposizione della riconvenzionale, e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14, con l'aumento dovuto per la presenza di più parti, in favore dell'avv. Alessandro Traini, dichiaratosene antistatario, e della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda di condanna al Controparte_4 Controparte_3 versamento in favore dell'attore dell'importo di € 21.374,30, oltre oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, ed interessi come in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_3
3) condanna a rimborsare le spese di lite della parte attrice, che si liquidano in Controparte_3 favore dell'avv. Alessandro Traini, dichiaratosene antistatario, in € 264,00 per anticipazioni documentate, € 6.600,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
pagina 19 di 20 4) condanna a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in Controparte_3
€ 6.600,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
5) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con decreto 4.12.25.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 14,53, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
ER, 05/12/2025
Il got
RA DA
pagina 20 di 20