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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12619/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12619/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 22 ottobre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per l'avv. AN CO e l'avv. PASQUINI CLAUDIA Parte_1 ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
Per nessuno Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12619/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN CO Parte_1 C.F._2 e dell'avv. PASQUINI CLAUDIA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AN CO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281- undecies c.p.c. depositato il 06.11.2024, il Dott. conveniva in Parte_1 giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati il grave inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte da e l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto, Controparte_1 condannare la società resistente al pagamento della somma di € 3.986,60 (pari alla differenza tra
l'importo di € 6.356,00 iva inclusa versato in acconto dal Dott. in data 04.06.2022 e l'importo di Pt_1
€ 2.369,40 iva inclusa dovuto per le lavorazioni effettuate), nonché al pagamento della somma di €
6.500,00 o quell'importo maggiore o minore che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia a titolo di penale ovvero a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e di compensi, incluse le competenze per la fase di attivazione del procedimento di negoziazione assistita”.
Con decreto del 03.12.2024 il Giudice fissava la prima udienza per il giorno 25.03.2025, disponendo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al resistente nei termini di legge.
Poiché la notifica via pec all'indirizzo della società resistente, risultante dal Registro INI-PEC, non si perfezionava in quanto la casella risultava “inibita alla ricezione” e poiché anche la notifica a mezzo
UNEP presso la sede legale di dava esito negativo (come risulta dalla relazione di Controparte_1 notificazione nella quale l'Ufficiale Giudiziario attestava: “Non ho potuto notificare. Trovato chiuso. Si intravede locale in apparente stato di abbandono”), il ricorrente chiedeva assegnarsi un nuovo termine per la rinnovazione della notifica e, conseguentemente, lo spostamento della prima udienza.
Con il successivo decreto del 21.03.2025, il Giudice fissava nuova udienza per il giorno 03.06.2025, disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento di fissazione di udienza. Poiché anche le notifiche in rinnovazione via pec ed a mezzo UNEP non si perfezionavano, il ricorrente provvedeva, ai sensi dell'art. 145 comma 3 c.p.c., a notificare l'atto presso la residenza del legale rappresentante della società resistente, Sig. ; tale notifica si perfezionava Controparte_3 nel rispetto dei termini a comparire, in data 14.04.2025. Il procedimento veniva rinviato all'udienza del
16.07.2025 che si svolgeva mediante collegamento da remoto: nessuno compariva per la società resistente, talché il Giudice dichiarava la contumacia della stessa ed ammetteva la prova per testi articolata dal ricorrente, rinviando il procedimento, per l'assunzione della prova orale, al giorno
16.09.2025.
Alla predetta udienza del 16.09.2025 veniva sentito il testimone di parte ricorrente (Geom.
[...]
ed il Giudice rinviava il procedimento, per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., Tes_1 all'udienza del 22.10.2025 (da tenersi in modalità cartolare) assegnando termine sino all'udienza per note conclusive. pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è fondata per i motivi di seguito esposti
Risulta documentalmente provato che tra le parti in data 20.5.2022 è stato sottoscritto un contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione del cancello di accesso alla proprietà del Dott. in Fiesole (FI), Via delle Palazzine n. 23. Pt_1
L'esistenza del contratto di appalto di cui l'attore ha chiesto la risoluzione è documentalmente provata.
Il ricorrente ha poi dedotto l'inadempimento alle obbligazioni assunte dalla società resistente con il contratto di appalto del 20.05.2022 fornendone la relativa prova.
Brevemente si riassumono i fatti oggetto di causa:
- in data 20.05.2022 il Dott. sottoscriveva con la un contratto di appalto (doc. 1) Pt_1 Controparte_1 avente ad oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione del cancello di accesso alla di lui proprietà in
Fiesole (FI), Via delle Palazzine n. 23;
- in data 04.06.2022 il ricorrente corrispondeva, in acconto, alla il complessivo Controparte_1 importo di € 6.356,00 (iva 10% inclusa) a mezzo n. 2 bonifici bancari di € 3.178,00 ciascuno (doc. 2), così come contrattualmente previsto (v. allegato “D” – “scheda dei pagamenti”, doc. 1);
- la società appaltatrice avviava le opere commissionate dal ricorrente, meglio descritte nell'allegato
“A” (denominato “offerta economica di ) al suddetto contratto (v. doc. 1), e, Controparte_1 dopo aver interrotto immotivatamente i lavori per alcuni mesi, solo in data 02.02.2023, comunicava la rinuncia al completamento delle opere e ritirava le attrezzature da lavoro dal cantiere (doc. 4);
- con riferimento alle opere (parzialmente) eseguite dalla società resistente, il Direttore dei Lavori,
Geom. con dichiarazione del 14.10.2024 (doc. 3), attestava che “la suddetta ditta Tes_1 appaltatrice “ ”, dall'inizio dei lavori alla sua uscita dal cantiere, ha eseguito Controparte_1 completamente le lavorazioni previste nel capitolato d'appalto dalla voce n. 1 alla voce n. 5 compresa”,(cioè lo smontaggio delle ante del cancello e delle colonne portanti, la demolizione del muro prospiciente la pubblica via, la demolizione della griglia di raccolta delle acque meteoriche, lo scavo a sezione ristretta per la realizzazione dei cordoli di fondazione dei muri del cancello), “per un importo totale dei lavori eseguito pari ad Euro 2154,00 iva esclusa”;
- il Geom. sentito, quale testimone, all'udienza del 16.09.2025, confermava il contenuto di Tes_1 tale attestazione (v. verbale di udienza – a domanda sul capitolo 1, il teste rispondeva: “Si confermo”) e la parziale esecuzione delle opere oggetto di appalto, precisando che la resistente “si fermò allo CP_4 scavo, poi non sono tornati a terminare i lavori”(cfr. verbale udienza).
- in dipendenza di quanto sopra il ricorrente (v. nota via pec del 20.03.2024 - doc. 5), comunicava a l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto (giusta previsione di cui all'art. 12 – Controparte_1
pagina 4 di 8 doc. 1) per grave inadempimento dell'appaltatrice e chiedeva la restituzione della somma di € 3.986,60
[pari alla differenza tra l'importo versato in acconto in data 04.06.2022 (€ 6.356,00 iva inclusa – doc.
2) e l'importo dovuto dallo stesso a per le lavorazioni effettuate (€ 2.154,00 oltre iva Controparte_1
10%, per complessivi € 2.369,40), come quantificate dal Direttore dei Lavori (doc. 3)].
- il ricorrente richiedeva inoltre alla ditta appaltatrice il versamento della penale contrattuale che, ai sensi dell'art. 13 (v. doc. 1), risulta dovuta “per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori in riferimento al termine indicato nel cronoprogramma di cui all'Allegato C… … di Euro 50,00 al giorno per i primi 15 giorni lavorativi e di Euro 75,00 a decorrere dal 16 giorno lavorativo”;
- considerato che, nel predetto cronoprogramma (allegato “C”), la durata delle lavorazioni era stata convenuta dalle parti in n. 20 giorni lavorativi - termine questo apposto proprio in ragione della necessità di garantire la sostituzione del cancello di accesso in tempi celeri per ovvi motivi di sicurezza
- la società resistente, avendo avviato i lavori il 27.05.2022, avrebbe dovuto ultimarli entro il
27.06.2022; poiché, invece, la rinuncia al completamento delle opere in appalto è intervenuta soltanto in data 02.02.2023, emerge per tabulas un ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni imputabile a di 153 giorni lavorativi (dal 27.06.2022 al 02.02.2023 – v. doc. 6). Controparte_1
- nonostante la richiesta di pagamento inoltrata (doc. 5) la non ha provveduto né alla Controparte_1 restituzione della somma di € 3.986,60 (pari alla differenza tra l'importo versato in acconto e l'importo dovuto per le lavorazioni effettuate) né al versamento della penale nulla è valso – essendo rimasto privo di riscontro - l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita trasmesso alla CP_1 con la suddetta comunicazione via pec del 20.03.2024 (v. doc. 5)
[...]
Come noto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. i presupposti per la risoluzione del contratto sono: la presenza di un contratto a prestazioni corrispettive;
che l'attore in risoluzione abbia eseguito la sua prestazione
(ovvero sia pronto ad eseguirla); l'inadempimento della controparte, quando esso presenti i seguenti i caratteri dell'imputabilità e della gravità.
Nel caso di specie:
- il contratto di appalto del 20.5.2022 è un contratto sinallagmatico imponendo prestazioni corrispettive a carico di ambedue i contraenti;
- l'attore ha eseguito le prestazioni poste a suo carico e di cui all'art. del contratto, pagando il corrispettivo complessivamente pattuito;
- quanto all'inadempimento della convenuta, l'attore ha allegato che la società appaltatrice non avrebbe realizzato nessuno degli interventi concordati. Ora, se è pacifico che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia, e quindi non può applicarsi al caso di specie, ciò non impedisce l'operare dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio. Come noto, in tema pagina 5 di 8 di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare il titolo del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui diritto. Nel caso di specie, ha prodotto il contratto di appalto che costituisce il titolo, ossia la fonte negoziale, della propria domanda e ha allegato l'inadempimento della controparte. Di conseguenza, spettava alla convenuta l'onere di provare o di aver adempiuto o l'esistenza di un fatto modificativo e/o estintivo che l'abbia esonerata o impedita ad adempiere alle obbligazioni su di lei gravanti. Tuttavia, la stessa, non costituendosi nel presente giudizio, nulla ha dedotto in merito, di talché deve essere considerato provato l'inadempimento allegato dal ricorrente.
L'inadempimento della convenuta risulta, infatti, per tabulas dalla documentazione prodotta in giudizio ed ha trovato conferma anche all'esito dell'istruttoria, avendo il Direttore dei Lavori, Geom. Tes_1 ribadito quanto già in precedenza attestato nella dichiarazione del 14.10.2024 (doc. 3), ovvero che la società appaltatrice aveva soltanto avviato le opere di restauro del cancello, abbandonando poi il cantiere, senza ultimare tutte le lavorazioni previste nel contratto di appalto.
La mancata esecuzione di tutti gli interventi appaltati alla convenuta - come detto da ritenersi provata – costituisce evidentemente inadempimento di rilevante gravità, oltreché da imputarsi alla convenuta medesima. Pertanto, sussistendone i requisiti prescritti dalla legge, merita accoglimento la domanda formulata dal ricorrente in via principale e, per l'effetto, va dichiarata la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa.
La retroattività della pronuncia di risoluzione, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, indipendentemente da tale sua inadempienza, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta e, nel caso in cui questa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i relativi frutti, naturali o civili, dal giorno dell'ottenuta disponibilità" (ex plurimis, Cass., sez. 2^, sentenza n. 4465 del 1997; sez. 2^, sentenza n. 7829 del
2003). Tale obbligo comporta la possibilità per la parte di ottenere (se ne faccia domanda - Cassazione civile, sez. II, 19 maggio 2003, n. 7829) un provvedimento restitutorio da parte del giudice.
Nella fattispecie in esame, dunque, in applicazione dei richiamati principi, dall'effetto retroattivo della pronuncia di restituzione discende l'obbligo della convenuta di restituzione della somma di € 3.986,60
[pari alla differenza tra l'importo versato in acconto in data 04.06.2022 (€ 6.356,00 iva inclusa – doc.
2) e l'importo dovuto dallo stesso a per le lavorazioni effettuate (€ 2.154,00 oltre iva Controparte_1
10%, per complessivi € 2.369,40), come quantificate dal Direttore dei Lavori.
pagina 6 di 8 Con riferimento alla richiesta di condanna al pagamento della penale si rileva che la durata delle lavorazioni era stata convenuta dalle parti in n. 20 giorni lavorativi - termine questo apposto proprio in ragione della necessità di garantire la sostituzione del cancello di accesso in tempi celeri per ovvi motivi di sicurezza - la società resistente, avendo avviato i lavori il 27.05.2022, avrebbe dovuto ultimarli entro il 27.06.2022; poiché, invece, la rinuncia al completamento delle opere in appalto è intervenuta soltanto in data 02.02.2023, come dal verbale doc.4 emerge per tabulas un ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni imputabile a di 153 giorni lavorativi (dal 27.06.2022 Controparte_1 al 02.02.2023). Ciò nonostante la parte ricorrente pur essendo l'ammontare della stessa, ai sensi di quanto previsto nel contratto di appalto (art. 13 – doc. 1), pari ad € 11.100,00 (€ 50,00 x n. 15 gg. lavorativi + € 75,00 x n. 138 gg. lavorativi), nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ha contenuto la domanda, chiedendo alla società resistente il pagamento “della somma di € 6.500,00 o quell'importo maggiore o minore che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia a titolo di penale ovvero a titolo di risarcimento del danno”.
A tale riguardo si ricorda che “il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività, a norma dell'art. 1384 c.c., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare” (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., n. 7180/2012).
Nel caso in esame, va considerato che si tratta di un contratto di appalto il cui inadempimento ha senz'altro cagionato all'attore un notevole danno. L'importo della penale, come ridotto dallo stesso ricorrente, pertanto, appare del tutto congruo ed adeguato.
In ultimo, per quanto riguarda i provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte ricorrente vengono poste a carico della resistente, in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi.
Vanno riconosciute le spese per la negoziazione assistita.
Il decreto-legge n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014 – in vigore dal 9 febbraio 2015 – ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione (negoziazione) prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e pagina 7 di 8 natanti. La parte quindi prima di iniziare una causa deve, a pena di improcedibilità, tentare la negoziazione assistita rivolgendosi ad un avvocato.
Il d.m.
8.3.2018 n. 37, recante modifiche al d.m. n. 55 del 2014 ha individuato specifiche tabelle di riferimento ad applicare per l'attività di mediazione e negoziazione assistita;
poiché in atti è documentata solo l'attività di avvio della negoziazione, per tale fase va riconosciuto l'importo di €
441,00.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 20.5.2022, meglio descritto nell'atto introduttivo, per l'inadempimento della società convenuta;
per l'effetto,
CONDANNA la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di € 3.986,60 (pari alla differenza tra l'importo di € 6.356,00 iva inclusa versato in acconto dal Dott. in data 04.06.2022 e l'importo di € 2.369,40 iva inclusa dovuto per le Pt_1 lavorazioni effettuate),
CONDANNA la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere a parte attrice, per la causale di cui in parte motiva, la somma di € 6.500, con interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
CONDANNA la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per spese vive, € 5.077 per compensi professionali, oltre ad € 441,00 per la procedura di negoziazione assistita, ed oltre l'aumento per spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12619/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 22 ottobre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per l'avv. AN CO e l'avv. PASQUINI CLAUDIA Parte_1 ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
Per nessuno Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12619/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN CO Parte_1 C.F._2 e dell'avv. PASQUINI CLAUDIA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AN CO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281- undecies c.p.c. depositato il 06.11.2024, il Dott. conveniva in Parte_1 giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati il grave inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte da e l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto, Controparte_1 condannare la società resistente al pagamento della somma di € 3.986,60 (pari alla differenza tra
l'importo di € 6.356,00 iva inclusa versato in acconto dal Dott. in data 04.06.2022 e l'importo di Pt_1
€ 2.369,40 iva inclusa dovuto per le lavorazioni effettuate), nonché al pagamento della somma di €
6.500,00 o quell'importo maggiore o minore che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia a titolo di penale ovvero a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e di compensi, incluse le competenze per la fase di attivazione del procedimento di negoziazione assistita”.
Con decreto del 03.12.2024 il Giudice fissava la prima udienza per il giorno 25.03.2025, disponendo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al resistente nei termini di legge.
Poiché la notifica via pec all'indirizzo della società resistente, risultante dal Registro INI-PEC, non si perfezionava in quanto la casella risultava “inibita alla ricezione” e poiché anche la notifica a mezzo
UNEP presso la sede legale di dava esito negativo (come risulta dalla relazione di Controparte_1 notificazione nella quale l'Ufficiale Giudiziario attestava: “Non ho potuto notificare. Trovato chiuso. Si intravede locale in apparente stato di abbandono”), il ricorrente chiedeva assegnarsi un nuovo termine per la rinnovazione della notifica e, conseguentemente, lo spostamento della prima udienza.
Con il successivo decreto del 21.03.2025, il Giudice fissava nuova udienza per il giorno 03.06.2025, disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento di fissazione di udienza. Poiché anche le notifiche in rinnovazione via pec ed a mezzo UNEP non si perfezionavano, il ricorrente provvedeva, ai sensi dell'art. 145 comma 3 c.p.c., a notificare l'atto presso la residenza del legale rappresentante della società resistente, Sig. ; tale notifica si perfezionava Controparte_3 nel rispetto dei termini a comparire, in data 14.04.2025. Il procedimento veniva rinviato all'udienza del
16.07.2025 che si svolgeva mediante collegamento da remoto: nessuno compariva per la società resistente, talché il Giudice dichiarava la contumacia della stessa ed ammetteva la prova per testi articolata dal ricorrente, rinviando il procedimento, per l'assunzione della prova orale, al giorno
16.09.2025.
Alla predetta udienza del 16.09.2025 veniva sentito il testimone di parte ricorrente (Geom.
[...]
ed il Giudice rinviava il procedimento, per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., Tes_1 all'udienza del 22.10.2025 (da tenersi in modalità cartolare) assegnando termine sino all'udienza per note conclusive. pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è fondata per i motivi di seguito esposti
Risulta documentalmente provato che tra le parti in data 20.5.2022 è stato sottoscritto un contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione del cancello di accesso alla proprietà del Dott. in Fiesole (FI), Via delle Palazzine n. 23. Pt_1
L'esistenza del contratto di appalto di cui l'attore ha chiesto la risoluzione è documentalmente provata.
Il ricorrente ha poi dedotto l'inadempimento alle obbligazioni assunte dalla società resistente con il contratto di appalto del 20.05.2022 fornendone la relativa prova.
Brevemente si riassumono i fatti oggetto di causa:
- in data 20.05.2022 il Dott. sottoscriveva con la un contratto di appalto (doc. 1) Pt_1 Controparte_1 avente ad oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione del cancello di accesso alla di lui proprietà in
Fiesole (FI), Via delle Palazzine n. 23;
- in data 04.06.2022 il ricorrente corrispondeva, in acconto, alla il complessivo Controparte_1 importo di € 6.356,00 (iva 10% inclusa) a mezzo n. 2 bonifici bancari di € 3.178,00 ciascuno (doc. 2), così come contrattualmente previsto (v. allegato “D” – “scheda dei pagamenti”, doc. 1);
- la società appaltatrice avviava le opere commissionate dal ricorrente, meglio descritte nell'allegato
“A” (denominato “offerta economica di ) al suddetto contratto (v. doc. 1), e, Controparte_1 dopo aver interrotto immotivatamente i lavori per alcuni mesi, solo in data 02.02.2023, comunicava la rinuncia al completamento delle opere e ritirava le attrezzature da lavoro dal cantiere (doc. 4);
- con riferimento alle opere (parzialmente) eseguite dalla società resistente, il Direttore dei Lavori,
Geom. con dichiarazione del 14.10.2024 (doc. 3), attestava che “la suddetta ditta Tes_1 appaltatrice “ ”, dall'inizio dei lavori alla sua uscita dal cantiere, ha eseguito Controparte_1 completamente le lavorazioni previste nel capitolato d'appalto dalla voce n. 1 alla voce n. 5 compresa”,(cioè lo smontaggio delle ante del cancello e delle colonne portanti, la demolizione del muro prospiciente la pubblica via, la demolizione della griglia di raccolta delle acque meteoriche, lo scavo a sezione ristretta per la realizzazione dei cordoli di fondazione dei muri del cancello), “per un importo totale dei lavori eseguito pari ad Euro 2154,00 iva esclusa”;
- il Geom. sentito, quale testimone, all'udienza del 16.09.2025, confermava il contenuto di Tes_1 tale attestazione (v. verbale di udienza – a domanda sul capitolo 1, il teste rispondeva: “Si confermo”) e la parziale esecuzione delle opere oggetto di appalto, precisando che la resistente “si fermò allo CP_4 scavo, poi non sono tornati a terminare i lavori”(cfr. verbale udienza).
- in dipendenza di quanto sopra il ricorrente (v. nota via pec del 20.03.2024 - doc. 5), comunicava a l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto (giusta previsione di cui all'art. 12 – Controparte_1
pagina 4 di 8 doc. 1) per grave inadempimento dell'appaltatrice e chiedeva la restituzione della somma di € 3.986,60
[pari alla differenza tra l'importo versato in acconto in data 04.06.2022 (€ 6.356,00 iva inclusa – doc.
2) e l'importo dovuto dallo stesso a per le lavorazioni effettuate (€ 2.154,00 oltre iva Controparte_1
10%, per complessivi € 2.369,40), come quantificate dal Direttore dei Lavori (doc. 3)].
- il ricorrente richiedeva inoltre alla ditta appaltatrice il versamento della penale contrattuale che, ai sensi dell'art. 13 (v. doc. 1), risulta dovuta “per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori in riferimento al termine indicato nel cronoprogramma di cui all'Allegato C… … di Euro 50,00 al giorno per i primi 15 giorni lavorativi e di Euro 75,00 a decorrere dal 16 giorno lavorativo”;
- considerato che, nel predetto cronoprogramma (allegato “C”), la durata delle lavorazioni era stata convenuta dalle parti in n. 20 giorni lavorativi - termine questo apposto proprio in ragione della necessità di garantire la sostituzione del cancello di accesso in tempi celeri per ovvi motivi di sicurezza
- la società resistente, avendo avviato i lavori il 27.05.2022, avrebbe dovuto ultimarli entro il
27.06.2022; poiché, invece, la rinuncia al completamento delle opere in appalto è intervenuta soltanto in data 02.02.2023, emerge per tabulas un ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni imputabile a di 153 giorni lavorativi (dal 27.06.2022 al 02.02.2023 – v. doc. 6). Controparte_1
- nonostante la richiesta di pagamento inoltrata (doc. 5) la non ha provveduto né alla Controparte_1 restituzione della somma di € 3.986,60 (pari alla differenza tra l'importo versato in acconto e l'importo dovuto per le lavorazioni effettuate) né al versamento della penale nulla è valso – essendo rimasto privo di riscontro - l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita trasmesso alla CP_1 con la suddetta comunicazione via pec del 20.03.2024 (v. doc. 5)
[...]
Come noto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. i presupposti per la risoluzione del contratto sono: la presenza di un contratto a prestazioni corrispettive;
che l'attore in risoluzione abbia eseguito la sua prestazione
(ovvero sia pronto ad eseguirla); l'inadempimento della controparte, quando esso presenti i seguenti i caratteri dell'imputabilità e della gravità.
Nel caso di specie:
- il contratto di appalto del 20.5.2022 è un contratto sinallagmatico imponendo prestazioni corrispettive a carico di ambedue i contraenti;
- l'attore ha eseguito le prestazioni poste a suo carico e di cui all'art. del contratto, pagando il corrispettivo complessivamente pattuito;
- quanto all'inadempimento della convenuta, l'attore ha allegato che la società appaltatrice non avrebbe realizzato nessuno degli interventi concordati. Ora, se è pacifico che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia, e quindi non può applicarsi al caso di specie, ciò non impedisce l'operare dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio. Come noto, in tema pagina 5 di 8 di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare il titolo del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui diritto. Nel caso di specie, ha prodotto il contratto di appalto che costituisce il titolo, ossia la fonte negoziale, della propria domanda e ha allegato l'inadempimento della controparte. Di conseguenza, spettava alla convenuta l'onere di provare o di aver adempiuto o l'esistenza di un fatto modificativo e/o estintivo che l'abbia esonerata o impedita ad adempiere alle obbligazioni su di lei gravanti. Tuttavia, la stessa, non costituendosi nel presente giudizio, nulla ha dedotto in merito, di talché deve essere considerato provato l'inadempimento allegato dal ricorrente.
L'inadempimento della convenuta risulta, infatti, per tabulas dalla documentazione prodotta in giudizio ed ha trovato conferma anche all'esito dell'istruttoria, avendo il Direttore dei Lavori, Geom. Tes_1 ribadito quanto già in precedenza attestato nella dichiarazione del 14.10.2024 (doc. 3), ovvero che la società appaltatrice aveva soltanto avviato le opere di restauro del cancello, abbandonando poi il cantiere, senza ultimare tutte le lavorazioni previste nel contratto di appalto.
La mancata esecuzione di tutti gli interventi appaltati alla convenuta - come detto da ritenersi provata – costituisce evidentemente inadempimento di rilevante gravità, oltreché da imputarsi alla convenuta medesima. Pertanto, sussistendone i requisiti prescritti dalla legge, merita accoglimento la domanda formulata dal ricorrente in via principale e, per l'effetto, va dichiarata la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa.
La retroattività della pronuncia di risoluzione, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, indipendentemente da tale sua inadempienza, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta e, nel caso in cui questa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i relativi frutti, naturali o civili, dal giorno dell'ottenuta disponibilità" (ex plurimis, Cass., sez. 2^, sentenza n. 4465 del 1997; sez. 2^, sentenza n. 7829 del
2003). Tale obbligo comporta la possibilità per la parte di ottenere (se ne faccia domanda - Cassazione civile, sez. II, 19 maggio 2003, n. 7829) un provvedimento restitutorio da parte del giudice.
Nella fattispecie in esame, dunque, in applicazione dei richiamati principi, dall'effetto retroattivo della pronuncia di restituzione discende l'obbligo della convenuta di restituzione della somma di € 3.986,60
[pari alla differenza tra l'importo versato in acconto in data 04.06.2022 (€ 6.356,00 iva inclusa – doc.
2) e l'importo dovuto dallo stesso a per le lavorazioni effettuate (€ 2.154,00 oltre iva Controparte_1
10%, per complessivi € 2.369,40), come quantificate dal Direttore dei Lavori.
pagina 6 di 8 Con riferimento alla richiesta di condanna al pagamento della penale si rileva che la durata delle lavorazioni era stata convenuta dalle parti in n. 20 giorni lavorativi - termine questo apposto proprio in ragione della necessità di garantire la sostituzione del cancello di accesso in tempi celeri per ovvi motivi di sicurezza - la società resistente, avendo avviato i lavori il 27.05.2022, avrebbe dovuto ultimarli entro il 27.06.2022; poiché, invece, la rinuncia al completamento delle opere in appalto è intervenuta soltanto in data 02.02.2023, come dal verbale doc.4 emerge per tabulas un ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni imputabile a di 153 giorni lavorativi (dal 27.06.2022 Controparte_1 al 02.02.2023). Ciò nonostante la parte ricorrente pur essendo l'ammontare della stessa, ai sensi di quanto previsto nel contratto di appalto (art. 13 – doc. 1), pari ad € 11.100,00 (€ 50,00 x n. 15 gg. lavorativi + € 75,00 x n. 138 gg. lavorativi), nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ha contenuto la domanda, chiedendo alla società resistente il pagamento “della somma di € 6.500,00 o quell'importo maggiore o minore che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia a titolo di penale ovvero a titolo di risarcimento del danno”.
A tale riguardo si ricorda che “il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività, a norma dell'art. 1384 c.c., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare” (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., n. 7180/2012).
Nel caso in esame, va considerato che si tratta di un contratto di appalto il cui inadempimento ha senz'altro cagionato all'attore un notevole danno. L'importo della penale, come ridotto dallo stesso ricorrente, pertanto, appare del tutto congruo ed adeguato.
In ultimo, per quanto riguarda i provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte ricorrente vengono poste a carico della resistente, in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi.
Vanno riconosciute le spese per la negoziazione assistita.
Il decreto-legge n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014 – in vigore dal 9 febbraio 2015 – ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione (negoziazione) prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e pagina 7 di 8 natanti. La parte quindi prima di iniziare una causa deve, a pena di improcedibilità, tentare la negoziazione assistita rivolgendosi ad un avvocato.
Il d.m.
8.3.2018 n. 37, recante modifiche al d.m. n. 55 del 2014 ha individuato specifiche tabelle di riferimento ad applicare per l'attività di mediazione e negoziazione assistita;
poiché in atti è documentata solo l'attività di avvio della negoziazione, per tale fase va riconosciuto l'importo di €
441,00.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 20.5.2022, meglio descritto nell'atto introduttivo, per l'inadempimento della società convenuta;
per l'effetto,
CONDANNA la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di € 3.986,60 (pari alla differenza tra l'importo di € 6.356,00 iva inclusa versato in acconto dal Dott. in data 04.06.2022 e l'importo di € 2.369,40 iva inclusa dovuto per le Pt_1 lavorazioni effettuate),
CONDANNA la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere a parte attrice, per la causale di cui in parte motiva, la somma di € 6.500, con interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
CONDANNA la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per spese vive, € 5.077 per compensi professionali, oltre ad € 441,00 per la procedura di negoziazione assistita, ed oltre l'aumento per spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
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