Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 822
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Commissione di delitto non colposo con condanna non inferiore a due anni di pena detentiva nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto

    La Corte di appello ha ritenuto sussistente il presupposto per la revoca dell'indulto nella condanna definitiva ad anni undici e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso a partire dagli anni '90 fino alla sentenza di primo grado, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 2/12/2014, e, quindi, nell'avere il suddetto commesso un delitto non colposo con condanna non inferiore a due anni di pena detentiva nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte di cassazione rileva che il Giudice dell'esecuzione, seppure sollecitato al riguardo dalla difesa, non si pone il problema della cessazione della permanenza, né con riferimento ad eventuale specificazione contenuta nella stessa sentenza di condanna né con riferimento alla desumibilità dagli elementi emersi nel giudizio di merito o comunque a disposizione. Si limita a rilevare che «come si ricava dal certificato stato di esecuzione e dalla sentenza da ultimo citata, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore, in data 1.8.2006, della legge 241/2006, ossia entro l'1.8.2011, SE OL ha commesso un delitto non colposo (per il quale ha riportato condanna non inferiore a due anni di pena detentiva)», errando anche - molto verosimilmente per refuso - nell'indicazione del condannato. Anche il mero richiamo alla richiesta avanzata dal Procuratore generale presso la Corte di appello non consente, senza dubbio, di ritenere soddisfatto l'onere di accertamento sul punto.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 1, comma 3, I. 31 luglio 2006, n. 141

    Il principio consolidato è che in tema di reato permanente contestato nella forma "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione. Ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito. Nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione non si pone il problema della cessazione della permanenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 822
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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