Art. 5.
Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori, in base agli articoli 7 e 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296 , sulle provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 2 della legge stessa, verranno chiuse il 31 dicembre 1961.
Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori, in base agli articoli 7 e 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296 , sulle provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 2 della legge stessa, verranno chiuse il 31 dicembre 1961.