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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2841/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10331 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10331 IMU 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4657 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8246 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8246 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi ex artt. 72 e 72–bis D.P.R. N. 602/1973 a lei notificato in data 02.05.2025 da Municipia nell'interesse del Comune di
Cosenza, con ordine del pagamento della somma di € 4.422,40 per IMU 2012, 2013, 2014, 2015-2017, per i seguenti motivi: a) mancata notifica degli avvisi di accertamento esecutivi e di ogni altro atto interruttivo;
b) prescrizione;
c) difetto di motivazione.
Ha chiesto quindi accertarsi e dichiarare la nullità/annullabilità degli avvisi di accertamento esecutivi n. 10331
300720 del 27/08/2020, n. 4657 011021 del 10/11/2021 e n. 8246 011021 del 13/11/2021 sottesi all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72 e 72–bis d.p.r. n. 602/1973 recante n.
202570732523352215705858, avendte ad oggetto pretese del Comune di Cosenza per l'IMU 2012 – 2013 –
2014 – 2015 – 2017.
Il Comune di Cosenza e Municipia hanno resistito all'opposizione, presentando controdeduzioni.
La Corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti ed è incontroverso che l'opposizione ha ad oggetto il pignoramento notificato da Municipia in data 2.5.2025 per il pagamento della somma complessiva di € 4.422,40, relativa a crediti di natura tributaria
(IMU).
Al riguardo, deve evidenziarsi come hanno precisato le Sezioni Unite della Suprema Corte che il pignoramento del credito presso terzi previsto dall'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede neppure l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. E tuttavia, come per tutti i procedimenti esecutivi, anche ad esso va applicato il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento, è ammissibile e va proposta, ai sensi degli artt. 2 comma 1, e 19, del D.Lgs.
n. 546/1992, dell'art. 57, del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 617 c.p.c., davanti ai giudice tributario, solo quando si assume che il pignoramento sia viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento
(o di altro atto prodromico al pignoramento), risolvendosi, in tal caso, nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario
(cfr sent. Corte Cost. n.114/2018, Cass. 2019/31486, 2019/32203).
Dalla applicazione al caso di specie di tale principio, discende l'inammissibilità del ricorso, atteso che risulta documentalmente dimostrato come l'avviso IMU n.10331 è stato notificato in data 28/08/ 2020 con a/r
61792180158-0, l'avviso IMU n. 4657 è stato notificato in data 10/11/2021 con a/r 61841284042-0 e l'avviso
IMU n.8246 è stato notificato in data 13/11/2021 con a/r 61841288971-4.
Municipia ha dimostrato, altresì, mediante l'avviso di ricevimento versato in atti, di avere notificato anche l'intimazione di pagamento ex art.50 n. 202470732174072123064 212 in data 06/06/2024 con A.R.
61937148396-6. Pertanto, la censura di prescrizione per omessa notificazione dell'atto prodromico al debitore contribuente,
è inammissibile, per omessa impugnazione da parte dell'odierno ricorrente dell'atto ad esso successivo
(Cass. civ. Sez. V, Ord., 29-08-2024, n.23346).
In altre parole, risultando accertato che l'intimazione di pagamento successiva alla notificazione degli avvisi di accertamento sia stata regolarmente notificata, discende che al contribuente è preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi degli avvisi di accertamento (peraltro anche essi regolarmente notificati), per effetto della mancata impugnazione di tale intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Rispetto alla regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, il ricorrente ha contestato che la notifica sia avvenuta con consegna del plico nelle mani di soggetti diversi rispetto al destinatario, senza l'invio della C.A.N.
Il rilievo è inammissibile, per le ragioni dianzi dette, e nel contempo infondato, atteso che la notifica diretta degli atti tributari a mezzo posta, qual è quella utilizzata da Municipia per gli atti in esame, risulta disciplinata dall'art.14, L. 20.11.1982, n. 890 (come modificato dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20), il quale prevede un procedimento “semplificato”, che non richiede la redazione della relata di notifica, ed in caso di recapito del plico a persona diversa del destinatario l'invio della seconda raccomandata informativa (c.d. CAN).
Per mera completezza, deve rilevarsi l'infondatezza dell'ultimo motivo, con cui è stato eccepito il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento, atteso che, come detto sopra, il pignoramento è stata emesso a seguito del mancato pagamento di avvisi di accertmento notificati al ricorrente e da lui non opposti.
In tal caso, il pignoramento, in quanto atto applicativo di avviso mai impugnato e resosi pertanto definitivo, non costituisce atto di accertamento ex novo e come tale non necessita di alcuna motivazione in quanto la presupposta pretesa fiscale poi iscritta a ruolo è da intendersi già conosciuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 923,00, oltre accessori di legge e con distrazione, ove richiesta.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2841/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10331 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10331 IMU 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4657 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8246 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8246 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi ex artt. 72 e 72–bis D.P.R. N. 602/1973 a lei notificato in data 02.05.2025 da Municipia nell'interesse del Comune di
Cosenza, con ordine del pagamento della somma di € 4.422,40 per IMU 2012, 2013, 2014, 2015-2017, per i seguenti motivi: a) mancata notifica degli avvisi di accertamento esecutivi e di ogni altro atto interruttivo;
b) prescrizione;
c) difetto di motivazione.
Ha chiesto quindi accertarsi e dichiarare la nullità/annullabilità degli avvisi di accertamento esecutivi n. 10331
300720 del 27/08/2020, n. 4657 011021 del 10/11/2021 e n. 8246 011021 del 13/11/2021 sottesi all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72 e 72–bis d.p.r. n. 602/1973 recante n.
202570732523352215705858, avendte ad oggetto pretese del Comune di Cosenza per l'IMU 2012 – 2013 –
2014 – 2015 – 2017.
Il Comune di Cosenza e Municipia hanno resistito all'opposizione, presentando controdeduzioni.
La Corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti ed è incontroverso che l'opposizione ha ad oggetto il pignoramento notificato da Municipia in data 2.5.2025 per il pagamento della somma complessiva di € 4.422,40, relativa a crediti di natura tributaria
(IMU).
Al riguardo, deve evidenziarsi come hanno precisato le Sezioni Unite della Suprema Corte che il pignoramento del credito presso terzi previsto dall'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede neppure l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. E tuttavia, come per tutti i procedimenti esecutivi, anche ad esso va applicato il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento, è ammissibile e va proposta, ai sensi degli artt. 2 comma 1, e 19, del D.Lgs.
n. 546/1992, dell'art. 57, del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 617 c.p.c., davanti ai giudice tributario, solo quando si assume che il pignoramento sia viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento
(o di altro atto prodromico al pignoramento), risolvendosi, in tal caso, nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario
(cfr sent. Corte Cost. n.114/2018, Cass. 2019/31486, 2019/32203).
Dalla applicazione al caso di specie di tale principio, discende l'inammissibilità del ricorso, atteso che risulta documentalmente dimostrato come l'avviso IMU n.10331 è stato notificato in data 28/08/ 2020 con a/r
61792180158-0, l'avviso IMU n. 4657 è stato notificato in data 10/11/2021 con a/r 61841284042-0 e l'avviso
IMU n.8246 è stato notificato in data 13/11/2021 con a/r 61841288971-4.
Municipia ha dimostrato, altresì, mediante l'avviso di ricevimento versato in atti, di avere notificato anche l'intimazione di pagamento ex art.50 n. 202470732174072123064 212 in data 06/06/2024 con A.R.
61937148396-6. Pertanto, la censura di prescrizione per omessa notificazione dell'atto prodromico al debitore contribuente,
è inammissibile, per omessa impugnazione da parte dell'odierno ricorrente dell'atto ad esso successivo
(Cass. civ. Sez. V, Ord., 29-08-2024, n.23346).
In altre parole, risultando accertato che l'intimazione di pagamento successiva alla notificazione degli avvisi di accertamento sia stata regolarmente notificata, discende che al contribuente è preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi degli avvisi di accertamento (peraltro anche essi regolarmente notificati), per effetto della mancata impugnazione di tale intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Rispetto alla regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, il ricorrente ha contestato che la notifica sia avvenuta con consegna del plico nelle mani di soggetti diversi rispetto al destinatario, senza l'invio della C.A.N.
Il rilievo è inammissibile, per le ragioni dianzi dette, e nel contempo infondato, atteso che la notifica diretta degli atti tributari a mezzo posta, qual è quella utilizzata da Municipia per gli atti in esame, risulta disciplinata dall'art.14, L. 20.11.1982, n. 890 (come modificato dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20), il quale prevede un procedimento “semplificato”, che non richiede la redazione della relata di notifica, ed in caso di recapito del plico a persona diversa del destinatario l'invio della seconda raccomandata informativa (c.d. CAN).
Per mera completezza, deve rilevarsi l'infondatezza dell'ultimo motivo, con cui è stato eccepito il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento, atteso che, come detto sopra, il pignoramento è stata emesso a seguito del mancato pagamento di avvisi di accertmento notificati al ricorrente e da lui non opposti.
In tal caso, il pignoramento, in quanto atto applicativo di avviso mai impugnato e resosi pertanto definitivo, non costituisce atto di accertamento ex novo e come tale non necessita di alcuna motivazione in quanto la presupposta pretesa fiscale poi iscritta a ruolo è da intendersi già conosciuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 923,00, oltre accessori di legge e con distrazione, ove richiesta.