Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2428
TAR
Ordinanza cautelare 20 settembre 2012
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TAR
Sentenza 14 agosto 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea individuazione dell’irricevibilità per tardività del ricorso

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi sollevati non potevano più essere proposti, dato che l'insanabilità delle opere era già stata esclusa con un precedente diniego di sanatoria divenuto inoppugnabile. Le opere abusive di sistemazione esterna sono considerate difformità sostanziali.

  • Rigettato
    Omessa individuazione della sussistenza dei vizi di cui ai motivi di ricorso

    I motivi sono infondati perché le opere abusive di sistemazione esterna sono difformità sostanziali che comportano l'eliminazione di muri storici e la sostituzione con muri in cemento armato, impattanti e vietati dalle norme di tutela. La copertura in cemento armato con pietra locale non sana l'abuso.

  • Rigettato
    Erronea pronuncia di inammissibilità del ricorso

    Il ricorso è stato giudicato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'ordinanza ingiungeva la remissione in pristino del fabbricato in conformità alla SCIA presentata dalla stessa ricorrente. L'impugnazione relativa alle opere esterne era inammissibile in quanto tali opere erano oggetto di un'altra ordinanza (n. 2415/2012) impugnata con altro ricorso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 49 della L.R. Liguria 2008 n. 16 e degli artt. 159 e 167 del D.Lgs. 2004 n. 42

    I motivi sono inammissibili in quanto riguardano le opere esterne (oggetto di altra ordinanza) e mirano a contestare nuovamente le ragioni del diniego di sanatoria del 2011, ormai vincolanti. Le opere previste nella SCIA sono le stesse ritenute incompatibili con il regime urbanistico di zona.

  • Rigettato
    Erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso

    Il motivo è infondato. Le opere abusive sono le stesse in tutte le istanze di sanatoria. Il diniego del 2013 è considerato atto meramente confermativo del diniego del 2011, divenuto incontestabile e inoppugnabile, rendendo inammissibile il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 49 della L.R. Liguria 2008 n. 16 e degli artt. 159 e 167 del D.Lgs. 2004 n. 42

    I motivi sono inammissibili in quanto il ricorso è stato considerato inammissibile per essere diventato incontestabile l'abuso, rispetto al quale il successivo diniego si configura come atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile. L'esame dei motivi di primo grado è stato omesso.

  • Rigettato
    Erronea declaratoria di inammissibilità

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in ragione dell'incontestabilità sostanziale dell'abuso e della sua insanabilità accertata in sede amministrativa, che rendeva priva di interesse l'impugnativa della mera diffida. Le istanze cautelari sono state respinte o rinunciate, con piena efficacia degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 L. 1990 n. 241

    I motivi sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o inidonei a supportare una conclusione diversa.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 49 della L.R. Liguria 2008 n. 16 e degli artt. 159 e 167 del D.Lgs. 2004 n. 42

    I motivi sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o inidonei a supportare una conclusione diversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2428
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2428
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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