Decreto cautelare 11 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 06/02/2026, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13322/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13322 del 2024, proposto da
NG SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Cal, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di cui al prot. n. 48719 del 03/12/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui rigetta la richiesta di riconoscimento del titolo estero della ricorrente per la classe di concorso SS (sostegno nella scuola secondaria di II grado);
nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso ivi compreso il parere evocato dal gravato rigetto e reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca di cui al prot. n. 7286/2024, nonché ove occorra di ogni eventuale nota di trasmissione dell’anzidetto parere nella parte in cui impedisce alla ricorrente il riconoscimento del titolo estero sul sostegno;
nonché, ove occorra, di ogni altro eventuale atto consequenziale, successivo e connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990;
nonché ove occorra di tutti gli atti di formazione del provvedimento di rigetto impugnato con il presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Cal e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Marco UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna (“Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón in data 10 gennaio 2022).
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1510 del 7 marzo 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata in giudizio in data 19 gennaio 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l’interesse al ricorso, atteso che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di riconoscimento per partecipare ai percorsi INDIRE indetti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco UR | NA IO |
IL SEGRETARIO