Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01859/2026REG.PROV.COLL.
N. 08795/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8795 del 2023, proposto dai signori NF ET ed ND OM, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40
contro
Comune di Mapello, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza, resa in forma semplificata, del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (sezione seconda) n. 253/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere LI SO;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il provvedimento prot. n. 16926 del 14 dicembre 2022 con cui il Comune di Mapello ha disposto l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/01, delle opere abusive realizzate nel fondo di proprietà dei signori ET NF e ND OM, dell’area di sedime e di quella circostante, per una superficie complessiva di mq 740,00, irrogando contestualmente la sanzione di euro 20.000,00.
2. Con ricorso di primo grado gli interessati chiedevano l’annullamento del provvedimento lamentando:
I. Il difetto di motivazione nella parte in cui dispone l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area più estesa del sedime dei manufatti abusivi.
II. L’inidoneità del mero verbale di sopralluogo a fondare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
III. L’improcedibilità dell’acquisizione al patrimonio comunale dei beni di loro proprietà, stante la demolizione spontanea dei manufatti abusivi, medio tempore intervenuta.
3. Il T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza 20 marzo 2023 n. 253, resa in forma semplificata, accoglieva il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione dell’atto impugnato con riguardo all’acquisizione di un’area più estesa di quella di sedime dei manufatti abusivi, mentre respingeva il secondo e terzo motivo.
4. I ricorrenti hanno interposto appello avverso i capi di soccombenza, articolando due motivi di gravame con cui deducono:
I . Erronea motivazione in relazione alla fattispecie concreta. violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, del d.p.r. 06 giugno 2001, n. 380 . Contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non sarebbe idoneo a determinare l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime dei manufatti abusivi la quale, ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, deve essere sempre preceduta da una parentesi accertativa dell’eventuale spontanea ottemperanza da parte dell’ingiunto.
II. Erroneita’ della motivazione. erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Insufficiente valutazione della fattispecie concreta . L’acquisizione al patrimonio comunale avrebbe dovuto ritenersi improcedibile in considerazione dell’avvenuta demolizione dell’opera abusiva, alla luce del principio di proporzionalità e nel rispetto dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti del’uomo. Il Comune, peraltro, era stato reso edotto dell’intendimento degli interessati di procedere alla rimozione dell’abuso, senza nulla opporre sul punto.
5. Il Comune di Mapello non si è costituito in giudizio.
6. In vista dell’udienza di trattazione, gli appellanti hanno depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.
7. All’udienza di smaltimento del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, i procedimenti repressivi degli abusi edilizi, culminanti con l’atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, si articolano in più fasi rigidamente predeterminate- ciascuna contrassegnata da un autonomo atto - al fine di consentire al privato di adempiere all’ordine di demolizione ed evitare la perdita della proprietà. Tale scansione procedimentale è costituita: a) dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; b) dall’accertamento dell’inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione; c) dall’atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune (Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2024 n. 2072; sez. VII, 9 gennaio 2023 n. 272).
10. Ai fini dell’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale è irrilevante la mancanza della previa notifica di un verbale (o atto) di accertamento di inottemperanza alla demolizione poiché l’effetto acquisitivo si produce di diritto a seguito dell’inutile scadenza del termine fissato nell’ordine demolitorio (Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2014 n. 2368).
11. L’accertamento dell’inottemperanza si limita, infatti, a certificare l’avvenuto passaggio di proprietà del bene al patrimonio pubblico e costituisce il titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
12. Come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, volta scaduto il termine di novanta giorni per l’ottemperanza all’ordine di demolizione, l’Amministrazione diviene ipso iure proprietaria del bene abusivo e l’obbligo di demolire il manufatto viene sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare all’Amministrazione tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo.
13. Dopo la scadenza del termine, pertanto, il proprietario non può più provvedere alla messa in pristino, avendo perso la proprietà del bene, ma è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione la possibilità “ di un’ulteriore interlocuzione con il privato per un adempimento tardivo dell’ordine di demolire, che non comporta il sorgere di un diritto di quest’ultimo alla ‘retrocessione’ del bene, né fa venire meno la sanzione pecuniaria irrogata, ma può evitargli, da un lato, la perdita dell’ulteriore proprietà sino a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita se non è già stata individuata in sede di ordinanza di demolizione, nonché gli eventuali maggiori costi derivanti dalla demolizione in danno. Il proprietario non ha dunque alcun diritto a porre in essere la demolizione dopo la scadenza del termine dei 90 giorni, spettando alla discrezionalità dell’Amministrazione di valutare se coinvolgerlo ulteriormente nella demolizione ” (Ad. plen. 16/2023 punto 21.4).
14. Nel caso di specie, è pacifico che alla scadenza del termine di novanta giorni (7 ottobre 2020) i signori OM e ET non avessero provveduto alla demolizione dei manufatti abusivi disposta dal Comune con ordinanza notificata in data 9 luglio 2020.
15. L’inottemperanza all’ordine di demolizione è stata accertata con sopralluogo del 26 novembre 2020 alla presenza del proprietario ET NF.
16. Gli interessati hanno -dapprima- chiesto, in data 24 ottobre 2022, la proroga del termine già scaduto il 9 luglio 2020 e-successivamente- comunicato l’avvenuta rimozione dell’abuso solo in data 19 novembre 2022, allorché il provvedimento di acquisizione ex lege si era ormai perfezionato e senza che l’amministrazione avesse in alcun modo autorizzato la demolizione tardiva (doc. n. 11 e 14 produzione primo grado ET).
17. Da quanto appena esposto discende l’infondatezza delle censure articolate dagli appellanti, in quanto l’avvenuta rimozione tardiva non osta all’effetto acquisitivo che si è già prodotto né fa sorgere un diritto alla retrocessione del bene.
18. Non pertinenti risultano, infine, il richiamo al principio di proporzionalità, poiché l’atto di acquisizione non ha contenuto discrezionale ma dichiarativo, certificando un effetto che si è già prodotto ex lege, e ai principi della CEDU in tema di assenza di colpa, non avendo i ricorrenti dimostrato l’impossibilità assoluta (ad es. per malattia invalidante, come chiarito dall’Ad. plen. n. 16/2023) di ottemperare all’ordine di demolizione entro il termine ivi stabilito.
19. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
20. La mancata costituzione del Comune appellato esclude ogni statuizione sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenuta da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
UD TE, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
LI SO, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI SO | UD TE |
IL SEGRETARIO