Versione
22 dicembre 1955
22 dicembre 1955
Art. 2.
Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi.
In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione.
L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a sensi del successivo art. 8 e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.
Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi.
In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione.
L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a sensi del successivo art. 8 e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 13/12/2022, n. 3946Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - Sezione Lavoro e Previdenza - composta dai Signori Magistrati Dott. Guido ROSA - Presidente - Dott. ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere- Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. - all'udienza del 20 ottobre 2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 972 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2019, vertente TRA Parte_1 ., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Osvaldo Galizia, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Roberto Pessi, via Po 25/B - APPELLANTE - E …Leggi di più...
- indennità di trasferta·
- rapporto di lavoro subordinato·
- giurisprudenza di legittimità·
- collaborazione coordinata e continuativa·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- art. 13 d.p.r. n. 115/2002·
- omissione contributiva·
- evasione contributiva·
- onere della prova