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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5380/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a RM (PA), in [...] Parte_1
21/06/1985, elettivamente domiciliato in RM, VIA FRANCESCO
FERRARA N. 8, presso lo studio dell'Avv. FERRO MARTINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in RM, VIA FRANCESCO FERRARA N. 8, presso lo studio dell'Avv. FERRO MARTINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 11/11/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 29/05/2015 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniu gi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni provvidenza economica a titolo di mantenimento.
3. GL OR
3.a) Affidamento condiviso delle minori e con domicilio Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre
Le figlie e ancora minori, in regime di affido condiviso tra Per_1 Per_2
i genitori, avranno il domicilio prevalente presso la madre, nella casa coniugale di Palermo VIA LO FASO DOMENICO N. 7
Le piccole resteranno affidata ad entrambi i genitori, i quali ne saranno responsabili congiuntamente, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione,
l'istruzione scolastica seguendo le sue naturali inclinazioni.
Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché le minori mantenga no rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nell'attuazione di tali intenti e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per e , i genitori dovranno confrontarsi e concordare Per_1 Per_2 le migliori scelte di vita per lo stesso relative anche all'istruzione ed alle scelta delle cure sanitarie.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separ atamente la responsabilità genitoriale.
3.b) Tempi di permanenza di e presso il padre. Per_1 Per_2
Le parti concordano che i tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto della libera scelta dei bambini e nel rispetto del principio di bigenitorialità, saranno nei seguenti termini:
2 - Il padre potrà tenere con sé e due volte a settimana Per_1 Per_2
Martedì e Venerdì dall'orario di uscita dalla scuola da lì prelevandole (o comunque quando non vi è scuola dalle ore 13:00) sino alle ore 22.0 0; nonché
i fine settimana alterni, prelevandoli il venerdì all'uscita da scuola (o comunque quando non vi è scuola dalle ore 13:00) 00), tenendoli a pernottare con se Venerdì e Sabato e riaccompagnandoli a casa la domenica alle ore 20:00
- Il padre continuerà a poter tenere con sé le figlie tutte le altre volte che gli sarà possibile, ovviamente compatibilmente con i propri impegni lavorativi, con gli impegni lavorativi della madre e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
- Nel caso in cui gli impegni lavorativi dei coniugi, non consentissero il rispetto di tali giorni ed orari, i medesimi concorderanno, di volta in volta, una diversa regolamentazione, sempre nel rispetto delle prevalenti esigenze delle minori e degli impegni lavorativi di entrambi genitori, i quali si impegnano a concordare gli incontri almeno 15 gg prima.
- Conseguentemente, in assenza di preventiva comunicazione, le parti si impegnano a tenere le minori, come da accordi sopra descritti.
- Salvo diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore o la notte di Natale (24 Dicembre) oppure il giorno di Natale (25
Dicembre).
- Salvo diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore o la notte di Capodanno (31 Dicembre) oppure il primo giorno del nuovo anno (1 Gennaio).
- Salvo diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore o la Festa di Santo Stefano (26 Dicembre) o la Festa dell'Epifania (6 Gennaio).
- Salvo diversi accordi tra i coniugi, per le vacanze pasquali i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore o la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
- Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno otto giorni consecutivi nel mese di Luglio o Agosto con un genitore ed otto giorni con l'altro, con l'obbligo reciproco di rendere noto il luogo di eventuale diversa dimora e di mettere a disposizione un recapito telefonico.
3 - Tali periodi saranno concordati dai ricorrenti, entro il mese di Giugno di ogni anno e nel corso degli stessi resterà sospeso l'ordinario regime di frequentazione infrasettimanale.
- I sigg. e prestano reciproco consenso per il rilascio del CP_1 Pt_1 passaporto.
3.c) Mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2
Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese ed partire dalla sottoscrizione del
[...] presente accordo, a titolo di mantenimento perle figlie minori, l'importo di
€300,00 (trecento/00 euro), più precisamente € 150,00 centocinquanta/00 euro) per ogni figlio, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Gli importi come sopra indicati a titolo di mantenimento non verranno più corrisposti al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli minori.
3.d) Spese straordinarie delle figlie minori e Per_1 Per_2
Entrambi i genitori provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli minori nella misura del 50% ciascuno nelle modalità e secondo le indicazioni di seguito riportate nella seguente elencazione, meramente informativa e non esaustiva:
-spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
-spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento.
In aggiunta ad esse i genitori dovranno farsi carco, per la medesima quota sopra indicata, delle ulteriori spese straordinarie per le quali, invece, si ritiene
4 opportuno il preventivo consenso tra i coniugi e che vengono di seguito elencate:
-spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
-spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicatoun preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
In relazione alle spese straordinarie, il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
5 In ordine a tutte le spese straordinarie le parti concordano che il rimborso delle spese in favore del genitore che ha affrontato la predetta dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta e contestuale esibizione della documentazione afferente.
3.e) Assegno unico familiare
Gli assegni unici universali per i figli a carico fino al 21° anno di età, verranno richiesti da entrambi all'ufficio competente e percepiti al 50% ciascuno.
La casa coniugale sita in Palermo in via LO FASO DOMENICO N. 7, di proprietà dei genitori del sig. e da questi concessa in Parte_1 comodato d'uso gratuito al figlio, verrà abitata dalla sig. , Parte_2 insieme alle figlie minori, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie, con i beni mobili ivi presenti che restano a lei assegnati, la quale si farà carico delle utenze.
4. Ove la sig.ra dovesse trovare altra sistemazione, prima del CP_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica delle minori, potrà rilasciare la casa coniugale ai genitori del sig. e trasferire nella nuova casa il Pt_1 proprio domicilio e quello delle figlie, previa mera comunicazione al padre.
5. Il sig. si impegna a rilasciare l'immobile, libero Parte_1 dei suoi affetti personali, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
6. ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
I Sigg.ri e volendo provvedere alla CP_1 Parte_1 definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono che i conti correnti cointestati intrattenuti presso la e dovranno CP_2 CP_3 essere chiusi.
Il conto corrente ING n. 0012753176 riporta il saldo di € 44.121,60 alla data del 5 Novembre 2025 e le parti convengono che il saldo sarà trattenuto per intero dalla sig.ra che, quindi, potrà trasferirli già al CP_1 momento della sottoscrizione del presente accordo di separazione consensuale in altro conto corrente a lei intestato.
Il conto corrente n. 1010315 riporta il saldo di € 20.333,91 alla data CP_3 del 5 Novembre 2025 e le parti convengono che la somma di € 14.000,00 sarà
6 trattenuta dal sig. che, quindi, potrà trasferirli già al Parte_1 momento della sottoscrizione del presente accordo di separazione consensuale in un conto corrente personale. Il residuo di € 6.333,91 sarà trattenuto per intero dalla sig.ra che quindi potrà trasferirli già al momento CP_1 della sottoscrizione del presente accordo di separazione consensuale in altro conto corrente a lei intestato.
7. Le spese del procedimento rimangono compensate tra le parti.
8. I sigg.ri e dichiarano che con il CP_1 Parte_1 presente accordo di separazione hanno regolato ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, salvo l'obbligazione assunta nei confronti delle minori e , non hanno reciprocamente nulla Per_1 Per_2
a pretendere”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 18 P. 2, S. A, Anno 2015) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5380/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a RM (PA), in [...] Parte_1
21/06/1985, elettivamente domiciliato in RM, VIA FRANCESCO
FERRARA N. 8, presso lo studio dell'Avv. FERRO MARTINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in RM, VIA FRANCESCO FERRARA N. 8, presso lo studio dell'Avv. FERRO MARTINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 11/11/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 29/05/2015 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniu gi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni provvidenza economica a titolo di mantenimento.
3. GL OR
3.a) Affidamento condiviso delle minori e con domicilio Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre
Le figlie e ancora minori, in regime di affido condiviso tra Per_1 Per_2
i genitori, avranno il domicilio prevalente presso la madre, nella casa coniugale di Palermo VIA LO FASO DOMENICO N. 7
Le piccole resteranno affidata ad entrambi i genitori, i quali ne saranno responsabili congiuntamente, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione,
l'istruzione scolastica seguendo le sue naturali inclinazioni.
Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché le minori mantenga no rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nell'attuazione di tali intenti e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per e , i genitori dovranno confrontarsi e concordare Per_1 Per_2 le migliori scelte di vita per lo stesso relative anche all'istruzione ed alle scelta delle cure sanitarie.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separ atamente la responsabilità genitoriale.
3.b) Tempi di permanenza di e presso il padre. Per_1 Per_2
Le parti concordano che i tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto della libera scelta dei bambini e nel rispetto del principio di bigenitorialità, saranno nei seguenti termini:
2 - Il padre potrà tenere con sé e due volte a settimana Per_1 Per_2
Martedì e Venerdì dall'orario di uscita dalla scuola da lì prelevandole (o comunque quando non vi è scuola dalle ore 13:00) sino alle ore 22.0 0; nonché
i fine settimana alterni, prelevandoli il venerdì all'uscita da scuola (o comunque quando non vi è scuola dalle ore 13:00) 00), tenendoli a pernottare con se Venerdì e Sabato e riaccompagnandoli a casa la domenica alle ore 20:00
- Il padre continuerà a poter tenere con sé le figlie tutte le altre volte che gli sarà possibile, ovviamente compatibilmente con i propri impegni lavorativi, con gli impegni lavorativi della madre e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
- Nel caso in cui gli impegni lavorativi dei coniugi, non consentissero il rispetto di tali giorni ed orari, i medesimi concorderanno, di volta in volta, una diversa regolamentazione, sempre nel rispetto delle prevalenti esigenze delle minori e degli impegni lavorativi di entrambi genitori, i quali si impegnano a concordare gli incontri almeno 15 gg prima.
- Conseguentemente, in assenza di preventiva comunicazione, le parti si impegnano a tenere le minori, come da accordi sopra descritti.
- Salvo diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore o la notte di Natale (24 Dicembre) oppure il giorno di Natale (25
Dicembre).
- Salvo diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore o la notte di Capodanno (31 Dicembre) oppure il primo giorno del nuovo anno (1 Gennaio).
- Salvo diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore o la Festa di Santo Stefano (26 Dicembre) o la Festa dell'Epifania (6 Gennaio).
- Salvo diversi accordi tra i coniugi, per le vacanze pasquali i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore o la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
- Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno otto giorni consecutivi nel mese di Luglio o Agosto con un genitore ed otto giorni con l'altro, con l'obbligo reciproco di rendere noto il luogo di eventuale diversa dimora e di mettere a disposizione un recapito telefonico.
3 - Tali periodi saranno concordati dai ricorrenti, entro il mese di Giugno di ogni anno e nel corso degli stessi resterà sospeso l'ordinario regime di frequentazione infrasettimanale.
- I sigg. e prestano reciproco consenso per il rilascio del CP_1 Pt_1 passaporto.
3.c) Mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2
Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese ed partire dalla sottoscrizione del
[...] presente accordo, a titolo di mantenimento perle figlie minori, l'importo di
€300,00 (trecento/00 euro), più precisamente € 150,00 centocinquanta/00 euro) per ogni figlio, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Gli importi come sopra indicati a titolo di mantenimento non verranno più corrisposti al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli minori.
3.d) Spese straordinarie delle figlie minori e Per_1 Per_2
Entrambi i genitori provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli minori nella misura del 50% ciascuno nelle modalità e secondo le indicazioni di seguito riportate nella seguente elencazione, meramente informativa e non esaustiva:
-spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
-spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento.
In aggiunta ad esse i genitori dovranno farsi carco, per la medesima quota sopra indicata, delle ulteriori spese straordinarie per le quali, invece, si ritiene
4 opportuno il preventivo consenso tra i coniugi e che vengono di seguito elencate:
-spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
-spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicatoun preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
In relazione alle spese straordinarie, il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
5 In ordine a tutte le spese straordinarie le parti concordano che il rimborso delle spese in favore del genitore che ha affrontato la predetta dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta e contestuale esibizione della documentazione afferente.
3.e) Assegno unico familiare
Gli assegni unici universali per i figli a carico fino al 21° anno di età, verranno richiesti da entrambi all'ufficio competente e percepiti al 50% ciascuno.
La casa coniugale sita in Palermo in via LO FASO DOMENICO N. 7, di proprietà dei genitori del sig. e da questi concessa in Parte_1 comodato d'uso gratuito al figlio, verrà abitata dalla sig. , Parte_2 insieme alle figlie minori, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie, con i beni mobili ivi presenti che restano a lei assegnati, la quale si farà carico delle utenze.
4. Ove la sig.ra dovesse trovare altra sistemazione, prima del CP_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica delle minori, potrà rilasciare la casa coniugale ai genitori del sig. e trasferire nella nuova casa il Pt_1 proprio domicilio e quello delle figlie, previa mera comunicazione al padre.
5. Il sig. si impegna a rilasciare l'immobile, libero Parte_1 dei suoi affetti personali, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
6. ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
I Sigg.ri e volendo provvedere alla CP_1 Parte_1 definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono che i conti correnti cointestati intrattenuti presso la e dovranno CP_2 CP_3 essere chiusi.
Il conto corrente ING n. 0012753176 riporta il saldo di € 44.121,60 alla data del 5 Novembre 2025 e le parti convengono che il saldo sarà trattenuto per intero dalla sig.ra che, quindi, potrà trasferirli già al CP_1 momento della sottoscrizione del presente accordo di separazione consensuale in altro conto corrente a lei intestato.
Il conto corrente n. 1010315 riporta il saldo di € 20.333,91 alla data CP_3 del 5 Novembre 2025 e le parti convengono che la somma di € 14.000,00 sarà
6 trattenuta dal sig. che, quindi, potrà trasferirli già al Parte_1 momento della sottoscrizione del presente accordo di separazione consensuale in un conto corrente personale. Il residuo di € 6.333,91 sarà trattenuto per intero dalla sig.ra che quindi potrà trasferirli già al momento CP_1 della sottoscrizione del presente accordo di separazione consensuale in altro conto corrente a lei intestato.
7. Le spese del procedimento rimangono compensate tra le parti.
8. I sigg.ri e dichiarano che con il CP_1 Parte_1 presente accordo di separazione hanno regolato ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, salvo l'obbligazione assunta nei confronti delle minori e , non hanno reciprocamente nulla Per_1 Per_2
a pretendere”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 18 P. 2, S. A, Anno 2015) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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