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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 11906/2024, pendente tra elettivamente domiciliata in Milano, Viale Gian Parte_1
Galeazzo n. 3, presso lo studio dell'avv. CANADELLI PIETRO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in qualità di Giudice Unico del Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito
• ACCERTARE e dichiara tenuta a Controparte_2 corrispondere alla ricorrent remessa, Parte_2 presso il domicilio eletto, la somma capitale lorda di euro € 1.066,84, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa e, per l'effetto
• CONDANNARE la resistent in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso e sino al giorno del saldo effettivo, ovvero la maggiore o minore somma che meglio emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia
• Con vittoria di compensi professionali di questo procedimento – da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
1
Svolgimento del processo ra ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
de egnato, in data 17/4/2024,
[...] precedente d ta, a decorrere dal 22/04/2024, alle dipendenze di con contratto di lavoro a tempo pieno Controparte_1
e indeterminato con qualifica di impiegata a tempo pieno e inquadramento al livello quinto del CCNL Terziario e Commercio;
- che la resistente, pur di avere immediatamente alla proprie dipendenze la Signora si era impegnata a Pt_1 corrispondere al precedente datore di lavoro il mancato preavviso come da comunicazione del 6 giugno 2024; - che il rapporto lavorativo in parola era subordinato al positivo superamento di un periodo di prova della durata di 60 giorni di effettivo lavoro;
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 3 luglio 2024 a seguito di dimissioni rassegnate dalla ricorrente nella pendenza del periodo di prova;
- che a tutt'oggi, la Signora on ha percepito la retribuzione maturata nel mese di luglio 2024 (tre Pt_1 giornat ve dall'1/7/2024 al 3/7/2024 incluso), le spettanze di fine rapporto e il TFR;
- di non avere, inoltre, ricevuto il cedolino di luglio 2024 con la quantificazione delle spettanze e del TFR maturato alla data di cessazione del rapporto.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La convenuta è rimasta contumace.
Alla udienza odierna, omessa ogni attività istruttoria ritenuta superflua ai fini della decisione, la causa viene decisa come segue.
Motivi della decisione
1. Il rapporto di lavoro, la tipologia e la durata dello stesso trovano riscontro nella documentazione contrattuale (doc. 2, fascicolo ricorrente) e nella comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro (doc. 5, fascicolo ricorrente).
Si evince da detti documenti che la lavoratrice è stata assunta dalla convenuta a decorrere dal 22/04/2024, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di impiegata a tempo pieno e inquadramento al livello quinto del CCNL Terziario e Commercio.
Il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie alla data del 3.7.2024.
2. La ricorrente lamenta il mancato pagamento della retribuzione maturata nel mese di luglio 2024 (tre giornate lavorative dall'1/7/2024 al 3/7/2024 incluso), delle spettanze di fine rapporto e del TFR.
Le somme pretese a titolo di retribuzione ordinaria trovano fondamento nella documentazione contrattuale e nelle buste paga disponibili in atti, che riportano i dati retributivi utili ai fini del relativo conteggio (cfr. docc. 2, 6, 7 fascicolo ricorrente).
La cessazione del rapporto legittima la lavoratrice, ex art. 2120 c.c., a pretendere il TFR e le spettanze di fine rapporto. I relativi conteggi appaiono correttamente formulati sulla base del contratto e delle risultanze delle buste paga sopra richiamate, dalle quali si evincono ferie e permessi non goduti residui, nonché i dati retributivi utili ai fini del calcolo del rateo di tredicesima mensilità spettante.
2 3. A fronte dell'allegazione della ricorrente circa il mancato pagamento degli importi di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere al proprio debito.
E' noto che spetti al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 – 01 ed in generale Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese.
Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente somma lorda di euro € 1.066,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna la parte convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 1.066,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di € 900,00 per onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 16.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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