CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 904/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Legale Rappresentante Della Procuratrice Della Ricorrente - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020/001/DI/000001987/0/001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio.
Resistente: estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di liquidazione qui impugnato liquida a titolo di imposta di registro la somma complessiva di €.
1.459,00 a titolo di tassazione al 3 % ex art. 8, lett. b), Tariffa P.I allegata al TUR dell'importo portato nel decreto ingiuntivo Trib. di Genova n. 1987/2020, pari a €. 27.578,76 per capitale più interessi per €. 21.051,43, quindi per totali €. 48.630,19. Il procedimento monitorio da cui è scaturito il decreto ingiuntivo tassato era stato promosso da Ricorrente_1 srl, qui ricorrente, rappresentata in giudizio da Società_1, divenuta titolare del credito a seguito della cessione fattale da Società_2 nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione. Il ricorrente chiede l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione, eccependo in primo luogo, nella censura di cui al par.1), nullità dell'atto per vizio di motivazione, quindi ,nella censura sub
2) del ricorso, si contesta poi la tassazione in via proporzionale del decreto ingiuntivo, sia richiamandosi in generale all'art. 40 DPR 131/86 che enuncia il principio di alternatività Iva registro, in quanto il rapporto di credito originario rientrava nella sfera applicativa dell'Iva quale operazione di finanziamento, sia, sotto due ulteriori profili, parr.2.2-2.3 del ricorso, col primo dei quali sostiene la rilevanza nella specie del contratto di factoring che sarebbe intervenuto , in secondo luogo affermando che comunque anche la stessa cessione del credito da Società_2 a Ricorrente_1 srl configurerebbe di per sé un operazione di finanziamento rientrante nella sfera applicativa Iva e come tale renderebbe applicabile il principio di alternatività.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova, la quale contesta le eccezioni sollevate dal contribuente e conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Nelle more del giudizio le parti hanno sottoscritto una conciliazione e conseguentemente chiedono l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere interamente compensate tra le parti. Ciò in considerazione che la conciliazione lo prevede espressamente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 904/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Legale Rappresentante Della Procuratrice Della Ricorrente - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020/001/DI/000001987/0/001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio.
Resistente: estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di liquidazione qui impugnato liquida a titolo di imposta di registro la somma complessiva di €.
1.459,00 a titolo di tassazione al 3 % ex art. 8, lett. b), Tariffa P.I allegata al TUR dell'importo portato nel decreto ingiuntivo Trib. di Genova n. 1987/2020, pari a €. 27.578,76 per capitale più interessi per €. 21.051,43, quindi per totali €. 48.630,19. Il procedimento monitorio da cui è scaturito il decreto ingiuntivo tassato era stato promosso da Ricorrente_1 srl, qui ricorrente, rappresentata in giudizio da Società_1, divenuta titolare del credito a seguito della cessione fattale da Società_2 nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione. Il ricorrente chiede l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione, eccependo in primo luogo, nella censura di cui al par.1), nullità dell'atto per vizio di motivazione, quindi ,nella censura sub
2) del ricorso, si contesta poi la tassazione in via proporzionale del decreto ingiuntivo, sia richiamandosi in generale all'art. 40 DPR 131/86 che enuncia il principio di alternatività Iva registro, in quanto il rapporto di credito originario rientrava nella sfera applicativa dell'Iva quale operazione di finanziamento, sia, sotto due ulteriori profili, parr.2.2-2.3 del ricorso, col primo dei quali sostiene la rilevanza nella specie del contratto di factoring che sarebbe intervenuto , in secondo luogo affermando che comunque anche la stessa cessione del credito da Società_2 a Ricorrente_1 srl configurerebbe di per sé un operazione di finanziamento rientrante nella sfera applicativa Iva e come tale renderebbe applicabile il principio di alternatività.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova, la quale contesta le eccezioni sollevate dal contribuente e conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Nelle more del giudizio le parti hanno sottoscritto una conciliazione e conseguentemente chiedono l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere interamente compensate tra le parti. Ciò in considerazione che la conciliazione lo prevede espressamente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.