TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 2919
TAR
Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, difetto assoluto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 TULPS, eccesso di potere, carenza di motivazione, travisamento, inesistenza dei presupposti, illogicità

    La Corte ha ritenuto che la valutazione di inaffidabilità si fonda sulla condizione di assuntore di stupefacenti del ricorrente, circostanza che denota un possibile grado di contiguità con gli ambienti dello spaccio. L'uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con il possesso di armi e può condurre a frequentazioni pregiudizievoli. L'amministrazione ha agito nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, valutando il fatto nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall'esito del procedimento penale. L'urgenza di scongiurare il rischio di un uso improprio dell'autorizzazione ha giustificato l'omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, difetto assoluto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 TULPS, eccesso di potere, carenza di motivazione, travisamento, inesistenza dei presupposti, illogicità

    La Corte ha ritenuto che la valutazione di inaffidabilità si fonda sulla condizione di assuntore di stupefacenti del ricorrente, circostanza che denota un possibile grado di contiguità con gli ambienti dello spaccio. L'uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con il possesso di armi e può condurre a frequentazioni pregiudizievoli. L'amministrazione ha agito nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, valutando il fatto nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall'esito del procedimento penale. L'urgenza di scongiurare il rischio di un uso improprio dell'autorizzazione ha giustificato l'omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, difetto assoluto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 TULPS, eccesso di potere, carenza di motivazione, travisamento, inesistenza dei presupposti, illogicità

    La Corte ha ritenuto che la valutazione di inaffidabilità si fonda sulla condizione di assuntore di stupefacenti del ricorrente, circostanza che denota un possibile grado di contiguità con gli ambienti dello spaccio. L'uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con il possesso di armi e può condurre a frequentazioni pregiudizievoli. L'amministrazione ha agito nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, valutando il fatto nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall'esito del procedimento penale. L'urgenza di scongiurare il rischio di un uso improprio dell'autorizzazione ha giustificato l'omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 2919
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2919
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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