Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02919/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02698/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2698 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 183782 del 17.5.2024, con il quale la Prefettura di Napoli ha disposto la revoca, con effetto immediato, del decreto di nomina a guardia particolare giurata, del libretto e la relativa licenza di porto d’armi a tassa ridotta;
b) del provvedimento prot. n. 137575 del 15.4.2024, con il quale la Prefettura di Napoli ha disposto il divieto per il ricorrente di detenere armi, munizioni, e materiali esplodenti;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo dell’interesse del ricorrente, ivi compresi: c.1) la comunicazione n.0024769/Area I/Staff3 OSP del 19.1.2024, con la quale l’amministrazione ha dato avvio al procedimento diretto alla emissione del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti di cui all’art. 39 Tulps; c.2) il provvedimento di ritiro cautelativo armi e titoli polizia del 27.9.2022; c.3) la documentata missiva n. 2022 Cat. 2^16B-6F del 3.10.2022 con n. prot. 0316900 riferita all’asserita condotta tenuta dal ricorrente in data 27.9.2022, trasmessa dalla Questura di Napoli – Commissariato P.S. “Posillipo” alla Prefettura di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. AN Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Sono impugnati i provvedimenti in epigrafe emessi dalla Prefettura di Napoli con cui è stata disposta, rispettivamente, la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, del libretto e della relativa licenza di porto d’armi (provv. prot. n. 183782 del 17.5.2024) ed è stato comminato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 (provv. prot. n. 1375757 del 15.4.2024).
La gravata attività provvedimentale si fonda sulla pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 a carico del ricorrente (definito con sentenza del Tribunale di Napoli di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste), e reca la seguente traiettoria argomentativa:
- “l’interessato ha frequentato insieme ad altro soggetto l’abitazione di una donna per consumare sostanze stupefacenti, circostanza, questa, che, sebbene non sia stata sufficiente a concludere il procedimento penale con sentenza di condanna a carico del prefato, può agevolmente evincersi dalla lettura della medesima sentenza di non luogo a procedere, costituendo al contempo un elemento significativo ai fini del procedimento incardinato presso questa Prefettura” (provv. prot. n. 1375757 del 15.4.2024, pag. 2);
- sebbene il giudizio penale si sia concluso con una sentenza di non luogo a procedere in quanto gli elementi raccolti non hanno consentito una ragionevole previsione di condanna per il reato contestato, tuttavia “dalla lettura della sentenza è emerso che l’interessato è solito fare uso di sostanze stupefacenti, per poi cercare donne con cui consumare rapporti sessuali; dinamica, questa, che sembra confacente a quanto prospettato nell’episodio descritto dalle Forze dell’Ordine. Peraltro, dagli esami tossicologici effettuati in casa della donna, sono emerse tracce di sostanza stupefacente indicata come cocaina. Anche l’altro uomo con cui l’interessato si è recato a casa della donna ha indicato elementi chiari circa l’uso di sostanze stupefacenti da parte del Sig…., riferendo che quest’ultimo era in possesso di una bustina di cocaina da 20 euro” (provv. prot. n. 1375757 del 15.4.2024, pag. 2).
A sostegno dell’esperito gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, difetto assoluto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 TULPS, eccesso di potere, carenza di motivazione, travisamento, inesistenza dei presupposti, illogicità.
In sintesi, si duole che l’amministrazione abbia fondato le proprie valutazioni sul decreto di citazione a giudizio dell’istante per il reato di cessione di stupefacenti, tralasciando di considerare che detto giudizio si è concluso favorevolmente con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.
Difetterebbe una compiuta valutazione della personalità del ricorrente e, in ogni caso, la prognosi di inaffidabilità non potrebbe fondarsi sulle dichiarazioni di altre persone presenti ai fatti contestati in sede penale, considerato anche che l’istante avrebbe sempre serbato una condotta irreprensibile ed immune da contestazioni rivolte alla propria serietà ed affidabilità.
L’amministrazione avrebbe apoditticamente desunto l’abitualità all’uso degli stupefacenti, sarebbe stata omessa qualsiasi garanzia partecipativa e, più in generale, la Prefettura avrebbe disatteso l’obbligo di motivazione aggravata che si impone nel caso di revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata, tenuto conto della relativa incidenza sui mezzi di sostentamento del destinatario, ciò che si tradurrebbe anche nella manifesta sproporzione dell’azione amministrativa, tenuto anche conto della occasionalità della condotta contestata.
Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. 1351 del 10.7.2024 con la seguente motivazione: “il provvedimento gravato appare adeguatamente motivato con riferimento ai fatti - valutati nella loro oggettività - che hanno originato il procedimento penale per spaccio di sostanze stupefacenti che, benché conclusosi con sentenza di assoluzione del ricorrente, ha consentito comunque di confermare la circostanza dell’assunzione di sostanze stupefacenti (cocaina) da parte del predetto;
che, pertanto, ben si giustifica la formulata prognosi di inaffidabilità all’attualità, tenuto conto della particolare delicatezza delle funzioni proprie delle guardie giurate particolari, che implicano comunque l'uso delle armi e che ne richiedono la specchiatezza, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì in funzione proprio dei contenuti specifici del ruolo ricoperto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215);
Ulteriormente rilevato, quanto al periculum, che il ricorrente risulta attualmente impiegato con mansioni di custode di I livello, circostanza che rende allo stato recessivo il pregiudizio lamentato” .
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare con ordinanza n. 3304 del 2.9.2024 con la seguente motivazione: “l’appello cautelare non è assistito dal prescritto fumus boni iuris, risultando, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase, come il provvedimento impugnato sia congruamente motivato - come correttamente rilevato nell’ordinanza del giudice di primo grado – con riferimento ai fatti che, complessivamente valutati nella loro oggettività, hanno dato luogo al procedimento penale per spaccio di sostanze stupefacenti; fatti e comportamenti che, indipendentemente dalla prova che il ricorrente abbia fatto o meno uso di cocaina, sono connotati da un disvalore specifico rispetto alle funzioni che il ricorrente aspira a svolgere, ben prestandosi a sorreggere il giudizio prognostico di inaffidabilità operato dall’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215)”.
Dopo il deposito di una ulteriore memoria di parte ricorrente, all’udienza pubblica del 28.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato dovendosi confermare la valutazione di sommaria delibazione di infondatezza della fase cautelare.
Valgano le seguenti considerazioni.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4215 del 2018), il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede anche il rilascio di porto d’armi, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). Il loro rilascio, pertanto, è condizionato alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 11, nonché a quelli specificamente richiesti dalla norma di riferimento.
L’art. 11, comma 2, del TULPS individua, tra le cause che legittimano il diniego di rilascio dell’autorizzazione di polizia, oltre all’avvenuta condanna per specifiche tipologie di reati, nominativamente indicati, la mancanza di “buona condotta”. Essa impone o consente anche la revoca dell’autorizzazione, in quanto la norma la prevede, rispettivamente, per i casi in cui “nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate”, ovvero “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione” (comma 3).
Analoga indicazione è contenuta all’art. 43, comma 2, in materia di porto d’armi, laddove egualmente si richiama il requisito della “buona condotta”, nonché l’”affidamento a non abusare delle armi”.
L’art. 138, infine, relativo nello specifico al titolo di guardia particolare giurata, al comma 1, nella stesura risultante dall’intervento della Corte Costituzionale n. 311/1996, consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all’aggettivo “ottima” ivi originariamente previsto.
La rilevante permanenza del requisito della “buona condotta” si desume, d’altro canto, anche dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale che ha invece inciso sulle due norme sopra citate (artt. 11 e 43), ritenendo illegittimo che l’onere della prova dello stesso gravi, come previsto dal legislatore del 1931, sul richiedente (cfr. Corte Cost., 16 dicembre 1993, n. 440).
Da tale quadro normativo emerge chiaramente che il legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo e terzo comma, e art. 43, secondo comma, nonché, con le precisazioni effettuate, 138, comma 1, n. 5).
Pur in assenza, quindi, dei precedenti penali specifici cui le disposizioni menzionate fanno riferimento, residua in capo all’amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, a maggior ragione in un ambito di particolare delicatezza quale quello che implica comunque l’uso delle armi, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata.
La peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, TULPS), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; nonché id., 12 giugno 2014, n. 2987 e 27 febbraio 2018, n. 1210).
Nel caso di specie, dall’esame degli atti di causa è emerso l’utilizzo di droga da parte del ricorrente, benché il procedimento penale per il reato di spaccio di stupefacenti cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 si sia concluso con sentenza di non luogo a procedere. Difatti, a pag. 3 della sentenza del giudice penale si dà atto con certezza che in quella occasione si fosse fatto uso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, avendo i verbalizzanti rinvenuto tracce le cui analisi tossicologiche hanno sortito esito positivo, anche se non è stata raggiunta la prova che la sostanza venne ceduta dal ricorrente, non potendosi escludere un uso di gruppo previamente concordato.
Orbene, in materia di licenze di pubblica sicurezza, è noto che l'amministrazione - nell'esercizio dell'ampia discrezionalità a essa spettante in subiecta materia - mantiene il potere di valutare il fatto - reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’esito del procedimento penale (ivi incluse la remissione della querela da parte della persona offesa, formale estinzione del reato, archiviazione del procedimento penale), con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2151/2025; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1062/2024); ed invero, mentre il processo penale è orientato principalmente e in via immediata verso obiettivi di repressione, diverse sono le finalità dell'attività di controllo esercitata dall'amministrazione, ad esempio, sulla disponibilità delle armi da parte dei singoli, in quanto essa è tesa a prevenire qualsiasi abuso o pericolo di abuso (T.A.R. Valle d'Aosta, 13 aprile 2017, n. 19).
Nella fattispecie va ribadito che la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l'integrità del patrimonio altrui ed alla quale il legislatore annette il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, TULPS), impone un'attenzione particolare nell'esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente, un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell'interessato. E’ quindi legittimo il provvedimento impugnato poiché la valutazione di inaffidabilità si fonda sulla condizione di assuntore di stupefacenti del ricorrente, ciò che denota anche un possibile grado di contiguità del soggetto con gli ambienti dello spaccio di stupefacenti.
Non ha pregio la censura con cui si deduce la violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 in riferimento al provvedimento prot. n. 183782 del 17.5.2024 di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, del libretto e della relativa licenza di porto d’armi (posto che, viceversa, l’altro provvedimento gravato n. 137575 del 15.4.2024 è stato preceduto dal precitato adempimento procedimentale).
Sul punto occorre premettere che l’art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nel prevedere che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso da parte del soggetto autorizzato, non introduce una disciplina eccezionale idonea, di per sé sola, a comprimere le garanzie procedimentali riconosciute dall’ordinamento. Ne consegue che anche nell’ambito dei procedimenti di polizia resta fermo, in linea di principio, l’obbligo per l’amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, secondo quanto previsto dai principi generali del giusto procedimento amministrativo.
Tale obbligo può essere derogato unicamente in presenza di concrete e specifiche ragioni impeditive, riconducibili a peculiari esigenze di celerità dell’azione amministrativa, che devono risultare chiaramente desumibili dalla natura degli interessi pubblici coinvolti e dalla situazione fattuale posta a fondamento dell’intervento autoritativo. Nel caso di specie, tuttavia, il presupposto dell’urgenza risulta astrattamente ravvisabile alla luce dei dubbi emersi circa la possibile condizione del ricorrente quale assuntore di sostanze stupefacenti. Tale circostanza, infatti, è dotata di autonoma rilevanza sotto il profilo dell’affidabilità soggettiva richiesta per il mantenimento dell’autorizzazione di polizia, atteso che essa incide direttamente sulla capacità del titolare di offrire adeguate garanzie di corretto esercizio dell’attività autorizzata.
In questa prospettiva, va ribadito che la valutazione amministrativa non risulta limitata né subordinata all’esistenza di un coinvolgimento del ricorrente in un procedimento penale, poiché la finalità preventiva propria dei poteri di polizia consente — e talora impone — di prescindere dall’accertamento di responsabilità penalmente rilevanti, al fine di prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Ne deriva che l’esigenza di un intervento immediato, volto a scongiurare il rischio di un uso improprio dell’autorizzazione in un contesto caratterizzato da elementi di possibile inaffidabilità dell’interessato, poteva giustificare, in via eccezionale, l’omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, nel ragionevole bilanciamento tra il diritto di partecipazione procedimentale del privato e la prevalente esigenza di tutela anticipata dell’interesse pubblico sotteso alla disciplina delle autorizzazioni di polizia (T.A.R. Lombardia, n. 8/2012).
Il giudizio di inaffidabilità espresso dall’amministrazione risulta fondato su elementi concreti e attuali, costituiti dalla accertata condizione di assuntore di sostanze stupefacenti in capo al ricorrente. Tale circostanza, lungi dal costituire un dato neutro o irrilevante, è idonea a incidere negativamente sulla valutazione complessiva della sua affidabilità morale e sociale, sotto due profili.
In primo luogo, l'uso di sostanze stupefacenti è da ritenersi in linea generale incompatibile con il possesso di armi per la sua attitudine ad alterare lo stato cosciente dell'individuo e a limitarne il controllo. Al riguardo, non è superfluo rammentare che, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 28.4.1998 (recante disposizioni sui "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale”), costituisce causa di non idoneità non solo la dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, ma anche l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci (art. 1 n. 5), ragion per cui anche l’eventuale segnalazione per detenzione personale ex art. 75 D.P.R. n. 309/1990 evidenzia una circostanza oggettivamente preclusiva al rilascio e al rinnovo della licenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2305/2016).
In secondo luogo, va rimarcato che l’’esigenza di approvvigionarsi di tali sostanze può condurre a frequentazioni pregiudizievoli (pusher), anche per l’eventualità che ci si accompagni a persone che di tali sostanze fanno uso. Con riferimento specifico all'argomentazione da ultimo richiamata, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il titolare di licenza, inoltre, non solo deve essere esente da indizi negativi, ma deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni personali o familiari (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 151/2019; T.A.R. Liguria, n. 2969/2009).
In altri termini, l’abitualità o comunque la non occasionalità dell’assunzione di stupefacenti denota un oggettivo fattore di rischio, dal momento che essa presuppone quantomeno un rapporto stabile con ambienti nei quali tali sostanze vengono reperite. Ne discende, pertanto, un ragionevole sospetto di contiguità del soggetto con circuiti riconducibili allo spaccio e alla diffusione di droghe, anche qualora non sia stata accertata una diretta partecipazione ad attività illecite.
È dunque coerente e non manifestamente illogica la valutazione discrezionale compiuta dall’amministrazione, la quale, nell’esercizio dei propri poteri preventivi e nell’ottica della tutela dell’interesse pubblico, ha legittimamente ritenuto che tale quadro fattuale fosse sufficiente a escludere l’affidabilità del ricorrente. Ne deriva che il provvedimento adottato non si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, risultando anzi adeguatamente motivato e sorretto da elementi obiettivi idonei a giustificarne l’adozione.
Conclusivamente il Collegio ritiene le motivazioni del provvedimento impugnato idonee a supportare il giudizio ampiamente discrezionale di possibile rischio di abuso del titolo che la legge affida all’autorità prefettizia nell’attività di rilascio di un’ autorizzazione di polizia, a maggior ragione ove connessa anche all’uso di armi.
Il ricorso va conclusivamente rigettato, pur potendosi disporre la compensazione delle spese di giudizio ad una complessiva valutazione dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI CU, Presidente
AN Di Vita, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN Di Vita | TI CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.