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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2988/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RI VINCENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11947/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 153393182 2025 TARI 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 153393183 2025 TARI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 153373558 2025 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2160/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti del Comune di Roma Capitale i solleciti di pagamento n. 153393182/2025 relativo all'avviso di accertamento esecutivo n.
41052/2022 relativo a TARI anno 2017 dell'importo di € 676,23; n. 153393183/2025 relativo all'avviso di accertamento esecutivo n. 41053/2022 relativo a TARI anno 2018 dell'importo di € 654,44 e n.
153373558/2025 relativo all'avviso di accertamento esecutivo n. 21428/2022 relativo a TARI anno 2019 dell'importo di € 669,37, tutti asseritamente notificati in data 08.09.2022 e ne ha chiesto, in via principale,
l'annullamento ed, in via subordinata, in caso di declaratoria di incompetenza la riassunzione del giudizio, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
A motivi ha dedotto: a) l'inesigibilità delle somme per decadenza del diritto a riscuoterle;
b) la totale assenza di titolo;
c) la violazione del diritto alla difesa;
d) la carenza di motivazione dei solleciti dal momento che, in assenza di allegazione o di integrale trascrizione degli atti prodromici, non era possibile individuare in essi gli elementi essenziali e le modalità di determinazione della somma richiesta;
e)
l'inesistenza delle notifiche dell'avviso prodromico con consequenziale diritto a vedere almeno ridotte ad un terzo le sanzioni irrogate;
f) l'intervenuta prescrizione del tributo richiesto.
Si è costituito il Comune di Roma che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo i solleciti di pagamento atti impugnabili autonomamente ed essendo stati gli avvisi prodromici ritualmente notificati, come da documentazione prodotta in atti, e non impugnati nei termini. Ad ogni modo ha evidenziato l'infondatezza nel merito di tutti i motivi di doglianza del ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative nelle quali ha contestato la ritualità delle notifiche degli avvisi prodotti in atti, per mancata prova dell'avvenuto inoltro delle successive raccomandate informative.
All'udienza del 24-02-26 il Giudice ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
L'Ente impositore ha fornito in atti prova della rituale notifica a mezzo posta con raccomandata n.
78548521979-9, in data 08-09-22, degli avvisi prodromici ai solleciti impugnati ( vd. copia integrale degli avvisi identificati con riff. n. 41052 del 20/06/2022 ( TARI anno 2017), n. 41053 del 20/06/2022 (TARI
2018) e 21428 del 20/06/2022 ( TARI 2019) e copia avviso di ricevimento sottoscritta da persona convivente).
AL riguardo, l'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 che prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”. In applicazione di tale norma, nella fattispecie in esame, l'ente accertatore si è avvalso della notifica c.d.
“diretta” degli atti tributari a mezzo posta.
Consolidato orientamento della Suprema Corte ha evidenziato che in questo caso la notifica è regolamentata secondo le previsioni disciplinanti il servizio postale ordinario, contemplate nel dpr nr.
655/82, nel decreto del 9-04-2001 e nel DM del 01-10-08 ( ex plurimis, in giurisprudenza di legittimità,
Cass. nn. 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016; 14501/2016). Non sono, pertanto, necessarie la redazione della relata di notifica, né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento e, soprattutto, non è previsto l'invio della seconda raccomandata informativa. Con riferimento specifico al momento della consegna l'art. 20 del citato decreto del 1/10/08 considera effettuato il recapito “ tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta”
e la notifica si considera perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Se questi, come accaduto nel caso di specie, è persona diversa dal destinatario, non è necessario che la sua qualità venga specificata sull'avviso di ricevimento ( sul punto, ex plurimis, Cass. nn. 9246/2015; 25128/2011; 12184/2013, 11708/20). Quest'ultimouest'ultimo
, come del resto tutta l'attività svolta dall'agente postale, fa piena prova sino a querela di falso.
Attesa la rituale notifica degli avvisi e la mancata impugnazione degli stessi nei termini di legge la pretesa in essi contenuta deve considerarsi cristallizzata con consequenziale improponibilità di qualsivoglia questione attinente al merito.
Da tale data alla notifica dei solleciti alcuna prescrizione risulta maturatasi tenuto conto della natura dei tributi evasi il cui termine di prescrizione, trattandosi di tributi locali, è quinquennale.
Per quanto attiene ai solleciti impugnati occorre aggiungere che nessun difetto motivazionale è riscontrabile dal momento che essi contengono espressamente tutte le previsioni contenutistiche stabilite dal comma 795 dell'art. 1, legge n. 160/2019. In virtù di tale norma, infatti, per il recupero di importi fino a
10.000 euro, dopo che l'avviso di accertamento per i tributi locali è divenuto titolo esecutivo, “prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”.
Il diritto di difesa del contribuente è stato ampiamente garantito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte che liquida in complessivi € 400,00. Così deciso in Roma, il 24/02/2026. Il Giudice monocratico Vincenzo Starita
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RI VINCENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11947/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 153393182 2025 TARI 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 153393183 2025 TARI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 153373558 2025 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2160/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti del Comune di Roma Capitale i solleciti di pagamento n. 153393182/2025 relativo all'avviso di accertamento esecutivo n.
41052/2022 relativo a TARI anno 2017 dell'importo di € 676,23; n. 153393183/2025 relativo all'avviso di accertamento esecutivo n. 41053/2022 relativo a TARI anno 2018 dell'importo di € 654,44 e n.
153373558/2025 relativo all'avviso di accertamento esecutivo n. 21428/2022 relativo a TARI anno 2019 dell'importo di € 669,37, tutti asseritamente notificati in data 08.09.2022 e ne ha chiesto, in via principale,
l'annullamento ed, in via subordinata, in caso di declaratoria di incompetenza la riassunzione del giudizio, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
A motivi ha dedotto: a) l'inesigibilità delle somme per decadenza del diritto a riscuoterle;
b) la totale assenza di titolo;
c) la violazione del diritto alla difesa;
d) la carenza di motivazione dei solleciti dal momento che, in assenza di allegazione o di integrale trascrizione degli atti prodromici, non era possibile individuare in essi gli elementi essenziali e le modalità di determinazione della somma richiesta;
e)
l'inesistenza delle notifiche dell'avviso prodromico con consequenziale diritto a vedere almeno ridotte ad un terzo le sanzioni irrogate;
f) l'intervenuta prescrizione del tributo richiesto.
Si è costituito il Comune di Roma che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo i solleciti di pagamento atti impugnabili autonomamente ed essendo stati gli avvisi prodromici ritualmente notificati, come da documentazione prodotta in atti, e non impugnati nei termini. Ad ogni modo ha evidenziato l'infondatezza nel merito di tutti i motivi di doglianza del ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative nelle quali ha contestato la ritualità delle notifiche degli avvisi prodotti in atti, per mancata prova dell'avvenuto inoltro delle successive raccomandate informative.
All'udienza del 24-02-26 il Giudice ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
L'Ente impositore ha fornito in atti prova della rituale notifica a mezzo posta con raccomandata n.
78548521979-9, in data 08-09-22, degli avvisi prodromici ai solleciti impugnati ( vd. copia integrale degli avvisi identificati con riff. n. 41052 del 20/06/2022 ( TARI anno 2017), n. 41053 del 20/06/2022 (TARI
2018) e 21428 del 20/06/2022 ( TARI 2019) e copia avviso di ricevimento sottoscritta da persona convivente).
AL riguardo, l'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 che prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”. In applicazione di tale norma, nella fattispecie in esame, l'ente accertatore si è avvalso della notifica c.d.
“diretta” degli atti tributari a mezzo posta.
Consolidato orientamento della Suprema Corte ha evidenziato che in questo caso la notifica è regolamentata secondo le previsioni disciplinanti il servizio postale ordinario, contemplate nel dpr nr.
655/82, nel decreto del 9-04-2001 e nel DM del 01-10-08 ( ex plurimis, in giurisprudenza di legittimità,
Cass. nn. 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016; 14501/2016). Non sono, pertanto, necessarie la redazione della relata di notifica, né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento e, soprattutto, non è previsto l'invio della seconda raccomandata informativa. Con riferimento specifico al momento della consegna l'art. 20 del citato decreto del 1/10/08 considera effettuato il recapito “ tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta”
e la notifica si considera perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Se questi, come accaduto nel caso di specie, è persona diversa dal destinatario, non è necessario che la sua qualità venga specificata sull'avviso di ricevimento ( sul punto, ex plurimis, Cass. nn. 9246/2015; 25128/2011; 12184/2013, 11708/20). Quest'ultimouest'ultimo
, come del resto tutta l'attività svolta dall'agente postale, fa piena prova sino a querela di falso.
Attesa la rituale notifica degli avvisi e la mancata impugnazione degli stessi nei termini di legge la pretesa in essi contenuta deve considerarsi cristallizzata con consequenziale improponibilità di qualsivoglia questione attinente al merito.
Da tale data alla notifica dei solleciti alcuna prescrizione risulta maturatasi tenuto conto della natura dei tributi evasi il cui termine di prescrizione, trattandosi di tributi locali, è quinquennale.
Per quanto attiene ai solleciti impugnati occorre aggiungere che nessun difetto motivazionale è riscontrabile dal momento che essi contengono espressamente tutte le previsioni contenutistiche stabilite dal comma 795 dell'art. 1, legge n. 160/2019. In virtù di tale norma, infatti, per il recupero di importi fino a
10.000 euro, dopo che l'avviso di accertamento per i tributi locali è divenuto titolo esecutivo, “prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”.
Il diritto di difesa del contribuente è stato ampiamente garantito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte che liquida in complessivi € 400,00. Così deciso in Roma, il 24/02/2026. Il Giudice monocratico Vincenzo Starita