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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
DAINESE VA, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 315/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02B102221 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2024 e depositato nei termini di legge, la società
Ricorrente_1 , cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 13 novembre 2018, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
L'atto impositivo trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, nonché da segnalazioni derivanti da verifiche fiscali svolte nei confronti di società fornitrici, a seguito delle quali l'Ufficio contestava alla contribuente l'indebita detrazione dell'IVA relativa a tre fatture emesse dalle società Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l., per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la nullità dell'avviso di accertamento per essere stato emesso nei confronti di una società già estinta e, nel merito, l'intervenuta decadenza dell'azione accertativa con riferimento alla fattura n. 105 del 30 dicembre 2016 emessa da Società_2 S.r.l., assumendo che la stessa fosse di competenza dell'anno 2016.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto originario di legittimazione processuale attiva, nonché, in via subordinata, ne chiedeva il rigetto nel merito, ritenendo pienamente legittimo l'operato dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per economia processuale , passando ad esaminare il merito della pretesa tributaria, si evidenzia che la controversia concerne esclusivamente la fattura n. 105 del 30 dicembre 2016 emessa da Società_2 S.r.l., posto che, per le altre fatture contestate, la stessa ricorrente non ha formulato specifiche doglianze.
La tesi difensiva della ricorrente si fonda sull'assunto secondo cui l'azione accertativa sarebbe decaduta, poiché la fattura, emessa nel 2016, sarebbe di competenza di tale annualità.
L'assunto non appare condivisibile. Emerge a tale riguardo, come in atti, che la società ricorrente applicava il regime IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012. In tale regime, il diritto alla detrazione dell'IVA sorge al momento del pagamento del corrispettivo e non già al momento di emissione o registrazione formale della fattura.
Infatti nel caso in esame, la fattura in questione è stata pagata nel corso dell'anno 2017 ed è stata detratta ai fini IVA nello stesso anno ed è confluita nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2017.
Pertanto, correttamente, l'Ufficio ha esercitato il potere di accertamento con riferimento all'anno 2017.
Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, il termine di decadenza per l'accertamento IVA decorre dall'anno di presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'imposta oggetto di rettifica. Nel caso di specie, la dichiarazione IVA 2017 è stata presentata nel 2018, con conseguente scadenza del termine di accertamento al 31 dicembre 2023.
Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 19 dicembre 2023, esso risulta tempestivo.
Le altre eccezioni sollevate sia dal ricorrente che dall'Agenzia si ritengono assorbite nella suesposta questione di merito.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso risulta infondato nel merito.
Le peculiarità della vicenda e la natura delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge nel merito il ricorso. Spese compensate come in parte motiva.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
DAINESE VA, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 315/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02B102221 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2024 e depositato nei termini di legge, la società
Ricorrente_1 , cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 13 novembre 2018, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
L'atto impositivo trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, nonché da segnalazioni derivanti da verifiche fiscali svolte nei confronti di società fornitrici, a seguito delle quali l'Ufficio contestava alla contribuente l'indebita detrazione dell'IVA relativa a tre fatture emesse dalle società Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l., per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la nullità dell'avviso di accertamento per essere stato emesso nei confronti di una società già estinta e, nel merito, l'intervenuta decadenza dell'azione accertativa con riferimento alla fattura n. 105 del 30 dicembre 2016 emessa da Società_2 S.r.l., assumendo che la stessa fosse di competenza dell'anno 2016.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto originario di legittimazione processuale attiva, nonché, in via subordinata, ne chiedeva il rigetto nel merito, ritenendo pienamente legittimo l'operato dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per economia processuale , passando ad esaminare il merito della pretesa tributaria, si evidenzia che la controversia concerne esclusivamente la fattura n. 105 del 30 dicembre 2016 emessa da Società_2 S.r.l., posto che, per le altre fatture contestate, la stessa ricorrente non ha formulato specifiche doglianze.
La tesi difensiva della ricorrente si fonda sull'assunto secondo cui l'azione accertativa sarebbe decaduta, poiché la fattura, emessa nel 2016, sarebbe di competenza di tale annualità.
L'assunto non appare condivisibile. Emerge a tale riguardo, come in atti, che la società ricorrente applicava il regime IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012. In tale regime, il diritto alla detrazione dell'IVA sorge al momento del pagamento del corrispettivo e non già al momento di emissione o registrazione formale della fattura.
Infatti nel caso in esame, la fattura in questione è stata pagata nel corso dell'anno 2017 ed è stata detratta ai fini IVA nello stesso anno ed è confluita nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2017.
Pertanto, correttamente, l'Ufficio ha esercitato il potere di accertamento con riferimento all'anno 2017.
Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, il termine di decadenza per l'accertamento IVA decorre dall'anno di presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'imposta oggetto di rettifica. Nel caso di specie, la dichiarazione IVA 2017 è stata presentata nel 2018, con conseguente scadenza del termine di accertamento al 31 dicembre 2023.
Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 19 dicembre 2023, esso risulta tempestivo.
Le altre eccezioni sollevate sia dal ricorrente che dall'Agenzia si ritengono assorbite nella suesposta questione di merito.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso risulta infondato nel merito.
Le peculiarità della vicenda e la natura delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge nel merito il ricorso. Spese compensate come in parte motiva.