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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 745/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Regione Abruzzo - 80003170661
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Organismo Straordinario Di Liquidazione Del Comune Di Chieti - 00098000698
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl In Liquidazione - 02195410697
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 263/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 02/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Abruzzo ha impugnato l'avviso di accertamento IMU, relativo all'anno 2022, che le era stato notificato dalla s.r.l. Resistente_2, società “in house” a cui il Comune di Chieti aveva delegato l'accertamento e la riscossione dei tributi dovutigli.
Ha dedotto che per alcuni immobili l'IMU non era dovuta per effetto dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. 504\1992; che altri immobili fruivano dell'esenzione accordata dalla lett. i) dello stesso art. 7, comma 1; di altri immobili ancora esso Ente territoriale non aveva la detenzione, per cui era sfornito di legittimazione passiva, ex art. 3, comma 2, dello stesso d. lgs. 504\1992; mentre per i restanti aveva già versato le somme dovute.
Subito dopo la notifica del ricorso è stato dichiarato il fallimento della Resistente_2, per cui il processo è stato interrotto;
dopo di che la Regione l'ha riassunto nei confronti del Comune di Chieti: il quale, a sua volta, si è costituito in persona dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), poiché si trovava in stato di dissesto: ed ha eccepito che il ricorso era stato proposto oltre il termine di legge, per cui l'accertamento s'era reso definitivo.
Tale eccezione è stata poi condivisa dal Giudice di primo grado, che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Con l'appello la Regione lamenta, innanzitutto, la lesione del proprio diritto di difesa, assumendo di non avere potuto partecipare all'udienza di discussione -nella specie fissata con modalità da remoto- a causa di un malfunzionamento del sistema di collegamento via internet.
Aggiunge che la disfunzione era stata anche rappresentata (a mezzo del telefono) al collegio ed al segretario d'udienza; che il problema non era stato risolto, e che il Collegio, invece di disporre un rinvio
(così come stabilito dal D.M. dell'11\11\2020, pubblicato nella G.U. del 16\11\2020; e come il Collegio aveva già fatto in occasione di una precedente udienza del medesimo procedimento, tenutasi il
9\10\2024), aveva fatto luogo alla discussione in sua assenza, pervenendo poi alla decisione oggi impugnata: che era perciò affetta da nullità.
Nel merito la Regione ha reiterato le difese che aveva esposto a suo tempo a sostegno del ricorso: difese che il primo Giudice aveva omesso di esaminare alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso.
Ed ha aggiunto l'ulteriore eccezione, di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, per essere stato inviato ad un indirizzo PEC di essa Regione, diverso da quello inserito nel REGINDE.
L'OSL del Comune di Chieti ha chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile: e l'istanza va condivisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla dedotta violazione del diritto di difesa occorre considerare che il verbale dell'udienza di discussione, tenutasi il 21\5\2025, attesta che “dopo numerosi tentativi, il ricorrente che ha richiesto di collegarsi da remoto, non è riuscito ad attivare l'audio - video benché il suo profilo appaia tra quelli ammessi alla riunione Skype”.
E di seguito, nello stesso verbale si legge che “il collegamento per l'udienza a distanza è stato regolarmente attivato senza che la parte richiedente riuscisse a collegarsi.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e il collegio si ritira in Camera di Consiglio”.
Detto verbale, essendo stato redatto da un pubblico Ufficiale (il segretario d'udienza), fa fede fino a querela di falso degli accadimenti da lui direttamente percepiti: per cui deve ritenersi che il collegamento sia stato attivato, che il difensore della Regione sia stato ammesso alla camera virtuale, e che non sia poi riuscito a mettersi in collegamento con l'aula d'udienza per problemi legati alla propria postazione: per cui non risulta violato il diritto della Regione alla difesa tecnica, una volta che il mancato collegamento è ascrivibile alla mancata manutenzione del macchinario e\o del relativo software, oppure all'inesperienza tecnica dell'operatore.
Nell'ulteriore rilievo che analoghi problemi s'erano presentati già alla precedente udienza, per quanto detto tenutasi il 9\10\2024, nel cui verbale si legge che “l'udienza a distanza non si è tenuta per problemi tecnici. Si dà atto che vi sono state più interlocuzioni telefoniche con l'Avv. Difensore_1, di parte ricorrente, il quale, sempre telefonicamente, ha dichiarato di aderire alla richiesta di interruzione del processo per intervenuto fallimento di parte resistente”.
In conclusione, quindi, non sussiste l'eccepita nullità della sentenza, per violazione del diritto di difesa del contribuente.
Passando al merito della controversia (il cui esame resterebbe comunque necessario, anche se fosse stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, una volta che quella nullità non rientra tra le cause di rimessione degli atti al primo Giudice, individuate, con elencazione tassativa, dall'art. 59 del d. lgs. 546\1992), deve considerarsi che la Corte di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso, per essere stato notificato oltre il termine fissato dall'art. 21 del d. lgs. 546\1992.
Tale statuizione non è stata attinta affatto dai motivi di gravame, che s'incentrano soltanto sul merito del ricorso, e quindi sull'esenzione spettante per alcuni immobili, e sulla mancata detenzione di altri.
Con la conseguenza che il gravame risulta inammissibile a sua volta, posto che non attinge in maniera specifica la “ratio decidendi” posta dalla Corte di primo grado a sostegno della propria decisione. La tardività del ricorso, a sua volta, ha comportato la definitività dell'avviso di accertamento: con la conseguenza che va condivisa anche la scelta fatta dal primo Giudice, di omettere l'esame del merito del ricorso.
Da ultimo, quanto all'eccepita nullità della notifica dell'avviso di accertamento, per essere stato inviato ad un indirizzo PEC della Regione diverso da quello indicato nel REGINDE, basterà rilevare che si tratta di una mera irregolarità formale;
e che, comunque, l'eventuale nullità di quella notifica risulterebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., avendo l'appellante omesso persino di allegare (e poi di dimostrare) quali specifici pregiudizi sostanziali siano stati arrecati al proprio diritto di difesa, dall'invio dell'atto ad un indirizzo diverso da quello presente nel Registro.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello, e condanna la Regione Abruzzo al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 8.000, oltre accessori di legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 745/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Regione Abruzzo - 80003170661
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Organismo Straordinario Di Liquidazione Del Comune Di Chieti - 00098000698
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl In Liquidazione - 02195410697
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 263/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 02/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Abruzzo ha impugnato l'avviso di accertamento IMU, relativo all'anno 2022, che le era stato notificato dalla s.r.l. Resistente_2, società “in house” a cui il Comune di Chieti aveva delegato l'accertamento e la riscossione dei tributi dovutigli.
Ha dedotto che per alcuni immobili l'IMU non era dovuta per effetto dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. 504\1992; che altri immobili fruivano dell'esenzione accordata dalla lett. i) dello stesso art. 7, comma 1; di altri immobili ancora esso Ente territoriale non aveva la detenzione, per cui era sfornito di legittimazione passiva, ex art. 3, comma 2, dello stesso d. lgs. 504\1992; mentre per i restanti aveva già versato le somme dovute.
Subito dopo la notifica del ricorso è stato dichiarato il fallimento della Resistente_2, per cui il processo è stato interrotto;
dopo di che la Regione l'ha riassunto nei confronti del Comune di Chieti: il quale, a sua volta, si è costituito in persona dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), poiché si trovava in stato di dissesto: ed ha eccepito che il ricorso era stato proposto oltre il termine di legge, per cui l'accertamento s'era reso definitivo.
Tale eccezione è stata poi condivisa dal Giudice di primo grado, che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Con l'appello la Regione lamenta, innanzitutto, la lesione del proprio diritto di difesa, assumendo di non avere potuto partecipare all'udienza di discussione -nella specie fissata con modalità da remoto- a causa di un malfunzionamento del sistema di collegamento via internet.
Aggiunge che la disfunzione era stata anche rappresentata (a mezzo del telefono) al collegio ed al segretario d'udienza; che il problema non era stato risolto, e che il Collegio, invece di disporre un rinvio
(così come stabilito dal D.M. dell'11\11\2020, pubblicato nella G.U. del 16\11\2020; e come il Collegio aveva già fatto in occasione di una precedente udienza del medesimo procedimento, tenutasi il
9\10\2024), aveva fatto luogo alla discussione in sua assenza, pervenendo poi alla decisione oggi impugnata: che era perciò affetta da nullità.
Nel merito la Regione ha reiterato le difese che aveva esposto a suo tempo a sostegno del ricorso: difese che il primo Giudice aveva omesso di esaminare alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso.
Ed ha aggiunto l'ulteriore eccezione, di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, per essere stato inviato ad un indirizzo PEC di essa Regione, diverso da quello inserito nel REGINDE.
L'OSL del Comune di Chieti ha chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile: e l'istanza va condivisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla dedotta violazione del diritto di difesa occorre considerare che il verbale dell'udienza di discussione, tenutasi il 21\5\2025, attesta che “dopo numerosi tentativi, il ricorrente che ha richiesto di collegarsi da remoto, non è riuscito ad attivare l'audio - video benché il suo profilo appaia tra quelli ammessi alla riunione Skype”.
E di seguito, nello stesso verbale si legge che “il collegamento per l'udienza a distanza è stato regolarmente attivato senza che la parte richiedente riuscisse a collegarsi.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e il collegio si ritira in Camera di Consiglio”.
Detto verbale, essendo stato redatto da un pubblico Ufficiale (il segretario d'udienza), fa fede fino a querela di falso degli accadimenti da lui direttamente percepiti: per cui deve ritenersi che il collegamento sia stato attivato, che il difensore della Regione sia stato ammesso alla camera virtuale, e che non sia poi riuscito a mettersi in collegamento con l'aula d'udienza per problemi legati alla propria postazione: per cui non risulta violato il diritto della Regione alla difesa tecnica, una volta che il mancato collegamento è ascrivibile alla mancata manutenzione del macchinario e\o del relativo software, oppure all'inesperienza tecnica dell'operatore.
Nell'ulteriore rilievo che analoghi problemi s'erano presentati già alla precedente udienza, per quanto detto tenutasi il 9\10\2024, nel cui verbale si legge che “l'udienza a distanza non si è tenuta per problemi tecnici. Si dà atto che vi sono state più interlocuzioni telefoniche con l'Avv. Difensore_1, di parte ricorrente, il quale, sempre telefonicamente, ha dichiarato di aderire alla richiesta di interruzione del processo per intervenuto fallimento di parte resistente”.
In conclusione, quindi, non sussiste l'eccepita nullità della sentenza, per violazione del diritto di difesa del contribuente.
Passando al merito della controversia (il cui esame resterebbe comunque necessario, anche se fosse stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, una volta che quella nullità non rientra tra le cause di rimessione degli atti al primo Giudice, individuate, con elencazione tassativa, dall'art. 59 del d. lgs. 546\1992), deve considerarsi che la Corte di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso, per essere stato notificato oltre il termine fissato dall'art. 21 del d. lgs. 546\1992.
Tale statuizione non è stata attinta affatto dai motivi di gravame, che s'incentrano soltanto sul merito del ricorso, e quindi sull'esenzione spettante per alcuni immobili, e sulla mancata detenzione di altri.
Con la conseguenza che il gravame risulta inammissibile a sua volta, posto che non attinge in maniera specifica la “ratio decidendi” posta dalla Corte di primo grado a sostegno della propria decisione. La tardività del ricorso, a sua volta, ha comportato la definitività dell'avviso di accertamento: con la conseguenza che va condivisa anche la scelta fatta dal primo Giudice, di omettere l'esame del merito del ricorso.
Da ultimo, quanto all'eccepita nullità della notifica dell'avviso di accertamento, per essere stato inviato ad un indirizzo PEC della Regione diverso da quello indicato nel REGINDE, basterà rilevare che si tratta di una mera irregolarità formale;
e che, comunque, l'eventuale nullità di quella notifica risulterebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., avendo l'appellante omesso persino di allegare (e poi di dimostrare) quali specifici pregiudizi sostanziali siano stati arrecati al proprio diritto di difesa, dall'invio dell'atto ad un indirizzo diverso da quello presente nel Registro.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello, e condanna la Regione Abruzzo al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 8.000, oltre accessori di legge.