Sentenza 26 novembre 2022
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2024
Inammissibile
Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03706/2026REG.PROV.COLL.
N. 03662/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3662 del 2025, proposto da
UG LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Pauli e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Heros Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5;
contro
Regione Friuli - Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Croppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione della Riserva di Caccia di Paluzza, Distretto Venatorio n. 2 “Carnia”, IE GI DI, IA US, MA MO, TO TE, CE SQ, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Cons. Stato, sez, VI, 10 dicembre 2024, n. 9929, resa tra le parti.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli - Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. GI ON;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con ricorso, notificato il 24 aprile 2025 e depositato l’8 maggio 2025, UG LO, socio della Associazione di Riserva di Paluzza, ha impugnato ex art. 106 e ss. c.p.a. per revocazione la sentenza n. 9929 del 2024 con cui questa Sezione ha respinto l’appello proposto dallo stesso (insieme con altri soci della medesima associazione) avverso la sentenza n. 503 del 2022 del T.A.R. per il Friuli – Venezia Giulia che aveva a sua volta integralmente respinto il ricorso n. R.G. 405/2022 presentato dai medesimi avverso il decreto n. 12251/GRFVG del 08.09.2022 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia ad oggetto “L.R. 6/2008, art. 22, co. 2 D.P.Reg. 7 N. 00405/2022 REG.RIC. dicembre 2009, n. 0339/Pres., art. 23, commi 1, 2 e 4. Gestione sostitutiva della Riserva di caccia di Paluzza” con il quale la suddetta Regione ha disposto la “gestione sostitutiva” dell’associazione, con contestuale nomina del commissario, nonché gli atti ad esso connessi presupposti.
1.1 A sostegno del suddetto ricorso per revocazione ha dedotto i motivi così rubricati:
1) In via rescindente: errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4 c.p.c. ;
2) In via rescissoria: fondatezza dell’appello, in relazione al secondo motivo di appello a suo tempo proposto .
Ha, quindi, chiesto di:
- “in via rescindente, revocare la sentenza resa dal Consiglio di Stato in s.g., sez. VI, alla camera di consiglio del 5.12.2024 e depositata il 10.12.2024, a numero 9929/2024 Reg. Prov. Coll. nel giudizio n. 9630/2022 Reg. Ric., notificata in data 24.02.2025 (doc. A), con la quale è stato respinto l’appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia n. 503/2022 Reg. prov. Coll., resa nel procedimento n. 405/2022 Reg. Ric., all’esito della 13 Camera di Consiglio del 23.11.2022 e pubblicata in data 28.11.2022, con condanna alle spese del grado a favore della Regione Friuli Venezia Giulia”;
- “in via rescissoria, voglia accogliere nel merito l’impugnazione proposta avverso la sentenza T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia n. 503/2022 Reg. prov. Coll., resa nel procedimento n. 405/2022 Reg. Ric., all’esito della Camera di Consiglio del 23.11.2022 e pubblicata in data 28.11.2022, e conseguentemente voglia annullare i provvedimenti indicati in epigrafe”.
2. In data 8 luglio 2025 la Regione Friuli – Venezia Giulia si è costituita in giudizio per resistere avverso il ricorso per revocazione.
3. Nelle date del 23 marzo 2026 e del 1° aprile 2026 la Regione Friuli – Venezia Giulia e parte ricorrente in revocazione hanno depositato memorie difensive anche in replica.
4. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
2. Con l’unico motivo di revocazione proposto in via rescindente si deduce che il giudice di appello sarebbe caduto in un errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. laddove, nel ritenere infondato il secondo motivo di appello, avrebbe presupposto come esistente la circostanza – in realtà inesistente – che i dati relativi ai capi abbattuti e/o rinvenuti morti, come indicati nei registri e nelle relazioni annuali, siano stati riportati a esclusiva e integrale cura e iniziativa della Riserva, in luogo della circostanza – invece esistente – che detti dati sono inseriti in parte anche dal Distretto OR all’esito dell’attività di verifica e di certazione compiuta da quest’ultimo, per il tramite della sua Commissione a ciò deputata.
Si osserva che tale errore risulterebbe dal Registro degli abbattimenti, depositato in giudizio dalla Regione in adempimento dell’ordinanza istruttoria. In particolare, ciò risulterebbe dal mero esame visivo di tali registri posto che i dati riportati in ciascuna delle colonne dei fogli che costituiscono detti registri sarebbero stati apposti da mani diverse, risultando quelli inseriti nelle colonne “verif.” ed “età verif.” con carattere e colore diversi, in quanto meno marcati rispetto a tutti gli altri dati.
Nel dettaglio, si deduce che i campi “verif.” ed “età verif.” sono compilati con penna blu, mentre tutto il resto del registro è compilato in pennarello nero, con l’eccezione della firma a chiusura dell’annualità, che è apposta in pennarello rosso. Il che dimostrerebbe, secondo parte ricorrente in revocazione, come la compilazione di tali registri sia avvenuta in modo progressivo a opera, dapprima e in parte della Riserva di caccia (dati inseriti con il pennarello nero) e, poi e per l’altra parte, del Distretto OR (dati inseriti con penna blu e sottoscrizione finale apposta in pennarello rosso).
Pertanto, l’affermazione del Consiglio di Stato, secondo cui “le errate attestazioni presenti nella Relazione consuntiva, pertanto, sono […] addebitabili alla Riserva, che non può ritenersi esonerata dalle responsabilità conseguenti in ragione della successiva “ratifica” operata dal Distretto” sarebbe frutto dell’errata o omessa percezione del contenuto materiale del suddetto registro.
2.1 La doglianza, come eccepito dalla difesa regionale, è inammissibile atteso che essa non rientra tra le ipotesi di revocazione tassativamente individuate dagli artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c..
In proposito è opportuno ribadire alcuni tratti identificativi dell’errore sul fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis sentenza n. 2274 dell’8 marzo 2024).
In primo luogo, l’errore di fatto evocabile in sede revocatoria “consiste nel cd. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico, in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio” (Cons. Stato, sez. VI, 28/09/2020, n. 5684).
L'errore di fatto revocatorio non può, poi, riguardare “l'attività di ragionamento e apprezzamento compiuta dal giudice riguardante l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del suo convincimento” (Cons. Stato, Sez. V, 02/12/2019, n. 8245).
Inoltre, “ai fini del ricorso per revocazione, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento” (Cons. Stato, Sez. III, 21/11/2019, n. 7938).
Deve, poi, aggiungersi che costituisce jus receptum il principio secondo cui integra errore di fatto deducibile ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. come motivo di revocazione della sentenza unicamente quello che “derivi da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, c.d. svista o abbaglio dei sensi, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato” (così da ultimo Cons. Stato, sez. III , 31/01/2023 , n. 1108).
Di riflesso, “non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto; di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono fatti ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice” (così Cons. Stato, sez. IV , 29/12/2022 , n. 11566).
Questa impostazione ha trovato conferma anche nella più recente giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792, par. 10.11 e 10.12), la quale ha ribadito che ciò che è destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione è il “momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività” (e non anche “concernente l’informazione probatoria ritraibile per via logica dal dato probatorio acquisito al giudizio”), essendo l’errore ex art. 395 , comma 1, n. 4) c.p.c. “una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista, la quale ricorre ― si è autorevolmente osservato con formula tanto poco curiale quanto appropriata a fotografare ciò che in concreto accade nell’operare del giudice ― quando il giudice prende «fischi per fiaschi e […] verità per buggerate». In breve, una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo”.
In aggiunta, da un lato, l’errore di fatto cd. “revocatorio” non può, sempre per consolidato orientamento di questo Consiglio, cadere su un punto controverso della causa (sostanziale o processuale), sul quale la sentenza abbia pronunciato con motivazione anche solo implicita (in termini Cons. Stato, sez. II, 18/11/2022, n. 10169) e, dall’altro, “la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di protrazione all'infinito dei giudizi” (Cons. Stato, sez. VII, 13/06/2022, n. 4796).
Non può nemmeno giustificare la revocazione una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento “o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando, non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione” (Cons. Stato, sez. IV, 18/04/2023, n. 3893).
2.2 Nel dettaglio, la censura formulata da parte ricorrente si sostanzia ictu oculi in quello che sarebbe, al più, in astratto, un presunto error in iudicando asseritamente legato alla erronea interpretazione di un documento relativo ad un punto controverso (tanto da essere stato oggetto di approfondimento istruttorio); ipotetico errore, peraltro, non immediatamente percepibile come un “abbaglio dei sensi”.
Parte ricorrente in revocazione contesta, infatti, l’attività di valutazione da parte del giudie di appello del contenuto di taluni atti acquisiti al processo e, in particolare, dei Registri degli abbattimenti e della Relazione annuale limitandosi a proporre una lettura degli stessi alternativa rispetto a quella offerta nella sentenza gravata.
A ciò si aggiunga che non si può comunque ascrivere alcuna decisività al fatto che materialmente i registri possano essere stati compilati dal Distretto e non solo dalla Riserva atteso che:
- non risulta contestato il contenuto del Registro;
- la sentenza revocanda ha anche tenuto conto della successiva attività di accertamento da parte del Distretto concludendo comunque per l’imputabilità della condotta posta a base del commissariamento alla Riserva.
3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso per revocazione è inammissibile.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte ricorrente in revocazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna UG LO al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della Regione Friuli - Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, della somma di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
GI ON, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
GI Pascuzzi, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| GI ON | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO