TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8870 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 2 dicembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 26106 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliata alla Via Pietro Giannone n. 2 Arzano (NA), presso lo studio legale dell'avv. Pasquale Miele, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale ad lites, del 22.3.2024 (rep. 37875), del dr. notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Per_1 Napoli, via Alcide De Gasperi 55 presso l'avvocatura distrettuale RESISTENTE
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere titolare, dal 10/2011, di pensione di reversibilità ex lavoratori delle , cat. SPT, n. 024-510002325651 e che, in seguito al CP_2 pagamento di un importo inferiore a quello ordinariamente erogato, aveva effettuato un CP_ accesso mediante portale previdenziale e aveva appreso della asserita sussistenza di un indebito per mancata trasmissione dei redditi relati agli anni 2017, 2018 e 2019 a cui era conseguita dapprima la sospensione e poi la revoca della prestazione collegata al reddito con relativo ricalcolo. Deduce che le comunicazioni di sospensione e revoca non sono mai state da lei ricevute, per errata indicazione dell'indirizzo così come si evince dalle ricevute di consegna di tali comunicazioni estrapolate dal cassetto postale dello spid personale. Deduce inoltre che l'obbligo di comunicazione dei redditi sussiste, per le previsioni di legge CP_ nonché delle Circolari , solo qualora essi incidano sulle prestazioni in godimento e che la sua situazione reddituale, rimasta inalterata, non incide in senso modificativo rispetto al pregresso, per i periodi oggetto di asserita indebita erogazione. CP_ Deduce, ancora, che nel caso in esame i redditi percepiti erano conosciuti dall' , in quanto afferenti a prestazioni pensionistiche erogate dall' stesso. CP_3 Deduce, inoltre, di aver trasmesso la comunicazione dei redditi appena avuta consapevolezza delle ragioni delle trattenute sulla prestazione di reversibilità in godimento, CP_ e di aver proposto ricorso amministrativo, senza avere alcun riscontro da parte dell' . Chiede pertanto accogliere la domanda, con declaratoria di insussistenza del diritto di CP_ ripetizione dell'indebito e con condanna dell' alla restituzione dell'importo eventualmente trattenuto per quanto sopra.
LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ L' si è costituito in giudizio, deducendo l'infondatezza della pretesa, specificando che l'indebito per cui è causa è scaturito dalla mancata presentazione dei redditi per gli anni 207, 2018 e 2019, nonostante i solleciti notificati alla ricorrente e la conseguente sospensione della prestazione in godimento. Richiama la normativa speciale che prevede gli obblighi di comunicazione e il potere di verifica dell' , contesta le avverse deduzioni ed eccezioni e conclude per il rigetto del CP_3 ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 3 giugno 2025, sentite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione e, all'esito dell'odierna udienza, viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi dettati dalla seguente motivazione. Il caso in esame è regolato dalla normativa di cui all'art. 13 legge 412\1991 - di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge n. 88\1989, in tema di procedura di recupero dell'indebito pensionistico – previdenziale. Tale disciplina speciale pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore e si giustifica in relazione alla copertura costituzionale dettata dall'art. 38 Cost. alle prestazioni di natura previdenziale, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e connesse a requisiti di contribuzione, in riferimento alle esigenze di sostentamento alimentare dei percettori a cui sono normalmente destinate le prestazioni stesse. L'art. 13 L. 412/1991 interpreta la precedente disposizione normativa in materia, specificando che “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista – per cui “… non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” - opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Il secondo comma del citato art. 13 L. 412/1991, poi, impone all' di CP_1 procedere “annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” Orbene, nel caso in esame, assume rilievo dirimente la verifica della sussistenza o meno CP_ del dolo del ricorrente nella causazione dell'erronea erogazione da parte dell' . CP_ Dalle risultanze istruttorie e dalle stesse allegazioni fornite in giudizio dall' emerge che l'indebito in esame è originato dalla omessa comunicazione della situazione reddituale da parte della ricorrente per gli anni 2017,2018 e 2019. Dalle risultanze in atti e dalle allegazioni delle parti si evince, tuttavia, che è circostanza pacifica che la situazione reddituale della per tali periodi non ha subito alcuna modificazione rispetto al pregresso e che i redditi Pt_1 percepiti e rilevanti sono relativi esclusivamente alla erogazione delle prestazioni CP_ pensionistiche da parte dell' . Assume pertanto rilievo, a parere di chi scrive, la circostanza che i predetti dati reddituali CP_ fossero a piena conoscenza dell' sin dal momento dell'avvenuta erogazione delle prestazioni sicchè che nessun dolo del percipiente può essere ravvisato quale causa dell'omessa presentazione tempestiva dei redditi e dell'asserita erronea liquidazione originaria da parte dell' , con conseguente irripetibilità. CP_3
Ad ulteriore supporto di quanto sopra, va evidenziato che dalla documentazione depositata CP_ in atti dalla difesa emerge che le comunicazioni di sollecito e di sospensione non risultano pervenute alla ricorrente destinataria, considerato che dalle ricevute delle raccomandate spedite risulta la mancata consegna presso l'indirizzo indicato per insufficienza dello stesso. Risulta, del resto, ben evidente la mancata indicazione del numero civico dell'indirizzo nelle comunicazioni predette, a cui deve farsi verosimilmente risalire la insufficienza dell'indirizzo e la mancata consegna. Quanto sopra induce a ritenere non operante la presunzione di conoscibilità di cui all'art. 1335 c.c. invocata dalla difesa CP_
, non risultando il raggiungimento dell'indirizzo del destinatario richiesto dalla norma. Tale circostanza induce a ritenere ancor più insussistente qualsiasi condotta dolosa quale causa dell'asserita indebita erogazione. CP_ Deve, da ultimo, ritenersi che le allegazioni delle parti e, in particolare dell' , che fonda la pretesa restitutoria sul dato formale dell'omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali, inducono a ritenere che la situazione reddituale della ricorrente fosse tale, come per i periodi pregressi, da non integrare il presupposto per la riduzione della prestazione di reversibilità, con conseguente insussistenza dell'indebito.
Il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata l'irripetibilità dell'indebito indicato in ricorso, CP_ con la condanna dell' alla restituzione delle somme recuperate, oltre agli interessi legali sulle singole trattenute sino al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, non ravvisandosi i presupposti della lite temeraria ai fini della configurazione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito indicato e condanna l alla restituzione, in favore della ricorrente, delle somme recuperate, oltre agli interessi legali sulle singole trattenute sino al saldo;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 02.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 2 dicembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 26106 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliata alla Via Pietro Giannone n. 2 Arzano (NA), presso lo studio legale dell'avv. Pasquale Miele, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale ad lites, del 22.3.2024 (rep. 37875), del dr. notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Per_1 Napoli, via Alcide De Gasperi 55 presso l'avvocatura distrettuale RESISTENTE
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere titolare, dal 10/2011, di pensione di reversibilità ex lavoratori delle , cat. SPT, n. 024-510002325651 e che, in seguito al CP_2 pagamento di un importo inferiore a quello ordinariamente erogato, aveva effettuato un CP_ accesso mediante portale previdenziale e aveva appreso della asserita sussistenza di un indebito per mancata trasmissione dei redditi relati agli anni 2017, 2018 e 2019 a cui era conseguita dapprima la sospensione e poi la revoca della prestazione collegata al reddito con relativo ricalcolo. Deduce che le comunicazioni di sospensione e revoca non sono mai state da lei ricevute, per errata indicazione dell'indirizzo così come si evince dalle ricevute di consegna di tali comunicazioni estrapolate dal cassetto postale dello spid personale. Deduce inoltre che l'obbligo di comunicazione dei redditi sussiste, per le previsioni di legge CP_ nonché delle Circolari , solo qualora essi incidano sulle prestazioni in godimento e che la sua situazione reddituale, rimasta inalterata, non incide in senso modificativo rispetto al pregresso, per i periodi oggetto di asserita indebita erogazione. CP_ Deduce, ancora, che nel caso in esame i redditi percepiti erano conosciuti dall' , in quanto afferenti a prestazioni pensionistiche erogate dall' stesso. CP_3 Deduce, inoltre, di aver trasmesso la comunicazione dei redditi appena avuta consapevolezza delle ragioni delle trattenute sulla prestazione di reversibilità in godimento, CP_ e di aver proposto ricorso amministrativo, senza avere alcun riscontro da parte dell' . Chiede pertanto accogliere la domanda, con declaratoria di insussistenza del diritto di CP_ ripetizione dell'indebito e con condanna dell' alla restituzione dell'importo eventualmente trattenuto per quanto sopra.
LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ L' si è costituito in giudizio, deducendo l'infondatezza della pretesa, specificando che l'indebito per cui è causa è scaturito dalla mancata presentazione dei redditi per gli anni 207, 2018 e 2019, nonostante i solleciti notificati alla ricorrente e la conseguente sospensione della prestazione in godimento. Richiama la normativa speciale che prevede gli obblighi di comunicazione e il potere di verifica dell' , contesta le avverse deduzioni ed eccezioni e conclude per il rigetto del CP_3 ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 3 giugno 2025, sentite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione e, all'esito dell'odierna udienza, viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi dettati dalla seguente motivazione. Il caso in esame è regolato dalla normativa di cui all'art. 13 legge 412\1991 - di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge n. 88\1989, in tema di procedura di recupero dell'indebito pensionistico – previdenziale. Tale disciplina speciale pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore e si giustifica in relazione alla copertura costituzionale dettata dall'art. 38 Cost. alle prestazioni di natura previdenziale, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e connesse a requisiti di contribuzione, in riferimento alle esigenze di sostentamento alimentare dei percettori a cui sono normalmente destinate le prestazioni stesse. L'art. 13 L. 412/1991 interpreta la precedente disposizione normativa in materia, specificando che “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista – per cui “… non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” - opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Il secondo comma del citato art. 13 L. 412/1991, poi, impone all' di CP_1 procedere “annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” Orbene, nel caso in esame, assume rilievo dirimente la verifica della sussistenza o meno CP_ del dolo del ricorrente nella causazione dell'erronea erogazione da parte dell' . CP_ Dalle risultanze istruttorie e dalle stesse allegazioni fornite in giudizio dall' emerge che l'indebito in esame è originato dalla omessa comunicazione della situazione reddituale da parte della ricorrente per gli anni 2017,2018 e 2019. Dalle risultanze in atti e dalle allegazioni delle parti si evince, tuttavia, che è circostanza pacifica che la situazione reddituale della per tali periodi non ha subito alcuna modificazione rispetto al pregresso e che i redditi Pt_1 percepiti e rilevanti sono relativi esclusivamente alla erogazione delle prestazioni CP_ pensionistiche da parte dell' . Assume pertanto rilievo, a parere di chi scrive, la circostanza che i predetti dati reddituali CP_ fossero a piena conoscenza dell' sin dal momento dell'avvenuta erogazione delle prestazioni sicchè che nessun dolo del percipiente può essere ravvisato quale causa dell'omessa presentazione tempestiva dei redditi e dell'asserita erronea liquidazione originaria da parte dell' , con conseguente irripetibilità. CP_3
Ad ulteriore supporto di quanto sopra, va evidenziato che dalla documentazione depositata CP_ in atti dalla difesa emerge che le comunicazioni di sollecito e di sospensione non risultano pervenute alla ricorrente destinataria, considerato che dalle ricevute delle raccomandate spedite risulta la mancata consegna presso l'indirizzo indicato per insufficienza dello stesso. Risulta, del resto, ben evidente la mancata indicazione del numero civico dell'indirizzo nelle comunicazioni predette, a cui deve farsi verosimilmente risalire la insufficienza dell'indirizzo e la mancata consegna. Quanto sopra induce a ritenere non operante la presunzione di conoscibilità di cui all'art. 1335 c.c. invocata dalla difesa CP_
, non risultando il raggiungimento dell'indirizzo del destinatario richiesto dalla norma. Tale circostanza induce a ritenere ancor più insussistente qualsiasi condotta dolosa quale causa dell'asserita indebita erogazione. CP_ Deve, da ultimo, ritenersi che le allegazioni delle parti e, in particolare dell' , che fonda la pretesa restitutoria sul dato formale dell'omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali, inducono a ritenere che la situazione reddituale della ricorrente fosse tale, come per i periodi pregressi, da non integrare il presupposto per la riduzione della prestazione di reversibilità, con conseguente insussistenza dell'indebito.
Il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata l'irripetibilità dell'indebito indicato in ricorso, CP_ con la condanna dell' alla restituzione delle somme recuperate, oltre agli interessi legali sulle singole trattenute sino al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, non ravvisandosi i presupposti della lite temeraria ai fini della configurazione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito indicato e condanna l alla restituzione, in favore della ricorrente, delle somme recuperate, oltre agli interessi legali sulle singole trattenute sino al saldo;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 02.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo