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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
2585 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SI Di TR Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2585 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA VENERINA in data 05/10/2018 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. IAIA LISA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 19.3.2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M., intervenuto nella causa, non ha rassegnato le conclusioni sulla domanda di divorzio1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA VENERINA in data 05/10/2018 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SANTA VENERINA - atto n. 31 parte 2 Seria A anno 2018; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
04/12/2024 ed alle note depositate in data 10/11/2025, che integralmente si riportano:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile nei Comuni di Cesena (FC) e AN IN (CT).
2 2. Confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Cesena,
Via Boscone n. 3137 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra
Controparte_1
PIANO GENITORIALE PER I IG NO
3. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora Per_1
materna;
5. Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) nel periodo da maggio a ottobre di ogni anno (periodo di maggiore intensità lavorativa, ad eccezione comunque delle volte in cui si trova fisicamente fuori regione o all'estero per lavoro), vedrà il figlio due volte la settimana da lunedì al venerdì dall'uscita della scuola (ore 16:00) alle 20:00 del giorno successivo tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione;
5/b) nel periodo da novembre ad aprile di ogni anno, vedrà il figlio due volte la settimana a scelta di due giorni dal lunedì al venerdì dall'uscita della scuola (ore
16:00) alle 20:00 del giorno successivo tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione e un week-end al mese dalle 16:00 del venerdì alle 20:00 della domenica tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione.
5/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua il padre si impegna a stare con il figlio un minimo di 4 giorni consecutivi tenendolo a dormire presso la propria abitazione;
durante le vacanze estive (essendo il momento
3 in cui il padre è più impegnato nell'attività dell'associazione ad eccezione Per_1
delle volte in cui si trova fisicamente fuori regione o all'estero per lavoro), vedrà il figlio due volte la settimana a scelta di due giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 del mattino alle 20:00 del giorno successivo tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione.
I genitori si impegnano ad assecondare le richieste del figlio di ritorno presso Per_1
l'atro genitore anche se queste possono comportare il mancato godimento di giorni / ore spettanti al genitore in quel momento collocatario, senza facoltà di recuperare il tempo non goduto.
6) Confermate che il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Pt_1 CP_1
entro e non oltre il giorno di 15 di ogni mese ogni mese
- l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e così fin tanto che non Per_1
avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
- € 485,00 a titolo di rimborso spese per il finanziamento di cui sopra (doc. 16) fino al momento in cui il marito si accollerà il debito con ulteriore negoziazione del residuo o, in subordine, fino all'estinzione dello stesso 15.11.2030.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a Per_1
carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Forlì e comunque secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
4 7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Tali spese straordinarie saranno corrisposte alla sig.ra mediante bonifico CP_1
bancario entro 5 giorni dalla presentazione degli scontrini/ricevute o fatture.
8) Confermare che l'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito Per_1
dalla sig.ra CP_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. I coniugi rinunciano reciprocamente a domande di assegno di mantenimento divorzile per sé stessi rappresentando di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SANTA VENERINA per quanto di competenza.
Forlì, 23/11/2025 Il Presidente
SI Di TR
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SI Di TR Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2585 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA VENERINA in data 05/10/2018 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. IAIA LISA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 19.3.2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M., intervenuto nella causa, non ha rassegnato le conclusioni sulla domanda di divorzio1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA VENERINA in data 05/10/2018 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SANTA VENERINA - atto n. 31 parte 2 Seria A anno 2018; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
04/12/2024 ed alle note depositate in data 10/11/2025, che integralmente si riportano:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile nei Comuni di Cesena (FC) e AN IN (CT).
2 2. Confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Cesena,
Via Boscone n. 3137 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra
Controparte_1
PIANO GENITORIALE PER I IG NO
3. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora Per_1
materna;
5. Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) nel periodo da maggio a ottobre di ogni anno (periodo di maggiore intensità lavorativa, ad eccezione comunque delle volte in cui si trova fisicamente fuori regione o all'estero per lavoro), vedrà il figlio due volte la settimana da lunedì al venerdì dall'uscita della scuola (ore 16:00) alle 20:00 del giorno successivo tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione;
5/b) nel periodo da novembre ad aprile di ogni anno, vedrà il figlio due volte la settimana a scelta di due giorni dal lunedì al venerdì dall'uscita della scuola (ore
16:00) alle 20:00 del giorno successivo tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione e un week-end al mese dalle 16:00 del venerdì alle 20:00 della domenica tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione.
5/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua il padre si impegna a stare con il figlio un minimo di 4 giorni consecutivi tenendolo a dormire presso la propria abitazione;
durante le vacanze estive (essendo il momento
3 in cui il padre è più impegnato nell'attività dell'associazione ad eccezione Per_1
delle volte in cui si trova fisicamente fuori regione o all'estero per lavoro), vedrà il figlio due volte la settimana a scelta di due giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 del mattino alle 20:00 del giorno successivo tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione.
I genitori si impegnano ad assecondare le richieste del figlio di ritorno presso Per_1
l'atro genitore anche se queste possono comportare il mancato godimento di giorni / ore spettanti al genitore in quel momento collocatario, senza facoltà di recuperare il tempo non goduto.
6) Confermate che il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Pt_1 CP_1
entro e non oltre il giorno di 15 di ogni mese ogni mese
- l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e così fin tanto che non Per_1
avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
- € 485,00 a titolo di rimborso spese per il finanziamento di cui sopra (doc. 16) fino al momento in cui il marito si accollerà il debito con ulteriore negoziazione del residuo o, in subordine, fino all'estinzione dello stesso 15.11.2030.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a Per_1
carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Forlì e comunque secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
4 7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Tali spese straordinarie saranno corrisposte alla sig.ra mediante bonifico CP_1
bancario entro 5 giorni dalla presentazione degli scontrini/ricevute o fatture.
8) Confermare che l'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito Per_1
dalla sig.ra CP_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. I coniugi rinunciano reciprocamente a domande di assegno di mantenimento divorzile per sé stessi rappresentando di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SANTA VENERINA per quanto di competenza.
Forlì, 23/11/2025 Il Presidente
SI Di TR
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)