CASS
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2024, n. 36544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36544 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, STEFANO TOCCI, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 36544 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da LV OR, volta a ottenere il riconoscimento, quale pena espiata sine titulo, del periodo di un anno e dieci mesi di reclusione e di 4.832,00 euro di multa, da computarsi sulla pena di cui all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 18 dicembre 2022 con sua conseguente liberazione, ovvero, in subordine, il riconoscimento della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Il Giudice dell'esecuzione premetteva che l'istante era in espiazione della pena per un reato commesso il 2 marzo 2021 e che, con ordinanza in data 30 agosto 2023, era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di cui ai n. 4, 5, 8, 9 e 10 del certificato del casellario giudiziale. Quindi, illustrate le censure opposte dalla difesa, che si doleva della mancata detrazione del periodo di pena già scontato, e richiamati condivisi principi di diritto, rilevava, a ragione della decisione, che tutte le pene per i reati posti in continuazione erano state espiate in epoca antecedente alla commissione del reato per cui OR è attualmente ristretto. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione OR, per mezzo del suo difensore avv. Stefano Margherini, deducendo un unico, articolato motivo. Denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in riferimento al combinato disposto degli artt. 81 cod. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina dettata da detta norma alla pena inflitta a titolo di continuazione tra le sentenze in oggetto, in relazione a pene interamente espiate, poi ridotte in forza della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., con conseguente incidenza della denunciata violazione sull'applicazione della disciplina della continuazione, che si è resa erronea. Secondo il ricorrente, il caso di specie sarebbe differente rispetto a quello considerato, in via generale, dall'indicata norma, la cui condivisa interpretazione non è contestata. In tale ipotesi, ad avviso del ricorrente, diversamente da quanto ritenuto da contraria giurisprudenza di legittimità, deve trovare applicazione lo strumento della fungibilità, poiché nel caso di OR «la carcerazione sofferta in eccesso non ha portato l'imputato a commettere reati in seguito confidando che, nella stessa 2 misura, avrebbe potuto in futuro fruire dello sconto di pena conseguito, non in forza di un'assoluzione, ma in base all'applicazione, del tutto eventuale, dello sconto di pena in forza del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati, così come concesso dal Tribunale solo nel 2023». L'interpretazione data alla norma e censurata, inoltre, presenterebbe evidenti profili di irragionevolezza che violerebbero i precetti costituzionali di cui agli artt. 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost., e imporrebbero o una lettura costituzionalmente orientata della norma indicata (che, considerando la unitarietà del reato continuato, attribuisca valore di presofferto alla quota di pena espiata per il titolo precedente), ovvero il rilievo dell'incostituzionalità della stessa. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, intervenuto con requisitoria scritta in data 10 maggio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONDIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - che deduce censure infondate - dev'essere rigettato. 2. L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. 2.1. La giurisprudenza di legittimità, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione, costantemente riaffermata, è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215), ha rimarcato che l'indicato principio trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. «credito di pena» si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale (tra le altre, Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809), e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da 3 potersi individuare quelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l'aliquota di sanzione del relativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta (ex multis, di recente Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435; Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618). 2.3. Lo sbarramento temporale, fissato dall'indicata norma, è stato anche ritenuto non in contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 198 del 2014, ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che detto sbarramento «è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una 'riserva di impunità'; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa». Detti principi sono stati ribaditi dal Giudice delle leggi che si è espresso con ordinanza n. 117 del 2017, dichiarando la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 del codice di procedura penale e dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. 3. A detti tali principi si è correttamente uniformata l'ordinanza impugnata. Preliminarmente, va detto che dev'essere disattesa la sollecitazione del ricorrente a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. proc. pen. che - come appena ricordato - è stata respinta per ben due volte dalla Corte costituzionale. Nel merito, il Giudice dell'esecuzione - preso atto della già riconosciuta continuazione tra í reati giudicati con le sentenze di cui ai n. 4, 5, 8, 9 e 10 del certificato del casellario giudiziale e dell'operata determinazione della pena, confermando l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 18 dicembre 2022 - ha osservato che, nella determinazione della pena detentiva da eseguirsi da parte del ricorrente, non fosse possibile scomputare il periodo di detenzione espiato in esecuzione delle suindicate sentenze di condanna, siccome detta espiazione aveva preceduto la commissione del reato per il quale era stata determinata la pena da eseguire. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente Per tale via, ha correttamente posto a fondamento della sua decisione di diniego in sede esecutiva della fungibilità della pena espiata ex art. 657 cod. proc. pen., il principio, richiamato in premessa, secondo cui il riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati con diverse sentenze di condanna non comporta che la differenza di pena, conseguente a tale riconoscimento, sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire. 4. Tale decisione, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle osservazioni e deduzioni difensive, che reclamando, in termini di contrapposizione argomentativa, una diversa lettura del dato normativo, sono in contrasto con il consolidato principio che è a base della fungibilità della pena, secondo cui la pena non può precedere il reato, ma solo seguirlo. Detto principio, come già rilevato, trova esplicita affermazione nell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e vale, coerentemente e logicamente - come pure rilevato - anche nel caso in cui il credito di pena si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, la cui identità e successione nel tempo non vengono meno per effetto di detto riconoscimento, senza oltretutto, opporsi alcuna alternativa, apprezzabile interpretazione a quella correttamente seguita e censurata. 5. Il ricorso, alla stregua delle svolte considerazioni, deve essere, conclusivamente, rigettato. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 giugno 2024
lette le conclusioni del PG, STEFANO TOCCI, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 36544 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da LV OR, volta a ottenere il riconoscimento, quale pena espiata sine titulo, del periodo di un anno e dieci mesi di reclusione e di 4.832,00 euro di multa, da computarsi sulla pena di cui all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 18 dicembre 2022 con sua conseguente liberazione, ovvero, in subordine, il riconoscimento della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Il Giudice dell'esecuzione premetteva che l'istante era in espiazione della pena per un reato commesso il 2 marzo 2021 e che, con ordinanza in data 30 agosto 2023, era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di cui ai n. 4, 5, 8, 9 e 10 del certificato del casellario giudiziale. Quindi, illustrate le censure opposte dalla difesa, che si doleva della mancata detrazione del periodo di pena già scontato, e richiamati condivisi principi di diritto, rilevava, a ragione della decisione, che tutte le pene per i reati posti in continuazione erano state espiate in epoca antecedente alla commissione del reato per cui OR è attualmente ristretto. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione OR, per mezzo del suo difensore avv. Stefano Margherini, deducendo un unico, articolato motivo. Denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in riferimento al combinato disposto degli artt. 81 cod. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina dettata da detta norma alla pena inflitta a titolo di continuazione tra le sentenze in oggetto, in relazione a pene interamente espiate, poi ridotte in forza della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., con conseguente incidenza della denunciata violazione sull'applicazione della disciplina della continuazione, che si è resa erronea. Secondo il ricorrente, il caso di specie sarebbe differente rispetto a quello considerato, in via generale, dall'indicata norma, la cui condivisa interpretazione non è contestata. In tale ipotesi, ad avviso del ricorrente, diversamente da quanto ritenuto da contraria giurisprudenza di legittimità, deve trovare applicazione lo strumento della fungibilità, poiché nel caso di OR «la carcerazione sofferta in eccesso non ha portato l'imputato a commettere reati in seguito confidando che, nella stessa 2 misura, avrebbe potuto in futuro fruire dello sconto di pena conseguito, non in forza di un'assoluzione, ma in base all'applicazione, del tutto eventuale, dello sconto di pena in forza del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati, così come concesso dal Tribunale solo nel 2023». L'interpretazione data alla norma e censurata, inoltre, presenterebbe evidenti profili di irragionevolezza che violerebbero i precetti costituzionali di cui agli artt. 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost., e imporrebbero o una lettura costituzionalmente orientata della norma indicata (che, considerando la unitarietà del reato continuato, attribuisca valore di presofferto alla quota di pena espiata per il titolo precedente), ovvero il rilievo dell'incostituzionalità della stessa. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, intervenuto con requisitoria scritta in data 10 maggio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONDIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - che deduce censure infondate - dev'essere rigettato. 2. L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. 2.1. La giurisprudenza di legittimità, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione, costantemente riaffermata, è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215), ha rimarcato che l'indicato principio trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. «credito di pena» si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale (tra le altre, Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809), e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da 3 potersi individuare quelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l'aliquota di sanzione del relativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta (ex multis, di recente Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435; Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618). 2.3. Lo sbarramento temporale, fissato dall'indicata norma, è stato anche ritenuto non in contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 198 del 2014, ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che detto sbarramento «è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una 'riserva di impunità'; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa». Detti principi sono stati ribaditi dal Giudice delle leggi che si è espresso con ordinanza n. 117 del 2017, dichiarando la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 del codice di procedura penale e dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. 3. A detti tali principi si è correttamente uniformata l'ordinanza impugnata. Preliminarmente, va detto che dev'essere disattesa la sollecitazione del ricorrente a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. proc. pen. che - come appena ricordato - è stata respinta per ben due volte dalla Corte costituzionale. Nel merito, il Giudice dell'esecuzione - preso atto della già riconosciuta continuazione tra í reati giudicati con le sentenze di cui ai n. 4, 5, 8, 9 e 10 del certificato del casellario giudiziale e dell'operata determinazione della pena, confermando l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 18 dicembre 2022 - ha osservato che, nella determinazione della pena detentiva da eseguirsi da parte del ricorrente, non fosse possibile scomputare il periodo di detenzione espiato in esecuzione delle suindicate sentenze di condanna, siccome detta espiazione aveva preceduto la commissione del reato per il quale era stata determinata la pena da eseguire. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente Per tale via, ha correttamente posto a fondamento della sua decisione di diniego in sede esecutiva della fungibilità della pena espiata ex art. 657 cod. proc. pen., il principio, richiamato in premessa, secondo cui il riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati con diverse sentenze di condanna non comporta che la differenza di pena, conseguente a tale riconoscimento, sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire. 4. Tale decisione, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle osservazioni e deduzioni difensive, che reclamando, in termini di contrapposizione argomentativa, una diversa lettura del dato normativo, sono in contrasto con il consolidato principio che è a base della fungibilità della pena, secondo cui la pena non può precedere il reato, ma solo seguirlo. Detto principio, come già rilevato, trova esplicita affermazione nell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e vale, coerentemente e logicamente - come pure rilevato - anche nel caso in cui il credito di pena si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, la cui identità e successione nel tempo non vengono meno per effetto di detto riconoscimento, senza oltretutto, opporsi alcuna alternativa, apprezzabile interpretazione a quella correttamente seguita e censurata. 5. Il ricorso, alla stregua delle svolte considerazioni, deve essere, conclusivamente, rigettato. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 giugno 2024