Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
L'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383 cit., ma é semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2005, n. 10958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10958 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/02/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 261
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 008553/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) RI IU AB N. IL 02/10/1976;
avverso ORDINANZA del 02/12/2003 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze impugna per Cassazione l'ordinanza in data 2 dicembre 2003, con la quale il giudice di quel circondario non ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti di DO RG GA.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato presenta i vizi di legittimità denunziati dall'organo ricorrente, avuto pure riguardo all'indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Corte circa la non qualificabilità come arresto compiuto da privato di un intervento non consistente in effettiva coazione. Si è infatti ritenuto che l'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri dell'organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare di presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383 cit, ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale (SEZ. 4^, 15 dicembre 1999, P.M. in proc. Maaroufi).
Ne deriva,nel caso concreto,che - escluso che quel lo operato dal derubato potesse essere qualificato come arresto - il giudice, "a quo" avrebbe dovuto prendere posizione, con adeguata valutazione delle emergenze processuali, circa la ricorrenza, nel successivo comportamento dei Carabinieri - intervenuti sul posto prendendo in consegna il reo -, degli estremi di un arresto legittimamente eseguito.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio di convalida.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005