Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 17/12/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 183/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Donata CABRAS Presidente Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore Dott.ssa Valeria MISTRETTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26273 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro CU VA, nato ad [...] il [...] ([...]);
Uditi, nella pubblica Udienza del 15 ottobre 2025, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta USAI, non rappresentato il convenuto;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Ritenuto in
FATTO
A seguito di articolate indagini di P.G. il Nucleo PEF di Cagliari della Guardia di Finanza appurava una fattispecie di danno erariale nel settore della Politica Agricola Comune, derivante dall’indebita percezione di contributi pubblici da parte di CU VA, titolare dell’omonima impresa agricola corrente in Siniscola (NU), Località “Su Vruncu de su Inari” s.n., P.IVA 01474710918, esercente l’attività di allevamento di ovini e caprini, compendiata nella relativa segnalazione di danno inviata alla Procura Regionale attrice in data 30.05.2024.
Le investigazioni in parola sono state intraprese in funzione di una mirata e determinante attività preventiva di analisi, a carattere nazionale e propedeutica per lo sviluppo della susseguente fase ispettiva da parte dei singoli Comandi del Corpo competenti per territorio, svolta a monte dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) delle Fiamme Gialle.
I militari della Guardia di Finanza hanno quindi accertato che, per le campagne dal 2017 al 2021, il citato convenuto ha percepito nel periodo dal 2018 al 2022 senza averne diritto per carenza dei necessari presupposti, da parte degli Organismi pagatori Agenzia per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in LT (di seguito A.G.E.A.) ed Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in LT (di seguito A.R.G.E.A.), finanziamenti pubblici a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (F.E.A.G.A.) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (F.E.A.S.R.), attraverso la presentazione delle domande uniche di pagamento e delle domande per lo sviluppo rurale.
Invero, risulta dal certificato del Casellario giudiziale che il beneficiario delle predette sovvenzioni è stato sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, divenuta definitiva in data 20.05.2010 a seguito del Decreto di conferma emesso dalla Corte di Appello di Cagliari, fattispecie espressamente contemplata dall’articolo 67, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo nr. 159 del 2011, quale elemento ostativo per l’ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, altri Enti pubblici o Unione Europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali. La norma di divieto, peraltro, che non ha stabilito un termine di durata di siffatte conseguenze negative, preclude senza limiti temporali l’erogazione di contributi a favore di soggetti destinatari di una misura di prevenzione della specie, né risulta presentata alcuna richiesta di riabilitazione da parte del convenuto.
Il totale delle somme che sarebbero state indebitamente percepite dal medesimo attraverso la sua ditta individuale negli anni in rassegna ammonta ad Euro 35.753,90; più precisamente i suddetti importi sono stati erogati per Euro 26.773,55 da A.G.E.A. e per Euro 8.980,35 da A.R.G.E.A., come risulta dai relativi atti liquidazione. Per i fatti sopra tratteggiati il suddetto Reparto della Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ed alla Procura Europea comunicazione notizia di reato a carico del suddetto imprenditore agricolo.
Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del nominato CU, per il danno patrimoniale cagionato con il proprio comportamento illecito ai menzionati Organismi pagatori, in funzione dell’indebita percezione dei richiamati finanziamenti, ha emesso nei suoi confronti l’invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016. Il convenuto ha presentato deduzioni scritte senza chiedere che venisse disposta l’audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 12.11.2024, con cui veniva contestato al nominato imprenditore un danno patrimoniale complessivo ammontante ad Euro 35.753,90, arrecato per Euro 26.773,55 ad A.G.E.A. e per Euro 8.980,35 ad A.R.G.E.A., oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
Il convenuto non si è costituito in giudizio.
Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente la citazione introduttiva e le sue conclusioni, evidenziando che la notifica degli atti nei confronti del convenuto si è ritualmente perfezionata.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio del convenuto CU VA, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze nr. 200 del 2013 e nr. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 126 del 2013), e dell’articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall’articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.
Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto ai due Organismi pagatori in rassegna, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione ai finanziamenti concessi alla ditta individuale intestata al medesimo negli anni dal 2018 al 2022, in diretta connessione con la carenza degli ineludibili presupposti disciplinati dalla normativa di riferimento in materia.
In ordine alla contestazione formulata a carico del convenuto, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità della suddetta ditta individuale, beneficiaria dei finanziamenti sopra indicati, derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di Nuoro e la Procura Europea, con particolare riferimento alle risultanze delle capillari indagini svolte dai militari del Corpo della Guardia di Finanza e compendiate nella suddetta segnalazione di danno del 30.05.2024, appositamente richiamata dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo e depositata agli atti, da cui emergono plurimi ed indubbi profili di colpevolezza a carico del citato CU, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerli nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015).
In particolare, è stato accertato che il convenuto, nelle molteplici domande di finanziamento inoltrate negli anni dal 2017 al 2021, ha attestato falsamente che non sussistevano a proprio carico cause di divieto, di decadenza o di sospensione secondo quando previsto dal menzionato Decreto Legislativo nr. 159 del 2011; le dichiarazioni mendaci rese dal nominato CU risultano invece smentite in modo inoppugnabile dal certificato del Casellario giudiziario depositato dall’Ufficio Requirente, dal quale si evince che l’imprenditore agricolo è stato sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni, divenuta definitiva in data 20.05.2010 a seguito del Decreto di conferma adottato dalla Corte di Appello di Cagliari.
Del resto, merita rimarcare in siffatta ottica, quale fattore ulteriore in grado di suffragare la precedente conclusione, con riferimento all’atteggiamento processuale assolutamente inerte manifestato dal nominato CU, il quale, pur avendo ravvisato in un primo tempo l’esigenza di controdedurre a seguito della notifica dell’invito, non si è poi costituito in giudizio e non ha fatto pervenire alcuna documentazione a difesa, che la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità, alla quale questa Sezione intende prestare completa adesione (ex multis Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006), ha più volte affermato il principio secondo cui l’articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. Quest’ultimo, infatti, alla luce della menzionata giurisprudenza, dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che il contegno passivo della parte, valutato alla stregua dell’esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti; la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nnrr. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 365 del 2021 e 71 del 2024). D’altro canto, diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente garantita in modo più intenso rispetto a quella del convenuto che decida diligentemente di costituirsi in giudizio allo scopo di rappresentare le proprie ragioni, mediante l’esercizio in concreto del fondamentale diritto alla difesa, in quanto quest’ultimo rimane comunque assoggettato alla rigida regola contemplata dal novellato articolo 115 del C.P.C., come sostituito dalla Legge nr. 69 del 2009, secondo la quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione, tra l’altro, “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, creando pertanto un palese iato tra le due figure processuali che appare difficilmente compatibile con i principi di coerenza interna del sistema, di uguaglianza e di ragionevolezza.
Il requisito soggettivo del dolo in capo al predetto convenuto si presenta manifesto, tenendo conto che il medesimo ha posto in essere una condotta, in modo consapevole e volontario, orientata scientemente ad un’azione illecita tradottasi nell’induzione in errore degli Enti erogatori per l’indebito conseguimento delle provvidenze economiche in oggetto, stante la reticenza serbata nelle comunicazioni fornite all’Amministrazione nonostante la sicura conoscenza dell’intervenuta preclusione assoluta all’accesso dei contributi, in seguito alla misura di prevenzione di cui è stato destinatario; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, appare indiscutibile nel comportamento tenuto dal prefato CU la sussistenza del dolo penalistico intenzionale fondato sulla diretta volontà dell’evento dannoso.
Pacifico anche il nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dal convenuto. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili concernenti l’accreditamento delle somme sul conto corrente intestato alla prefata ditta individuale, come rilevato dalle schede di liquidazione; ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui deve rispondere il convenuto ammonta complessivamente ad Euro 35.753,90, importo da suddividere tra i due Organismi pagatori come in precedenza delineato.
Per tutto quanto precede, il Collegio condanna VA CU, a titolo di dolo, al pagamento in favore dell’A.G.E.A. per Euro 26.773,55 e dell’A.R.G.E.A. per Euro 8.980,35, oltre per entrambe le somme alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data dell’11.06.2021 in cui è cessata la condotta illecita, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
ND
VA CU, a titolo di dolo, al pagamento in favore dell’A.G.E.A. per Euro 26.773,55 e dell’A.R.G.E.A. per Euro 8.980,35, oltre per entrambe le somme alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 73,18, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente T. PARISI) (f.to digitalmente D. CABRAS)
Depositato in Segreteria il 17/12/2025 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)