Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 6714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6714 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06714/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02379/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Pomettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento mai comunicato e/o notificato dallo Sportello Unico Immigrazione di Roma, con il quale si decretava la chiusura per mancato interesse alla conclusione della procedura di emersione irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 103 del Decreto –Legge 19 maggio 2020 n. 34, presentata dal datore di lavoro in data 09.06.2020, contraddistinta dal codice identificativo -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa AN LO SB;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 10 febbraio 2023 e depositato in data 13 febbraio 2023, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34.
2. In data 22 febbraio 2023 si sono costituite in giudizio con atto di stile le Amministrazioni resistenti, successivamente depositando relazione e documenti.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- adottata all’esito della camera di consiglio del 28 marzo 2023, la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Rilevato che la ricorrente ha proposto, con il medesimo ricorso, una domanda relativa al “silenzio amministrazione” ed una domanda di “annullamento del provvedimento mai comunicato e/o notificato dallo Sportello Unico Immigrazione di Roma, con il quale si decretava la chiusura per mancato interesse alla conclusione della procedura di Emersione Irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 103 del Decreto –Legge 19 maggio 2020 n.34, presentata dal datore di lavoro sig. -OMISSIS-, in data 09.06.2020, contraddistinta dal codice identificativo -OMISSIS-”; Rilevato che, a fronte di tale indicazione, contenuta nell’intestazione del ricorso, la ricorrente ha chiesto: “che l’Ill.mo Tribunale qui adito, previa concessione della misura cautelare, voglia concedere il rilascio del permesso di soggiorno con contestuale appuntamento presso la Prefettura per la firma del contratto di soggiorno e/o un permesso per attesa occupazione, con la necessaria sospensione ed l’immediata dell’efficacia dello stesso provvedimento nelle more della discussione del ricorso in Camera di Consiglio della richiesta misura cautelare che altrimenti sarebbe inuliter data… e “di voler annullare il provvedimento impugnato, con ogni consequenziale statuizione in tema di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; Ritenuto, pertanto, di dover qualificare l’atto introduttivo alla stregua di un ricorso per l’annullamento, non risultando espressamente formulata alcuna richiesta relativa all’azione contra silentium ed avendo la ricorrente precisato che la procedura di emersione si è conclusa con un provvedimento negativo, comunicato solo oralmente; Rilevato che al ricorso è stata allegata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza datata 17.08.2021, che si riferisce all’assenza della ricevuta di pagamento del contributo forfettario, della prova della presenza ininterrotta sul territorio dello Stato ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. nr. 34/2020, del possesso del reddito previsto dalla medesima normativa e dell’idoneità alloggiativa; Rilevato che, a fronte di tali carenze riscontrate dall’amministrazione, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis. della L. nr. 241/1990 lamentando la mancata convocazione presso lo sportello, mentre il sopra indicato preavviso di rigetto risulta comunicato anche all’indirizzo e-mail della lavoratrice; Rilevato che la ricorrente non ha preso posizione in merito al possesso dei requisiti e della documentazione specificamente indicati nella comunicazione ex art. 10 bis. della L. nr. 241/1990, limitandosi ad effettuare contestazioni formali, riferendosi peraltro alla posizione di tale “sig. LI” ed al decesso del datore di lavoro, che non è stato adeguatamente documentato; Ritenuto, pertanto, che in disparte eventuali profili di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza soggettiva ed oggettiva – che potranno trovare adeguata definizione in fase di merito – il ricorso è sprovvisto del fumus boni iuris necessario alla concessione della tutela cautelare ”.
4. All’udienza del 13 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti.
5. Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 07.08.1990, n. 241 ”.
Parte ricorrente deduce di non essere stata messa nella condizione di conoscere lo stato della pratica in quanto nulla le sarebbe stato notificato né in ordine al perfezionamento della procedura né relativamente all’avviso ex art. 10 bis della legge n. 241del 1990.
6. Nella relazione depositata agli atti del giudizio, l’Amministrazione ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente e come si evince dall’allegata documentazione, lo Sportello Unico ha inviato il preavviso di rigetto sia al datore di lavoro che al lavoratore.
Le parti, tuttavia, non avrebbero mai inviato alcuno dei documenti necessari ai fini dell’accoglimento della domanda.
In assenza dell’integrazione documentale richiesta, l’Ufficio non ha potuto valutare il possesso dei requisiti richiesti dall’art.103 del D.L. n. 34/2020, in particolare con riferimento alla prova della presenza in Italia del lavoratore, che sarebbe invece stata indispensabile in quanto la parte lavoratrice non risulta fotosegnalata negli archivi della Questura.
7. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso infondato.
Non si ravvisano motivi per discostarsi dall’orientamento negativo manifestato dalla Sezione nell’ordinanza cautelare di rigetto, peraltro non appellata.
Al ricorso è stata allegata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza datata 17 agosto 2021, inviata via email anche alla parte lavoratrice.
In tale comunicazione, l’Amministrazione ha rilevato l’omessa produzione, in allegato all’istanza:
- della ricevuta di pagamento del contributo forfettario ex art. 8, comma 2, del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno,
- della prova della presenza ininterrotta del lavoratore sul territorio dello Stato ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020,
- del reddito previsto dall’art.103, comma 6, del citato decreto legge e del citato Decreto ministeriale,
- dell’idoneità alloggiativa.
La parte ricorrente non ha preso posizione in merito al possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accoglimento della domanda di emersione e della documentazione integrativa specificamente richiesta, circoscrivendo le proprie doglianze a soli profili formali.
Anche l’asserito decesso del datore di lavoro non è stato adeguatamente documentato.
Con particolare riferimento alla prova della presenza ininterrotta del lavoratore ex art.103, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ricorda il Collegio come tale disposizione preveda:
- che i lavoratori stranieri “ devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici ”,
- che “in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 ”.
La ricorrente, come affermato dall’Amministrazione e non confutato dall’istante, non risulta essere stata mai sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici indicati dall’art. 103 del D.L. 34/2020 ed è stato pertanto necessario, per l’Ufficio, richiedere documentazione integrativa circa la prova della presenza ininterrotta sul territorio nazionale, che non risulta essere stata fornita.
8. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. La natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente e i soggetti terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
AN LO SB, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN LO SB | IT IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.