Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05192/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5192 del 2025, proposto in relazione alla procedura CIG B4F155E310 da S.I.B. Studio di Ingegneria Bello S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Di Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Hub Engineering Consorzio Stabile S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Facchini e Gaia Di Lernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cervarolo Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del Decreto Dirigenziale prot. n. 781 del 7.08.2025, emesso dalla Direzione Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere (DG 6006) della Regione Campania, che ha disposto l'assegnazione del Lotto 6 dei “Lavori, forniture di arredi e servizi di architettura e ingegneria, relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'impiego siti in Regione Campania - CIG B4F155E310”;
2) dei verbali di gara, in seduta pubblica e riservata, della Commissione giudicatrice della procedura;
3) della proposta di aggiudicazione formulata, con nota prot. n. 0392010 del 6.08.2025, dal R.U.P.;
4) di ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi preordinato, connesso e/o conseguente, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Hub Engineering Consorzio Stabile S.c. a r.l., di Cervarolo Ingegneria S.r.l., nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente S.I.B. Studio di Ingegneria Bello S.r.l., terzo graduato, ha impugnato il D.D. prot. n° 781 del 7.08.2025 della Regione Campania, con il quale è stata disposta l’assegnazione del Lotto 6 dei “ Lavori, forniture di arredi e servizi di architettura e ingegneria, relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l’impiego siti in Regione Campania – CIG B4F155E310 ” in favore del R.T.I. Cervarolo Ingegneria S.r.l. – Citygov Engineering – Litos Progetti S.r.l. – Proiect Building Art S.r.l..
2.- Parte ricorrente ha contestato la legittimità dell’esito della gara deducendo, da un lato, l’intervenuta violazione dell’art. 68, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, posto che la Proiect Building Art S.r.l, mandante del R.T.I. aggiudicatario, risulterebbe anche socia di Hub Engineering Consorzio Stabile S.c. a r.l., seconda graduata, prospettandosi quindi l’imputabilità a un “unico centro decisionale” delle offerte di gara che avevano preceduto la sua; dall’altro, l’insostenibilità dell’offerta temporale del R.T.I. Cervarolo, aggiudicatario che per tale ragione avrebbe dovuto a suo avviso essere espulso dalla procedura, risultando la sua offerta tempo, in ragione delle complesse prestazioni progettuali oggetto d’appalto, materialmente impossibile da realizzare negli ipotizzati 15 giorni (tempo che residuerebbe per effetto del ribasso temporale offerto dall’aggiudicatario, pari all’80,00% dei 75 giorni indicati nel bando).
3.- Si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso la Regione Campania e le controinteressate Cervarolo Ingegneria S.r.l., capogruppo del RTP aggiudicatario, e Hub Engineering Consorzio Stabile S.c. a r.l., seconda classificata, tutte concludendo per la reiezione del ricorso.
Si sono costituite, altresì, le amministrazioni statali indicate in epigrafe, tutte eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato alcuno degli atti per cui è controversia.
4.- All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche, la controversia è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare va disposta l’estromissione delle amministrazioni statali evocate in giudizio per difetto di legittimazione passiva, non essendo alle medesime imputabile l’adozione di alcun atto oggetto di impugnazione in questa sede.
Nel merito, il ricorso è infondato.
5.- Il motivo sub I è privo di pregio.
Tale censura verte sul punto che la Proiect Building Art S.r.l, mandante del R.T.I. aggiudicatario, risulterebbe anche socia di Hub Engineering Consorzio Stabile S.c. a r.l., seconda graduata, onde si prospetterebbe l’imputabilità a un “ unico centro decisionale ” delle offerte di gara che avevano preceduto in graduatoria quella della ricorrente.
In contrario deve però subito anticiparsi il rilievo, invero incontestato e decisivo, che la Proiect Building Art S.r.l. non era stata affatto designata dalla società consortile per l’esecuzione dell’appalto.
6.- Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 67, comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile alla fattispecie in esame, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), premesso che “ eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante ”, sono tenuti ad indicare “ in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97 ”.
6.1.- Orbene, da tanto “ consegue, a contrario, che il sol fatto della contestuale partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una società consorziata – ove la stessa non sia stata designata dal consorzio quale esecutrice dell’appalto, come nel caso di specie – non implica alcuna ipotesi di conflitto di interesse o di collegamento sostanziale, né – per contro e di conseguenza – fa sorgere in capo alla consorziata alcun onere (o obbligo) dichiarativo circa l’appartenenza ad un consorzio ” (Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2025, n. 3).
6.2.- Ne deriva l’infondatezza del motivo di ricorso sub I, dovendo “ concludersi che, a differenza della “designazione” per l’esecuzione, la semplice partecipazione ad un consorzio stabile di per sé sola non integra un elemento indiziario dell'esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 67, comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023 ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 3/2025, cit.).
7.- Anche il motivo sub II va disatteso.
7.1.- Il mezzo è incentrato sulla dedotta insostenibilità dell’offerta temporale del R.T.I. Cervarolo, aggiudicatario che -in tesi- avrebbe dovuto essere espulso dalla procedura in quanto la sua offerta tempo sarebbe stata materialmente impossibile da realizzare nei 15 giorni previsti dall’offerta stessa.
7.2.- Diversamente da quanto sembra pretendere parte ricorrente, tuttavia, non può ritenersi sufficiente la sola entità astratta del ribasso temporale offerto dall’aggiudicataria a comprovare, per ciò stesso, l’assunto della insostenibilità della relativa offerta temporale.
7.3.- E questo tanto più nel caso che occupa, in cui la lex specialis non prevedeva alcuna soglia massima di ribasso temporale, né subordinava l’ammissibilità dell’offerta ad una verifica automatica nei casi di ribasso elevato, di guisa che l’operatore economico era pienamente legittimato a proporre un’offerta temporale anche fortemente migliorativa, sempre ove coerente – beninteso- con l’assetto organizzativo e tecnico-professionale messo in campo.
7.4.- A questo riguardo mette allora conto di sottolineare immediatamente che il R.T.I. controinteressato, a fronte dei rilievi critici di controparte diretti a contestare la riduzione temporale offerta – rilievi, invero, generici e meramente assertivi, non avendo il ricorrente affatto comprovato la reale esistenza di ‘ tempi tecnici minimi ’ di esecuzione –, non ha mancato di rivendicare, nella specie, la disponibilità da parte sua di peculiari condizioni, dotazioni e potenzialità operative su cui esso offerente poteva ben contare.
7.5.- Il R.T.I., a giustificazione del notevole ‘ compattamento ’ dei tempi offerto in gara, ha richiamato l’utilizzo di software all’avanguardia che consentono una contrazione dei tempi necessari per la progettazione nella fase di rilevamento e rappresentazione dello stato di fatto, e, soprattutto, ha rivendicato in proprio favore la numerosità, l’organizzazione e l’alta specializzazione dei professionisti da esso posti in campo, rimarcando, in particolare, che, mentre la tempistica a base di gara era stata “ tarata ” dalla Stazione appaltante sulla capacità produttiva di un solo gruppo di lavoro, formato inoltre da appena 6 unità, l’approccio seguito dal R.T.I. è stato invece assai più intensivo ed efficiente, avendo esso proposto, per l’esecuzione della commessa, l’impiego di ben 93 professionisti, organizzati in 8 team: ossia una dotazione di tecnici ampiamente superiore anche alle 40 e 25 unità di personale (meno della metà) proposte, rispettivamente, dal secondo e dal terzo graduato.
7.6.- Occorre rammentare, inoltre, che la valutazione di congruità della singola offerta-tempo, laddove non imposta dalla legge di gara, rientra nel potere discrezionale della Commissione giudicatrice.
7.7.- Sicché è immediato osservare che, a fronte della disponibilità immediata, da parte della controinteressata, di mezzi e tecnici notevolmente superiori allo standard, come pure di un’organizzazione del lavoro efficiente e di un impiego di tecnologie di ultima generazione, la Commissione non irragionevolmente ha ritenuto che l’offerta dell’R.T.I. aggiudicatario fosse nel suo complesso attendibile e sostenibile, non essendo emersi “ elementi concreti di anomalia o inaffidabilità dell’offerta ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 5094/2021; Sez. III, n. 7825/2020).
7.8.- L'Amministrazione dispone invero, in materia, come anche di recente ribadito (Cons. Stato, Sez. III, 3/10/2025, n. 7712), di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta. E l’esercizio (o il mancato esercizio) di tale facoltà non necessita, di conseguenza, di alcuna particolare motivazione, e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto, vizi che nel caso in parola non è dato però riscontrare, e che parte ricorrente non è stata in grado di comprovare (ed è appena il caso di aggiungere che proprio su di essa ricadeva, in applicazione dei principi generali, l’onere di addurre argomenti ed elementi idonei a confutare la congruità dell’offerta ritenuta migliore dalla S.A., allo scopo dimostrando la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza della valutazione così compiuta).
La denunciata inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, dunque, non merita condivisione, non avendone parte ricorrente affatto comprovato l’insostenibilità.
8.- Il ricorso, di conseguenza, è interamente infondato e va respinto.
9.- Le spese, che ben possono essere compensate nei rapporti tra la ricorrente e le Amministrazioni statali intimate, devono per il resto seguire la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della Regione Campania, di Hub Engineering Consorzio Stabile S.c. a r.l. e di Cervarolo Ingegneria S.r.l., che si liquidano in complessivi € 4.500,00, (quattromilacinquecento/00) oltre accessori, come per legge, da attribuirsi nella misura di un terzo per ciascuna delle parti indicate. Spese compensate tra la ricorrente e le amministrazioni statali indicate in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
EL NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NO | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO