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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. Indagini del PM a favore della persona indagata, uno specchietto per le allodole?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2025
L'art. 358 c.p.p. tra obbligo normativo e neutralizzazione giurisprudenziale La crisi dell'indagine “a favore” e l'asimmetria strutturale dei diritti della difesa È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 358 c.p.p. per omesso svolgimento, da parte del Pubblico Ministero, di accertamenti su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini. Il dovere del P.M. di svolgere indagini a favore dell'indagato, pur espressamente sancito dalla legge, non è presidiato da alcuna sanzione processuale. La valutazione in concreto circa la necessità di accertare fatti favorevoli all'indagato implica valutazioni di merito estranee al giudizio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/09/2025, n. 30193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30193 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LV OL, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza del 3/02/2025 del Tribunale di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli Avv. Francesco Scattareggia Marchese, US Lo Presti e AL TR, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2025 il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento emesso il 19 dicembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con cui a OL LV è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui gli artt. 314 Penale Sent. Sez. 6 Num. 30193 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 04/07/2025 cod. pen., aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., 416-bis cod. pen. e 76 d.Lgs n. 159/2011. 2. OL LV è stato ritenuto gravemente indiziato dei reati di peculato, avente ad oggetto il denaro ricavato dalla vendita di beni della ditta intestata a EL LI, e di partecipazione all'associazione mafiosa denominata famiglia dei barcellonesi, che aveva come obiettivo precipuo quello di acquisire in forma diretta e indiretta la gestione e, comunque, il controllo delle attività economiche del territorio (capi 3 e 5 dell'incolpazione provvisoria). 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato. 4. L'Avv. Francesco Scattareggia Marchese ha dedotto i motivi di seguito indicati. 4.1. Con il primo motivo la lamentato violazione di legge, e, segnatamente, dell'art. 358 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, per non essere stati valutati dal Giudice per le indagini preliminari fatti e circostanze favorevoli all'indagato, neanche prospettati da parte del Pubblico ministero. EL LI e il proposto AL OF avevano intrapreso varie iniziative giudiziarie, per opporsi alla confisca della ditta LI, e avevano anche chiesto al Giudice delegato la comunicazione del rendiconto di gestione. Tra gli altri documenti prodotti vi era anche il ricorso avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni, che richiamava, a sua volta, prove testimoniali, documentali e consulenze tecniche. Tale materiale non sarebbe stato valutato, pur essendo decisivo al fine di dimostrare: a) la non definitività della confisca, in pendenza di ricorso alla Cedu;
b) l'esclusione, con sentenza irrevocabile, del ruolo apicale di AL OF;
c) la legittimità dell'attività aziendale. 4.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi della motivazione per essere state ritenute sussistenti condotte distrattive che, a seguito della riforma dei delitti contro la Pubblica amministrazione, risalente al 1990, non sarebbero più ricomprese nella fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. Tali condotte sarebbero state commesse materialmente dall'estraneo in maniera autonoma e nel suo esclusivo interesse, senza alcun coinvolgimento diretto o indiretto dell'intraneus, ma semplicemente giovandosi dell'omessa vigilanza di quest'ultimo. L'amministratore giudiziario, infatti, non avrebbe avuto alcuna relazione con la res, oggetto di appropriazione, giacché della stessa gli impiegati si appropriavano prima ancora che rientrasse nelle casse dell'azienda. Tra 2 l'intraneo e la res, quindi, non sarebbe stata configurabile alcuna relazione di possesso per ragioni di ufficio o servizio e, nel porre in essere le condotte predatorie, gli estranei avrebbero sfruttato la loro personale relazione con i beni e l'assenza dell'intraneo, che non avrebbe avuto alcun vantaggio. Inoltre, non vi sarebbe prova della consapevolezza in capo all'intraneo delle condotte commesse dagli estranei, salvo alcuni indizi legati esclusivamente all'atteggiamento particolarmente riservato e ossequioso assunto dall'amministratore giudiziario con gli OF. Nè potrebbe desumersi un riscontro dell'ipotesi accusatoria dall'avere il ricorrente concordato con l'amministratore giudiziario come giustificare presso il Commissariato di Pubblica sicurezza la richiesta di un nuovo registro ex art. 264 d.P.R. 495/92. Secondo il Tribunale, da ciò si ricaverebbe la disponibilità dell'amministratore a collaborare anche fattivamente con i coindagati, al fine di consentire che l'attività della ditta LI continuasse ad essere svolta al di fuori di ogni controllo e che proseguisse la commercializzazione in nero dei pezzi di ricambio delle autovetture. Così argomentando, però, sarebbe stato trascurato che la mancata rendicontazione delle rottamazioni nei registri de quibus non sarebbe stata funzionale a favorire le vendite in nero, dal momento che di ogni veicolo rottamato doveva darsi comunque comunicazione al P.R.A. anche ai fini della dismissione delle targhe, come prescritto dal medesimo art. 264, commi 1 e 2, d.P.R. cit. Anche in assenza dei registri di Pubblica sicurezza, quindi, vi sarebbe stato un preciso e documentale riscontro di ogni rottamazione eseguita dalla ditta. Le condotte sarebbero riconducibili più ad ipotesi distrattive che appropriative, estromesse dalla fattispecie incriminatrice in esame sin dalla riforma dei reati contro la Pubblica amministrazione del 26 aprile 1990, per confluire in via interpretativa nel reato di abuso di ufficio, oggi abrogato. A tutto voler concedere, dovrebbe applicarsi l'art. 314-bis cod. pen. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione con conseguente assenza di presunzione delle esigenze cautelari, per non essere il reato di cui al capo 3) dell'imputazione stato commesso al fine di agevolare l'associazione mafiosa dei barcellonesi. Con la richiesta di riesame la difesa aveva dedotto l'erronea configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., in quanto il ricorrente, nel commettere le condotte contestategli, aveva operato esclusivamente nel suo interesse. Né la sussistenza dell'aggravante potrebbe desumersi dalla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell'indagato per il reato di cui al capo 5), ossia l'associazione di stampo mafioso, attesa la diversità dei presupposti applicativi delle due fattispecie. Non vi sarebbe un solo indizio da cui poter desumere che le somme distratte dalle casse societarie avessero preso direzione diversa da quella delle 3 famiglie OF, così come andrebbe esclusa l'asserita finalità di sostentamento dei consociati in carcere. Ciò in quanto l'elargizione di somme di denaro in favore delle famiglie e degli esponenti mafiosi AL LV e EN ZÙ andrebbe considerata quale condotta volta al sostentamento dei propri familiari più stretti e non quale agevolazione della consorteria dei barcellonesi. 4.4. Con il quarto motivo ha lametato violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria per il reato di associazione di stampo mafioso in assenza dei requisiti costitut ivi. Le condotte, contestate agli indagati, sia pure volte ad indebiti fini di lucro, non sarebbero state finalizzate a realizzare gli scopi della presunta associazione. Verrebbero in rilievo singoli ed isolati episodi, quali, ad esempio, la vicenda del licenziamento o del terreno, da cui si ricaverebbe che la forza di intimidazione (ove realmente esistente) non deriverebbe dal vincolo associativo quanto — ma solo in via di mera ipotesi — dalla singola persona: profilo incompatibile con l'applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., che richiede la realizzazione di un programma criminoso indefinito, grazie al clima di intimidazione e omertà che deriva dal vincolo associativo. Né il reato in questione potrebbe essere desunto dall'asserita finalità di sostentamento dei consociati in carcere, risolvendosi tale presunta finalità in dazioni di denaro ora per una ricorrenza, ora per le scarpe, ora per il mantenimento dell'anziana madre. Le uniche dazioni sarebbero avvenute in favore di SA OF, moglie di AL Di LV e sorella di AL e OM OF, e di AN IL, moglie di EN ZÙ, a sua volta nipote di OF, in quanto figlio dell'altra sorella di AL e OM, ossia FR OF. Si sarebbe trattato di elargizioni basate sull'affectio familiaris e non societatis. Né quali elementi di riscontro potrebbero valere l'atteggiamento reverenziale manifestato nei confronti di EN OL, moglie dell'ex capo mafia US TT, e l'offerta di riparare l'autovettura di questa, dal momento che la signora non era un'affiliata e dalla riparazione di un'auto non potrebbe ricavarsi la finalità di sostentamento del marito detenuto. Non sussisterebbe, infine, in capo al ricorrente la consapevolezza dell'esistenza di una consorteria criminale, collettore finale delle elargizioni conseguenti alla distrazione di somme dalle casse societarie. Il ricorrente era il ragioniere della ditta e ogni sua condotta si sarebbe svolta ed esaurita in quell'ambito. 4.5. Con il quinto motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, essendo stata applicata la massima misura cautelare, pur essendo l'indagato incensurato e la ditta sottoposta a sigilli dall'Autorità giudiziaria. Il Tribunale avrebbe valorizzato sia un incontro del ricorrente con VI e altri soggetti, svoltosi in modo non segreto, perché di giorno e all'interno di un bar, sia l'essere il ricorrente stato ripreso mentre contava con l'amministratore 4 giudiziario una ingente somma di denaro. Non si sarebbe accertato, però, non solo l'oggetto dell'incontro, ma anche se il conteggio del denaro fosse una normale attività giornaliera di verifica degli incassi in contanti e se quelle somme fossero state registrate nelle scritture contabili. 5. Gli Avv. US Lo Presti e AL TR hanno dedotto i motivi di seguito indicati. 5.1. Con il primo mctivo hanno lamentato violazione di legge nonché manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale riconosciuto che, nel caso in esame, si sarebbe di fronte ad un'associazione con composizione soggettiva familiare, che, talune volte, avrebbe sfruttato la caratura mafiosa di uno dei componenti, derivante dall'essere appartenuto a un sodalizio storico. I collaboratori di giustizia EL D'MI e TO RA avrebbero riferito di un recesso avvenuto decenni fa da parte di AL OF e OM OF dall'associazione dei barcellonesi, mentre l'altro collaboratore RC FA nulla avrebbe riferito in proposito, affermando solo di aver saputo dal figlio di AL OF che quest'ultimo di fatto gestiva ancora l'azienda di famiglia confiscata. Anche le conversazioni tra IT TI e NO TI e tra quest'ultimo e RO AN non dimostrerebbero l'attualità e l'operatività di AL OF nell'interesse dell'associazione denominata famiglia mafiosa barcellonese. Non emergerebbe dall'indagine che gli OF ritenessero l'azienda come appartenente all'associazione dei barcellonesi. Risulterebbe, poi, che solo gli stretti familiari avevano usufruito delle condotte predatorie, perpetrate a danno dell'azienda, mentre gli altri appartenenti all'associazione non avevano interesse alcuno nella ditta LI. L'attività appropriativa aveva un unico scopo, ossia quello di gestire l'azienda confiscata come propria e appartenente al nucleo familiare ristretto. 5.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizi della motivazione in relazione alla condotta di partecipazione del ricorrente all'associazione. L'attività di quest'ultimo sarebbe stata finalizzata esclusivamente ad ottenere un proprio tornaconto personale e il mantenimento in vita dell'azienda. 5.3. Con il terzo motivo hanno denunciato la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di peculato. La condotta appropriativa del ricorrente è stata qualificata come peculato per il ritenuto concorso omissivo dell'amministratore giudiziario, che avrebbe dolosamente omesso di controllare l'azienda. Il concorso di AL VI, però, non sussisterebbe, poiché non emergerebbe dagli atti che quest'ultimo avesse consapevolezza dell'esistenza di una cassa contanti, oggetto di condotte predatorie, come confermato dagli indagati durante gli interrogatori di garanzia. 5 5.4. Con il quarto motivo hanno dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'avere agevolato l'associazione mafiosa denominata famiglia dei barcellonesi. Il Tribunale del riesame, nell'affermare che le condotte predatorie erano finalizzate non solo all'appropriazione personale, ma anche al mantenimento di altri affiliati, avrebbe trascurato che, a fronte della rilevante attività predatoria, erano state effettuate piccole dazioni di denaro ai propri nipoti, ora per il matrimonio, ora per l'acquisto delle scarpe, ora per regali occasionali, mentre la dazione mensile da parte di SE LE alla cognata SA OF era stata determinata, come riferito nell'interrogatorio anche da SE LE, dal congiunto pagamento della badante della mamma degli OF, che conviveva con SA OF. Irrilevante sarebbe anche l'episodio concernente EN OL, moglie del boss TT. In definitiva, OL LV avrebbe avuto il dolo intenzionale di gestire l'azienda appropriandosi dei lauti compensi, ma non di favorire l'attività associativa dei barcellonesi. 5.5. Con il quinto motivo hanno denunciato vizi della motivazione in relazione alla proporzionalità della misura cautelare applicata. L'azienda confiscata era stata chiusa e il ricorrente, privo di precedenti penali, avrebbe posto in essere solo attività gestorie dell'azienda, appropriandosi dei profitti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi, in esso articolati, sono nel complesso infondati. 2. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Francesco Scattareggia Marchese è, in parte, non consentito e, in parte, privo di specificità. Va innanzitutto osservato, come già precisato da questa Corte, che il dovere del pubblico ministero di svolgere attività di indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. Si è chiarito al riguardo che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L., Rv. 274031 - 01; Sez. 2, n. 10061 del 20/11/2012, dep. 2013, Porcelli, Rv. 254872 - 01). Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la doglianza, formulata dal ricorrente, non è consentita nella parte in cui stigmatizza la mancata raccolta da parte del Pubblico ministero di elementi favorevoli all'indagato. qì 6 Va poi aggiunto che è priva di specificità la deduzione, articolata sempre nel primo motivo, relativa all'omessa valutazione della documentazione che sarebbe stata decisiva al fine di dimostrare: a) la non definitività della confisca, in pendenza di ricorso alla Cedu;
b) l'esclusione del ruolo apicale di AL OF con sentenza irrevocabile;
c) la legittimità dell'attività dell'impresa LI. Va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio relativo alla omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che venga prospettata :a decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (cfr.: Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162 - 01). Nel caso in disamina, il ricorrente non ha adempiuto all'onere sul medesimo incombente, non avendo illustrato le ragioni per cui le circostanze, asseritamente pretermesse, sarebbero state idonee a scalfire o, comunque, a porre in crisi la complessiva tenuta del discorso logico-argomentativo delineato dal Giudice della cautela. Ne discende che la doglianza è generica. Ad ogni modo, può aggiungersi che, in sede di riesame, l'indagato aveva lamentato la mancata valutazione delle circostanze emerse dalle indagini effettuate dalla difesa per promuovere l'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di confisca penale della ditta LI e il Tribunale ha osservato che la difesa aveva fornito una prospettazione alternativa dei fatti in valutazione, che muoveva da una premessa di fondo non plausibile, ossia che le vicende ablative relative alla menzionata ditta non avessero assunto ancora caratteri di definitività, essendo pendente un incidente di esecuzione promosso dai terzi interessati alla confisca penale. Il Collegio della cautela ha rilevato che lo strumento dell'incidente di esecuzione presuppone la definitività del provvedimento di confisca e dell'accertamento ivi contenuto (ossia la natura mafiosa dell'impresa LI e la riconducibilità della stessa a AL OF), con la conseguenza che la mera pendenza dell'incidente di esecuzione non fa venir meno per ciò solo la definitività del titolo. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che l'incidente di esecuzione, al quale aveva alluso la difesa, aveva ad oggetto esclusivamente la confisca penale dell'impresa e non quella di prevenzione, ormai definitiva dal 6 luglio 2017, sicché, anche laddove si volesse considerare plausibile l'opzione interpretativa proposta dal difensore sulla non definitività della confisca penale, in ogni caso sulla ditta LI graverebbe un altro titolo definitivo, ossia la confisca di prevenzione. 3. Il secondo motivo del ricorso dell'Avv. Scattareggia Marchese e il terzo motivo del ricorso degli Avv.ti TR e Lo Presti sono infondati. 7 3.1. Il reato di peculato è stato ascritto al ricorrente in concorso con altri soggetti, tra cui, OM OF, US OF, SE LE e AL VI, quest'ultimo amministratore giudiziario della ditta LI, sottoposta a confisca sia di prevenzione che ai sensi dell'art. 12-sexies L. n. 356/1992, entrambe disposte nei confronti di AL OF, condannato in via definitiva per la partecipazione all'associazione mafiosa dei barcellonesi. In particolare, si è contestato che l'amministratore giudiziario VI aveva consentito al ricorrente e ai componenti della famiglia OF di continuare a gestire la ditta LI e di appropriarsi del ricavato della vendita in nero di pezzi di ricambio per autovetture. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la condotta, come descritta nell'imputazione provvisoria e accertata all'esito delle indagini compiute, continua a rientrare nell'alveo di cui all'art. 314 cod. pen. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di reati contro la Pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive di beni, le quali, nella disciplina previgente, erano inquadrate nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 - 02). Restano, quindi, punibili ai sensi dell'art. 314 cod. pen. le ipotesi — come quella ascritta provvisoriamente al ricorrente — in cui la condotta distrattiva integra un'effettiva appropriazione, essendo la res 45 sottratta in modo definitivo dalla finalità pubblica per conseguire finalità private proprie o altrui. Con riferimento a queste ipotesi di "distrazione appropriativa" vi è, dunque, continuità nella qualificazione giuridica e, di conseguenza, nella risposta sanzionatoria, sempre affidata all'art. 314 cod. pen. 3.2. Deve poi osservarsi che nel delitto di peculato possono concorrere con l'agente pubblico, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., anche soggetti non qualificati e non è necessario che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sia l'esecutore materiale della condotta appropriativa, ben potendo questa, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, essere compiuta da un extraneus. È, tuttavia, indispensabile che il correo privo di qualifica soggettiva, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione "di possesso per ragioni di ufficio o di servizio" che il pubblico agente ha con la res. Se non vi è lo sfruttamento strumentale di detta relazione, propria del pubblico agente, non si configura il 8 peculato, ma, al più, altri reati quali il furto o l'appropriazione indebita (cfr. in tal senso: Sez. 6, n. 36566 del 21/06/2024, Fusco, Rv. 287025 - 01) È altresì necessario che i partecipi siano consapevoli della situazione di fatto in cui operano e contribuiscano consapevolmente, ciascuno per la sua parte, a realizzare lo stesso reato (Sez. 6, 17503 del 24/01/2018, Schauer, Rv. 272908 - 01; Sez. 6, n. 2005 del 05/08/1980, Rovelli, Rv. 146264 - 01). Il combinarsi dell'art. 110 cod. pen. con una specifica norma incriminatrice consente il cosiddetto concorso unilaterale perché determina fattispecie incriminatrici plurisoggettive eventuali, che puniscono contributi alla realizzazione del fatto, animati (a prescindere da un previo concerto con gli altri partecipanti) dall'elemento psicologico del reato. Nel caso in esame, va rilevato che dalla ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata risulta che AL VI è stato nominato amministratore giudiziario dell'impresa LI nell'ambito sia del procedimento di cognizione, definito con la confisca per sproporzione del bene, sia di quello di prevenzione e, ai sensi dell'art.
2-sexies della L. n. 575/1965 (disciplina previgente applicabile alla procedura in ragione dell'epoca nella quale era stata avanzata la proposta di sequestro) si era impegnato dinanzi al giudice delegato ad adempiere con diligenza ai compiti del suo ufficio e, quindi, a provvedere ex art. 2 cit. «alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi». In concreto, pertanto, l'amministratore, con l'incarico ricevuto, aveva assunto il controllo dell'azienda sottratta al proposto e si era obbligato a gestirla, dapprima, per conto di chi spetta sino al provvedimento di confisca e, poi, quantomeno dall'anno 2017, allorché è divenuta definitiva la confisca di prevenzione, e fino alla definitiva destinazione della stessa all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, nell'esclusivo interesse dello Stato. È evidente, quindi, che l'amministratore giudiziario, quale gestore formale dell'impresa LI, aveva il possesso dei beni aziendali e anche del denaro ricavato dalla vendita di essi. È noto che, in tema di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione. Ne consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale, che si comporti uti dominus nei confronti del danaro, del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio, e la sua conseguente appropriazione 9 possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi (Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, dep. 2013, Bartolotta, Rv. 255529 - 01). Assodato che l'amministratore giudiziario aveva il possesso dei beni dell'azienda, va poi rilevato che dall'ordinanza impugnata risulta che le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dimostravano che giornalmente SE LE faceva confluire il denaro, provento della vendita dei prodotti dell'azienda e non fatturato all'interno di un portafoglio, che si trovava nel suo ufficio, dal quale venivano quotidianamente prelevate centinaia di euro che finivano nelle tasche degli OF. Risulta, inoltre, che l'amministratore giudiziario, consapevole delle dinamiche illecite che si verificavano all'interno dell'azienda, tanto da avere rivelato alla moglie, durante una conversazione dell'ottobre 2024, che la famiglia OF dirigeva nell'ombra le attività predatorie dei dipendenti, non solo aveva tollerato la presenza degli OF in seno all'azienda, ma aveva anche consentito l'attività in nero e il prelievo del denaro, svolti, come detto, non occasionalmente, ma in via continuativa, e si era spinto sino a dare consigli agli OF su come mantenere le posizioni consolidate, avendo promesso, addirittura, che avrebbe continuato a coadiuvare l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati nel loro esclusivo interesse. Tali circostanze sono state valutate dal Tribunale, con motivazione persuasiva e priva di vizi logici, quale sintomo della consapevole abdicazione di VI allo svolgimento dei propri compiti e della sua sudditanza agli OF in funzione della piena realizzazione dei loro interessi. Con particolare riferimento al ricorrente, l'ordinanza impugnata ha rimarcato che — sulla base delle intercettazioni e delle immagini riprese — era risultato che egli aveva consentito a SE LE, ai suoi figli US e EL OF, a OM OF, alla moglie IZ TI e al figlio ON OF di incamerare una rilevantissima parte dei profitti aziendali, che aveva spartito tra costoro, trattenendone al contempo una quota altrettanto cospicua per sé. Egli era deputato a svolgere attività di cassa e aveva ricevuto l'incarico dagli amministratori di fatto SE LE e OM OF di tenere la doppia contabilità, suddividendo le vendite in quelle che dovevano essere regolarmente contabilizzate da quelle in nero, non contabilizzate. Il ricorrente aveva assunto, quindi, un ruolo essenziale nelle vicende in esame, avendo rappresentato l'elemento di cerniera tra gli OF e l'amministratore giudiziario: da una parte, infatti, quale longa manus degli OF, aveva curato gli interessi di costoro facendosi portavoce ed interprete all'interno 1 0 della ditta delle loro richieste, tanto da rappresentare una sorta di factotum di SE LE;
dall'altra, quale referente scelto da VI per seguire, per suo conto, l'andamento dell'impresa, aveva consentito allo stesso di esercitare solo un apparente controllo di legalità su quanto accadeva nei locali della ditta. Alla luce di quanto precede non è revocabile in dubbio, pertanto, che il ricorrente ha sfruttato il possesso vantato dall'amministratore giudiziario per appropriarsi di beni destinati allo Stato. Egli, infatti, ben consapevole della misura ablatoria disposta sull'impresa e del ruolo di VI, che io aveva nominato suo referente, senza avere alcun titolo, sfruttando la relazione di possesso, conseguente alla formale investitura di VI da parte dell'Autorità giudiziaria, si era ingerito nella gestione dell'impresa ed impossessato delle entrate derivanti dalla vendita dei pezzi di ricambio. Risultano, dunque, sussistenti tutti gli elementi necessari per la configurabilità del delitto di peculato in capo al ricorrente. 3.3. Va disattesa anche la censura difensiva, secondo cui non sarebbe configurabile il concorso nel reato di peculato in presenza di una condotta omissiva dell'intraneus. Nella fattispecie in esame si è contestato all'amministratore giudiziario di avere abdicato allo svolgimento dei propri compiti e, in particolare, di avere consegnato la gestione dell'impresa ai familiari del proposto, consentendo loro di appropriarsi del denaro della cassa, frutto della vendita in nero dei pezzi di ricambio. Non è stata contestata una condotta meramente omissiva (nel qual caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte - si veda, ad esempio, Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267829 - non è, comunque, ravvisabile alcun ostacolo giuridico alla configurabilità del concorso nel reato di pura condotta, come quello in esame), ma anche una condotta attiva, di piena collaborazione all'attuazione degli interessi degli OF. Tale condotta attiva è stata anche riscontrata. Secondo la ricostruzione del quadro indiziario contenuta nell'ordinanza impugnata, risulta, ad esempio, che: a) VI è stato ripreso in atteggiamenti familiari con gli OF e, in particolare, il 15/2/2024, mentre si appartava con SE LE, estromessa dall'organigramma aziendale nel settembre 2023, dopo essersi sbarazzato del telefono cellulare: condotta, quest'ultima che, unitamente all'appellativo con il quale definiva la donna ("padrona"), con motivazione non manifestamente illogica, il Tribunale ha considerato quale espressione della sua contiguità con gli OF;
11 b) il medesimo VI, a partire da giugno 2024, aveva informato SE LE di tutte le novità riguardanti la ditta e, in un'occasione, aveva accompagnato la donna presso il suo difensore;
c) VI aveva informato gli OF della richiesta del rendiconto del Giudice per le indagini preliminari, circostanza, questa, che metteva in allarme la famiglia;
d) VI, nell'ambito di una vicenda dai contorni opachi, connotata anche da accordi tra lo stesso e OL LV, al fine di ottenere il rilascio di un nuovo registro ex art. 264 d.P.R. n. 495 del 1992, aveva delegato LV a denunciare la distruzione dei libri contabili dell'azienda in occasione di una calamità naturale, evento che, con motivazione non manifestamente illogica, il Tribunale ha escluso essersi mai verificato. Risulta evidente, quindi, che con le condotte attive, come illustrate nell'ordinanza impugnata, l'amministratore aveva consentito agli OF di gestire l'impresa e di appropriarsi del denaro della cassa. 4. Il terzo motivo del ricorso dell'Avv. Scattareggia Marchese e il quarto motivo del ricorso degli Avv.ti TR e Lo Presti sono infondati. Dalla complessiva trama argomentativa dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha desunto la finalità agevolatrice della condotta appropriativa dalla prosecuzione da parte degli OF della gestione della ditta LI, ritenuta, sia in sede di prevenzione che dall'ordinanza in esame, quale impresa mafiosa, in ragione dei metodi utilizzati verso i dipendenti e i terzi. Il Collegio della cautela ha sottolineato che con la gestione dell'impresa, i cui proventi, oggetto della condotta appropriativa, venivano, in parte, destinati anche al mantenimento dei sodali ristretti in carcere, gli OF avevano continuato a manifestare la forza del sodalizio e il potere di controllo del territorio. 5. Anche i motivi di entrambi i ricorsi, relativi alla non riconducibilità dell'attività della ditta LI all'associazione mafiosa dei barcellonesi, non colgono nel segno. Il Tribunale di Messina, con motivazione priva di errori e profili di illogicità, ha escluso, come invece prospettato dal ricorrente, che le attività illecite degli OF fossero da inserire in ambiti strettamente familiari, non collegati al sodalizio capeggiato da AL OF, di cui ha invece sottolineato la persistente permanenza nel clan e la egemonia sul territorio esercitata attraverso la ditta mafiosa LI, al medesimo e ai suoi familiari riconducibile. 12 In particolare, il Collegio del riesame, premesso che con l'ingerenza nelle dinamiche dell'azienda gli OF per ben tredici anni avevano lucrato indebitamente i profitti aziendali, pur essendo l'impresa oramai definitivamente confiscata, ha evidenziato che la gestione dell'impresa aveva consentito alla famiglia OF di mantenere il controllo mafioso sul territorio e di operare in un regime di sostanziale monopolio, facendo sì che la ditta individuale LI mantenesse di fatto le caratteristiche di impresa mafiosa, nonostante operasse formalmente sotto l'egida dello Stato, nella persona dell'amministratore giudiziario. Il Tribunale del riesame ha, poi, evidenziato che costituisce dato processualmente acclarato che OF AL era soggetto affiliato alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, annoverando due condanne per la partecipazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, segnatamente, una più datata, che lo aveva riconosciuto intraneo al predetto sodalizio sino alla data del 6 novembre 1995 e l'altra più recente, che aveva esteso la sua partecipazione alla congregazione sino al 2011. Inoltre, la perdurante appartenenza di quest'ultimo al gruppo mafioso dei barcellonesi emergeva da significative conversazioni captate in altri procedimenti, confluiti nel presente, dalle quali era risultato che questi, nonostante la carcerazione subita, fosse rimasto negli anni a seguire e, precisamente, nell'anno 2021 uomo d'onore e fosse stato riconosciuto tale anche da altri esponenti di vertice del sodalizio mafioso, con i quali continuava a relazionarsi per vicende legate a delle bische clandestine gestite dal figlio US. Il Tribunale del riesame ha richiamato anche l'intercettazione nel corso della quale NO TI, capo della famiglia barcellonese, aveva commentato con un sodale che AL OF, pur essendo detenuto, non solo gestiva la ditta LI, ma aveva anche precise mire espansionistiche nel settore dell'ecobonus e continuava a controllare l'economia barcellonese seguendo le stesse logiche mafiose con cui aveva imposto la sua ditta sul mercato. La vicenda dell'acquisto del terreno contiguo ai locali dell'azienda è stata considerata la cartina di tornasole di tale ragionamento: OF aveva suggerito alla moglie di adottare metodi ritorsivi contro il proprietario del fondo che la ditta aveva interesse ad acquistare, perché ritenuto responsabile di aver indicato un prezzo di vendita troppo elevato. Infine, le telecamere di sorveglianza avevano permesso di constatare che i locali dell'impresa LI, nel periodo di osservazione, erano stati meta di una sorta di pellegrinaggio da parte di più soggetti, prossimi congiunti di esponenti di vertice della famiglia mafiosa dei barcellonesi: circostanza / questa/ che rafforza il convincimento che l'azienda fosse uno strumento del quale si 13 avvaleva l'associazione mafiosa tramite gli OF, per allargare l'area dei propri interessi criminali in ambiti diversi da quelli di tradizionale elezione e che, al contempo, assicurava agli OF e alle famiglie dei boss detenuti di lucrare dei ricavi dalle attività dell'impresa. Il piazzale della stessa era teatro delle visite anche della moglie del boss AL Di LV, riconosciuto come esponente di vertice della famiglia mafiosa dei barcellonesi, tutt'oggi in regime di cui all'art. 41-bis O.P. Nel corso del pellegrinaggio erano moltissime le persone immortalate mentre ricevevano buste contenente denaro in favore dei parenti detenuti. A fronte di siffatte argomentazioni, con cui il Tribunale ha ritenuto che l'associazione mafiosa denominata famiglia dei barcellonesi fosse operativa e che l'attività degli OF fosse riconducibile a tale associazione, il ricorrente si è limitato a svilire la portata degli elementi considerati dal Giudice della cautela e ha sollevato censure tese a sollecitare una non consentita ricostruzione del quadro indiziario. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e abbia adottato una motivazione congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 6. Del pari non consentite sono le censure, formulate in entrambi i ricorsi, relative alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa denominata famiglia dei barcellonesi. Il Tribunale ha evidenziato che la valutazione complessiva delle condotte, di cui l'indagato si era reso protagonista, permetteva di trarre sicuri indici della sua compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio. Grazie all'attività di supervisione dei movimenti aziendali e al controllo dell'attività di cassa, l'indagato aveva contribuito a mantenere l'operatività di un'impresa che era ed è 14 rimasta mafiosa e che ha assicurato illeciti profitti non solo agli OF ma anche ad altri affiliati dell'associazione mafiosa dei barcellonesi (EN ZÙ, AM Di LV), garantendo il mantenimento alle famiglie dei detenuti, esponenti di spicco del sodalizio mafioso. I diversi contegni che l'indagato aveva assunto non solo nei momenti in cui aveva dato corso al sistema di sotto fatturazione dei profitti aziendali e alle conseguenti attività, ma anche e soprattutto quando aveva supportato la famiglia OF nei momenti di fibrillazione, allorché si paventava il passaggio di consegna dell'azienda all'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati o allorché in ausilio a costoro aveva proceduto alle operazioni di bonifica dei locali della ditta o ancora si era adoperato per consegnare denaro alla moglie di AM Di LV su ordine di LE, risultavano condotte indicative di affectio societatis. Al cospetto di tali riassuntive considerazioni va rilevato che il Tribunale — sulla base degli elementi raccolti, rappresentati dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, oltre che dalle immagini delle videoriprese effettuate — ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto che il ricorrente fosse partecipe del persistente sodalizio mafioso facente capo a AL OF e avesse consapevolmente compiuto attività, anche distrattive, nell'interesse del clan. Di contro, il ricorrente si è limitato a svilire la valenza indiziaria degli elementi acquisiti, sebbene l'ordinanza impugnata non presenti sul punto alcun profilo di illogicità. 7. L'ultimo motivo di entrambi i ricorsi è privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la medesima doglianza già disattesa — con corretti e logici argomenti — dal Tribunale, che ha evidenziato che la doppia presunzione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. non poteva dirsi vinta dalle circostanze allegate dalla difesa e, cioè, dall'avvenuta chiusura della ditta e dalla sottoposizione a misura cautelare dei coindagati coinvolti nelle vicende in valutazione. Tali elementi non permettevano di rivedere in termini positivi l'allarmante giudizio di pericolosità formulato dal Giudice di prime cure, in ragione della spregiudicata condotta, di cui per anni il ricorrente si era reso protagonista e che risultava vieppiù confermato dalle risultanze delle informative della Squadra mobile della Questura di Messina del 31 gennaio 2025, depositate dall'organo d'accusa, attestanti che le condotte delittuose, emerse nell'ambito del presente procedimento, erano perdurate sino all'attualità e che, in particolare, i componenti della famiglia OF avaevano tramato nell'ombra, insieme con l'amministratore VI, per trovare una soluzione che ostacolasse 15 il passaggio di consegna dell'azienda all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. Siffatta motivazione, in quanto non inficiata da errori e vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità. 8. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 luglio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli Avv. Francesco Scattareggia Marchese, US Lo Presti e AL TR, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2025 il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento emesso il 19 dicembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con cui a OL LV è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui gli artt. 314 Penale Sent. Sez. 6 Num. 30193 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 04/07/2025 cod. pen., aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., 416-bis cod. pen. e 76 d.Lgs n. 159/2011. 2. OL LV è stato ritenuto gravemente indiziato dei reati di peculato, avente ad oggetto il denaro ricavato dalla vendita di beni della ditta intestata a EL LI, e di partecipazione all'associazione mafiosa denominata famiglia dei barcellonesi, che aveva come obiettivo precipuo quello di acquisire in forma diretta e indiretta la gestione e, comunque, il controllo delle attività economiche del territorio (capi 3 e 5 dell'incolpazione provvisoria). 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato. 4. L'Avv. Francesco Scattareggia Marchese ha dedotto i motivi di seguito indicati. 4.1. Con il primo motivo la lamentato violazione di legge, e, segnatamente, dell'art. 358 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, per non essere stati valutati dal Giudice per le indagini preliminari fatti e circostanze favorevoli all'indagato, neanche prospettati da parte del Pubblico ministero. EL LI e il proposto AL OF avevano intrapreso varie iniziative giudiziarie, per opporsi alla confisca della ditta LI, e avevano anche chiesto al Giudice delegato la comunicazione del rendiconto di gestione. Tra gli altri documenti prodotti vi era anche il ricorso avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni, che richiamava, a sua volta, prove testimoniali, documentali e consulenze tecniche. Tale materiale non sarebbe stato valutato, pur essendo decisivo al fine di dimostrare: a) la non definitività della confisca, in pendenza di ricorso alla Cedu;
b) l'esclusione, con sentenza irrevocabile, del ruolo apicale di AL OF;
c) la legittimità dell'attività aziendale. 4.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi della motivazione per essere state ritenute sussistenti condotte distrattive che, a seguito della riforma dei delitti contro la Pubblica amministrazione, risalente al 1990, non sarebbero più ricomprese nella fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. Tali condotte sarebbero state commesse materialmente dall'estraneo in maniera autonoma e nel suo esclusivo interesse, senza alcun coinvolgimento diretto o indiretto dell'intraneus, ma semplicemente giovandosi dell'omessa vigilanza di quest'ultimo. L'amministratore giudiziario, infatti, non avrebbe avuto alcuna relazione con la res, oggetto di appropriazione, giacché della stessa gli impiegati si appropriavano prima ancora che rientrasse nelle casse dell'azienda. Tra 2 l'intraneo e la res, quindi, non sarebbe stata configurabile alcuna relazione di possesso per ragioni di ufficio o servizio e, nel porre in essere le condotte predatorie, gli estranei avrebbero sfruttato la loro personale relazione con i beni e l'assenza dell'intraneo, che non avrebbe avuto alcun vantaggio. Inoltre, non vi sarebbe prova della consapevolezza in capo all'intraneo delle condotte commesse dagli estranei, salvo alcuni indizi legati esclusivamente all'atteggiamento particolarmente riservato e ossequioso assunto dall'amministratore giudiziario con gli OF. Nè potrebbe desumersi un riscontro dell'ipotesi accusatoria dall'avere il ricorrente concordato con l'amministratore giudiziario come giustificare presso il Commissariato di Pubblica sicurezza la richiesta di un nuovo registro ex art. 264 d.P.R. 495/92. Secondo il Tribunale, da ciò si ricaverebbe la disponibilità dell'amministratore a collaborare anche fattivamente con i coindagati, al fine di consentire che l'attività della ditta LI continuasse ad essere svolta al di fuori di ogni controllo e che proseguisse la commercializzazione in nero dei pezzi di ricambio delle autovetture. Così argomentando, però, sarebbe stato trascurato che la mancata rendicontazione delle rottamazioni nei registri de quibus non sarebbe stata funzionale a favorire le vendite in nero, dal momento che di ogni veicolo rottamato doveva darsi comunque comunicazione al P.R.A. anche ai fini della dismissione delle targhe, come prescritto dal medesimo art. 264, commi 1 e 2, d.P.R. cit. Anche in assenza dei registri di Pubblica sicurezza, quindi, vi sarebbe stato un preciso e documentale riscontro di ogni rottamazione eseguita dalla ditta. Le condotte sarebbero riconducibili più ad ipotesi distrattive che appropriative, estromesse dalla fattispecie incriminatrice in esame sin dalla riforma dei reati contro la Pubblica amministrazione del 26 aprile 1990, per confluire in via interpretativa nel reato di abuso di ufficio, oggi abrogato. A tutto voler concedere, dovrebbe applicarsi l'art. 314-bis cod. pen. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione con conseguente assenza di presunzione delle esigenze cautelari, per non essere il reato di cui al capo 3) dell'imputazione stato commesso al fine di agevolare l'associazione mafiosa dei barcellonesi. Con la richiesta di riesame la difesa aveva dedotto l'erronea configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., in quanto il ricorrente, nel commettere le condotte contestategli, aveva operato esclusivamente nel suo interesse. Né la sussistenza dell'aggravante potrebbe desumersi dalla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell'indagato per il reato di cui al capo 5), ossia l'associazione di stampo mafioso, attesa la diversità dei presupposti applicativi delle due fattispecie. Non vi sarebbe un solo indizio da cui poter desumere che le somme distratte dalle casse societarie avessero preso direzione diversa da quella delle 3 famiglie OF, così come andrebbe esclusa l'asserita finalità di sostentamento dei consociati in carcere. Ciò in quanto l'elargizione di somme di denaro in favore delle famiglie e degli esponenti mafiosi AL LV e EN ZÙ andrebbe considerata quale condotta volta al sostentamento dei propri familiari più stretti e non quale agevolazione della consorteria dei barcellonesi. 4.4. Con il quarto motivo ha lametato violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria per il reato di associazione di stampo mafioso in assenza dei requisiti costitut ivi. Le condotte, contestate agli indagati, sia pure volte ad indebiti fini di lucro, non sarebbero state finalizzate a realizzare gli scopi della presunta associazione. Verrebbero in rilievo singoli ed isolati episodi, quali, ad esempio, la vicenda del licenziamento o del terreno, da cui si ricaverebbe che la forza di intimidazione (ove realmente esistente) non deriverebbe dal vincolo associativo quanto — ma solo in via di mera ipotesi — dalla singola persona: profilo incompatibile con l'applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., che richiede la realizzazione di un programma criminoso indefinito, grazie al clima di intimidazione e omertà che deriva dal vincolo associativo. Né il reato in questione potrebbe essere desunto dall'asserita finalità di sostentamento dei consociati in carcere, risolvendosi tale presunta finalità in dazioni di denaro ora per una ricorrenza, ora per le scarpe, ora per il mantenimento dell'anziana madre. Le uniche dazioni sarebbero avvenute in favore di SA OF, moglie di AL Di LV e sorella di AL e OM OF, e di AN IL, moglie di EN ZÙ, a sua volta nipote di OF, in quanto figlio dell'altra sorella di AL e OM, ossia FR OF. Si sarebbe trattato di elargizioni basate sull'affectio familiaris e non societatis. Né quali elementi di riscontro potrebbero valere l'atteggiamento reverenziale manifestato nei confronti di EN OL, moglie dell'ex capo mafia US TT, e l'offerta di riparare l'autovettura di questa, dal momento che la signora non era un'affiliata e dalla riparazione di un'auto non potrebbe ricavarsi la finalità di sostentamento del marito detenuto. Non sussisterebbe, infine, in capo al ricorrente la consapevolezza dell'esistenza di una consorteria criminale, collettore finale delle elargizioni conseguenti alla distrazione di somme dalle casse societarie. Il ricorrente era il ragioniere della ditta e ogni sua condotta si sarebbe svolta ed esaurita in quell'ambito. 4.5. Con il quinto motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, essendo stata applicata la massima misura cautelare, pur essendo l'indagato incensurato e la ditta sottoposta a sigilli dall'Autorità giudiziaria. Il Tribunale avrebbe valorizzato sia un incontro del ricorrente con VI e altri soggetti, svoltosi in modo non segreto, perché di giorno e all'interno di un bar, sia l'essere il ricorrente stato ripreso mentre contava con l'amministratore 4 giudiziario una ingente somma di denaro. Non si sarebbe accertato, però, non solo l'oggetto dell'incontro, ma anche se il conteggio del denaro fosse una normale attività giornaliera di verifica degli incassi in contanti e se quelle somme fossero state registrate nelle scritture contabili. 5. Gli Avv. US Lo Presti e AL TR hanno dedotto i motivi di seguito indicati. 5.1. Con il primo mctivo hanno lamentato violazione di legge nonché manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale riconosciuto che, nel caso in esame, si sarebbe di fronte ad un'associazione con composizione soggettiva familiare, che, talune volte, avrebbe sfruttato la caratura mafiosa di uno dei componenti, derivante dall'essere appartenuto a un sodalizio storico. I collaboratori di giustizia EL D'MI e TO RA avrebbero riferito di un recesso avvenuto decenni fa da parte di AL OF e OM OF dall'associazione dei barcellonesi, mentre l'altro collaboratore RC FA nulla avrebbe riferito in proposito, affermando solo di aver saputo dal figlio di AL OF che quest'ultimo di fatto gestiva ancora l'azienda di famiglia confiscata. Anche le conversazioni tra IT TI e NO TI e tra quest'ultimo e RO AN non dimostrerebbero l'attualità e l'operatività di AL OF nell'interesse dell'associazione denominata famiglia mafiosa barcellonese. Non emergerebbe dall'indagine che gli OF ritenessero l'azienda come appartenente all'associazione dei barcellonesi. Risulterebbe, poi, che solo gli stretti familiari avevano usufruito delle condotte predatorie, perpetrate a danno dell'azienda, mentre gli altri appartenenti all'associazione non avevano interesse alcuno nella ditta LI. L'attività appropriativa aveva un unico scopo, ossia quello di gestire l'azienda confiscata come propria e appartenente al nucleo familiare ristretto. 5.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizi della motivazione in relazione alla condotta di partecipazione del ricorrente all'associazione. L'attività di quest'ultimo sarebbe stata finalizzata esclusivamente ad ottenere un proprio tornaconto personale e il mantenimento in vita dell'azienda. 5.3. Con il terzo motivo hanno denunciato la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di peculato. La condotta appropriativa del ricorrente è stata qualificata come peculato per il ritenuto concorso omissivo dell'amministratore giudiziario, che avrebbe dolosamente omesso di controllare l'azienda. Il concorso di AL VI, però, non sussisterebbe, poiché non emergerebbe dagli atti che quest'ultimo avesse consapevolezza dell'esistenza di una cassa contanti, oggetto di condotte predatorie, come confermato dagli indagati durante gli interrogatori di garanzia. 5 5.4. Con il quarto motivo hanno dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'avere agevolato l'associazione mafiosa denominata famiglia dei barcellonesi. Il Tribunale del riesame, nell'affermare che le condotte predatorie erano finalizzate non solo all'appropriazione personale, ma anche al mantenimento di altri affiliati, avrebbe trascurato che, a fronte della rilevante attività predatoria, erano state effettuate piccole dazioni di denaro ai propri nipoti, ora per il matrimonio, ora per l'acquisto delle scarpe, ora per regali occasionali, mentre la dazione mensile da parte di SE LE alla cognata SA OF era stata determinata, come riferito nell'interrogatorio anche da SE LE, dal congiunto pagamento della badante della mamma degli OF, che conviveva con SA OF. Irrilevante sarebbe anche l'episodio concernente EN OL, moglie del boss TT. In definitiva, OL LV avrebbe avuto il dolo intenzionale di gestire l'azienda appropriandosi dei lauti compensi, ma non di favorire l'attività associativa dei barcellonesi. 5.5. Con il quinto motivo hanno denunciato vizi della motivazione in relazione alla proporzionalità della misura cautelare applicata. L'azienda confiscata era stata chiusa e il ricorrente, privo di precedenti penali, avrebbe posto in essere solo attività gestorie dell'azienda, appropriandosi dei profitti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi, in esso articolati, sono nel complesso infondati. 2. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Francesco Scattareggia Marchese è, in parte, non consentito e, in parte, privo di specificità. Va innanzitutto osservato, come già precisato da questa Corte, che il dovere del pubblico ministero di svolgere attività di indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. Si è chiarito al riguardo che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L., Rv. 274031 - 01; Sez. 2, n. 10061 del 20/11/2012, dep. 2013, Porcelli, Rv. 254872 - 01). Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la doglianza, formulata dal ricorrente, non è consentita nella parte in cui stigmatizza la mancata raccolta da parte del Pubblico ministero di elementi favorevoli all'indagato. qì 6 Va poi aggiunto che è priva di specificità la deduzione, articolata sempre nel primo motivo, relativa all'omessa valutazione della documentazione che sarebbe stata decisiva al fine di dimostrare: a) la non definitività della confisca, in pendenza di ricorso alla Cedu;
b) l'esclusione del ruolo apicale di AL OF con sentenza irrevocabile;
c) la legittimità dell'attività dell'impresa LI. Va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio relativo alla omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che venga prospettata :a decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (cfr.: Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162 - 01). Nel caso in disamina, il ricorrente non ha adempiuto all'onere sul medesimo incombente, non avendo illustrato le ragioni per cui le circostanze, asseritamente pretermesse, sarebbero state idonee a scalfire o, comunque, a porre in crisi la complessiva tenuta del discorso logico-argomentativo delineato dal Giudice della cautela. Ne discende che la doglianza è generica. Ad ogni modo, può aggiungersi che, in sede di riesame, l'indagato aveva lamentato la mancata valutazione delle circostanze emerse dalle indagini effettuate dalla difesa per promuovere l'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di confisca penale della ditta LI e il Tribunale ha osservato che la difesa aveva fornito una prospettazione alternativa dei fatti in valutazione, che muoveva da una premessa di fondo non plausibile, ossia che le vicende ablative relative alla menzionata ditta non avessero assunto ancora caratteri di definitività, essendo pendente un incidente di esecuzione promosso dai terzi interessati alla confisca penale. Il Collegio della cautela ha rilevato che lo strumento dell'incidente di esecuzione presuppone la definitività del provvedimento di confisca e dell'accertamento ivi contenuto (ossia la natura mafiosa dell'impresa LI e la riconducibilità della stessa a AL OF), con la conseguenza che la mera pendenza dell'incidente di esecuzione non fa venir meno per ciò solo la definitività del titolo. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che l'incidente di esecuzione, al quale aveva alluso la difesa, aveva ad oggetto esclusivamente la confisca penale dell'impresa e non quella di prevenzione, ormai definitiva dal 6 luglio 2017, sicché, anche laddove si volesse considerare plausibile l'opzione interpretativa proposta dal difensore sulla non definitività della confisca penale, in ogni caso sulla ditta LI graverebbe un altro titolo definitivo, ossia la confisca di prevenzione. 3. Il secondo motivo del ricorso dell'Avv. Scattareggia Marchese e il terzo motivo del ricorso degli Avv.ti TR e Lo Presti sono infondati. 7 3.1. Il reato di peculato è stato ascritto al ricorrente in concorso con altri soggetti, tra cui, OM OF, US OF, SE LE e AL VI, quest'ultimo amministratore giudiziario della ditta LI, sottoposta a confisca sia di prevenzione che ai sensi dell'art. 12-sexies L. n. 356/1992, entrambe disposte nei confronti di AL OF, condannato in via definitiva per la partecipazione all'associazione mafiosa dei barcellonesi. In particolare, si è contestato che l'amministratore giudiziario VI aveva consentito al ricorrente e ai componenti della famiglia OF di continuare a gestire la ditta LI e di appropriarsi del ricavato della vendita in nero di pezzi di ricambio per autovetture. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la condotta, come descritta nell'imputazione provvisoria e accertata all'esito delle indagini compiute, continua a rientrare nell'alveo di cui all'art. 314 cod. pen. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di reati contro la Pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive di beni, le quali, nella disciplina previgente, erano inquadrate nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 - 02). Restano, quindi, punibili ai sensi dell'art. 314 cod. pen. le ipotesi — come quella ascritta provvisoriamente al ricorrente — in cui la condotta distrattiva integra un'effettiva appropriazione, essendo la res 45 sottratta in modo definitivo dalla finalità pubblica per conseguire finalità private proprie o altrui. Con riferimento a queste ipotesi di "distrazione appropriativa" vi è, dunque, continuità nella qualificazione giuridica e, di conseguenza, nella risposta sanzionatoria, sempre affidata all'art. 314 cod. pen. 3.2. Deve poi osservarsi che nel delitto di peculato possono concorrere con l'agente pubblico, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., anche soggetti non qualificati e non è necessario che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sia l'esecutore materiale della condotta appropriativa, ben potendo questa, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, essere compiuta da un extraneus. È, tuttavia, indispensabile che il correo privo di qualifica soggettiva, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione "di possesso per ragioni di ufficio o di servizio" che il pubblico agente ha con la res. Se non vi è lo sfruttamento strumentale di detta relazione, propria del pubblico agente, non si configura il 8 peculato, ma, al più, altri reati quali il furto o l'appropriazione indebita (cfr. in tal senso: Sez. 6, n. 36566 del 21/06/2024, Fusco, Rv. 287025 - 01) È altresì necessario che i partecipi siano consapevoli della situazione di fatto in cui operano e contribuiscano consapevolmente, ciascuno per la sua parte, a realizzare lo stesso reato (Sez. 6, 17503 del 24/01/2018, Schauer, Rv. 272908 - 01; Sez. 6, n. 2005 del 05/08/1980, Rovelli, Rv. 146264 - 01). Il combinarsi dell'art. 110 cod. pen. con una specifica norma incriminatrice consente il cosiddetto concorso unilaterale perché determina fattispecie incriminatrici plurisoggettive eventuali, che puniscono contributi alla realizzazione del fatto, animati (a prescindere da un previo concerto con gli altri partecipanti) dall'elemento psicologico del reato. Nel caso in esame, va rilevato che dalla ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata risulta che AL VI è stato nominato amministratore giudiziario dell'impresa LI nell'ambito sia del procedimento di cognizione, definito con la confisca per sproporzione del bene, sia di quello di prevenzione e, ai sensi dell'art.
2-sexies della L. n. 575/1965 (disciplina previgente applicabile alla procedura in ragione dell'epoca nella quale era stata avanzata la proposta di sequestro) si era impegnato dinanzi al giudice delegato ad adempiere con diligenza ai compiti del suo ufficio e, quindi, a provvedere ex art. 2 cit. «alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi». In concreto, pertanto, l'amministratore, con l'incarico ricevuto, aveva assunto il controllo dell'azienda sottratta al proposto e si era obbligato a gestirla, dapprima, per conto di chi spetta sino al provvedimento di confisca e, poi, quantomeno dall'anno 2017, allorché è divenuta definitiva la confisca di prevenzione, e fino alla definitiva destinazione della stessa all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, nell'esclusivo interesse dello Stato. È evidente, quindi, che l'amministratore giudiziario, quale gestore formale dell'impresa LI, aveva il possesso dei beni aziendali e anche del denaro ricavato dalla vendita di essi. È noto che, in tema di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione. Ne consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale, che si comporti uti dominus nei confronti del danaro, del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio, e la sua conseguente appropriazione 9 possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi (Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, dep. 2013, Bartolotta, Rv. 255529 - 01). Assodato che l'amministratore giudiziario aveva il possesso dei beni dell'azienda, va poi rilevato che dall'ordinanza impugnata risulta che le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dimostravano che giornalmente SE LE faceva confluire il denaro, provento della vendita dei prodotti dell'azienda e non fatturato all'interno di un portafoglio, che si trovava nel suo ufficio, dal quale venivano quotidianamente prelevate centinaia di euro che finivano nelle tasche degli OF. Risulta, inoltre, che l'amministratore giudiziario, consapevole delle dinamiche illecite che si verificavano all'interno dell'azienda, tanto da avere rivelato alla moglie, durante una conversazione dell'ottobre 2024, che la famiglia OF dirigeva nell'ombra le attività predatorie dei dipendenti, non solo aveva tollerato la presenza degli OF in seno all'azienda, ma aveva anche consentito l'attività in nero e il prelievo del denaro, svolti, come detto, non occasionalmente, ma in via continuativa, e si era spinto sino a dare consigli agli OF su come mantenere le posizioni consolidate, avendo promesso, addirittura, che avrebbe continuato a coadiuvare l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati nel loro esclusivo interesse. Tali circostanze sono state valutate dal Tribunale, con motivazione persuasiva e priva di vizi logici, quale sintomo della consapevole abdicazione di VI allo svolgimento dei propri compiti e della sua sudditanza agli OF in funzione della piena realizzazione dei loro interessi. Con particolare riferimento al ricorrente, l'ordinanza impugnata ha rimarcato che — sulla base delle intercettazioni e delle immagini riprese — era risultato che egli aveva consentito a SE LE, ai suoi figli US e EL OF, a OM OF, alla moglie IZ TI e al figlio ON OF di incamerare una rilevantissima parte dei profitti aziendali, che aveva spartito tra costoro, trattenendone al contempo una quota altrettanto cospicua per sé. Egli era deputato a svolgere attività di cassa e aveva ricevuto l'incarico dagli amministratori di fatto SE LE e OM OF di tenere la doppia contabilità, suddividendo le vendite in quelle che dovevano essere regolarmente contabilizzate da quelle in nero, non contabilizzate. Il ricorrente aveva assunto, quindi, un ruolo essenziale nelle vicende in esame, avendo rappresentato l'elemento di cerniera tra gli OF e l'amministratore giudiziario: da una parte, infatti, quale longa manus degli OF, aveva curato gli interessi di costoro facendosi portavoce ed interprete all'interno 1 0 della ditta delle loro richieste, tanto da rappresentare una sorta di factotum di SE LE;
dall'altra, quale referente scelto da VI per seguire, per suo conto, l'andamento dell'impresa, aveva consentito allo stesso di esercitare solo un apparente controllo di legalità su quanto accadeva nei locali della ditta. Alla luce di quanto precede non è revocabile in dubbio, pertanto, che il ricorrente ha sfruttato il possesso vantato dall'amministratore giudiziario per appropriarsi di beni destinati allo Stato. Egli, infatti, ben consapevole della misura ablatoria disposta sull'impresa e del ruolo di VI, che io aveva nominato suo referente, senza avere alcun titolo, sfruttando la relazione di possesso, conseguente alla formale investitura di VI da parte dell'Autorità giudiziaria, si era ingerito nella gestione dell'impresa ed impossessato delle entrate derivanti dalla vendita dei pezzi di ricambio. Risultano, dunque, sussistenti tutti gli elementi necessari per la configurabilità del delitto di peculato in capo al ricorrente. 3.3. Va disattesa anche la censura difensiva, secondo cui non sarebbe configurabile il concorso nel reato di peculato in presenza di una condotta omissiva dell'intraneus. Nella fattispecie in esame si è contestato all'amministratore giudiziario di avere abdicato allo svolgimento dei propri compiti e, in particolare, di avere consegnato la gestione dell'impresa ai familiari del proposto, consentendo loro di appropriarsi del denaro della cassa, frutto della vendita in nero dei pezzi di ricambio. Non è stata contestata una condotta meramente omissiva (nel qual caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte - si veda, ad esempio, Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267829 - non è, comunque, ravvisabile alcun ostacolo giuridico alla configurabilità del concorso nel reato di pura condotta, come quello in esame), ma anche una condotta attiva, di piena collaborazione all'attuazione degli interessi degli OF. Tale condotta attiva è stata anche riscontrata. Secondo la ricostruzione del quadro indiziario contenuta nell'ordinanza impugnata, risulta, ad esempio, che: a) VI è stato ripreso in atteggiamenti familiari con gli OF e, in particolare, il 15/2/2024, mentre si appartava con SE LE, estromessa dall'organigramma aziendale nel settembre 2023, dopo essersi sbarazzato del telefono cellulare: condotta, quest'ultima che, unitamente all'appellativo con il quale definiva la donna ("padrona"), con motivazione non manifestamente illogica, il Tribunale ha considerato quale espressione della sua contiguità con gli OF;
11 b) il medesimo VI, a partire da giugno 2024, aveva informato SE LE di tutte le novità riguardanti la ditta e, in un'occasione, aveva accompagnato la donna presso il suo difensore;
c) VI aveva informato gli OF della richiesta del rendiconto del Giudice per le indagini preliminari, circostanza, questa, che metteva in allarme la famiglia;
d) VI, nell'ambito di una vicenda dai contorni opachi, connotata anche da accordi tra lo stesso e OL LV, al fine di ottenere il rilascio di un nuovo registro ex art. 264 d.P.R. n. 495 del 1992, aveva delegato LV a denunciare la distruzione dei libri contabili dell'azienda in occasione di una calamità naturale, evento che, con motivazione non manifestamente illogica, il Tribunale ha escluso essersi mai verificato. Risulta evidente, quindi, che con le condotte attive, come illustrate nell'ordinanza impugnata, l'amministratore aveva consentito agli OF di gestire l'impresa e di appropriarsi del denaro della cassa. 4. Il terzo motivo del ricorso dell'Avv. Scattareggia Marchese e il quarto motivo del ricorso degli Avv.ti TR e Lo Presti sono infondati. Dalla complessiva trama argomentativa dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha desunto la finalità agevolatrice della condotta appropriativa dalla prosecuzione da parte degli OF della gestione della ditta LI, ritenuta, sia in sede di prevenzione che dall'ordinanza in esame, quale impresa mafiosa, in ragione dei metodi utilizzati verso i dipendenti e i terzi. Il Collegio della cautela ha sottolineato che con la gestione dell'impresa, i cui proventi, oggetto della condotta appropriativa, venivano, in parte, destinati anche al mantenimento dei sodali ristretti in carcere, gli OF avevano continuato a manifestare la forza del sodalizio e il potere di controllo del territorio. 5. Anche i motivi di entrambi i ricorsi, relativi alla non riconducibilità dell'attività della ditta LI all'associazione mafiosa dei barcellonesi, non colgono nel segno. Il Tribunale di Messina, con motivazione priva di errori e profili di illogicità, ha escluso, come invece prospettato dal ricorrente, che le attività illecite degli OF fossero da inserire in ambiti strettamente familiari, non collegati al sodalizio capeggiato da AL OF, di cui ha invece sottolineato la persistente permanenza nel clan e la egemonia sul territorio esercitata attraverso la ditta mafiosa LI, al medesimo e ai suoi familiari riconducibile. 12 In particolare, il Collegio del riesame, premesso che con l'ingerenza nelle dinamiche dell'azienda gli OF per ben tredici anni avevano lucrato indebitamente i profitti aziendali, pur essendo l'impresa oramai definitivamente confiscata, ha evidenziato che la gestione dell'impresa aveva consentito alla famiglia OF di mantenere il controllo mafioso sul territorio e di operare in un regime di sostanziale monopolio, facendo sì che la ditta individuale LI mantenesse di fatto le caratteristiche di impresa mafiosa, nonostante operasse formalmente sotto l'egida dello Stato, nella persona dell'amministratore giudiziario. Il Tribunale del riesame ha, poi, evidenziato che costituisce dato processualmente acclarato che OF AL era soggetto affiliato alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, annoverando due condanne per la partecipazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, segnatamente, una più datata, che lo aveva riconosciuto intraneo al predetto sodalizio sino alla data del 6 novembre 1995 e l'altra più recente, che aveva esteso la sua partecipazione alla congregazione sino al 2011. Inoltre, la perdurante appartenenza di quest'ultimo al gruppo mafioso dei barcellonesi emergeva da significative conversazioni captate in altri procedimenti, confluiti nel presente, dalle quali era risultato che questi, nonostante la carcerazione subita, fosse rimasto negli anni a seguire e, precisamente, nell'anno 2021 uomo d'onore e fosse stato riconosciuto tale anche da altri esponenti di vertice del sodalizio mafioso, con i quali continuava a relazionarsi per vicende legate a delle bische clandestine gestite dal figlio US. Il Tribunale del riesame ha richiamato anche l'intercettazione nel corso della quale NO TI, capo della famiglia barcellonese, aveva commentato con un sodale che AL OF, pur essendo detenuto, non solo gestiva la ditta LI, ma aveva anche precise mire espansionistiche nel settore dell'ecobonus e continuava a controllare l'economia barcellonese seguendo le stesse logiche mafiose con cui aveva imposto la sua ditta sul mercato. La vicenda dell'acquisto del terreno contiguo ai locali dell'azienda è stata considerata la cartina di tornasole di tale ragionamento: OF aveva suggerito alla moglie di adottare metodi ritorsivi contro il proprietario del fondo che la ditta aveva interesse ad acquistare, perché ritenuto responsabile di aver indicato un prezzo di vendita troppo elevato. Infine, le telecamere di sorveglianza avevano permesso di constatare che i locali dell'impresa LI, nel periodo di osservazione, erano stati meta di una sorta di pellegrinaggio da parte di più soggetti, prossimi congiunti di esponenti di vertice della famiglia mafiosa dei barcellonesi: circostanza / questa/ che rafforza il convincimento che l'azienda fosse uno strumento del quale si 13 avvaleva l'associazione mafiosa tramite gli OF, per allargare l'area dei propri interessi criminali in ambiti diversi da quelli di tradizionale elezione e che, al contempo, assicurava agli OF e alle famiglie dei boss detenuti di lucrare dei ricavi dalle attività dell'impresa. Il piazzale della stessa era teatro delle visite anche della moglie del boss AL Di LV, riconosciuto come esponente di vertice della famiglia mafiosa dei barcellonesi, tutt'oggi in regime di cui all'art. 41-bis O.P. Nel corso del pellegrinaggio erano moltissime le persone immortalate mentre ricevevano buste contenente denaro in favore dei parenti detenuti. A fronte di siffatte argomentazioni, con cui il Tribunale ha ritenuto che l'associazione mafiosa denominata famiglia dei barcellonesi fosse operativa e che l'attività degli OF fosse riconducibile a tale associazione, il ricorrente si è limitato a svilire la portata degli elementi considerati dal Giudice della cautela e ha sollevato censure tese a sollecitare una non consentita ricostruzione del quadro indiziario. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e abbia adottato una motivazione congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 6. Del pari non consentite sono le censure, formulate in entrambi i ricorsi, relative alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa denominata famiglia dei barcellonesi. Il Tribunale ha evidenziato che la valutazione complessiva delle condotte, di cui l'indagato si era reso protagonista, permetteva di trarre sicuri indici della sua compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio. Grazie all'attività di supervisione dei movimenti aziendali e al controllo dell'attività di cassa, l'indagato aveva contribuito a mantenere l'operatività di un'impresa che era ed è 14 rimasta mafiosa e che ha assicurato illeciti profitti non solo agli OF ma anche ad altri affiliati dell'associazione mafiosa dei barcellonesi (EN ZÙ, AM Di LV), garantendo il mantenimento alle famiglie dei detenuti, esponenti di spicco del sodalizio mafioso. I diversi contegni che l'indagato aveva assunto non solo nei momenti in cui aveva dato corso al sistema di sotto fatturazione dei profitti aziendali e alle conseguenti attività, ma anche e soprattutto quando aveva supportato la famiglia OF nei momenti di fibrillazione, allorché si paventava il passaggio di consegna dell'azienda all'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati o allorché in ausilio a costoro aveva proceduto alle operazioni di bonifica dei locali della ditta o ancora si era adoperato per consegnare denaro alla moglie di AM Di LV su ordine di LE, risultavano condotte indicative di affectio societatis. Al cospetto di tali riassuntive considerazioni va rilevato che il Tribunale — sulla base degli elementi raccolti, rappresentati dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, oltre che dalle immagini delle videoriprese effettuate — ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto che il ricorrente fosse partecipe del persistente sodalizio mafioso facente capo a AL OF e avesse consapevolmente compiuto attività, anche distrattive, nell'interesse del clan. Di contro, il ricorrente si è limitato a svilire la valenza indiziaria degli elementi acquisiti, sebbene l'ordinanza impugnata non presenti sul punto alcun profilo di illogicità. 7. L'ultimo motivo di entrambi i ricorsi è privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la medesima doglianza già disattesa — con corretti e logici argomenti — dal Tribunale, che ha evidenziato che la doppia presunzione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. non poteva dirsi vinta dalle circostanze allegate dalla difesa e, cioè, dall'avvenuta chiusura della ditta e dalla sottoposizione a misura cautelare dei coindagati coinvolti nelle vicende in valutazione. Tali elementi non permettevano di rivedere in termini positivi l'allarmante giudizio di pericolosità formulato dal Giudice di prime cure, in ragione della spregiudicata condotta, di cui per anni il ricorrente si era reso protagonista e che risultava vieppiù confermato dalle risultanze delle informative della Squadra mobile della Questura di Messina del 31 gennaio 2025, depositate dall'organo d'accusa, attestanti che le condotte delittuose, emerse nell'ambito del presente procedimento, erano perdurate sino all'attualità e che, in particolare, i componenti della famiglia OF avaevano tramato nell'ombra, insieme con l'amministratore VI, per trovare una soluzione che ostacolasse 15 il passaggio di consegna dell'azienda all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. Siffatta motivazione, in quanto non inficiata da errori e vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità. 8. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 luglio 2025.