CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
TT IL, RE
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200821 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il sig. Ricorrente_1 . impugnava l'Avviso di accertamento n° TR6010200821/2024 per l'anno d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso, ha contestato la presentazione di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante, avente ad oggetto redditi prodotti all'estero per l'importo di € 164,40 e per infedele nei casi di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi sul monitoraggio – a) art. 12, comma 2 D.L. n. 78/2009 – sanzione pecunaria di cui all'art. 1
D.Lgs. n. 471/1997 raddoppiata (dal 180% al 360% dell'imposta), per l'importo di € 77.961,60; per un cumulo materiale totale di € 78.126,00.
Argomenta il ricorrente che gli viene addebitato di non aver dichiarato , nella dichiarazione Modello Redditi
PF 2019 presentata il 02.12.2019, per l'anno 2018, i conti e le attività finanziarie detenuti all'estero nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e/o dell'eventuale determinazione dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero). L'Ufficio, dai dati pervenuti dalle amministrazioni fiscali estere, in relazione all'anno 2018, ha verificato che il sig. Ricorrente_1 risulta intestatario di un conto in Svizzera, pari a € 166.055,96 ovvero a 187.128,46 CHF e, in assenza di prova contraria e di informazioni riguardanti le attività finanziarie detenute all'estero nel periodo d'imposta 2018 e nei periodi d'imposta precedenti, detto importo detenuto sul conto svizzero, verrebbe considerato come reddito di capitale ex art. 44 D.P.R. Del
917/86 non dichiararato, per cui va assoggettato ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 917/86, alla c.d. “imposta sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera” pari al 26% del capitale, raddoppiata (al 180% dell'imposta) per l'art. 12, comma 2 D.L. n. 78/2009, ovvero per reddito di capitale conseguito all'estero, in paese di fiscalità privilegiata.
Il ricorrente eccepisce come motivi di ricorso:
1) LA PERFETTA CORRISPONDENZA TRA I REDDITI DA LAVORO PRODOTTI IN SVIZZERA DAL
RICORRENTE E LE SOMME PRESENTI SUI CONTI AD ESSO INTESTATO;
ASSOLUTA MANCANZA DI
RICONDUCIBILITA' DELLE SOMME DEI CONTI CORRENTI DI € 166.055,96 CORRISPONDENTI A
187.128,46 CHF A REDDITI DI CAPITALE ex art. 44 D.P.R. Del 917/86;
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare nulla, illegittima, invalida ed, in ogni caso, priva di efficacia nei confronti dell'opponente, dell'Avviso di accertamento n° TR6010200821/2024 per l'anno 2018 e tutti gli atti pregressi e connessi ad esso collegati con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario nel presente giudizio.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso che espone i fatti della vicenda affermando che il contribuente risultava destinatario della comunicazione CV2018TR55217338, con la quale si segnalava che, nella dichiarazione Modello Redditi PF 2019 presentata il 02/12/2019 per l'anno 2018, i conti e le attività finanziarie detenuti all'estero non erano stati indicati nel quadro RW (quadro non presentato), ai fini del monitoraggio fiscale e/o dell'eventuale determinazione dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).
L'ufficio, non avendo ricevuto riscontro alla comunicazione di compliance da Parte ricorrente, notificava al contribuente, in data 24/06/2024, l'invito n. I00174/2024, con il quale lo invitava a fornire chiarimenti circa i suddetti conti e attività finanziarie e a presentare idonea documentazione in relazione agli stessi.
In data 23/10/2024 l'Agenzia fiscale, avendo riscontrato l'inerzia del contribuente, notificava la
Comunicazione dello Schema di Atto n. TR6Q10200821/2024, al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art.
6-bis, comma 1, della legge 212/2000.
A seguito della notifica dello Schema d'Atto, il contribuente non presentava osservazioni né intendeva ravvedersi. L'Ufficio provvedeva, quindi, a notificare l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, con il quale confermava gli elementi segnalati nello schema d'atto.
In data 15/03/2025, il contribuente per il tramite della consulente dott.ssa Nominativo_2, presentava istanza di annullamento dell'atto in autotutela, facendo rilevare che i redditi indicati derivavano da lavoro dipendente e non di redditi di capitale.
L'ufficio notificava in data 08/04/2025, la comunicazione di diniego autotutela.
Precisa l'Ufficio che il Decreto del Mef del 20 luglio 2023 pubblicato in GU n. 175 del 28.07.2023, ha disposto l'eliminazione della confinante Svizzera dall'elenco c.d. black list delle persone fisiche, precisando che la modifica ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, la concreta efficacia dell'eliminazione della Svizzera dai paesi non collaborativi è demandata a partire dal 1° gennaio 2024.
In riferimento al quadro RW precisa che esso è dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all'estero.
Tale quadro deve essere compilato da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia, in relazione a conti correnti, investimenti finanziari e beni immobili detenuti oltre i confini nazionali.
Inoltre, la compilazione è necessaria per la determinazione delle due relative imposte patrimoniali
• IVIE – Imposta sugli immobili detenuti all'estero;
• IVAFE – Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero.
Nella fattispecie, il contribuente non ha compilato, con tutti quegli apporti confluiti sui conti e sulle attività finanziarie detenute in Svizzera (Paese a fiscalità privilegiata), il quadro RW della dichiarazione e per i quali non ha fornito idonea documentazione probatoria al fine di superare la richiamata presunzione di legge.
A tal riguardo, se il contribuente ha presentato UN (ora modello Redditi), l'omessa compilazione del quadro
RW può essere ravveduta attraverso la dichiarazione integrativa.
Tale quadro, infatti, è solo una parte del modello con la conseguenza che la sua omissione non rappresenta un'omessa dichiarazione. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza 31626/2021.
Ne deriva che il sig. Ricorrente_1, se solo avesse accolto gli inviti dell'Agenzia, oltre a fornire i giusti chiarimenti circa i suddetti conti e attività finanziarie avrebbe potuto presentare anche una dichiarazione integrativa.
Solo successivamente, in prossimità dello spirare dei termini per la definizione agevolata e per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, parte ricorrente ha prodotto all'Agenzia fiscale un documento emesso dalla PS (Suisse) che mostra un riepilogo delle transazioni in CHF dal 01.01.2018 al 31.12.2018 nonché i certificati di salario relativi agli anni 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018 e 2019 che, però, non prova la tesi avanzata dal contribuente secondo cui l'ammontare detenuto sui conti finanziari svizzeri sia derivante da redditi da lavoro dipendente.
Si precisa, a tal riguardo che - come riportato nel diniego autotutela dell'ufficio - i certificati di salario e i contratti che documentano i redditi percepiti dal contribuente nel periodo 2010- 2015, non possono essere in alcun modo collegati agli importi esistenti alla data del 31.12.2018 sui conti finanziari, come comunicati dall'Autorità svizzera.
Non vi è alcuna evidenza, infatti, che i redditi percepiti abbiano alimentato e, in che misura, i suddetti conti.
Inoltre, il documento della banca mostra esclusivamente le transazioni in valuta estera effettuate nel corso del 2018: non è in alcun modo ricollegabile ai conti finanziari precedentemente riepilogati né tantomeno fornisce informazioni sulla genesi dei suddetti conti.
Si evidenzia, altresì, che la documentazione presentata da parte ricorrente all'ufficio, non fornisce la prova contraria richiesta dall'art 12, comma 2, del D. L. n. 78/2009, utile a superare la presunzione ivi contenuta.
Riguardo la questione della qualifica di lavoratore frontaliero, nel caso di specie il ricorrente ha indicato, in dichiarazione, la franchigia di € 7.500,00 (ma non anche il credito per le imposte pagate all'estero) ma non ha fornito alcuna prova che attesti lo spostamento “quotidiano” verso la Svizzera per prestare la propria attività lavorativa, circostanza smentita dallo stesso contribuente sia nell'istanza di autotutela quando cita
“Il soggetto è lavoratore frontaliero dal 2009 a tutt'oggi in Svizzera per periodi superiori a 183 gg all'anno”
(come di seguito riportato), sia nella tabella presente nel ricorso oggetto del presente giudizio, dalla quale si evince che, in riferimento al solo anno 2018 (periodo oggetto di controllo), il totale dei giorni di lavoro è pari a 364 quindi ben superiore ai 183 giorni previsti per essere considerato un lavoratore frontaliero.
Rammenta che se si lavora e si soggiorna in un Paese a fiscalità privilegiata per più di 183 giorni l'anno si
è considerati lavoratori all'estero. Conclude chiedendo in via cautelare, di voler rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato;
nel merito, di rigettare il ricorso con la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente, con memorie illustrative, contesta quanto affermato dalla DP di Campobasso nelle controdeduzioni.
In particolare sostiene che, con l'uscita della Svizzera dai Paesi a c.d. “fiscalità privilegiata”: non c'è più la presunzione per cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12 comma 2 primo periodo del DL 78/2009); non c'è più il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni di cui al punto precedente e, più in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 commi 2-bis e 2-ter del DL 78/2009); non c'è più il raddoppio delle sanzioni da quadro RW
(che possono, quindi, arrivare sino a un massimo del 30%) per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999.
Invoca il principio del “favor rei”, che prevede l'applicazione della legge più favorevole al contribuente, pacificamente applicabile anche in ambito tributario.
Cita il comma 13, lettera b) e 13.1, dell'articolo 38 del D.L. n. 78 del 2010, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) (doc. 1), che stabilisce un'esenzione per il monitoraggio fiscale ai fini antiriciclaggio (articolo 4 del D.L. n. 167/1990) a favore di: •soggetti residenti in [...]; •al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso;
•che prestano la propria attività lavorativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi;
•con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria;
•detenute nel paese in cui è svolta l'attività lavorativa.
Versa in atti il provvedimento n. 151663/2013 denominato “Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97”, con il quale anche l'Agenzia delle Entrate ha confermato che questo esonero
“soggettivo”, è riconosciuto per l'intero periodo di imposta nel caso in cui l'attività sia svolta all'estero, per la maggior parte dello stesso tempo.
Proprio come nel caso di specie, in cui il ricorrente e la coniuge hanno la residenza in Molise e, più precisamente in Indirizzo_1, Indirizzo_2 Montenero di Bisaccia (CB), e dal 2009 a oggi lavorano nel settore turistico di tipo alberghiero in Svizzera (Pontresina), come c.d. “frontalieri”.
Cita la Cassazione Penale, Sent. Sez. 6 Num. 19849, Anno 2021, Presidente: Nominativo_4 RE: Nominativo_5, Data Udienza: 04/05/2021 .
Sostiene che , l'accertamento oggi impugnato, è carente di prove atte a confermarne la veridicità, ed è stato condotto sulla base di mere presunzioni che, ad ogni modo non sono meritevoli di sorreggere la pretesa impositiva dell'Ente richiedente. Riguardo lo status di lavoratore frontaliero deposita in atti il permesso di soggiorno di tipo G per frontalieri.
Pertanto al punto andrà spiegato, come per stessa dichiarazione della Segreteria di Stato della migrazione
SEM (Svizzera) (versata in atti), possono ottenere il permesso di fontaliere di tipo G, solo i cittadini di Stati terzi che sono titolari di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato limitrofo della Svizzera e, soltanto se qusti sono domiciliati da almeno sei mesi nella zona di frontiera dello Stato limitrofo in questione.
Quindi, con la produzione di detto permesso di soggiorno a suo nome, il Sig. Ricorrente_1, ha dato piena prova di tutto quanto richiesto dalla resistente, ai fini di essere considerato anche in Nominativo_3, lavoratore c.d.
“frontaliero”.
In data 02 gennaio 2026 la Direzione provinciale di Campobasso, preso atto della decisione di questa CGT di primo grado, che, con ordinanza n. 268/01/2025 depositata il 30.10.2025, statuiva: “ritenuta l'assoluta rilevanza e decisività della documentazione in questione (riferita all'anno 2018), la acquisisce d'ufficio e rinvia, al fine di dare modo all'Ufficio di esaminarla, all'udienza del 13/01/2026 ore 10:00, onerando il ricorrente a depositarla telematicamente oggi stesso, a pena inammissibilità e dando atto che il ricorrente ne ha oggi qui depositato copia cartacea” e rinviava la trattazione per il merito all'udienza del 13.01.2026, dando seguito alla predetta ordinanza, ha proceduto all'esame della documentazione depositata in giudizio dalla controparte.
All'esito dell'esame ha concluso nel ritenere verosimilmente applicabile alla fattispecie l'art 38, comma 13 lett. b) e comma 13.1 del Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78.
Di conseguenza, a seguito dell'esame della documentazione prodotta in giudizio e sulla base della sopra richiamata normativa, ha ritenuto che il sig. Ricorrente_1 poteva considerarsi esonerato dagli obblighi dichiarativi previsti dall'art 4 del decreto-legge n. 167/1990. Dall'estratto conto bancario depositato in giudizio poteva desumere che il conto corrente del contribuente sia un conto di solo deposito dove erano stati accreditati i redditi da lavoro prodotti dal sig. Ricorrente_1 e dalla sig.ra Nominativo_7 (coniuge) e che il contribuente aveva svolto, in via continuativa, la propria attività lavorativa all'estero per l'intero periodo di imposta e comunque per un numero di giorni superiore a 183.
Sulla base delle superiori considerazioni, l'Ufficio ritiene meritevoli di accoglimento le doglianze di controparte e, di conseguenza, che la pretesa erariale come richiesta con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, non sia più dovuta.
Ne consegue il venir meno della materia del contendere.
Tanto premesso, in ordine al corretto e legittimo operato dell'Amministrazione, chiedeva di disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della richiesta della Direzione Provinciale di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite.
Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, la Corte evidenzia l'inerzia del ricorrente che, nonostante sia stato invitato dall'ufficio a fornire chiarimenti circa i conti esteri, inizialmente mediante comunicazione di compliance, in data 24.06.2024, mediante invito n. I00174/2024 e il 23/10/2024 attraverso la notifica dello schema d'atto n. TR6Q10200821/2024, ha depositato la documentazione chiarificatrice soltanto in sede giudiziale.
A tal riguardo, osserva la Corte, il contribuente ha presentato il modello UN omettendo la compilazione del quadro RW che poteva essere ravveduta attraverso una dichiarazione integrativa.
Tale quadro, infatti, è solo una parte del modello con la conseguenza che la sua omissione non rappresenta un'omessa dichiarazione. (Cassazione ordinanza 31626/2021).
Ne deriva che il ricorrente, se avesse accolto gli inviti dell'Agenzia e fornito i chiarimenti circa i suddetti conti e le attività finanziarie, già in sede amministrativa, avrebbe potuto evitare il giudizio dinnanzi questa Corte di Giustizia.
Tanto premesso, ritenuto legittimo e corretto l'operato dell'Amministrazione, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul merito del ricorso, tranne che sulle spese processuali, che comunque compesa tra le parti.
Campobasso, 13/01/2026
Il Presidente
Dott. Vincenzo Di Giacomo
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
TT IL, RE
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200821 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il sig. Ricorrente_1 . impugnava l'Avviso di accertamento n° TR6010200821/2024 per l'anno d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso, ha contestato la presentazione di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante, avente ad oggetto redditi prodotti all'estero per l'importo di € 164,40 e per infedele nei casi di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi sul monitoraggio – a) art. 12, comma 2 D.L. n. 78/2009 – sanzione pecunaria di cui all'art. 1
D.Lgs. n. 471/1997 raddoppiata (dal 180% al 360% dell'imposta), per l'importo di € 77.961,60; per un cumulo materiale totale di € 78.126,00.
Argomenta il ricorrente che gli viene addebitato di non aver dichiarato , nella dichiarazione Modello Redditi
PF 2019 presentata il 02.12.2019, per l'anno 2018, i conti e le attività finanziarie detenuti all'estero nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e/o dell'eventuale determinazione dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero). L'Ufficio, dai dati pervenuti dalle amministrazioni fiscali estere, in relazione all'anno 2018, ha verificato che il sig. Ricorrente_1 risulta intestatario di un conto in Svizzera, pari a € 166.055,96 ovvero a 187.128,46 CHF e, in assenza di prova contraria e di informazioni riguardanti le attività finanziarie detenute all'estero nel periodo d'imposta 2018 e nei periodi d'imposta precedenti, detto importo detenuto sul conto svizzero, verrebbe considerato come reddito di capitale ex art. 44 D.P.R. Del
917/86 non dichiararato, per cui va assoggettato ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 917/86, alla c.d. “imposta sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera” pari al 26% del capitale, raddoppiata (al 180% dell'imposta) per l'art. 12, comma 2 D.L. n. 78/2009, ovvero per reddito di capitale conseguito all'estero, in paese di fiscalità privilegiata.
Il ricorrente eccepisce come motivi di ricorso:
1) LA PERFETTA CORRISPONDENZA TRA I REDDITI DA LAVORO PRODOTTI IN SVIZZERA DAL
RICORRENTE E LE SOMME PRESENTI SUI CONTI AD ESSO INTESTATO;
ASSOLUTA MANCANZA DI
RICONDUCIBILITA' DELLE SOMME DEI CONTI CORRENTI DI € 166.055,96 CORRISPONDENTI A
187.128,46 CHF A REDDITI DI CAPITALE ex art. 44 D.P.R. Del 917/86;
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare nulla, illegittima, invalida ed, in ogni caso, priva di efficacia nei confronti dell'opponente, dell'Avviso di accertamento n° TR6010200821/2024 per l'anno 2018 e tutti gli atti pregressi e connessi ad esso collegati con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario nel presente giudizio.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso che espone i fatti della vicenda affermando che il contribuente risultava destinatario della comunicazione CV2018TR55217338, con la quale si segnalava che, nella dichiarazione Modello Redditi PF 2019 presentata il 02/12/2019 per l'anno 2018, i conti e le attività finanziarie detenuti all'estero non erano stati indicati nel quadro RW (quadro non presentato), ai fini del monitoraggio fiscale e/o dell'eventuale determinazione dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).
L'ufficio, non avendo ricevuto riscontro alla comunicazione di compliance da Parte ricorrente, notificava al contribuente, in data 24/06/2024, l'invito n. I00174/2024, con il quale lo invitava a fornire chiarimenti circa i suddetti conti e attività finanziarie e a presentare idonea documentazione in relazione agli stessi.
In data 23/10/2024 l'Agenzia fiscale, avendo riscontrato l'inerzia del contribuente, notificava la
Comunicazione dello Schema di Atto n. TR6Q10200821/2024, al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art.
6-bis, comma 1, della legge 212/2000.
A seguito della notifica dello Schema d'Atto, il contribuente non presentava osservazioni né intendeva ravvedersi. L'Ufficio provvedeva, quindi, a notificare l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, con il quale confermava gli elementi segnalati nello schema d'atto.
In data 15/03/2025, il contribuente per il tramite della consulente dott.ssa Nominativo_2, presentava istanza di annullamento dell'atto in autotutela, facendo rilevare che i redditi indicati derivavano da lavoro dipendente e non di redditi di capitale.
L'ufficio notificava in data 08/04/2025, la comunicazione di diniego autotutela.
Precisa l'Ufficio che il Decreto del Mef del 20 luglio 2023 pubblicato in GU n. 175 del 28.07.2023, ha disposto l'eliminazione della confinante Svizzera dall'elenco c.d. black list delle persone fisiche, precisando che la modifica ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, la concreta efficacia dell'eliminazione della Svizzera dai paesi non collaborativi è demandata a partire dal 1° gennaio 2024.
In riferimento al quadro RW precisa che esso è dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all'estero.
Tale quadro deve essere compilato da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia, in relazione a conti correnti, investimenti finanziari e beni immobili detenuti oltre i confini nazionali.
Inoltre, la compilazione è necessaria per la determinazione delle due relative imposte patrimoniali
• IVIE – Imposta sugli immobili detenuti all'estero;
• IVAFE – Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero.
Nella fattispecie, il contribuente non ha compilato, con tutti quegli apporti confluiti sui conti e sulle attività finanziarie detenute in Svizzera (Paese a fiscalità privilegiata), il quadro RW della dichiarazione e per i quali non ha fornito idonea documentazione probatoria al fine di superare la richiamata presunzione di legge.
A tal riguardo, se il contribuente ha presentato UN (ora modello Redditi), l'omessa compilazione del quadro
RW può essere ravveduta attraverso la dichiarazione integrativa.
Tale quadro, infatti, è solo una parte del modello con la conseguenza che la sua omissione non rappresenta un'omessa dichiarazione. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza 31626/2021.
Ne deriva che il sig. Ricorrente_1, se solo avesse accolto gli inviti dell'Agenzia, oltre a fornire i giusti chiarimenti circa i suddetti conti e attività finanziarie avrebbe potuto presentare anche una dichiarazione integrativa.
Solo successivamente, in prossimità dello spirare dei termini per la definizione agevolata e per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, parte ricorrente ha prodotto all'Agenzia fiscale un documento emesso dalla PS (Suisse) che mostra un riepilogo delle transazioni in CHF dal 01.01.2018 al 31.12.2018 nonché i certificati di salario relativi agli anni 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018 e 2019 che, però, non prova la tesi avanzata dal contribuente secondo cui l'ammontare detenuto sui conti finanziari svizzeri sia derivante da redditi da lavoro dipendente.
Si precisa, a tal riguardo che - come riportato nel diniego autotutela dell'ufficio - i certificati di salario e i contratti che documentano i redditi percepiti dal contribuente nel periodo 2010- 2015, non possono essere in alcun modo collegati agli importi esistenti alla data del 31.12.2018 sui conti finanziari, come comunicati dall'Autorità svizzera.
Non vi è alcuna evidenza, infatti, che i redditi percepiti abbiano alimentato e, in che misura, i suddetti conti.
Inoltre, il documento della banca mostra esclusivamente le transazioni in valuta estera effettuate nel corso del 2018: non è in alcun modo ricollegabile ai conti finanziari precedentemente riepilogati né tantomeno fornisce informazioni sulla genesi dei suddetti conti.
Si evidenzia, altresì, che la documentazione presentata da parte ricorrente all'ufficio, non fornisce la prova contraria richiesta dall'art 12, comma 2, del D. L. n. 78/2009, utile a superare la presunzione ivi contenuta.
Riguardo la questione della qualifica di lavoratore frontaliero, nel caso di specie il ricorrente ha indicato, in dichiarazione, la franchigia di € 7.500,00 (ma non anche il credito per le imposte pagate all'estero) ma non ha fornito alcuna prova che attesti lo spostamento “quotidiano” verso la Svizzera per prestare la propria attività lavorativa, circostanza smentita dallo stesso contribuente sia nell'istanza di autotutela quando cita
“Il soggetto è lavoratore frontaliero dal 2009 a tutt'oggi in Svizzera per periodi superiori a 183 gg all'anno”
(come di seguito riportato), sia nella tabella presente nel ricorso oggetto del presente giudizio, dalla quale si evince che, in riferimento al solo anno 2018 (periodo oggetto di controllo), il totale dei giorni di lavoro è pari a 364 quindi ben superiore ai 183 giorni previsti per essere considerato un lavoratore frontaliero.
Rammenta che se si lavora e si soggiorna in un Paese a fiscalità privilegiata per più di 183 giorni l'anno si
è considerati lavoratori all'estero. Conclude chiedendo in via cautelare, di voler rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato;
nel merito, di rigettare il ricorso con la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente, con memorie illustrative, contesta quanto affermato dalla DP di Campobasso nelle controdeduzioni.
In particolare sostiene che, con l'uscita della Svizzera dai Paesi a c.d. “fiscalità privilegiata”: non c'è più la presunzione per cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12 comma 2 primo periodo del DL 78/2009); non c'è più il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni di cui al punto precedente e, più in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 commi 2-bis e 2-ter del DL 78/2009); non c'è più il raddoppio delle sanzioni da quadro RW
(che possono, quindi, arrivare sino a un massimo del 30%) per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999.
Invoca il principio del “favor rei”, che prevede l'applicazione della legge più favorevole al contribuente, pacificamente applicabile anche in ambito tributario.
Cita il comma 13, lettera b) e 13.1, dell'articolo 38 del D.L. n. 78 del 2010, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) (doc. 1), che stabilisce un'esenzione per il monitoraggio fiscale ai fini antiriciclaggio (articolo 4 del D.L. n. 167/1990) a favore di: •soggetti residenti in [...]; •al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso;
•che prestano la propria attività lavorativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi;
•con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria;
•detenute nel paese in cui è svolta l'attività lavorativa.
Versa in atti il provvedimento n. 151663/2013 denominato “Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97”, con il quale anche l'Agenzia delle Entrate ha confermato che questo esonero
“soggettivo”, è riconosciuto per l'intero periodo di imposta nel caso in cui l'attività sia svolta all'estero, per la maggior parte dello stesso tempo.
Proprio come nel caso di specie, in cui il ricorrente e la coniuge hanno la residenza in Molise e, più precisamente in Indirizzo_1, Indirizzo_2 Montenero di Bisaccia (CB), e dal 2009 a oggi lavorano nel settore turistico di tipo alberghiero in Svizzera (Pontresina), come c.d. “frontalieri”.
Cita la Cassazione Penale, Sent. Sez. 6 Num. 19849, Anno 2021, Presidente: Nominativo_4 RE: Nominativo_5, Data Udienza: 04/05/2021 .
Sostiene che , l'accertamento oggi impugnato, è carente di prove atte a confermarne la veridicità, ed è stato condotto sulla base di mere presunzioni che, ad ogni modo non sono meritevoli di sorreggere la pretesa impositiva dell'Ente richiedente. Riguardo lo status di lavoratore frontaliero deposita in atti il permesso di soggiorno di tipo G per frontalieri.
Pertanto al punto andrà spiegato, come per stessa dichiarazione della Segreteria di Stato della migrazione
SEM (Svizzera) (versata in atti), possono ottenere il permesso di fontaliere di tipo G, solo i cittadini di Stati terzi che sono titolari di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato limitrofo della Svizzera e, soltanto se qusti sono domiciliati da almeno sei mesi nella zona di frontiera dello Stato limitrofo in questione.
Quindi, con la produzione di detto permesso di soggiorno a suo nome, il Sig. Ricorrente_1, ha dato piena prova di tutto quanto richiesto dalla resistente, ai fini di essere considerato anche in Nominativo_3, lavoratore c.d.
“frontaliero”.
In data 02 gennaio 2026 la Direzione provinciale di Campobasso, preso atto della decisione di questa CGT di primo grado, che, con ordinanza n. 268/01/2025 depositata il 30.10.2025, statuiva: “ritenuta l'assoluta rilevanza e decisività della documentazione in questione (riferita all'anno 2018), la acquisisce d'ufficio e rinvia, al fine di dare modo all'Ufficio di esaminarla, all'udienza del 13/01/2026 ore 10:00, onerando il ricorrente a depositarla telematicamente oggi stesso, a pena inammissibilità e dando atto che il ricorrente ne ha oggi qui depositato copia cartacea” e rinviava la trattazione per il merito all'udienza del 13.01.2026, dando seguito alla predetta ordinanza, ha proceduto all'esame della documentazione depositata in giudizio dalla controparte.
All'esito dell'esame ha concluso nel ritenere verosimilmente applicabile alla fattispecie l'art 38, comma 13 lett. b) e comma 13.1 del Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78.
Di conseguenza, a seguito dell'esame della documentazione prodotta in giudizio e sulla base della sopra richiamata normativa, ha ritenuto che il sig. Ricorrente_1 poteva considerarsi esonerato dagli obblighi dichiarativi previsti dall'art 4 del decreto-legge n. 167/1990. Dall'estratto conto bancario depositato in giudizio poteva desumere che il conto corrente del contribuente sia un conto di solo deposito dove erano stati accreditati i redditi da lavoro prodotti dal sig. Ricorrente_1 e dalla sig.ra Nominativo_7 (coniuge) e che il contribuente aveva svolto, in via continuativa, la propria attività lavorativa all'estero per l'intero periodo di imposta e comunque per un numero di giorni superiore a 183.
Sulla base delle superiori considerazioni, l'Ufficio ritiene meritevoli di accoglimento le doglianze di controparte e, di conseguenza, che la pretesa erariale come richiesta con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, non sia più dovuta.
Ne consegue il venir meno della materia del contendere.
Tanto premesso, in ordine al corretto e legittimo operato dell'Amministrazione, chiedeva di disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della richiesta della Direzione Provinciale di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite.
Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, la Corte evidenzia l'inerzia del ricorrente che, nonostante sia stato invitato dall'ufficio a fornire chiarimenti circa i conti esteri, inizialmente mediante comunicazione di compliance, in data 24.06.2024, mediante invito n. I00174/2024 e il 23/10/2024 attraverso la notifica dello schema d'atto n. TR6Q10200821/2024, ha depositato la documentazione chiarificatrice soltanto in sede giudiziale.
A tal riguardo, osserva la Corte, il contribuente ha presentato il modello UN omettendo la compilazione del quadro RW che poteva essere ravveduta attraverso una dichiarazione integrativa.
Tale quadro, infatti, è solo una parte del modello con la conseguenza che la sua omissione non rappresenta un'omessa dichiarazione. (Cassazione ordinanza 31626/2021).
Ne deriva che il ricorrente, se avesse accolto gli inviti dell'Agenzia e fornito i chiarimenti circa i suddetti conti e le attività finanziarie, già in sede amministrativa, avrebbe potuto evitare il giudizio dinnanzi questa Corte di Giustizia.
Tanto premesso, ritenuto legittimo e corretto l'operato dell'Amministrazione, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul merito del ricorso, tranne che sulle spese processuali, che comunque compesa tra le parti.
Campobasso, 13/01/2026
Il Presidente
Dott. Vincenzo Di Giacomo