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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 560/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003813848000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004683586000 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sign. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.03020239003813848000, consegnata il 09/10/2023, contenente la cartella di pagamento n.03020130004683586000, attinenti a “ICI” per l'anno 2006, con la quale si intima il pagamento della somma di euro 1.618,89, ;eccepisce l' omessa notifica della cartella di pagamento, la mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore
(“avviso di accertamento”),la prescrizione del credito iscritto a ruolo. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate –OS che rileva quanto segue :1)la cartella n.
03020130004683586000, è stata oggetto di sgravio disposto dall'ente impositore in data 16/11/2023per cui non si darà seguito alcuno alla riscossione della partita di ruolo in menzione;
2) atti interruttivi non impugnati
: – a)INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 03020179000068583000 notificato via per il 24.01.2017; –b)
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 0302020900147818500 notificato il 10.02.2020; c) – INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 03020239003813848000 notificato il 09.10.2023 ; eccepisce il difetto di legittimazione passiva;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese .
Si costituisce il Comune di Lamezia Terme rilevando quanto segue : 1 )La cartella n. n.
03020130004683586000 ICI annualità 2006, veniva notificata in data 04/04/2013 a cura diretta del
Concessionario per la riscossione (AdER) e scaturiva dall'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2006, provvedimento n. 238629 emesso in data 09/11/2011 e notificato in data 23/11/2011 a mezzo di raccomandata a/r.; 2) L' avviso di accertamento ICI è stato emesso per il mancato versamento dell'imposta relativa al fabbricato identificato al foglio 20 part. 358 sub. 52 per il quale è stata già riconosciuta l'agevolazione prevista per l'abitazione principale (detrazione € 120,00 e aliquota 5,5°/°°), e l'atto è stato notificato con consegna a mano del destinatario;
3 )secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato,, applicando un ragionamento a ritroso in relazione alle fasi del procedimento di riscossione, la prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale (non impugnata nei termini), costituisce valido presupposto per la notifica dell'intimazione di pagamento e la sua impugnativa è definitivamente preclusa;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,il Giudice Monocratico, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che nel ricorso vi è contraddittorietà tra importo della cartella impugnata per l'ICI che riporta un importo di €.303,33, cartella, tra l'altro oggetto di sgravio del Comune resistente, mentre nel ricorso si fa riferimento ad un valore dell'ICI di €.1.618,89, che attiene alla cartella della tassa rifiuti, già oggetto di altro ricorso;
il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese compensate. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
TA, 17.12.2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott.Maria Eva Taccardi )
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 560/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003813848000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004683586000 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sign. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.03020239003813848000, consegnata il 09/10/2023, contenente la cartella di pagamento n.03020130004683586000, attinenti a “ICI” per l'anno 2006, con la quale si intima il pagamento della somma di euro 1.618,89, ;eccepisce l' omessa notifica della cartella di pagamento, la mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore
(“avviso di accertamento”),la prescrizione del credito iscritto a ruolo. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate –OS che rileva quanto segue :1)la cartella n.
03020130004683586000, è stata oggetto di sgravio disposto dall'ente impositore in data 16/11/2023per cui non si darà seguito alcuno alla riscossione della partita di ruolo in menzione;
2) atti interruttivi non impugnati
: – a)INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 03020179000068583000 notificato via per il 24.01.2017; –b)
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 0302020900147818500 notificato il 10.02.2020; c) – INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 03020239003813848000 notificato il 09.10.2023 ; eccepisce il difetto di legittimazione passiva;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese .
Si costituisce il Comune di Lamezia Terme rilevando quanto segue : 1 )La cartella n. n.
03020130004683586000 ICI annualità 2006, veniva notificata in data 04/04/2013 a cura diretta del
Concessionario per la riscossione (AdER) e scaturiva dall'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2006, provvedimento n. 238629 emesso in data 09/11/2011 e notificato in data 23/11/2011 a mezzo di raccomandata a/r.; 2) L' avviso di accertamento ICI è stato emesso per il mancato versamento dell'imposta relativa al fabbricato identificato al foglio 20 part. 358 sub. 52 per il quale è stata già riconosciuta l'agevolazione prevista per l'abitazione principale (detrazione € 120,00 e aliquota 5,5°/°°), e l'atto è stato notificato con consegna a mano del destinatario;
3 )secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato,, applicando un ragionamento a ritroso in relazione alle fasi del procedimento di riscossione, la prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale (non impugnata nei termini), costituisce valido presupposto per la notifica dell'intimazione di pagamento e la sua impugnativa è definitivamente preclusa;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,il Giudice Monocratico, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che nel ricorso vi è contraddittorietà tra importo della cartella impugnata per l'ICI che riporta un importo di €.303,33, cartella, tra l'altro oggetto di sgravio del Comune resistente, mentre nel ricorso si fa riferimento ad un valore dell'ICI di €.1.618,89, che attiene alla cartella della tassa rifiuti, già oggetto di altro ricorso;
il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese compensate. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
TA, 17.12.2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott.Maria Eva Taccardi )