Art. 2.
Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' cosi' modificato:
"La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni e integrazioni".
Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' cosi' modificato:
"La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni e integrazioni".