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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott.ssa Irene Colladet giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 345/2024 RG promosso da
nato a [...] il [...], assistito in giudizio Parte_1
dall'avv. RITA MONDOLO e dall'avv. PASIN MARINELLA
e da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_2
dall'avv. e dall'avv. CARLO GINO SINATRA e dall'avv. DE MICHIEL FRANCESCA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte del 18.11.2025
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/05/2024 ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 di ai fini della regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia Parte_2 minore.
La convenuta si è costituita in giudizio in data 30.9.2024. Parte_2
Nel corso del giudizio le parti sono state sentite ai fini della conciliazione e hanno raggiunto un accordo, all'esito del quale hanno presentato le seguenti conclusioni conformi: PE
“la figlia minore iene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, sig.ra , presso l'abitazione sita in Calalzo di Cadore (BL) via Parte_2
1 Lagole n. 9, ove manterrà la residenza;
2. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, alla salute, all'educazione, alla crescita ed alla religione, tenendo conto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana della figlia per i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Saranno, invece, condivise le decisioni di maggiore importanza e, comunque, di carattere straordinario. Sul punto i sig.ri e concordano sulle Pt_1 Pt_2 condizioni di cui all'accordo di mediazione già raggiunto e sottoscritto in data 10.3.2025, già depositato agli atti del procedimento avanti al Tribunale e che deve intendersi qui integralmente richiamato e facente parte delle condizioni di mantenimento ed affidamento;
PE
3. in particolare, con riferimento alla religione, errà iscritta a catechismo e alla frequenza della materia di religione cattolica a scuola.
Per la frequentazione delle cerimonie religiose, i genitori concordano di confrontarsi fra loro per decidere come organizzarle;
4. Le visite e le eventuali terapie vengono concordate tra i genitori i quali si impegnano ad PE aggiornarsi reciprocamente sullo stato di salute di
5. con riferimento alle attività sportive, i genitori concordano di confrontarsi rispetto alle scelte da PE prendere e, nel limite del possibile, di assecondare le predisposizioni di L'attrezzatura sportiva e le quote di iscrizione verranno sostenute a metà da entrambi;
PE
6. per l'iscrizione a scuola, data la residenza di resso la madre e fin quanto la bambina non PE sarà abbastanza grande per spostarsi in autonomia (quindi fino alle medie inferiori), frequenterà le scuole nel luogo di residenza. Nel caso in cui per le scuole superiori si palesasse la necessità di spostamenti importanti, sarà valutata da parte dei genitori anche la possibilità per PE i stare con il padre per agevolare la frequenza scolastica. I genitori concordano che alle riunioni con le insegnanti parteciperà la madre aggiornando il padre e, a seconda della necessità, parteciperanno entrambi i genitori. Agli eventi promossi dalla scuola, quali recite, feste di fine anno, etc., se possibile, parteciperanno entrambi i genitori. I sig.ri e Pt_1 Pt_2 concordano, inoltre, di confrontarsi di volta in volta, per le comunicazioni relative alla scuola, eventuali autorizzazioni da rilasciare e, nel caso di necessità, di ripetizioni, si accorderanno sulle modalità di attivazione mantenendo i costi ripartiti a metà;
7. salvo diverso accordo diretto tra i genitori, il sig. terrà con sé da dicembre 2025 la Pt_1
PE figlia alle ore 17.30 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. In caso di necessità (ad es.
2 per gite “fuori porta” o occasioni particolari) l'orario di rientro potrà essere esteso previo accordo fra i genitori. Sarà cura del sig. recarsi presso l'abitazione della sig.ra per Pt_1 Pt_2 prelevare e riportare la figlia, salvo i casi in cui la sig.ra dovesse recarsi nella zona di Pt_2 residenza del sig. rendendosi così disponibile a portare o ritirare la figlia;
Pt_1
8. durante la settimana nelle giornate di mercoledì o giovedì (o in alternativa, previo accordo tra i genitori, di un altro giorno da concordare di volta in volta, in base alle esigenze dai genitori PE stessi) il sig. potrà stare con la figlia alle ore 15.00 alle ore 20.30. Per prelevare e Pt_1
PE riportare casa, si richiama quanto indicato al punto precedente;
9. vacanze natalizie divise tra i genitori come segue: una settimana alla madre ed una settimana al padre alternando le giornate di Natale e Capodanno e, in ogni caso, prevedendo che una delle due festività sia sempre trascorsa con l'altro genitore. In alternanza a quanto già avvenuto, si PE concorda che tia con la madre il 25 Dicembre 2025. PE Data la tenera età di i concorda che per il primo anno la settimana sia frazionata in tre periodi. I genitori si accorderanno di volta in volta entro il 15 dicembre;
10. Per le vacanze estive, due settimane nel mese di agosto, alternando tra i genitori la prima quindicina e la seconda quindicina ed il giorno di ferragosto. Per i primi anni i genitori concordano che le due settimane possano essere frazionate in diversi periodi a seconda delle PE esigenze di I genitori si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno per meglio organizzare e non sovrapporre le giornate di ferie. Oltre alle ferie estive, il padre potrà trascorrere un'ulteriore settimana di vacanze con la figlia in altri periodi dell'anno, concordando le giornate ed il periodo con la madre;
PE
11. Le festività pasquali verranno alternate di anno in anno. Nelle annualità in cui tarà con il padre, la permanenza andrà dal sabato alle ore 10.30 alle ore 19.00 del lunedì;
12. Le festività nazionali (es. 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, etc.) alternate tra i genitori. Nelle PE annualità in cui tarà con il padre, la permanenza andrà dalle ore 10.30 alle ore 20.30. I
“ponti” verranno concordati di anno in anno dai genitori in maniera equa fra i due;
13. I genitori avranno facoltà di sentire telefonicamente, anche con videochiamate, la figlia quando staranno per l'intera giornata con l'altro genitore;
PE
14. Data la tenera età di quanto concordato dai genitori potrà essere rivisto dagli stessi, previo accordo, nel suo interesse 15. In considerazione della ripartizione sulla gestione ed PE affidamento dalla figlia, il sig. concorrerà al mantenimento di on il versamento in Pt_1 favore della sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, dell'importo di euro 550,00 Pt_2
(cinquecentocinquanta/00) mensili, importo soggetto a rivalutazione ISTAT,100%, con
3 decorrenza dal 1° novembre 2026. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra
[...]
; Parte_2
16. Le spese straordinarie di cui al “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi”, del Tribunale di Belluno del 21.10.2021, che integralmente si richiama, sostenute nell'interesse della figlia PE saranno ripartite al 50% tra i genitori. Il genitore che le avesse anticipate per intero potrà richiedere all'altro il pagamento della sua quota, con esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Il genitore tenuto a concorrere provvederà al rimborso della quota a suo carico entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento come sopra documentata;
17. I genitori concordano di fare la carta d'identità della figlia e di scambiarsela all'occorrenza, per viaggi, motivi di salute, etc.). Concordano, inoltre, per eventuali viaggi all'esterno di effettuare la richiesta per il passaporto e di tutti i documenti necessari per la bambina”.
Le condizioni concordate sono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore e sono altresì conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per disporre che i rapporti tra le parti e la figlia siano regolati in conformità alle condizioni concordate.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle seguenti condizioni, come concordate tra le parti: PE
1. la figlia minore affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, sig.ra , presso l'abitazione sita in Calalzo di Cadore Parte_2
(BL) via Lagole n. 9, ove manterrà la residenza;
2. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, alla salute, all'educazione, alla crescita ed alla religione, tenendo conto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana della figlia per i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Saranno, invece, condivise le decisioni di maggiore importanza e, comunque, di carattere straordinario. Sul punto i sig.ri e concordano sulle condizioni di cui all'accordo di Pt_1 Pt_2 mediazione già raggiunto e sottoscritto in data 10.3.2025, già depositato agli atti del
4 procedimento avanti al Tribunale e che deve intendersi qui integralmente richiamato e facente parte delle condizioni di mantenimento ed affidamento;
PE
3. in particolare, con riferimento alla religione, verrà iscritta a catechismo e alla frequenza della materia di religione cattolica a scuola.
Per la frequentazione delle cerimonie religiose, i genitori concordano di confrontarsi fra loro per decidere come organizzarle;
4. le visite e le eventuali terapie vengono concordate tra i genitori i quali si impegnano ad PE aggiornarsi reciprocamente sullo stato di salute di
5. con riferimento alle attività sportive, i genitori concordano di confrontarsi rispetto alle PE scelte da prendere e, nel limite del possibile, di assecondare le predisposizioni di
L'attrezzatura sportiva e le quote di iscrizione verranno sostenute a metà da entrambi;
PE
6. per l'iscrizione a scuola, data la residenza di presso la madre e fin quanto la bambina non sarà abbastanza grande per spostarsi in autonomia (quindi fino alle medie PE inferiori), requenterà le scuole nel luogo di residenza. Nel caso in cui per le scuole superiori si palesasse la necessità di spostamenti importanti, sarà valutata da parte dei PE genitori anche la possibilità per di stare con il padre per agevolare la frequenza scolastica. I genitori concordano che alle riunioni con le insegnanti parteciperà la madre aggiornando il padre e, a seconda della necessità, parteciperanno entrambi i genitori. Agli eventi promossi dalla scuola, quali recite, feste di fine anno, etc., se possibile, parteciperanno entrambi i genitori. I sig.ri e concordano, inoltre, di Pt_1 Pt_2 confrontarsi di volta in volta, per le comunicazioni relative alla scuola, eventuali autorizzazioni da rilasciare e, nel caso di necessità, di ripetizioni, si accorderanno sulle modalità di attivazione mantenendo i costi ripartiti a metà;
7. salvo diverso accordo diretto tra i genitori, il sig. terrà con sé da dicembre Pt_1
PE 2025 la figlia alle ore 17.30 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. In caso di necessità (ad es. per gite “fuori porta” o occasioni particolari) l'orario di rientro potrà essere esteso previo accordo fra i genitori. Sarà cura del sig. recarsi presso Pt_1
l'abitazione della sig.ra per prelevare e riportare la figlia, salvo i casi in cui la Pt_2 sig.ra dovesse recarsi nella zona di residenza del sig. rendendosi così Pt_2 Pt_1 disponibile a portare o ritirare la figlia;
8. durante la settimana nelle giornate di mercoledì o giovedì (o in alternativa, previo accordo tra i genitori, di un altro giorno da concordare di volta in volta, in base alle PE esigenze dai genitori stessi) il sig. potrà stare con la figlia alle ore 15.00 Pt_1
5 PE alle ore 20.30. Per prelevare e riportare casa, si richiama quanto indicato al punto precedente;
9. vacanze natalizie divise tra i genitori come segue: una settimana alla madre ed una settimana al padre alternando le giornate di Natale e Capodanno e, in ogni caso, prevedendo che una delle due festività sia sempre trascorsa con l'altro genitore. In PE alternanza a quanto già avvenuto, si concorda che tia con la madre il 25 Dicembre
2025. PE Data la tenera età di i concorda che per il primo anno la settimana sia frazionata in tre periodi. I genitori si accorderanno di volta in volta entro il 15 dicembre;
10. Per le vacanze estive, due settimane nel mese di agosto, alternando tra i genitori la prima quindicina e la seconda quindicina ed il giorno di ferragosto. Per i primi anni i genitori concordano che le due settimane possano essere frazionate in diversi periodi a PE seconda delle esigenze di I genitori si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno per meglio organizzare e non sovrapporre le giornate di ferie. Oltre alle ferie estive, il padre potrà trascorrere un'ulteriore settimana di vacanze con la figlia in altri periodi dell'anno, concordando le giornate ed il periodo con la madre;
PE
11. le festività pasquali verranno alternate di anno in anno. Nelle annualità in cui starà con il padre, la permanenza andrà dal sabato alle ore 10.30 alle ore 19.00 del lunedì;
12. le festività nazionali (es. 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, etc.) alternate tra i genitori. PE Nelle annualità in cui tarà con il padre, la permanenza andrà dalle ore 10.30 alle ore
20.30. I “ponti” verranno concordati di anno in anno dai genitori in maniera equa fra i due;
13. i genitori avranno facoltà di sentire telefonicamente, anche con videochiamate, la figlia quando staranno per l'intera giornata con l'altro genitore;
PE
14. data la tenera età di quanto concordato dai genitori potrà essere rivisto dagli stessi, previo accordo, nel suo interesse 15. In considerazione della ripartizione sulla PE gestione ed affidamento dalla figlia, il sig. concorrerà al mantenimento di Pt_1 con il versamento in favore della sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_2 dell'importo di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili, importo soggetto a rivalutazione ISTAT,100%, con decorrenza dal 1° novembre 2026. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_2
16. le spese straordinarie di cui al “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più
6 conviventi”, del Tribunale di Belluno del 21.10.2021, che integralmente si richiama, PE sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori. Il genitore che le avesse anticipate per intero potrà richiedere all'altro il pagamento della sua quota, con esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Il genitore tenuto a concorrere provvederà al rimborso della quota a suo carico entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento come sopra documentata;
17. i genitori concordano di fare la carta d'identità della figlia e di scambiarsela all'occorrenza, per viaggi, motivi di salute, etc.). Concordano, inoltre, per eventuali viaggi all'esterno di effettuare la richiesta per il passaporto e di tutti i documenti necessari per la bambina”.
2) spese di lite integralmente compensate.
Belluno, 3/12/2025
Il presidente estensore dott.ssa Chiara Sandini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott.ssa Irene Colladet giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 345/2024 RG promosso da
nato a [...] il [...], assistito in giudizio Parte_1
dall'avv. RITA MONDOLO e dall'avv. PASIN MARINELLA
e da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_2
dall'avv. e dall'avv. CARLO GINO SINATRA e dall'avv. DE MICHIEL FRANCESCA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte del 18.11.2025
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/05/2024 ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 di ai fini della regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia Parte_2 minore.
La convenuta si è costituita in giudizio in data 30.9.2024. Parte_2
Nel corso del giudizio le parti sono state sentite ai fini della conciliazione e hanno raggiunto un accordo, all'esito del quale hanno presentato le seguenti conclusioni conformi: PE
“la figlia minore iene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, sig.ra , presso l'abitazione sita in Calalzo di Cadore (BL) via Parte_2
1 Lagole n. 9, ove manterrà la residenza;
2. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, alla salute, all'educazione, alla crescita ed alla religione, tenendo conto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana della figlia per i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Saranno, invece, condivise le decisioni di maggiore importanza e, comunque, di carattere straordinario. Sul punto i sig.ri e concordano sulle Pt_1 Pt_2 condizioni di cui all'accordo di mediazione già raggiunto e sottoscritto in data 10.3.2025, già depositato agli atti del procedimento avanti al Tribunale e che deve intendersi qui integralmente richiamato e facente parte delle condizioni di mantenimento ed affidamento;
PE
3. in particolare, con riferimento alla religione, errà iscritta a catechismo e alla frequenza della materia di religione cattolica a scuola.
Per la frequentazione delle cerimonie religiose, i genitori concordano di confrontarsi fra loro per decidere come organizzarle;
4. Le visite e le eventuali terapie vengono concordate tra i genitori i quali si impegnano ad PE aggiornarsi reciprocamente sullo stato di salute di
5. con riferimento alle attività sportive, i genitori concordano di confrontarsi rispetto alle scelte da PE prendere e, nel limite del possibile, di assecondare le predisposizioni di L'attrezzatura sportiva e le quote di iscrizione verranno sostenute a metà da entrambi;
PE
6. per l'iscrizione a scuola, data la residenza di resso la madre e fin quanto la bambina non PE sarà abbastanza grande per spostarsi in autonomia (quindi fino alle medie inferiori), frequenterà le scuole nel luogo di residenza. Nel caso in cui per le scuole superiori si palesasse la necessità di spostamenti importanti, sarà valutata da parte dei genitori anche la possibilità per PE i stare con il padre per agevolare la frequenza scolastica. I genitori concordano che alle riunioni con le insegnanti parteciperà la madre aggiornando il padre e, a seconda della necessità, parteciperanno entrambi i genitori. Agli eventi promossi dalla scuola, quali recite, feste di fine anno, etc., se possibile, parteciperanno entrambi i genitori. I sig.ri e Pt_1 Pt_2 concordano, inoltre, di confrontarsi di volta in volta, per le comunicazioni relative alla scuola, eventuali autorizzazioni da rilasciare e, nel caso di necessità, di ripetizioni, si accorderanno sulle modalità di attivazione mantenendo i costi ripartiti a metà;
7. salvo diverso accordo diretto tra i genitori, il sig. terrà con sé da dicembre 2025 la Pt_1
PE figlia alle ore 17.30 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. In caso di necessità (ad es.
2 per gite “fuori porta” o occasioni particolari) l'orario di rientro potrà essere esteso previo accordo fra i genitori. Sarà cura del sig. recarsi presso l'abitazione della sig.ra per Pt_1 Pt_2 prelevare e riportare la figlia, salvo i casi in cui la sig.ra dovesse recarsi nella zona di Pt_2 residenza del sig. rendendosi così disponibile a portare o ritirare la figlia;
Pt_1
8. durante la settimana nelle giornate di mercoledì o giovedì (o in alternativa, previo accordo tra i genitori, di un altro giorno da concordare di volta in volta, in base alle esigenze dai genitori PE stessi) il sig. potrà stare con la figlia alle ore 15.00 alle ore 20.30. Per prelevare e Pt_1
PE riportare casa, si richiama quanto indicato al punto precedente;
9. vacanze natalizie divise tra i genitori come segue: una settimana alla madre ed una settimana al padre alternando le giornate di Natale e Capodanno e, in ogni caso, prevedendo che una delle due festività sia sempre trascorsa con l'altro genitore. In alternanza a quanto già avvenuto, si PE concorda che tia con la madre il 25 Dicembre 2025. PE Data la tenera età di i concorda che per il primo anno la settimana sia frazionata in tre periodi. I genitori si accorderanno di volta in volta entro il 15 dicembre;
10. Per le vacanze estive, due settimane nel mese di agosto, alternando tra i genitori la prima quindicina e la seconda quindicina ed il giorno di ferragosto. Per i primi anni i genitori concordano che le due settimane possano essere frazionate in diversi periodi a seconda delle PE esigenze di I genitori si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno per meglio organizzare e non sovrapporre le giornate di ferie. Oltre alle ferie estive, il padre potrà trascorrere un'ulteriore settimana di vacanze con la figlia in altri periodi dell'anno, concordando le giornate ed il periodo con la madre;
PE
11. Le festività pasquali verranno alternate di anno in anno. Nelle annualità in cui tarà con il padre, la permanenza andrà dal sabato alle ore 10.30 alle ore 19.00 del lunedì;
12. Le festività nazionali (es. 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, etc.) alternate tra i genitori. Nelle PE annualità in cui tarà con il padre, la permanenza andrà dalle ore 10.30 alle ore 20.30. I
“ponti” verranno concordati di anno in anno dai genitori in maniera equa fra i due;
13. I genitori avranno facoltà di sentire telefonicamente, anche con videochiamate, la figlia quando staranno per l'intera giornata con l'altro genitore;
PE
14. Data la tenera età di quanto concordato dai genitori potrà essere rivisto dagli stessi, previo accordo, nel suo interesse 15. In considerazione della ripartizione sulla gestione ed PE affidamento dalla figlia, il sig. concorrerà al mantenimento di on il versamento in Pt_1 favore della sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, dell'importo di euro 550,00 Pt_2
(cinquecentocinquanta/00) mensili, importo soggetto a rivalutazione ISTAT,100%, con
3 decorrenza dal 1° novembre 2026. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra
[...]
; Parte_2
16. Le spese straordinarie di cui al “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi”, del Tribunale di Belluno del 21.10.2021, che integralmente si richiama, sostenute nell'interesse della figlia PE saranno ripartite al 50% tra i genitori. Il genitore che le avesse anticipate per intero potrà richiedere all'altro il pagamento della sua quota, con esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Il genitore tenuto a concorrere provvederà al rimborso della quota a suo carico entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento come sopra documentata;
17. I genitori concordano di fare la carta d'identità della figlia e di scambiarsela all'occorrenza, per viaggi, motivi di salute, etc.). Concordano, inoltre, per eventuali viaggi all'esterno di effettuare la richiesta per il passaporto e di tutti i documenti necessari per la bambina”.
Le condizioni concordate sono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore e sono altresì conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per disporre che i rapporti tra le parti e la figlia siano regolati in conformità alle condizioni concordate.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle seguenti condizioni, come concordate tra le parti: PE
1. la figlia minore affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, sig.ra , presso l'abitazione sita in Calalzo di Cadore Parte_2
(BL) via Lagole n. 9, ove manterrà la residenza;
2. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, alla salute, all'educazione, alla crescita ed alla religione, tenendo conto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana della figlia per i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Saranno, invece, condivise le decisioni di maggiore importanza e, comunque, di carattere straordinario. Sul punto i sig.ri e concordano sulle condizioni di cui all'accordo di Pt_1 Pt_2 mediazione già raggiunto e sottoscritto in data 10.3.2025, già depositato agli atti del
4 procedimento avanti al Tribunale e che deve intendersi qui integralmente richiamato e facente parte delle condizioni di mantenimento ed affidamento;
PE
3. in particolare, con riferimento alla religione, verrà iscritta a catechismo e alla frequenza della materia di religione cattolica a scuola.
Per la frequentazione delle cerimonie religiose, i genitori concordano di confrontarsi fra loro per decidere come organizzarle;
4. le visite e le eventuali terapie vengono concordate tra i genitori i quali si impegnano ad PE aggiornarsi reciprocamente sullo stato di salute di
5. con riferimento alle attività sportive, i genitori concordano di confrontarsi rispetto alle PE scelte da prendere e, nel limite del possibile, di assecondare le predisposizioni di
L'attrezzatura sportiva e le quote di iscrizione verranno sostenute a metà da entrambi;
PE
6. per l'iscrizione a scuola, data la residenza di presso la madre e fin quanto la bambina non sarà abbastanza grande per spostarsi in autonomia (quindi fino alle medie PE inferiori), requenterà le scuole nel luogo di residenza. Nel caso in cui per le scuole superiori si palesasse la necessità di spostamenti importanti, sarà valutata da parte dei PE genitori anche la possibilità per di stare con il padre per agevolare la frequenza scolastica. I genitori concordano che alle riunioni con le insegnanti parteciperà la madre aggiornando il padre e, a seconda della necessità, parteciperanno entrambi i genitori. Agli eventi promossi dalla scuola, quali recite, feste di fine anno, etc., se possibile, parteciperanno entrambi i genitori. I sig.ri e concordano, inoltre, di Pt_1 Pt_2 confrontarsi di volta in volta, per le comunicazioni relative alla scuola, eventuali autorizzazioni da rilasciare e, nel caso di necessità, di ripetizioni, si accorderanno sulle modalità di attivazione mantenendo i costi ripartiti a metà;
7. salvo diverso accordo diretto tra i genitori, il sig. terrà con sé da dicembre Pt_1
PE 2025 la figlia alle ore 17.30 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. In caso di necessità (ad es. per gite “fuori porta” o occasioni particolari) l'orario di rientro potrà essere esteso previo accordo fra i genitori. Sarà cura del sig. recarsi presso Pt_1
l'abitazione della sig.ra per prelevare e riportare la figlia, salvo i casi in cui la Pt_2 sig.ra dovesse recarsi nella zona di residenza del sig. rendendosi così Pt_2 Pt_1 disponibile a portare o ritirare la figlia;
8. durante la settimana nelle giornate di mercoledì o giovedì (o in alternativa, previo accordo tra i genitori, di un altro giorno da concordare di volta in volta, in base alle PE esigenze dai genitori stessi) il sig. potrà stare con la figlia alle ore 15.00 Pt_1
5 PE alle ore 20.30. Per prelevare e riportare casa, si richiama quanto indicato al punto precedente;
9. vacanze natalizie divise tra i genitori come segue: una settimana alla madre ed una settimana al padre alternando le giornate di Natale e Capodanno e, in ogni caso, prevedendo che una delle due festività sia sempre trascorsa con l'altro genitore. In PE alternanza a quanto già avvenuto, si concorda che tia con la madre il 25 Dicembre
2025. PE Data la tenera età di i concorda che per il primo anno la settimana sia frazionata in tre periodi. I genitori si accorderanno di volta in volta entro il 15 dicembre;
10. Per le vacanze estive, due settimane nel mese di agosto, alternando tra i genitori la prima quindicina e la seconda quindicina ed il giorno di ferragosto. Per i primi anni i genitori concordano che le due settimane possano essere frazionate in diversi periodi a PE seconda delle esigenze di I genitori si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno per meglio organizzare e non sovrapporre le giornate di ferie. Oltre alle ferie estive, il padre potrà trascorrere un'ulteriore settimana di vacanze con la figlia in altri periodi dell'anno, concordando le giornate ed il periodo con la madre;
PE
11. le festività pasquali verranno alternate di anno in anno. Nelle annualità in cui starà con il padre, la permanenza andrà dal sabato alle ore 10.30 alle ore 19.00 del lunedì;
12. le festività nazionali (es. 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, etc.) alternate tra i genitori. PE Nelle annualità in cui tarà con il padre, la permanenza andrà dalle ore 10.30 alle ore
20.30. I “ponti” verranno concordati di anno in anno dai genitori in maniera equa fra i due;
13. i genitori avranno facoltà di sentire telefonicamente, anche con videochiamate, la figlia quando staranno per l'intera giornata con l'altro genitore;
PE
14. data la tenera età di quanto concordato dai genitori potrà essere rivisto dagli stessi, previo accordo, nel suo interesse 15. In considerazione della ripartizione sulla PE gestione ed affidamento dalla figlia, il sig. concorrerà al mantenimento di Pt_1 con il versamento in favore della sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_2 dell'importo di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili, importo soggetto a rivalutazione ISTAT,100%, con decorrenza dal 1° novembre 2026. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_2
16. le spese straordinarie di cui al “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più
6 conviventi”, del Tribunale di Belluno del 21.10.2021, che integralmente si richiama, PE sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori. Il genitore che le avesse anticipate per intero potrà richiedere all'altro il pagamento della sua quota, con esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Il genitore tenuto a concorrere provvederà al rimborso della quota a suo carico entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento come sopra documentata;
17. i genitori concordano di fare la carta d'identità della figlia e di scambiarsela all'occorrenza, per viaggi, motivi di salute, etc.). Concordano, inoltre, per eventuali viaggi all'esterno di effettuare la richiesta per il passaporto e di tutti i documenti necessari per la bambina”.
2) spese di lite integralmente compensate.
Belluno, 3/12/2025
Il presidente estensore dott.ssa Chiara Sandini
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