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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 445/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ST AN, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1788/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riace - Via Vittorio Veneto 1 P. Municipio 89050 Riace RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7992 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7641/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14-3-2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Riace avversO l'avviso di accertamento-in epigrafe meglio individuato e notificato il 27-12-2024 della somma di € 388,07 per mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2019
(provvedimento n. 347 del 21-11-2024).
Ha sostenuto, in relazione ad alcuni terreni edificabili, che il Comune aveva usato valori senza motivazione e senza considerare la situazione dei luoghi e che non aveva neanche tenuto conto dei limiti di edificabilità che ne diminuivano l'utilizzazione.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice costituita.
Il Comune ha preferito non partecipare al giudizio.
A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale la parte ricorrente si è riportata ai motivi dell'opposizione, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc.,
D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
Ed invero non alcuna valida prova che il ricorso sia stato c'è regolarmente notificato dalla Ricorrente 1 al Comune di Riace.
La ricorrente ha prodotto copia di una comunicazione dell'ente pubblico territoriale di avvenuto protocollo di una "notificazione ex art. 16-bis comma 3 d.lgs. n. 546/1992".
Però, a parte la genericità del riferimento alla norma processuale, peraltro relativa ai depositi in Corte e non agli invii alle altre parti, dal documento non si evince che cosa sia stato inviato al Comune.
Inoltre, e non ultimo per importanza, si fa riferimento non alla ricorrente ma ad altro soggetto, SS GI.
Mancando del tutto la prova della notifica alla controparte, in assenza di costituzione del Comune, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La mancata partecipazione al giudizio della parte intimata esime la Corte dalla liquidazione delle spese a carico della ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.
REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
AN ST
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ST AN, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1788/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riace - Via Vittorio Veneto 1 P. Municipio 89050 Riace RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7992 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7641/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14-3-2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Riace avversO l'avviso di accertamento-in epigrafe meglio individuato e notificato il 27-12-2024 della somma di € 388,07 per mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2019
(provvedimento n. 347 del 21-11-2024).
Ha sostenuto, in relazione ad alcuni terreni edificabili, che il Comune aveva usato valori senza motivazione e senza considerare la situazione dei luoghi e che non aveva neanche tenuto conto dei limiti di edificabilità che ne diminuivano l'utilizzazione.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice costituita.
Il Comune ha preferito non partecipare al giudizio.
A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale la parte ricorrente si è riportata ai motivi dell'opposizione, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc.,
D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
Ed invero non alcuna valida prova che il ricorso sia stato c'è regolarmente notificato dalla Ricorrente 1 al Comune di Riace.
La ricorrente ha prodotto copia di una comunicazione dell'ente pubblico territoriale di avvenuto protocollo di una "notificazione ex art. 16-bis comma 3 d.lgs. n. 546/1992".
Però, a parte la genericità del riferimento alla norma processuale, peraltro relativa ai depositi in Corte e non agli invii alle altre parti, dal documento non si evince che cosa sia stato inviato al Comune.
Inoltre, e non ultimo per importanza, si fa riferimento non alla ricorrente ma ad altro soggetto, SS GI.
Mancando del tutto la prova della notifica alla controparte, in assenza di costituzione del Comune, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La mancata partecipazione al giudizio della parte intimata esime la Corte dalla liquidazione delle spese a carico della ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.
REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
AN ST