TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/09/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3432/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3432/2020, promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
, ( ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. Patrizia Contu, elettivamente P.VA_1 domiciliati presso lo studio della medesima in Selargius, Via Pais n. 27 attori opponenti c o n t r o
(C.F. ), quale Controparte_1 P.VA_2 mandataria in nome e per conto di con il Parte_6 patrocinio dell'avv. Rosa Alba Dalu, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Sassari, Via Stintino n. 6 convenuta opposta e (C.F. ), quale procuratrice speciale di Controparte_2 P.VA_3
, con il patrocinio dell'avv. Renato Sardi, Parte_7 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Brescia, Via Corfù n. 102 intervenuta ex art. 111 cpc pagina 1 di 9 I CP_3
Per gli attori opponenti, come da note di trattazione scritta del 20.02.2025:
“Nel merito
1) Accertare e dichiarare la nullità del precetto oggetto di opposizione per mancanza di notifica del titolo esecutivo;
2) Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dai signori
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nell'atto contratto di finanziamento a medio e lungo termine di
[...] originari complessivi euro 1.174.681,22, concesso in data 11.11.2003 con le agevolazioni della legge regionale n. 28/84, tramite atto pubblico a rogito IO , IO in Sassari, rep. n. 201460 e fascicolo n. 17538, Persona_1 per contrarietà alla Legge n. 28/1990 (c.d Legge Antitrust)
3) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 7 dell'atto di finanziamento per cui è causa, nonché nell'art. 8 lettera b) del Capitolato delle Condizioni Generali allegato sub A) al medesimo, per violazione dell'art. 2 L.287/1990.
4) Per l'effetto dichiarare che la AN opposta è decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori , nato a [...]_1 il 14.11.1965, codice fiscale residente in [...]
24/A, Castelsardo, , nata a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale , residente in [...]
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_3
residente in [...], CodiceFiscale_7 nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_4 [...]
, residente in [...], non C.F._8 avendo la medesima promosso e coltivato con diligenza le azioni giudiziarie entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. 5) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
Per parte intervenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'17.02.2025:
“Si insiste nelle deduzioni ed eccezioni già formulate dalla banca nonché nelle relative conclusioni che appresso si richiamano:
3. In via principale rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, appalesandosi viceversa l'intento dilatorio, e conseguentemente, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa ritenendosi allo stato la causa matura per la decisione, confermare la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto.
4. In via subordinata, nella denegata ipotesi di
pagina 2 di 9 accoglimento delle eccezioni formulate dai garanti, rigettare l'opposizione formulata dalla C.F. E Parte_8
P.VA , in persona del legale rapp.te p.t., ritenendosi il precetto P.VA_1 notificato pienamente valido ed efficace nei confronti del debitore principale e risultando le eccezioni tutte formulate proprie dei soli fideiussori.”. Si chiede, altresì, l'estromissione del e si insiste Parte_6 nel rigetto integrale dell'opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto,
[...] Parte_5 ai sensi degli artt. 615, comma I e 617 c.p.c., opposizione al precetto notificato in data 19.11.2020 da Controparte_1 mandataria di , con cui era stato loro intimato il Parte_6 pagamento di complessivi € 1.029.584,66, oltre a interessi e spese legali. Precisato che il credito asseritamente vantato deriverebbe da contratto di finanziamento in data 11.11.2003 (unitamente a due successivi atti di erogazione e quietanza in data 19.11.2007) tra l'opposta e
[...]
garantito da fideiussione da parte di Parte_5 [...]
, , e fino Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 all'importo di € 1.174.681,00, gli opponenti hanno dedotto:
1) la nullità del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo, non potendosi applicare, al caso di specie, l'esenzione di cui all'art. 41 T.U.B., relativa ai soli mutui fondiari;
2) la nullità della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente le clausole di reviviscenza, sopravvenienza e deroga all'art. 1957 c.c. conformi alle “Condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” del 2003 elaborate dall'ABI e sanzionate dalla AN d'LI con provvedimento n. 55 del 2.05.2005; 3) in ogni caso, l'intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., stante la nullità della relativa clausola di deroga ed il decorso del termine codicistico di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per l'escussione dei garanti. Per tali ragioni, gli opponenti hanno chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di dichiarare la pagina 3 di 9 nullità del precetto, la nullità della fideiussione rilasciata e della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente declaratoria di decadenza della AN opposta dall'azione nei confronti dei garanti.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 29.03.2021, Controparte_1
mandataria di , ha allegato:
[...] Parte_6
1) l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto, stante l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 41 T.U.B. in relazione al credito de quo, avente natura fondiaria ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 385/1993, rilevando altresì che tutti gli opponenti avevano partecipato alla stipula del contratto di finanziamento, quindi certamente ben conosciuto dagli stessi;
2) la validità della garanzia prestata dagli opponenti, da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto principale;
3) l'infondatezza della, peraltro generica, eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, atteso che il provvedimento della AN di LI citato riguarda i soli contratti di fideiussione omnibus, eccependo poi, in via subordinata, la natura comunque meramente parziale della nullità in questione, limitata alle sole clausole contestate;
4) l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, alla luce della previsione di cui all'art. 7 del contratto, contenente l'espresso esonero dagli adempimenti di cui all'art. 1957 c.c. Pertanto, parte opposta ha chiesto, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità dell'atto di precetto o, in via subordinata, la conferma del precetto nei confronti del solo debitore principale.
1.3. In data 2.7.2024 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_4
– cessionaria del credito de quo ex art. 58 TUB – la quale ha
[...] domandato l'estromissione della AN cedente opposta ed ha insistito nelle difese e conclusioni già formulate da quest'ultima.
1.4. Rigettata l'istanza di sospensione proposta da parte attrice, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, previo mutamento del Giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione in data 6.03.2025 sulle pagina 4 di 9 conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Preliminarmente, preso atto dell'intervento di cessionaria del CP_4 credito azionato con l'atto di precetto opposto, si osserva che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in assenza di consenso di tutte le altre parti (e segnatamente, nel caso di specie, degli opponenti), non può essere disposta l'estromissione della dante causa . Pt_6 Parte_6
3. L'opposizione non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
3.1. In primo luogo, quanto all'eccezione di nullità del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo, si osserva che la stessa, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., risulta essere stata tempestivamente proposta nel rispetto del termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto. Ciò premesso, la doglianza appare infondata nel merito, atteso che, come dedotto dall'opposta, in deroga a quanto previsto dall'art. 479 c.p.c., ai sensi dell'art. 41, comma I D.lgs. 385/1993 (TUB) “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”. La norma in questione, che prevede uno speciale privilegio processuale per le espropriazioni relative a crediti fondiari, appare applicabile nel caso di specie, in quanto il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione è qualificabile, ad avviso del Tribunale, come finanziamento fondiario, definito, ai sensi dell'art. 38, comma 1 TUB, come quello “avente per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. Ebbene, nel caso di specie, per quanto risulta dal contratto stipulato per atto IO in data 11.11.2003 (doc. 2 attori), l'operazione di Per_1 finanziamento posta in essere aveva ad oggetto la concessione, da parte di
, di un “finanziamento a medio-lungo termine” per € Parte_6
1.174.681,22, garantito da ipoteca di primo grado su immobili e presentava, quindi, i caratteri tipici ed essenziali del mutuo fondiario come individuati dalla predetta norma. In particolare, all'art. 7 let. b del contratto, si prevede espressamente che la parte finanziata acconsente pagina 5 di 9 all'inscrizione di “ipoteca di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, sugli immobili in appresso descritti”, con esplicito richiamo alla normativa in materia di credito fondiario. Peraltro, la fondiarietà non è esclusa né dal fatto che si tratti di finanziamento agevolato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984 n. 28 (con la concessione della ulteriore garanzia sussidiaria della Regione), né dalla previsione di specifici vincoli di destinazione delle somme erogate, atteso che, pur non essendo il mutuo fondiario un mutuo di scopo, resta comunque ferma la facoltà delle parti contraenti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, di apporre vincoli di destinazione convenzionali. Né del resto rileva quanto eccepito da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, comma VI cpc in ordine alla mancanza di prova del rispetto del limite di finanziamento pari all'80% del valore dei beni ipotecati. Anche a prescindere dalla valutazione in merito alla tempestività di tale contestazione (peraltro genericamente formulata), deve, infatti, osservarsi che, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite n. 33719/2022, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto”, con la precisazione che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
pagina 6 di 9 Alla luce di tali considerazioni, deve quindi ritenersi applicabile al caso de quo il disposto dell'art. 41, comma I TUB, ai sensi del quale, come precisato dalla giurisprudenza prevalente, “il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti di un soggetto diverso dal debitore contrattuale” (Cass. n. 11191 del 6/4/2022; Cass. sent. n. 27848 del 22/09/2022). Peraltro, nella specie, gli opponenti non sono soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale dedotto, essendo vere e proprie parti contraenti del contratto azionato, avendolo stipulato e sottoscritto in qualità di fideiussori, così che il privilegio processuale di cui al citato art. 41, comma I TUB deve ritenersi operante anche nei confronti dei medesimi. L'eccezione in questione è, pertanto, da rigettare.
3.2. Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma I c.p.c., si rileva, in primo luogo, che non è contestato il rapporto fondamentale, essendo pacifici sia l'an, sia il quantum del credito vantato nei confronti della società debitrice principale e oggetto del precetto opposto. L'unica doglianza formulata attiene alla garanzia fideiussoria rilasciata, ritenuta nulla per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 in materia di antitrust in quanto riproduttiva, a detta degli opponenti, dello schema di fideiussione ABI del 2003, dichiarato illegittimo dalla AN di LI con provvedimento n. 55/2005. In proposito, ricordato che la nullità invocata sarebbe comunque a carattere parziale, investendo le sole clausole invalide (Cass. Sez. Un.
41994/2021), si osserva che – anche a non voler qualificare la garanzia in questione in termini di contratto autonomo di garanzia (come sostenuto dall'opposta) - si tratta, in ogni caso, di garanzia certamente non omnibus, ma specifica, essendo volta a garantire esclusivamente l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento stipulato contestualmente ed essendo peraltro prevista all'interno del medesimo atto notarile (all' art. 7). Esclusa la natura di fideiussione omnibus, deve, pertanto, essere esclusa anche l'applicabilità dei principi espressi dal provvedimento di AN LI e dalle pronunce giurisprudenziali citate da parte opponente, in quanto espressamente riferiti alle sole fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni bancarie oggetto dello schema ABI del 2003. Secondo
pagina 7 di 9 l'orientamento giurisprudenziale cui questo giudice intende aderire, infatti,
“in buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da AN d'LI si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate” (Cass. sent. n. 21841 del 2/8/2024; Cass. ord. n. 19401 del 15/7/2024; Cass. ord. n. 10689 del 19/4/2024). Ciò posto, non potendosi automaticamente estendere le valutazioni operate a monte dalla AN d'LI per le sole fideiussioni omnibus utilizzate dalle banche nel periodo oggetto di scrutinio da parte dell'organo di vigilanza, era allora onere dei garanti opponenti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare prova (e prima ancora allegare) che la fideiussione specifica contenuta nel contratto di finanziamento in data 11.11.2003 corrispondesse ad una pratica uniforme, frutto anch'essa di intese anticoncorrenziali. Prova che non è stata in alcun modo fornita nel presente giudizio, atteso che parte opponente non ha prodotto alcun documento al riguardo, né ha formulato istanze istruttorie in tal senso. L'eccezione di nullità della fideiussione deve, pertanto, essere rigettata.
3.3 Da ciò deriva, peraltro, la validità della deroga all'art. 1957 c.c. prevista all'art. 7 del contratto di finanziamento, da ritenersi valida anche per quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 4/12/2017 n. 28943). Ne consegue il rigetto dell'eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria formulata dagli opponenti.
pagina 8 di 9 L'opposizione proposta deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, applicando i parametri minimi per tutte le fasi, stante la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di attività istruttoria.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti, in via solidale tra loro, a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 18.977,00 per compensi, oltre spese generali, VA e CPA come per legge.
Sassari, 23/09/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3432/2020, promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
, ( ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. Patrizia Contu, elettivamente P.VA_1 domiciliati presso lo studio della medesima in Selargius, Via Pais n. 27 attori opponenti c o n t r o
(C.F. ), quale Controparte_1 P.VA_2 mandataria in nome e per conto di con il Parte_6 patrocinio dell'avv. Rosa Alba Dalu, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Sassari, Via Stintino n. 6 convenuta opposta e (C.F. ), quale procuratrice speciale di Controparte_2 P.VA_3
, con il patrocinio dell'avv. Renato Sardi, Parte_7 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Brescia, Via Corfù n. 102 intervenuta ex art. 111 cpc pagina 1 di 9 I CP_3
Per gli attori opponenti, come da note di trattazione scritta del 20.02.2025:
“Nel merito
1) Accertare e dichiarare la nullità del precetto oggetto di opposizione per mancanza di notifica del titolo esecutivo;
2) Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dai signori
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nell'atto contratto di finanziamento a medio e lungo termine di
[...] originari complessivi euro 1.174.681,22, concesso in data 11.11.2003 con le agevolazioni della legge regionale n. 28/84, tramite atto pubblico a rogito IO , IO in Sassari, rep. n. 201460 e fascicolo n. 17538, Persona_1 per contrarietà alla Legge n. 28/1990 (c.d Legge Antitrust)
3) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 7 dell'atto di finanziamento per cui è causa, nonché nell'art. 8 lettera b) del Capitolato delle Condizioni Generali allegato sub A) al medesimo, per violazione dell'art. 2 L.287/1990.
4) Per l'effetto dichiarare che la AN opposta è decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori , nato a [...]_1 il 14.11.1965, codice fiscale residente in [...]
24/A, Castelsardo, , nata a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale , residente in [...]
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_3
residente in [...], CodiceFiscale_7 nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_4 [...]
, residente in [...], non C.F._8 avendo la medesima promosso e coltivato con diligenza le azioni giudiziarie entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. 5) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
Per parte intervenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'17.02.2025:
“Si insiste nelle deduzioni ed eccezioni già formulate dalla banca nonché nelle relative conclusioni che appresso si richiamano:
3. In via principale rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, appalesandosi viceversa l'intento dilatorio, e conseguentemente, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa ritenendosi allo stato la causa matura per la decisione, confermare la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto.
4. In via subordinata, nella denegata ipotesi di
pagina 2 di 9 accoglimento delle eccezioni formulate dai garanti, rigettare l'opposizione formulata dalla C.F. E Parte_8
P.VA , in persona del legale rapp.te p.t., ritenendosi il precetto P.VA_1 notificato pienamente valido ed efficace nei confronti del debitore principale e risultando le eccezioni tutte formulate proprie dei soli fideiussori.”. Si chiede, altresì, l'estromissione del e si insiste Parte_6 nel rigetto integrale dell'opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto,
[...] Parte_5 ai sensi degli artt. 615, comma I e 617 c.p.c., opposizione al precetto notificato in data 19.11.2020 da Controparte_1 mandataria di , con cui era stato loro intimato il Parte_6 pagamento di complessivi € 1.029.584,66, oltre a interessi e spese legali. Precisato che il credito asseritamente vantato deriverebbe da contratto di finanziamento in data 11.11.2003 (unitamente a due successivi atti di erogazione e quietanza in data 19.11.2007) tra l'opposta e
[...]
garantito da fideiussione da parte di Parte_5 [...]
, , e fino Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 all'importo di € 1.174.681,00, gli opponenti hanno dedotto:
1) la nullità del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo, non potendosi applicare, al caso di specie, l'esenzione di cui all'art. 41 T.U.B., relativa ai soli mutui fondiari;
2) la nullità della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente le clausole di reviviscenza, sopravvenienza e deroga all'art. 1957 c.c. conformi alle “Condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” del 2003 elaborate dall'ABI e sanzionate dalla AN d'LI con provvedimento n. 55 del 2.05.2005; 3) in ogni caso, l'intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., stante la nullità della relativa clausola di deroga ed il decorso del termine codicistico di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per l'escussione dei garanti. Per tali ragioni, gli opponenti hanno chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di dichiarare la pagina 3 di 9 nullità del precetto, la nullità della fideiussione rilasciata e della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente declaratoria di decadenza della AN opposta dall'azione nei confronti dei garanti.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 29.03.2021, Controparte_1
mandataria di , ha allegato:
[...] Parte_6
1) l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto, stante l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 41 T.U.B. in relazione al credito de quo, avente natura fondiaria ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 385/1993, rilevando altresì che tutti gli opponenti avevano partecipato alla stipula del contratto di finanziamento, quindi certamente ben conosciuto dagli stessi;
2) la validità della garanzia prestata dagli opponenti, da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto principale;
3) l'infondatezza della, peraltro generica, eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, atteso che il provvedimento della AN di LI citato riguarda i soli contratti di fideiussione omnibus, eccependo poi, in via subordinata, la natura comunque meramente parziale della nullità in questione, limitata alle sole clausole contestate;
4) l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, alla luce della previsione di cui all'art. 7 del contratto, contenente l'espresso esonero dagli adempimenti di cui all'art. 1957 c.c. Pertanto, parte opposta ha chiesto, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità dell'atto di precetto o, in via subordinata, la conferma del precetto nei confronti del solo debitore principale.
1.3. In data 2.7.2024 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_4
– cessionaria del credito de quo ex art. 58 TUB – la quale ha
[...] domandato l'estromissione della AN cedente opposta ed ha insistito nelle difese e conclusioni già formulate da quest'ultima.
1.4. Rigettata l'istanza di sospensione proposta da parte attrice, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, previo mutamento del Giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione in data 6.03.2025 sulle pagina 4 di 9 conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Preliminarmente, preso atto dell'intervento di cessionaria del CP_4 credito azionato con l'atto di precetto opposto, si osserva che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in assenza di consenso di tutte le altre parti (e segnatamente, nel caso di specie, degli opponenti), non può essere disposta l'estromissione della dante causa . Pt_6 Parte_6
3. L'opposizione non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
3.1. In primo luogo, quanto all'eccezione di nullità del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo, si osserva che la stessa, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., risulta essere stata tempestivamente proposta nel rispetto del termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto. Ciò premesso, la doglianza appare infondata nel merito, atteso che, come dedotto dall'opposta, in deroga a quanto previsto dall'art. 479 c.p.c., ai sensi dell'art. 41, comma I D.lgs. 385/1993 (TUB) “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”. La norma in questione, che prevede uno speciale privilegio processuale per le espropriazioni relative a crediti fondiari, appare applicabile nel caso di specie, in quanto il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione è qualificabile, ad avviso del Tribunale, come finanziamento fondiario, definito, ai sensi dell'art. 38, comma 1 TUB, come quello “avente per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. Ebbene, nel caso di specie, per quanto risulta dal contratto stipulato per atto IO in data 11.11.2003 (doc. 2 attori), l'operazione di Per_1 finanziamento posta in essere aveva ad oggetto la concessione, da parte di
, di un “finanziamento a medio-lungo termine” per € Parte_6
1.174.681,22, garantito da ipoteca di primo grado su immobili e presentava, quindi, i caratteri tipici ed essenziali del mutuo fondiario come individuati dalla predetta norma. In particolare, all'art. 7 let. b del contratto, si prevede espressamente che la parte finanziata acconsente pagina 5 di 9 all'inscrizione di “ipoteca di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, sugli immobili in appresso descritti”, con esplicito richiamo alla normativa in materia di credito fondiario. Peraltro, la fondiarietà non è esclusa né dal fatto che si tratti di finanziamento agevolato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984 n. 28 (con la concessione della ulteriore garanzia sussidiaria della Regione), né dalla previsione di specifici vincoli di destinazione delle somme erogate, atteso che, pur non essendo il mutuo fondiario un mutuo di scopo, resta comunque ferma la facoltà delle parti contraenti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, di apporre vincoli di destinazione convenzionali. Né del resto rileva quanto eccepito da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, comma VI cpc in ordine alla mancanza di prova del rispetto del limite di finanziamento pari all'80% del valore dei beni ipotecati. Anche a prescindere dalla valutazione in merito alla tempestività di tale contestazione (peraltro genericamente formulata), deve, infatti, osservarsi che, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite n. 33719/2022, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto”, con la precisazione che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
pagina 6 di 9 Alla luce di tali considerazioni, deve quindi ritenersi applicabile al caso de quo il disposto dell'art. 41, comma I TUB, ai sensi del quale, come precisato dalla giurisprudenza prevalente, “il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti di un soggetto diverso dal debitore contrattuale” (Cass. n. 11191 del 6/4/2022; Cass. sent. n. 27848 del 22/09/2022). Peraltro, nella specie, gli opponenti non sono soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale dedotto, essendo vere e proprie parti contraenti del contratto azionato, avendolo stipulato e sottoscritto in qualità di fideiussori, così che il privilegio processuale di cui al citato art. 41, comma I TUB deve ritenersi operante anche nei confronti dei medesimi. L'eccezione in questione è, pertanto, da rigettare.
3.2. Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma I c.p.c., si rileva, in primo luogo, che non è contestato il rapporto fondamentale, essendo pacifici sia l'an, sia il quantum del credito vantato nei confronti della società debitrice principale e oggetto del precetto opposto. L'unica doglianza formulata attiene alla garanzia fideiussoria rilasciata, ritenuta nulla per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 in materia di antitrust in quanto riproduttiva, a detta degli opponenti, dello schema di fideiussione ABI del 2003, dichiarato illegittimo dalla AN di LI con provvedimento n. 55/2005. In proposito, ricordato che la nullità invocata sarebbe comunque a carattere parziale, investendo le sole clausole invalide (Cass. Sez. Un.
41994/2021), si osserva che – anche a non voler qualificare la garanzia in questione in termini di contratto autonomo di garanzia (come sostenuto dall'opposta) - si tratta, in ogni caso, di garanzia certamente non omnibus, ma specifica, essendo volta a garantire esclusivamente l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento stipulato contestualmente ed essendo peraltro prevista all'interno del medesimo atto notarile (all' art. 7). Esclusa la natura di fideiussione omnibus, deve, pertanto, essere esclusa anche l'applicabilità dei principi espressi dal provvedimento di AN LI e dalle pronunce giurisprudenziali citate da parte opponente, in quanto espressamente riferiti alle sole fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni bancarie oggetto dello schema ABI del 2003. Secondo
pagina 7 di 9 l'orientamento giurisprudenziale cui questo giudice intende aderire, infatti,
“in buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da AN d'LI si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate” (Cass. sent. n. 21841 del 2/8/2024; Cass. ord. n. 19401 del 15/7/2024; Cass. ord. n. 10689 del 19/4/2024). Ciò posto, non potendosi automaticamente estendere le valutazioni operate a monte dalla AN d'LI per le sole fideiussioni omnibus utilizzate dalle banche nel periodo oggetto di scrutinio da parte dell'organo di vigilanza, era allora onere dei garanti opponenti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare prova (e prima ancora allegare) che la fideiussione specifica contenuta nel contratto di finanziamento in data 11.11.2003 corrispondesse ad una pratica uniforme, frutto anch'essa di intese anticoncorrenziali. Prova che non è stata in alcun modo fornita nel presente giudizio, atteso che parte opponente non ha prodotto alcun documento al riguardo, né ha formulato istanze istruttorie in tal senso. L'eccezione di nullità della fideiussione deve, pertanto, essere rigettata.
3.3 Da ciò deriva, peraltro, la validità della deroga all'art. 1957 c.c. prevista all'art. 7 del contratto di finanziamento, da ritenersi valida anche per quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 4/12/2017 n. 28943). Ne consegue il rigetto dell'eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria formulata dagli opponenti.
pagina 8 di 9 L'opposizione proposta deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, applicando i parametri minimi per tutte le fasi, stante la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di attività istruttoria.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti, in via solidale tra loro, a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 18.977,00 per compensi, oltre spese generali, VA e CPA come per legge.
Sassari, 23/09/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 9 di 9