Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , e' aumentato di lire 1400 per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate e di lire 1200 per tutti gli altri sottufficiali.
A decorrere dalla data predetta, e' istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo un assegno integratore nelle misure mensili lorde a fianco di ciascuno indicate:
personale civile e militare di grado 11° dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca della indennita' di funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.050 personale di grado 120 di gruppo B . . . . . . . . . . . . . L. 1.250
L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati.
A decorrere dal 1 luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , e' aumentato di lire 1400 per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate e di lire 1200 per tutti gli altri sottufficiali.
A decorrere dalla data predetta, e' istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo un assegno integratore nelle misure mensili lorde a fianco di ciascuno indicate:
personale civile e militare di grado 11° dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca della indennita' di funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.050 personale di grado 120 di gruppo B . . . . . . . . . . . . . L. 1.250
L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati.